CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33800 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT EL nato a [...] il [...] avverso la SENTENZA del 24/03/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato Alessandro DIDDI conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Massimo MERCURELLI insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, pronunciata il 24 marzo 2022 (dep. 25 maggio 2022), la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse di LI NU, di revisione della sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli, del 15 febbraio 2007, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2008. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33800 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/05/2023 1.1. La Corte di assise di Napoli aveva condannato LI NU alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno, quale responsabile, insieme a ER IC e a SA SC, del tentativo di rapina con armi, posto in essere il 21 ottobre 1991, sull'autostrada Caserta- Salerno, ai danni dell'autoarticolato, contenente nocciole, condotto da IE LA, nonché dell'omicidio di quest'ultimo. La sentenza era stata confermata in appello e questa Corte, con sentenza n. 5636 del 22 gennaio 2008, aveva annullato con rinvio la condanna dei coimputati IC e SC - successivamente assolti - rigettando, invece, il ricorso del NU. 1.2. Secondo la ricostruzione di merito, il LA era stato ucciso mentre era alla guida del suo autoarticolato in territorio del comune di Acerra, all'incirca alle 21.15 del 21/10/1991 (l'ora risultava dal cronotachigrafo dell'autoarticolato); era stato colpito da due proiettili, alla giugulare e sotto la scapola, sparati da un mezzo che gli si era affiancato (nel procedimento si discuteva se trattavasi di un'auto, come affermato da AD, o piuttosto di un autoarticolato, come sostenuto dalla Difesa), sull'autostrada nella quale si era immesso pochi chilometri prima, dal casello di Nola;
aveva, infatti, caricato sul proprio veicolo - un autoarticolato di una ditta di trasporti di Viterbo - 400 sacchi di nocciole prelevati presso un'azienda di Roccarainola (CE) per una spedizione diretta in Svizzera. La polizia era stata avvisata dieci minuti dopo l'agguato da una telefonata anonima e non sono stati reperiti testimoni del fatto;
le indagini si erano dirette verso i rapinatori di carichi di nocciole che, nei mesi precedenti, avevano effettuato altre rapine in quella zona. 1.3. La responsabilità di NU era stata affermata, essenzialmente, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia UC AD che - tratto in arresto nel 1994 a titolo di concorso nelle medesime condotte e ristretto in carcere insieme al NU - aveva riferito agli inquirenti di avere ricevuto, nei giorni immediatamente successivi al fatto, nel corso di un colloquio intercorso con il NU, l'esplicita confessione di questi, il quale gli aveva detto di avere commesso la rapina con un'autovettura insieme a SC e IC;
che il LA era stato colpito a morte da IC, che aveva sparato quando la vittima aveva accennato a scartare con il suo automezzo. L'AD aveva aggiunto di essersi determinato a rivelare la circostanza solo quando (mentre erano in carcere, nel 1994) NU gli aveva rivelato la sua intenzione di allestire, e propinare agli inquirenti, una versione "di comodo" dell'accaduto, tale da coinvolgere ER IC, SA SC e OL OL, parente di IC, deceduto nel 1992 (che, quindi, non avrebbe potuto smentirli), chiedendogli di concertare tale versione che li discolpasse entrambi, e dicendogli che si sarebbe curato di avvertire IC e SC, affinché si dessero alla latitanza, cosa effettivamente avvenuta, essendosi nascosti insieme nel medesimo posto dove vennero poi arrestati. 1.3.1. Rispetto a tale chiamata in reità, erano stati individuati adeguati riscontri, consistiti: - nella circostanza che il NU aveva, in seguito, effettivamente reso dichiarazioni nel senso indicato dall'AD; 2 - nelle dichiarazioni del collaboratore EM IN, già complice del NU in analoghe imprese criminose, dalle quali il primo si sarebbe, successivamente, ritirato una volta appreso della contrarietà ad esse di CA FI. Il IN aveva, in particolare, riferito di avere visto - il giorno successivo all'agguato - il camion del LA abbandonato sul ciglio dell'autostrada, di avere interpellato NU (la collocazione temporale di tale circostanza è stata oggetto dei precedenti giudizi di revisione: se il 22 o il 23 ottobre 1991) e di avere appreso da questi - senza ammissione di un personale coinvolgimento nei fatti - significativi particolari della vicenda (l'aveva trovato informatissimo, riferirà IN); di essere tornato qualche giorno dopo dal NU, su mandato di un sodale di CA FI, e di averlo poi sentito negare ogni conoscenza di essa e anche di averne parlato in precedenza;
- nella professionalità acquisita dal NU nell'effettuare rapine ai danni di veicoli carichi di nocciole, confessate dall'imputato; - nel fallimento dell'alibi fornito da NU (l'essere egli stato, la sera del fatto, in compagnia del suo dipendente TT, circostanza riferita da quest'ultimo a distanza di anni, e che è stata ritenuta non dimostrata, sul rilievo che il NU non ne aveva mai parlato e che neppure l'TT si era mai presentato, per riferire di essere stato con il NU, fino al dibattimento di primo grado, pur essendo stato tratto in arresto il suo datore di lavoro) e nella perizia balistica (congruente con la ricostruzione della dinamica omicidiaria, ricavabile dal racconto dei collaboratori). 1.4. Nel 2011 LI NU aveva introdotto un primo giudizio di revisione della condanna. La relativa istanza, al termine di un articolato iter processuale, era stata respinta dalla Corte di appello di Perugia, con sentenza del 10 luglio 2013. Questa Corte, in data 21 gennaio 2015, aveva rigettato il ricorso dell'imputato. 1.4.1. A sostegno della revisione erano state addotte, tra l'altro: a) il manoscritto lasciato da AD, suicidatosi in carcere il 18/05/2006, in cui affermava di avere causato molti danni con le sue dichiarazioni, e le dichiarazioni di congiunti dell'AD (il fratello OM e l'avvocato SA DE, secondo i quali questi avrebbe manifestato la convinzione dell'innocenza del NU, avrebbe ripreso ad intrattenere con questi rapporti d'affari e avrebbe chiesto ad un legale di interessarsi delle sorti del condannato, nonché le dichiarazioni della moglie di OL OL e di OS IN a cui il OL avrebbe confidato pubblicamente di essere stato l'autore del delitto;
b) articoli e servizi giornalistici, risalenti al 22 ottobre 1991, attestanti l'interessamento dei media al fatto sin dalla mattina successiva (e, quindi, la plausibilità dell'ipotesi che il NU avesse riferito al IN solo quanto ormai di dominio pubblico); c) una perizia del dr. Giusti sulla direzione degli spari che avevano attinto LA. 1.4.2. Nel confermare la condanna, la Corte perugina aveva ritenuto: - in relazione al profilo sub a), che non era chiaro se AD avesse effettivamente voluto intendere che aveva propalato il fatto accusando NU, e comunque non si trattava di 3 elemento a discarico, perché AD si era specificamente scusato di un'altra vicenda;
che l'incontro tra il IN e il NU era avvenuto prima della diffusione della notizia sui media e che, comunque, la diffusione non era stata accompagnata dai particolari specifici, come quelli oggetto dell'informazione resa dal NU al IN;
- quanto al profilo sub b), che le dichiarazioni dei congiunti dell'AD erano solo de relato, tardive, alcune generiche, e non confermabili dalla fonte diretta;
1.4.3. La pronunzia della Corte di appello di Perugia veniva confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n- 24868 del 21/01/2015. 1.5. Un secondo giudizio di revisione era stato avviato nel 2015, fondato, quali prove nuove, sulle dichiarazioni di EM IN, rese in sede di incidente probatorio ex art. 391-bis, comma 2, cod. proc. pen., (in ordine al momento in cui egli aveva visto il camion del LA riverso sulla careggiata autostradale, alla notorietà acquisita dal fatto fin dalle prime ore del mattino del 22/10/1991 a proposito delle modalità della rapina, della direzione del mezzo e del contenuto dello stesso), e su ulteriore documentazione giornalistica. Tanto al fine di dimostrare che le rivelazioni fatte dal NU al IN, lungi dall'essere frutto di conoscenza diretta del fatto, per avervi partecipato, provenivano da informazioni acquisite dai media o comunque presso altri autisti. 1.5.1. All'esito del dibattimento, dopo avere rinnovato l'istruttoria - nella quale erano stati sentiti il giornalista di cronaca NO AN, accorso sul luogo del fatto, e il dipendente di NU, PO TT, e ascoltata la registrazione del servizio del GR2 del 22/10/1991 in cui si era parlato dell'omicidio - la Corte di appello di Roma, con sentenza 10 maggio 2016, assolveva l'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc.pen., ritenendo che tali prove avessero messo in dubbio la conoscenza di particolari del fatto da parte del NU, prima di altri soggetti, e che, quindi, sul punto, non vi fosse alcun riscontro alle dichiarazioni dell'AD. Nel valutare le nuove prove addotte, la Corte capitolina aveva collocato il colloquio intercorso tra il IN ed il NU nel giorno 23 ottobre 1991, reputando così che il ricorrente avesse già acquisito, tanto dai media che dalle informazioni circolanti nell'ambiente degli autotrasportatori, ogni particolare sull'accaduto, in tal modo depotenziando la regola d'esperienza, utilizzata per validare il riscontro costituito dalle dichiarazioni di IN rispetto alle propalazioni di UC AD, secondo cui i particolari del delitto non potevano che provenire da chi vi avesse preso parte. 1.5.2. Su impugnazione della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, questa stessa Sezione annullava con rinvio la predetta decisione, con sentenza n. 32625 del 26 marzo 2018. Richiamando la regola di giudizio che impone, in sede di revisione, la complessiva riconsiderazione degli elementi di prova preesistenti e sopravvenuti, il Giudice di legittimità aveva richiesto un nuovo esame con riguardo all'attendibilità delle nuove dichiarazioni del IN rispetto alle precedenti e alla chiamata in reità dell'AD, come rivalutate alla luce del manoscritto rinvenuto in carcere dopo il suo suicidio, nel contesto degli elementi già valorizzati ai fini della condanna. 4 1.5.3. Con sentenza del 27 marzo 2019, la Corte di appello di Roma, Terza sezione penale, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la seconda istanza di revisione. Ritenuta preclusa dalla prima sentenza di revisione la questione inerente la collocazione temporale delle dichiarazioni rese dal ricorrente al IN e, comunque, non rilevante, avendo il IN dato altre indicazioni sul carico e sul luogo in cui era avvenuto, e riscontrandosi altri elementi corroboranti le dichiarazioni di AD, la Corte territoriale ha reputato, quindi, irrilevanti le nuove prove addotte sul punto, valorizzando, piuttosto, i contenuti, specifici, dettagliati e inediti, di quanto riferito dal NU al IN (tra cui il particolare inerente la provenienza del carico rapinato), nonché le dichiarazioni dell'AD, corroborate non solo dal narrato del IN, ma anche da altri elementi (il fallimento dell'alibi, il coinvolgimento del NU nelle rapine seriali a carico di trasportatori di nocciole, il calunnioso coinvolgimento di terzi innocenti, la perizia balistica), fermi nella loro persuasività, in tal guisa depotenziando il carattere di novità dell'istanza di revisione, intesa non già a superare la prova d'accusa (le dichiarazioni dell'AD), bensì il mero riscontro (le dichiarazioni del IN) di questa. 1.5.4. Con sentenza n. 30010 del 15/09/2020, la I Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma, considerando come la valutazione d'inammissibilità censurata non prestasse il fianco alle critiche svolte nel ricorso di legittimità, in quanto: - l'importanza del contributo dichiarativo del IN era collegato alla qualità dei particolari riferitigli dal NU, non divulgati dai media, e non già all'epoca del colloquio, con conseguente resistenza dell'elemento posto a riscontro della chiamata in reità dell'AD; - la valutazione d'affidabilità dell'AD resisteva al novum, peraltro, non indirizzato a confutare la chiamata in reità quanto, piuttosto, il riscontro, costituito dalle dichiarazioni del IN, così trovando conferma sia la attendibilità estrinseca delle dichiarazioni de relato rese dal primo, ulteriormente corroborate dalla strategia di depistaggio perseguita dal NU, intesa a dirottare su altri l'attenzione degli investigatori, e perseguita negli esatti termini riferiti dall'AD; sia la credibilità soggettiva, in conseguenza della costanza del narrato, neppure compromesso in sede di confronto con il NU e non smentito dalla lettera postuma rinvenuta dopo il suicidio;
- la capacità degli ulteriori elementi probatori (fallimento dell'alibi; accertata e non contestata partecipazione del ricorrente in plurime rapine ai danni di trasportatori di quello specifico carico) di resistere indenni ai temi introdotti con l'istanza di revisione. 2. Come premesso, all'esame di questo Collegio è portata la decisione con la quale la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto la terza istanza di revisione. Con tale istanza è stato chiesto l'annullamento della sentenza di condanna in forza delle prove elencate, nella numerazione che procede da 1 a 12, a partire dalla pag. 244 della stessa istanza. C(J 5 3. Hanno proposto distinte impugnazioni nell'interesse di LI NU, i difensori di fiducia e procuratori speciali, avvocati Alessandro Diddi e Massimo Mercurelli. Il ricorso dell'avvocato Diddi è affidato a cinque motivi;
quello dell'avvocato Mercurelli ne sviluppa sei. Alcuni motivi e molte deduzioni sono comuni. 4. Il ricorso dell'avvocato Diddi denuncia vizi della motivazione, con riguardo a: 4.1. L'affermazione che le sentenze assolutorie nei confronti di GI SC e ER IC non sarebbero rilevanti ai fini della revisione. Esse, invece, rappresenterebbero un novum nella parte in cui riconoscono la inattendibilità di AD, che aveva accusato anche SC e IC. Poiché anche l'affermazione di responsabilità del NU si fonda sulle dichiarazioni di AD, e sussistendo una interferenza fattuale e logica tra le dichiarazioni ritenute attendibili e quelle invece dichiarate inattendibili, la Corte di appello avrebbe dovuto, con motivazione rafforzata, indicare le ragioni della conferma della sentenza a carico del ricorrente, laddove, invece, erroneamente fonda la diversità dei giudizi sul rilievo della differente piattaforma probatoria, mentre, si tratta di vicende sovrapponibili anche probatoriamente;
inoltre, la stessa confessione stragiudiziale riferita dall'AD avrebbe dovuto essere valutata secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen. 4.2. L'omessa motivazione in merito all'attendibilità di UC AD, con riferimento alle valutazioni compiute dalle sentenze pronunciate nei confronti di IC e SC. La Corte di appello, in violazione della previsione di cui all'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., ha omesso di rivalutare la credibilità di UC AD alla luce delle prove nuove introdotte con il giudizio di revisione (ci si riferisce alle dichiarazioni di alcuni congiunti di UC AD, acquisite dalla Corte di appello di Perugia nel primo giudizio di revisione, e al manoscritto lasciato da quest'ultimo prima di suicidarsi in carcere) unitamente a quelle già valutate, laddove, invece, la sentenza afferma che, su tali fonti di prova, si era già espressa la Corte di appello di Perugia nel primo giudizio di revisione, così, erroneamente, omettendo di confrontarsi con l'intero materiale probatorio anche acquisito nell'ambito di precedenti giudizi di revisione. 4.3. L'omessa motivazione circa l'attendibilità di UC AD con riferimento all'esistenza o meno della manovra eversiva del conducente del camion. Secondo la Difesa, i nova introdotti hanno dimostrato l'inesistenza della manovra difensiva del conducente del camion, e tale esito, in quanto smentisce il collaboratore di giustizia AD, che ne aveva parlato agli inquirenti, ne mina la credibilità, cosicchè, anche in virtù del principio del ragionevole dubbio, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere il NU, piuttosto che ricercare ricostruzioni alternative, essendo diverso il tema della credibilità da quello della mancanza di riscontri alle dichiarazioni. 4.4. L'omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del riscontro alle affermazioni di NU circa il fallimento dell'alibi, invocandosi la giurisprudenza secondo cui l'alibi non verificato o fallito non può costituire riscontro alla chiamata di correo. 6 4.5. L'omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del riscontro alle affermazioni di NU proveniente dalle dichiarazioni di IN sulle notizie che il NU gli aveva riferito in merito al delitto. Viene richiamata la sentenza che, all'esito del secondo giudizio di revisione, ha assolto il NU, proprio ravvisando una flessione del portato conoscitivo del NU ai fini della sua responsabilità una volta emerso che in realtà il colloquio con il IN era databile non al 22 ottobre, cioè al giorno successivo ai fatti, ma al 23, quando le testate giornalistiche e lo stesso ambiente dei camionisti davano risalto all'omicidio, e richiamate le fonti di prova da cui emergerebbe che non risulta dimostrato che le notizie riferite da NU a IN due giorni dopo il fatto fossero inedite. In conclusione, la Corte di appello non ha spiegato perché le dichiarazioni di AD - ritenuto inattendibile dalla Corte di appello che ha assolto in coimputati -restino credibili, né ha spiegato perché la sentenza assolutoria ha ritenuto non idoneo riscontro alle dichiarazioni di AD quelle di IN, qui, invece, valorizzate, e recuperate in chiave di riscontro senza rendere una motivazione rafforzata. 5. Ricorso dell'avvocato Mercurelli. 5.1. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata perché fondata su prove documentali, quelle nuove introdotte dall'istante, non formalmente acquisite dalla Corte di appello in violazione degli artt. 191 - 526 co.1. - 495 co. 1 cod. proc. pen. Con gli altri cinque motivi sono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione sotto i seguenti profili: 5.2. Per violazione del principio del ragionevole dubbio, in presenza del quale avrebbe dovuto essere accolta l'istanza di revisione, ed emettersi sentenza di proscioglimento, sostenendosi che manchi la prova dell'esistenza di una manovra evasiva posta in essere dal conducente del camion, per tentare di liberarsi dei rapinatori, con conseguente riflesso decisivo sulla credibilità dell'unica fonte di accusa, costituita dalle propalazioni di UC AD. 5.3. In relazione al criterio di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., con riferimento alla prova della confessione stragiudiziale di NU raccolta da UC AD e da questi riferita agli inquirenti. Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe provato la necessaria esistenza di riscontri all'unica fonte di prova costituita dalla chiamata in reità, tale non potendo ritenersi le dichiarazioni di IN, per la loro circolarità, e, comunque, avendo la sentenza impugnata valorizzato elementi che tali non sono: l'alibi non è fallito, ma è stato ritenuto non dimostrato;
quanto alle notizie riferite da IN, come acclarato dalla sentenza assolutoria della Corte di appello di Roma, nel corso del secondo giudizio di revisione, l'incontro con NU avvenne il 23 ottobre 1991, quando, cioè, le notizie dell'omicidio erano di dominio pubblico, così come si evince dalle dichiarazioni dei testi PO TT e EN NO, invece ritenute, erroneamente, non nuove e non conferenti dalla Corte di appello: esse, infatti, non erano state oggetto di scrutinio né nel giudizio di cognizione né in quelli di revisione precedenti. Da qui, 7 l'impossibilità di valorizzare le dichiarazioni di IN quali riscontri alla chiamata in reità di AD;
nessun valore processuale può, inoltre, attribuirsi alla circostanza che LI NU avesse acquisito una professionalità criminale nel compiere rapine. In sintesi, la Difesa osserva: che la chiamata in reità di AD è espressione del deprecabile tentativo di sottrarsi alle sue responsabilità, quando era anche lui detenuto per tali fatti insieme al NU, accusando un innocente, così come ha poi fatto NU nei confronti di IC e SC;
che le dichiarazioni del NU agli inquirenti di avere appreso le notizie sulla rapina da IC e SC, rientrerebbero nella strategia calunniatoria a carico di questi ultimi;
- quanto all'essersi il NU assunta la responsabilità dell'omicidio, si osserva che, poichè nel 1994 AD e NU erano detenuti insieme, e AD era uomo vicino alla criminalità organizzata, NU avrebbe potuto avere interesse a rivendicare il clamoroso fatto di sangue senza esserne l'autore, al fine di intimidire il suo interlocutore e riequilibrare i rapporti;
- che la sentenza ha enfatizzato un personale giudizio del IN sul fatto che NU quando gli parlò dell'omicidio fosse informatissimo, senza confrontarsi con dati oggettivi provenienti dalle richiamate testimonianze;
- che la sentenza non ha individuato effettivi riscontri alle propalazioni del IN, in violazione dell'art. 192 co. 3 cod. proc.pen. ; - che la sentenza ha travisato principi giurisprudenziali in tema di alibi non riscontrato;
- che la sentenza ha omesso di vagliare le fonti dichiarative (TT, AN) e documentali (Il Mattino di Napoli) che sconfessano la natura inedita delle notizie apprese da IN durante l'incontro con NU dopo l'omicidio; - che la sentenza non ha collocato temporalmente l'incontro tra i due. In sostanza, la sentenza ha ritenuto provata la confessione del NU all'AD sulla base di una sequenza di errori, senza riuscire a raccogliere i necessari riscontri individualizzanti alla chiamata in reità di AD, in specie non sarebbero stati raccolti riscontri individualizzanti dell'AD alla confessione dell'omicidio, dal momento che la condotta processuale dello stesso NU può riscontrare solo il riferito progetto calunnioso. 5.4. In relazione al criterio di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione di attendibilità soggettiva di UC AD. Manca, nella sentenza impugnata, lo scrutinio della attendibilità soggettiva dell'AD, da compiersi alla luce dei nova introdotti nel giudizio di revisione, e, in particolare, alla luce del manoscritto rinvenuto nella cella di AD in occasione del suo suicidio (ali. 23), in cui egli si diceva consapevole di avere fatto molti danni con le sue accuse, nonché delle dichiarazioni rese alla Corte di appello di Perugia dai congiunti di UC AD. Espone la Difesa che il tema del suicidio di AD - principale fonte di accusa a carico di NU - e delle ragioni che emergevano dal manoscritto, non era stato valutato nel giudizio di cognizione, giacché era stato portato al vaglio dei giudici solo con la prima istanza di revisione, 8 Lí 1 quale elemento di novità; in ogni caso, non è stato preso in considerazione dalla Corte di appello di Perugia nel secondo giudizio di revisione, né nei giudizi di legittimità che, nel 2015 e nel 2020, hanno chiuso i precedenti giudizi di revisione, senza pronunciarsi in alcun modo su tale fatto, pure allegato. Erra, dunque, la sentenza impugnata, una prima volta, quando non ravvisa il novum, sul rilievo che si tratti di tema già affrontato nelle precedenti pronunce;
la seconda volta, quando afferma che il tema della credibilità soggettiva è intangibile, in spregio ai principi declinati dalle Sezioni Unite 'Pisano'. 5.5. Nullità della sentenza riguardo al riconoscimento della affidabilità estrinseca della pretesa confessione stragiudiziale di NU, che va scrutinata secondo le regole proprie del mezzo di prova che la immette nel processo, e, dunque, in caso di chiamata in reità o correità, richiedendosi necessari riscontri esterni;
si contesta che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione di tale principio, richiamando quanto osservato nel terzo motivo, e sottolineando come, erroneamente, la Corte di appello sia incorsa in un errore di diritto laddove ha affermato che la confessione dell'imputato possieda un valore incondizionato;
quindi, ha omesso di effettuare la preliminare verifica dell'affidabilità della fonte dichiarativa, omettendo, in motivazione di dare atto di tale operazione. Viene quindi esaminato il corredo di informazioni emergente dagli atti con riguardo alla ricostruzione dell'agguato mortale, per sostenere, alla luce dei dati provenienti dalla perizia del dr. PA, che non potesse escludersi che i malviventi affiancarono il camion della vittima trovandosi a loro volta su un autocarro, e non, come riferito da AD, su un'autovettura. Profilo, questo, che pone in luce la inconciliabilità della ricostruzione del fatto emergente dagli accertamenti con quella propinata dall'AD. D'altro canto, quest'ultimo aveva riferito scarnissimi particolari dell'azione omicidiaria, riassumibili in tre elementi: a) i rapinatori erano a bordo di un'autovettura; b) erano in tre;
c) la degenerazione della rapina nell'omicidio era stata attribuita alla manovra evasiva verso sinistra effettuata dall'autista del camion. Posto che la seconda circostanza, relativa alla partecipazione alla rapina di IC e SC non è verificabile, sia perché la loro partecipazione è stata esclusa con sentenza irrevocabile, sia per la mancanza di qualsivoglia elemento di riscontro a tale chiamata, essa non può, conseguentemente, assumere alcun valore confermativo della attendibilità del dichiarante AD. Quanto alla prima circostanza, si segnala l'ontologica incompatibilità di una tesi incentrata sull'utilizzo di un'autovettura per assaltare un camion, con la traiettoria invece avuta dai proiettili, come attestata dalla perizia autoptica (che si esprime in termini di incompatibilità certa), ovvero dall'alto verso il basso, dovendo prendersi atto della incapacità della perizia del dr. PA di dimostrare, al di là di una mera possibile compatibilità, la versione raccontata dall'AD. Con riguardo alla terza circostanza, si assume che la manovra attribuita all'autista non fosse praticabile, non durante né dopo la frenata di cui v'era traccia sull'asfalto, e rilevata dalla polizia giudiziaria accorsa sul posto, e tanto per le caratteristiche del mezzo e alla luce dei rilievi stradali 9 ' che danno conto di una traiettoria rettilinea. Se, poi, detta manovra fosse avvenuta prima della frenata, di essa non v'è alcun riscontro, e, comunque, si sostiene, sarebbe incompatibile con le leggi della fisica. La conseguenza che se ne trae è la irrimediabile divergenza, da tali dati obiettivi, della confessione del NU, come riferita dall'AD, con la censura alla sentenza impugnata che si è sottratta al vaglio di attendibilità della pretesa confessione del NU, omettendo di constatare le enormi incongruenze della narrazione dell'AD, rispetto ai dati di prova 'generica', e non rilevando che la mancata reiterazione della confessione la priva del requisito della costanza nel tempo. Ribaditi i principi affermati dalle Sezioni Unite 'Pisano' quanto al perimetro cognitivo del Giudice della revisione, la Difesa si sofferma a dimostrare come l'istanza di revisione abbia prospettato vizi incidenti sulle sequenze probatorie interferite dal novum dedotto a sostegno della revisione. Si sostiene che le prove introdotte - perizia PA, dichiarazioni SC e AN, articoli giornalistici, dichiarazioni IN - costituiscono un compendio di prove innegabilmente nuove, così come le sentenze assolutorie nei confronti di IC e SC, requisito che, invece, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha escluso ribadendo un errore metodologico nella individuazione del perimetro cognitivo del Giudice della revisione. 5.6. Ci si duole che la Corte di appello abbia reso un giudizio privo di coerenza e razionalità, fondato su alcune prove ignorate (perizia PA sul tema introdotto dall'istanza di revisione), altre travisate (testimonianza SC e filmato RAI), altre ancora espunte dal materiale valutabile (sentenze assolutorie di ON e SC), in ragione di una confusa interpretazione dei principi applicabili al giudizio di revisione, e, comunque, senza fare corretta applicazione del principio del ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO Le censure proposte con entrambi gli atti di ricorso non sono fondate, ai limiti della inammissibilità. 1. Prima di analizzare la decisione impugnata e i motivi di ricorso, appare opportuno fare delle puntualizzazioni generali in diritto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 624 del 2001 ha chiarito che debbono considerarsi prove nuove ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. non solo quelle preesistenti ma non acquisite nel precedente processo, ma anche quelle acquisite ma non valutate dal giudice nella sentenza (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 -dep. 09/01/2002- Rv. 220443). In osservanza dei principi espressi dalla detta sentenza, si considerano "prove nuove": 10 1. la prova noviter reperta, cioè il materiale probatorio non conosciuto in quanto cronologicamente sopravvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna preesistente ma scoperto soltanto successivamente ad esso;
2. la prova noviter producta ovvero il materiale probatorio preesistente ma non introdotto nel processo;
3. la prova noviter cognita, ovvero il materiale probatorio introdotto nel primo giudizio ma non valutato dal giudice. In ogni caso, in tema di revisione, la prova nuova è quella che, ex art. 630 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. E' criterio ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, articolandosi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (ex plurimis: Sez. I, n. 34928/2012; Sez. II, n. 18765/2018; Sez. VI, n. 25599/2020; Id., n. 25603/2020). La prova, quindi, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Il "novum" posto a base di tale giudizio deve, cioè, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen. gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.. 2. E' opportuno anche premettere che "L'ordinamento giuridico non preclude la reiterabilità delle istanze di revisione, a patto che l'ulteriore si fondi su un corredo probatorio «nuovo», nel senso sopra indicato, tale anche rispetto alle valutazioni e considerazioni, di natura istruttoria, operate in occasione del giudizio di rivisitazione del giudicato già svoltosi. L'istituto della revisione non si configura, infatti, come un'impugnazione tardiva della condanna, che permetta di eccepire, in ogni tempo, e finanche con carattere di ripetitività, ciò che nei processi definitivamente conclusi non è stato riversato o rilevato, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della condanna stessa, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici;
la risoluzione del giudicato non può, dunque, avere come presupposto soltanto una 11 diversa valutazione del dedotto, o un'inedita disamina del deducibile (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531 01; Sez. 2, n. 762 del 19/10/2005, Licata, Rv. 232988-01; Sez. 2, n. 7111 del 02/12/1998, dep. 1999, Lucidi, Rv. 212267-01), e ciò, a maggior ragione, dopo l'infruttuoso esito di una precedente impugnazione straordinaria dello stesso tipo. Non è dunque consentito riproporre istanze di revisione, che si basino su una mera rilettura di quanto deciso nel giudizio di revisione già celebrato, o ripropongano argomenti già dibattuti e risolti nella stessa sede (in tal senso sentenza Sez. 1 n. 30010/2020, che ha definito il secondo giudizio di revisione). 3. Tanto premesso in diritto, occorre ora procedere alla verifica - entro i limiti propri del sindacato di legittimità (inerente l'osservanza e l'esatta applicazione della legge, nonché la logicità della motivazione) - della bontà del giudizio, negativo appunto, conclusivamente effettuato dalla Corte di appello di Roma, che, con l'assorbente dispositivo di respingimento dell'istanza, ha valutato inammissibili alcune prove dedotte dall'istante, mentre ne ha ammesso altre, giungendo a un verdetto di infondatezza dei nova allegati, in quanto elementi inidonei al conseguimento del risultato tipico favorevole del giudizio di revisione. 3.1. Le prove introdotte quale novum dalla difesa ricorrente hanno natura sia dichiarativa che documentale. Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni rese: da PO TT dinanzi alla Corte di assise di Napoli e alla Corte di Assise di appello di Napoli;
dal collaboratore di giustizia EM IN nell'incidente probatorio dinanzi alla Corte di appello di Roma il 22/09/2015, nel corso del secondo giudizio di revisione;
dal giornalista NO AN e dal funzionario della Polizia di Stato, dott.ssa Rachele SC, i quali intervennero sul luogo del fatto, nelle rispettive qualità, immediatamente dopo l'omicidio; dal collaboratore di giustizia UC AD in data 27 gennaio 1994 al P.M.; dalle deposizioni rese sulle confidenze ricevute da AD e OL, dai congiunti di UC AD - OM AD, SA MO, IN OS e NN LC - alla Corte di appello di Perugia in data 20 marzo 2013, nel corso del primo giudizio di revisione;
Inoltre, vengono allegati quali elementi nuovi i seguenti documenti: un filmato RAI e un articolo apparso sul quotidiano IL MATTINO il 22/10/1991, sulla dinamica omicidiaria;
la perizia balistica del dr. PA svolta nel corso del Giudizio di appello, sulla traiettoria dei colpi che attinsero la vittima;
le due sentenze della Corte di appello di Napoli, di assoluzione, in sede di rinvio, dei coimputati IC e SC. Tali prove, finalizzate a mettere in dubbio l'attendibilità di UC AD, dovrebbero dimostrare: la inesistenza o comunque la mancata dimostrazione dell'esistenza della manovra di scarto, effettuata, secondo il racconto di AD, dall'autista del camion, prima di venire ucciso, 12 cosa che priverebbe di credibilità la confessione del NU veicolata dallo stesso AD (rilevano, a tal fine, le dichiarazioni SC, la perizia PA, il filmato RAI) - la esistenza di una diffusa conoscenza delle notizie afferenti alle modalità del fatto già dalle prime ore del 23 ottobre 1991, che smentirebbe la affermazione che NU potesse avere riferito al IN notizie che poteva conoscere solo chi avesse partecipato all'azione criminosa, giacché NU, invece, poteva avere intercettato le voci che quella sera si erano diffuse (rilevano le dichiarazioni NO AN, PO TT, articoli di giornale) - la inattendibilità di UC AD attraverso le ammissioni del propalante a terze persone di avere affermato il falso e la confessione del delitto da parte del OL a terze persone (rilevano le dichiarazioni dei congiunti di UC AD); 3.2. La sentenza impugnata - pur avendo osservato come si tratti, per la gran parte, di prove già esaminate e valutate nei precedenti giudizi di revisione - nondimeno, ha giudicato ammissibili alcune delle prove allegate, non altre;
in particolare, ha ritenuto che: le sentenze di assoluzione di IC e SC non costituiscono di per sé prove nuove atte a dimostrare l'innocenza del NU, in quanto fondate su un quadro probatorio diverso rispetto a quello che ha caratterizzato il processo nei confronti di NU, in cui ricorre la confessione dello stesso imputato, che fa piena prova senza necessità di riscontri;
d'altro canto, manca anche la prospettazione della contraddizione tra i fatti oggetto della sentenza a carico del NU e quelli che hanno portato alla assoluzione dei coimputati, fondata, non sulla prova della loro innocenza, ma sull'assenza di riscontri alle dichiarazioni di UC AD, che aveva raccolto la confessione di LI NU;
- che le dichiarazioni dei congiunti di AD, vertenti sulla ammissione di quest'ultimo con terze persone di avere dichiarato il falso e sulla confessione del delitto da parte di OL, sono generiche e caratterizzate da una capacità probatoria debole quanto al giudizio di innocenza di NU, e su cui comunque si era pronunciata la Corte di appello di Perugia, confermata dalla Corte di cassazione, e, dunque, sotto tale profili, l'istanza si rivela inammissibile, in assenza di fatti nuovi;
- che, invece, le dichiarazioni di UC AD circa la manovra elusiva posta in essere dalla vittima prima di essere uccisa, integrano un novum sotto il profilo della loro provenienza, in quanto, inizialmente, riferite a IN, ma provenienti, invece, dall'AD e, quindi, tali da incidere sulla credibilità di quest'ultimo, nel senso che, ove non provata detta manovra, si sarebbe posto il problema della tenuta della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di AD sulla confessione di NU;
- che le dichiarazioni della teste di p.g. Rachele SC, intervenuta sul luogo del fatto subito dopo, e il filmato realizzato dai tecnici della RAI contenente la ricostruzione delle modalità dell'omicidio, in particolare della traiettoria della motrice condotta dal LA, sono prove nuove, in quanto non risulta, dalle sentenze di primo e secondo grado, la valutazione di tali risultanze in relazione al comportamento dell'autoarticolato e, in particolare, con riferimento alla 13 L-- esistenza di tale manovra evasiva, e all'utilizzo da parte dei colpevoli di una motrice o di un'autovettura. 3.3. Valutate tali prove, la Corte di appello di Roma ha escluso che esse abbiano la capacità di dimostrare in termini di certezza l'inesistenza della manovra riferita dal NU all'AD, e ha confermato il giudizio di positiva attendibilità dell'AD, non inciso dalle prove addotte, prive di apprezzabile attitudine a introdurre ragionevoli dubbi in merito all'esistenza della confessione del NU all'AD. In particolare, secondo la sentenza impugnata, nessuna delle prove nuove introdotte con il giudizio di revisione attesta in modo indubbio la assenza di una manovra di scarto: non le tracce sulla carreggiata rilevate dalla polizia, che, pure, danno conto di una frenata violenta dell'autoarticolato prima di adagiarsi lentamente sulla destra, ma non escludono un precedente tentativo del conducente di buttare fuori strada la vettura dei rapinatori, né un tentativo di scarto successivo alla frenata, nel momento in cui la vittima si vedeva superata dal mezzo condotto dai malviventi;
non le dichiarazioni della teste TI, giunta sul posto dopo la sparatoria, e neppure il filmato della RAI fondato sui primi rilievi della frenata e sulla documentazione situata sul camion, giacchè entrambe tali prove non consentono di escludere che lo svolgimento dei fatti sia quello ricostruito dall'AD; non la perizia balistica del dr. PA, che smentisce la tesi che l'omicida sarebbe stato alla guida, a sua volta, di una motrice, e non di un'autovettura, dando conto della compatibilità 'piena' di un colpo dal basso verso l'alto, e della compatibilità comunque 'esistente', con lo spostamento del corpo della vittima in senso laterale, del secondo colpo, che aveva una bassissima inclinazione dall'alto verso il basso;
d'altro canto, ha aggiunto la Corte di appello, non costituiva oggetto dell'incarico peritale la questione della presenza o meno di una manovra evasiva da parte della vittima;
né è stato mai dedotto che gli spari fossero partiti durante tale manovra. Pertanto, trattandosi di ipotesi investigative non suffragate da alcun riscontro, ma fondate sui primi scarni accertamenti, nulla porta ad escludere che i fatti si siano svolti come riferito dall'AD. Quanto al profilo che l'affermazione di AD in merito alla confessione di NU sarebbe inficiata dalla circostanza che le informazioni sulla manovra evasiva non erano presenti nelle dichiarazioni di IN, ma, appunto, nella narrazione di AD, cosicchè le dichiarazioni del primo non possono costituire valido riscontro al propalato del secondo, la Corte di appello ha, invece, enucleato i plurimi elementi, che, oltre alle dichiarazioni del IN, riscontrano le dichiarazioni dell'AD con riguardo alla chiamata in reità del NU, ovvero: la circostanza che NU avesse effettivamente accusato SC, IC e OL del delitto, rendendo dichiarazioni al P.M. mentre era ristretto in carcere, corroborando le dichiarazioni di AD, circa tale intenzione calunniatoria del NU;
l'assenza di un alibi e del fallimento della prova dello stesso, la professionalità del NU nel compiere rapine e ricettazioni di nocciole;
14 la circostanza che lo stesso NU avesse riferito di avere appreso della rapina dal IC e dal SC, la sera stessa della rapina, quando i due si erano recati presso al suo parcheggio e gliene avevano parlato, mai avendo riferito di voci correnti tra i camionisti o di notizie provenienti dai media. Ha, inoltre, osservato, la sentenza impugnata, validando il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di IN, come le informazioni che il NU gli aveva dato in merito alla rapina fossero così specifiche (come il particolare della partenza da Roccarainola) da non potere essere conosciute se non da chi avesse partecipato al delitto, dal momento che i sacchi di nocciole caricati sul camion avevano il nominativo della ditta del viterbese di cui era dipendente l'autista (ditta Vitulano) e non di quella presso cui era stato effettuato il carico a Roccarainola (ditta Stelliferi), cosicché esattamente il collaboratore IN aveva qualificato il NU come informatissimo. In conclusione, la Corte territoriale ha osservato come si profili inutile l'indagine sulla effettiva diffusione tra gli utenti della radio e i conducenti degli autoarticolati delle notizie relative allo svolgimento dell'omicidio, dal momento che lo stesso NU ha dichiarato al P.M. che le sue informazioni non provenivano da tali fonti. 3.4. Poiché gli atti di ricorso formulano censure che afferiscono anche alla parte della sentenza che ha decretato la inammissibilità di alcune prove, giova ricordare che il relativo criterio di valutazione non può che essere quello ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di revisione, anche ai fini della formulazione del giudizio di ammissibilità, le dichiarazioni testimoniali e la documentazione, dedotte quali nuove prove, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 2 n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437- 01; Sez. 1, n. 41304 del 03-/10/2007, Francini, Rv. 238319- 01; Sez. 6, n. :32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291-01). Inoltre, secondo consolidato orientamento di questa Corte, è necessario, già ai soli fini di considerare ammissibile la richiesta di revisione, basata sulla prospettazione di una nuova prova, valutare l'affidabilità di questa, nonché la sua persuasività e congruenza rispetto al complessivo contesto probatorio acquisito nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. 256157-01; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455-01). 3.5. Ritiene il Collegio che, nel valutare i citati caratteri di affidabilità, persuasività e congruenza, la sentenza impugnata si sia conformata a tali coordinate e abbia -correttamente- tenuto ferme le acquisizioni, ormai definitive, dei pregressi giudizi di revisione (sfavorevolmente conclusisi per il condannato) nelle parti in cui queste ultime, non solo non contrastavano con gli obiettivi e le finalità delle nuove articolazioni istruttorie, ma erano utili, o addirittura determinanti, per vagliarne (e, nella specie, escluderne) l'astratta pertinenza, come meglio si dirà nel prosieguo. 4. Ricorso dell'avvocato DIDDI: 15 4.1. Non ha pregio il primo motivo, giacché la Corte di appello - nel non ammettere quali nova, le sentenze assolutorie pronunciate in favore degli originari coimputati SC e IC - ha dato conto della propria decisione facendo riferimento a un diverso compendio probatorio sul quale si erano fondate quelle sentenze rispetto al giudizio di condanna del NU, sottolineando, anzitutto, la valenza dirimente della confessione di quest'ultimo, veicolata nel processo dalle dichiarazioni di AD - ritenute attendibili e riscontrate con giudizio che si è mantenuto costante dal giudizio di cognizione ordinario e in quelli, successivi, di revisione. La Corte di appello ha ben ricordato come i verdetti assolutori siano stati la conseguenza della assenza di riscontri alle dichiarazioni di AD, non certo fondati sulla inattendibilità del dichiarante, come insiste a sottolineare la Difesa, riscontri che, invece, con riguardo al NU, sono stati, come detto, positivamente rinvenuti. Il diverso esito decisorio è, dunque, la conseguenza di un non omogeneo substrato processuale. 4.2. Posto che la affidabilità estrinseca della confessione stragiudiziale di NU va scrutinata secondo le regole proprie del mezzo di prova che la immette nel processo e, dunque, in caso di chiamata in reità o correità, attraverso necessari riscontri esterni (Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249960; Sez. 5 n. 11296 del 22/11/2019 -dep. 2020- Rv. 278923), la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, giacchè, al di là dell'affermazione, più o meno precisa, circa il valore dimostrativo della confessione, la sentenza impugnata ha ribadito, richiamando i precedenti approdi valutativi, l'affidabilità della fonte dichiarativa, che fonda la esistenza della confessione dando conto degli specifici, plurimi riscontri sinergicamente e logicamente vagliati. Non ha mancato la Corte territoriale, d'altronde, di segnalare come non risulti neppure dedotta una effettiva contraddizione tra i fatti esposti nella sentenza a carico di NU e quelli oggetto delle due sentenze di assoluzione. Il procedimento logico-motivazionale risulta nella specie correttamente seguito, dovendo anche rilevarsi come le deduzioni difensive sul punto si limitino ad affermazioni di principio non confortate dalla concreta prospettazione di un effettivo vulnus che sarebbe ravvisabile nella sentenza impugnata quanto allo scrutinio del profilo qui in esame, come detto, correttamente condotto. 4.3 Quanto osservato rende ragione della infondatezza anche del secondo motivo e della, peraltro generica, doglianza incentrata sulla omessa motivazione della attendibilità di AD, per avere la Corte di appello mancato di fornire una motivazione rafforzata resa necessaria dalla assoluzione di IC e SC. Come si è già osservato, infatti, la assoluzione in favore dei coimputati nasce dalla mancanza di riscontri alle propalazioni di AD circa la loro partecipazione alla rapina. Niente a che vedere con la inattendibilità di AD, mai affermata nella sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati. D'altronde, la sentenza impugnata ha preso posizione sulle dichiarazioni rese dai congiunti di UC AD in merito alla circostanza che questi avrebbe ammesso a terze persone di avere 16 calunniato il NU, ritenendo tali dichiarazioni generiche e dando atto che su di esse si era già espressa la Corte di appello di Perugia con valutazione convalidata dalla Corte di cassazione, e ritenendole, in assenza di elementi di novità, inammissibili. 4.4. La pretesa rivalutazione del compendio probatorio già acquisito trova un suo limite, come si è detto in premessa, nel quid novi in grado di giustificare il rimedio straordinario della revisione del giudicato, mentre qui si propugna, anche impropriamente ripercorrendo, e finanche sovrapponendoli, argomenti e valutazioni dibattuti e già risolti, una non consentita rilettura di quanto deciso nei giudizi di revisione già celebrati che, invece, in assenza di elementi nuovi dotati di efficacia dimostrativa tale da produrre un ribaltamento decisorio, devono essere mantenuti. 4.5. Il terzo motivo mira, attraverso una rilettura di alcune fonti di prova, a conseguire la prova, negativa, dell'inesistenza della manovra di guida che sarebbe stata posta in essere dalla p.o. poco prima di essere attinto mortalmente, finalizzata, come detto a indebolire la attendibilità e la valenza dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie dell'AD. Manca, tuttavia, nella prospettazione difensiva un effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso, con specifica analisi fattuale e congrua argomentazione, non inficiata da cedimenti logici, che, dal materiale probatorio evocato dalla Difesa, emerga una qualche smentita della esistenza della manovra, osservando che "tali prove non appaiono decisive, nel senso di conseguire la certezza sul punto dedotto della inesistenza della manovra evasiva descritta dall'AD...conseguendone che anche sulla esistenza della confessione di NU non possono esservi dubbi tali da portare ad escluderla. Infatti, nessuna di esse, analizzandole nel merito, attesta senza dubbio l'assenza di una manovra di scarto da parte del Lampertí". 4.6. Ora, posto che la affermazione di colpevolezza del NU si fonda sulle dichiarazioni di AD - la cui attendibilità è stata reiteratamente affermata da tre sentenze irrevocabili [quella conclusiva del giudizio di cognizione, confermata da Cass. 5635/2008, e quella che ha concluso il primo giudizio di revisione, confermata da Cass. n. 24868/2015 (che hanno ritenuto il propalato di AD riscontrato, oltre che dalle dichiarazioni di IN, anche da altri elementi: in primo luogo, il comportamento processuale calunnioso del NU nel rendere agli inquirenti una versione corrispondente a quella anticipata dall'AD; quindi, il fallimento dell'alibi tardivamente allegato dal NU;
l'esito delle indagini sull'indiscusso coinvolgimento del NU in analoghe rapine ( ammesso pacificamente dal ricorrente); quella assunta all'esito del secondo giudizio di revisione, che ha convalidato la tenuta logica della affermata attendibilità dell'AD anche a prescindere dal contributo dichiarativo del IN]- la valutazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso che risulti smentita la ricostruzione dell'AD in merito alla manovra elusiva di cui gli avrebbe riferito il NU, confessando la partecipazione all'omicidio, resiste alle critiche difensive. In primo luogo, perché, come ha osservato la Corte di appello, la chiamata in reità a carico di NU, da parte di AD, è supportata dai plurimi riscontri poc'anzi richiamati e, comunque, perché la circostanza della manovra difensiva della vittima non risulta affatto 17 smentita dalle nuove prove prodotte dalla difesa ricorrente. Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello non ha cercato ricostruzioni alternative in merito alla dinamica dell'omicidio, che è stata, invece, ritenuta confermata, nelle sequenze già acclarate, anche alla luce delle conclusioni della perizia PA: ha osservato la sentenza impugnata, infatti, come quest'ultima si sia espressa favorevolmente circa il livello di compatibilità della traiettoria dei colpi che hanno attinto il LA con la dinamica riferita dall'AD, ovvero ammettendo che la compatibilità degli esiti dell'accertamento con la tesi che l'agguato fosse stato condotto a bordo di un'autovettura. Dunque, conclude la Corte di appello, che la manovra elusiva vi possa essere stata, come riferito dall'AD, non è risultato smentito dalle prove indicate dalla Difesa a fondamento dell'istanza di revisione. Giova ricordare che oggetto del riscontro era la circostanza che l'AD avesse realmente raccolto la confessione del NU, riscontro che - come è noto - non doveva presentare autonomo significato persuasivo della responsabilità penale (Sez. 4, n. 3452 del 14/11/2007, dep. 2008, Guiato, Rv. 238743-01), e ad integrare il quale sono stati indicati gli elementi, ulteriori rispetto alle dichiarazioni del IN, valorizzati in sede di cognizione, e ripresi in sede di prima e seconda revisione (cfr. sentenza Corte Cass. n. 10030/2020 pag. 16). Trattasi di indici probatori già pienamente validati in tutti i precedenti giudizi e che la sentenza impugnata ha confermato alla luce del novum introdotto e ammesso, escludendo che le nuove prove addotte dalla Difesa risultino capaci di dimostrare la innocenza del NU, neppure in termini di ragionevole dubbio, sia perché non risulta smentita la circostanza della manovra presente nel racconto di AD, sia perché il racconto di quest'ultimo è corroborato da plurimi riscontri. Come ha bene osservato la sentenza impugnata, "la assenza della manovra nelle parole del IN non appare quindi in grado di fornire un nuovo quadro probatorio dato che gli elementi di conferma delle dichiarazioni di AD erano altri, e non limitati all'aver parlato della manovra evasiva". Non si pone, dunque, un problema di 'ragionevole dubbio', giacchè la chiamata in reità continua a essere pienamente riscontrata da quei plurimi elementi, che già sono stati ricordati, convergenti nel corroborarne la attendibilità estrinseca, la quale non risulta esse stata posta in discussione dalla circostanza incentrata sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio, essendo, invece, stata ribadita la plausibilità della ricostruzione fornita dall'AD. 4.6. Il quarto motivo pretende inammissibilmente di ridiscutere la valutazione in ordine al fallimento dell'alibi, tardivamente prospettato, come ritenuto nei precedenti giudizi di revisione, non essendo consentito per via meramente argomentativa superare decisioni coperte da giudicato. 4.7. Analogamente il quinto motivo - con cui si assume che non sarebbe stato motivato il riscontro alle dichiarazioni di IN su quanto riferitogli da NU - ripropone, inammissibilmente, valutazioni operate dalla sentenza di assoluzione, pronunciata nel secondo giudizio di revisione, sulla base di una ritenuta flessione del portato conoscitivo di NU, una 18 volta accertato che il colloquio con IN era avvenuto quando le notizie sulla dinamica dell'omicidio erano acquisite da molti. La sentenza in questione, infatti, è stata superata, all'esito dell'annullamento disposto dal Giudice di legittimità, dalla sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile, con giudizio divenuto irrevocabile, l'istanza di revisione. Inoltre, la deduzione non tiene conto di quanto si legge nella sentenza impugnata che, sul punto, ha spiegato che le informazioni date dal NU al IN - sulla dinamica dell'omicidio - erano tali da non potere essere conosciute da altri, sottolineando come i sacchi caricati sull'autoarticolato non recassero il nominativo della ditta di Roccarainola e, soprattutto, ponendo in luce che, come emerge già dalle sentenze di primo e secondo grado, mai il NU aveva riferito di avere appreso dai giornali o dalla radio o da altre persone che potevano essere informate, le notizie sulle circostanze che ebbe a riferire a IN, nel loro primo incontro dopo l'omicidio, quanto piuttosto dagli stessi IC e SC, "da lui visti secondo la sua stessa versione, quella stessa sera". Per questo la Corte di appello ha ritenuto priva di utilità - confermando la valutazione espressa dalla Corte di appello di Roma con la sentenza del 27 marzo 2019, che aveva dichiarato inammissibile la seconda istanza di revisione, oltre che per l'irrilevanza della collocazione temporale del primo incontro tra IN e NU, anche per la ritenuta e confermata attendibilità dell'AD, risultando assistite le sue dichiarazioni a carico di NU da plurimi riscontri, tali da resistere anche alla eventuale eliminazione dell'elemento di riscontro costituito dalle propalazioni di IN - l'indagine sulla eventuale diffusione, subito dopo il fatto, di notizie circa lo svolgimento dell'omicidio, "dato che le notizie che NU aveva detto al IN, e che lo avevano fatto sembrare informatissimo ....non provenivano, secondo la stessa voce del NU, da tali fonti". Lo stringente argomento che supporta la valutazione espressa dalla Corte di appello nella sentenza impugnata consente di ritenere integrata, per la forza logica che lo assiste, la motivazione rafforzata, in quanto dotata di una evidente forza persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). 5. Del pari infondato il ricorso a firma dell'avvocato MERCURELLI. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento (Sez. 6, 24/11/1993, De Carolis, rv. 197263; Sez. 1, 23/9/1998, Cassandra, rv. 212121; Sez. 6, 10/7/2000, D'Ambrosio, rv. 217993; Sez. 6, 2/2/2004, Agate, rv. 228657), purchè il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della deliberazione secondo il chiaro disposto dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. Un. Mannino 2005, in motivazione). 19 5.2. L'infondatezza del secondo motivo trova illustrazione negli argomenti già esposti nello scrutinare l'analoga doglianza del codifensore e a essi ci si richiama. 5.3. Il terzo motivo risulta generico, in quanto ancora una volta finalizzato, peraltro, attraverso una inammissibile parcellizzazione della prova, a ridiscutere le valutazioni di merito - già espresse conformemente da plurime pronunce, e che la sentenza impugnata ha condiviso e confermato - in ordine all'affermata attendibilità dell'AD e alla esistenza di plurimi riscontri alle sue propalazioni in merito alla confessione ricevuta dal NU, specificamente vagliati nei precedenti giudizi, e avendo la Corte di appello correttamente escluso che le prove nuove introdotte nel presente giudizio di revisione potessero incidere, con valenza dirimente, su tali profili. 5.4. D'altronde, quanto specificamente al valore di riscontro alla chiamata dell'AD costituito dalle dichiarazioni di IN - su cui si insiste da parte del ricorrente, e che, nell'ottica difensiva, avrebbe potuto essere inciso dalle ricadute provenienti dalla circostanza della esatta collocazione temporale della informazione ricevuta dal IN, dopo il delitto - esso è stato oggetto di specifico vaglio nel corso del secondo giudizio di revisione, in cui si è sottolineato come l'elemento nuovo apportato in quella sede fosse non suscettibile di "infirmare irrimediabilmente la "tenuta" del ragionamento probatorio che ha condotto alla condanna irrevocabile", tanto che, " anche eliminando l'idoneità di quest'ultima a fungere da riscontro, la chiamata in reità dell'AD, che ha veicolato la confessione stragiudiziale, peraltro circostanziata, di NU, ha trovato ulteriori e adeguati riscontri di natura logica"( sentenza Corte di appello di Roma del 27/03/2019 - pg. 8). 5.5. Sotto altro profilo, va ricordato che la Corte di appello di Perugia aveva specificamente argomentato in ordine alla incongruenza delle asserite ragioni del mendacio calunniatorio da parte del NU (pg. 16), che, ancora una volta, qui, si tenta, del tutto inammissibilmente, per quanto si è osservato in via preliminare (par. 1) di riportare in auge. 5.6. Manifestamente infondato il quarto motivo, che lamenta il mancato scrutinio dell'attendibilità soggettiva, da riformularsi - secondo la Difesa - alla luce del contenuto del manoscritto lasciato prima di suicidarsi da UC AD, giacchè - contrariamente a quanto sostiene il difensore ricorrente - la Corte di appello di Perugia valutò espressamente tale sopravvenienza, escludendo che, nel manoscritto, fosse riscontrabile la valenza significativa propugnata dalla Difesa, rilevando come, in tale documento, non vi fosse traccia alcuna di un effettivo senso di colpa dell'AD per le accuse rivolte al NU ( sentenza Corte di appello di Perugia del 10/07/2013 - pg. 20). 5.7. Con il quinto motivo, ci si duole che la Corte di appello non avrebbe effettuato la preliminare verifica della credibilità intrinseca confrontando il narrato di AD con gli elementi di prova cd. generica a disposizione che davano atto di una traiettoria pressocché orizzontale dei colpi. Anche tale motivo è privo di pregio perché assertivamente concentrato nel ripercorrere consolidati criteri di giudizio in tema di chiamata in reità, perfettamente applicati dai giudici di 20 merito, nel tentativo di conseguire una rivalutazione del quadro probatorio sulla base di prospettazioni di natura meramente argomentativa, tendenti a rivedere il giudizio probatorio della Corte di merito, che, del tutto legittimamente, ha mantenuto ferme le valutazioni in punto di attendibilità della fonte dichiarativa, accreditate da sentenze irrevocabili, giacchè, come si è già in premessa ricordato, non è consentito invocare la risoluzione del giudicato sulla base di una diversa valutazione del dedotto, o un'inedita disamina del deducibile: a ciò si aggiunge che il ricorrente non spiega perché l'attendibilità intrinseca del propalante risulterebbe compromessa dalle prove nuove ammesse e ritenute dalla Corte di appello non rilevanti. Se è vero che in materia di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove capaci di contrastare gli esiti del giudicato penale, e ove le ritenga affidabili e conducenti, deve comunque saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle ulteriori, a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (da ultimo, Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072-01) - nondimeno, non può obliterarsi che !a credibilità ed attendibilità di AD era stata già oggetto di approfondita disamina in sede di cognizione e nel corso del primo e del secondo procedimento di revisione, e che i relativi profili non risultano interessati dalle nuove prove offerte in comunicazione dal ricorrente nel presente giudizio e ritenute ammissibili dalla Corte di appello, le quali tendevano a mettere in discussione l' l'affidabilità, in sé, del chiamante in reità, attraverso la dimostrazione della inesistenza di un fatto (una manovra difensiva del conducente dell'autoarticolato e, in definitiva, la ricostruzione della dinamica omicidiaria offerta dal propalante) neppure assunto a riscontro esterno della chiamata, come detto, corroborata da altri elementi. Non v'era, dunque, alcuna ragione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto discostarsi dagli esiti sul punto attinti nei precedenti giudizi di revisione, e quindi dal riconfermato «giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni de relato rese da AD UC sulla confessione ricevuta dal NU di aver commesso l'omicidio del LA nel corso della tentata rapina del tir carico di nocciole da questi condotto, che era stato formulato nel pregresso processo di merito» (sentenza di questa Corte n. 24868 del 2015, paragrafo 4.7 della motivazione in diritto). In punto di credibilità soggettiva, la predetta sentenza di legittimità rammentava che «AD [...] aveva sempre tenuto ferme le proprie dichiarazioni, anche in sede di confronto col NU, e comunque non le aveva mai ritrattate, neanche in punto di morte, posto che l'affermazione sulla falsità delle accuse contenute nel manoscritto rinvenuto in occasione del suo suicidio in carcere nel maggio 2006 si riferiva a dichiarazioni diverse da quelle rilasciate dodici anni prima a carico del ricorrente [..], non avendo AD alcuna ragione di mentire sul contenuto della confidenza (certa nel suo accadimento storico) ricevuta dal NU». Nel momento in cui la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto - con congrua argomentazione - non dimostrata la inesistenza della manovra difensiva della vittima, anzi, concludendo per la verosimiglianza della ricostruzione fornita dal propalante, non v'era ragione per rinnovare il giudizio sulla attendibilità soggettiva del propalante. 5.8. Neppure coglie nel segno l'osservazione che la sentenza impugnata avrebbe obliterato la perizia PA, dal momento che, invece, la Corte di appello, pur dando atto che tale 21 specifica dinamica del fatto non era stato oggetto della perizia, l'ha precipuamente valutata per trarne argomenti idonei a sconfessare la tesi dell'agguato mortale condotto a bordo di una motrice, e negare che, pur attraverso una lettura aggiornata alle fonti di prova evocate nel giudizio di revisione, risulti dimostrata la inesistenza della manovra, ciò che avrebbe potuto produrre ricadute sulle attendibilità dell'AD che, invece, e conclusivamente, non risulta affatto intaccata. 5.9. Giova aggiungere che la Corte di appello si è anche soffermata sulle dichiarazioni del funzionario di polizia, dott.ssa SC, osservando come "non assistette ai fatti, ma arrivò sul luogo solo dopo la sparatoria ... che ricostruiva la vicenda in un primo momento sulla base dei soli dati presenti ed accertati al momento dei fatti.... rilievi che hanno dato luogo anche alla ricostruzione ed al filmato della RAI, ricostruttivo della vicenda sulla base delle prime indagini;
né risultano altri accertamenti dopo questi primi rilievi" (sentenza impugnata pag. 20-21). 5.10. Non si riscontrano, pertanto, come dedotto con il sesto motivo, prove ignorate, travisate, espunte, né errori giuridici decisivi ai fini della decisione del giudizio di revisione. Le prove addotte e ritenute ammissibili sono state valutate dalla Corte di appello, nell'ottica perseguita dalla difesa, ovvero quella di dimostrare che, non risultando acclarata la manovra evasiva narrata dall'AD, e, dunque, la dinamica omicidiaria, ne risulterebbe minata la attendibilità del propalante, costituente l'unica fonte di prova a carico del NU. L'esito negativo di tale giudizio è supportato da argomentazioni coerenti con il principio che impone che la pronuncia di condanna, ove mantenuta in sede di revisione, si fondi sulla certezza processuale della responsabilità penale;
a esso la sentenza impugnata si è pienamente conformata, sul rilievo della affermata inettitudine delle prove nuove ad inficiare il quadro logico- valutativo già consolidato e, comunque, ribadendo la capacità delle prove preesistenti, aventi carattere autonomo, di sorreggere la predetta affermazione di responsabilità. La sentenza impugnata si è, così, conformata alla regola di giudizio, per cui la colpevolezza dell'imputato deve essere dimostrata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma i, cod. proc pen.), valevole anche nel giudizio di revisione (ex multis, Sez. 2 n. 7035 del 9/11/2012, Rv. 254025). 6. Al rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore e
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato Alessandro DIDDI conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Massimo MERCURELLI insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, pronunciata il 24 marzo 2022 (dep. 25 maggio 2022), la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse di LI NU, di revisione della sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli, del 15 febbraio 2007, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2008. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33800 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/05/2023 1.1. La Corte di assise di Napoli aveva condannato LI NU alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno, quale responsabile, insieme a ER IC e a SA SC, del tentativo di rapina con armi, posto in essere il 21 ottobre 1991, sull'autostrada Caserta- Salerno, ai danni dell'autoarticolato, contenente nocciole, condotto da IE LA, nonché dell'omicidio di quest'ultimo. La sentenza era stata confermata in appello e questa Corte, con sentenza n. 5636 del 22 gennaio 2008, aveva annullato con rinvio la condanna dei coimputati IC e SC - successivamente assolti - rigettando, invece, il ricorso del NU. 1.2. Secondo la ricostruzione di merito, il LA era stato ucciso mentre era alla guida del suo autoarticolato in territorio del comune di Acerra, all'incirca alle 21.15 del 21/10/1991 (l'ora risultava dal cronotachigrafo dell'autoarticolato); era stato colpito da due proiettili, alla giugulare e sotto la scapola, sparati da un mezzo che gli si era affiancato (nel procedimento si discuteva se trattavasi di un'auto, come affermato da AD, o piuttosto di un autoarticolato, come sostenuto dalla Difesa), sull'autostrada nella quale si era immesso pochi chilometri prima, dal casello di Nola;
aveva, infatti, caricato sul proprio veicolo - un autoarticolato di una ditta di trasporti di Viterbo - 400 sacchi di nocciole prelevati presso un'azienda di Roccarainola (CE) per una spedizione diretta in Svizzera. La polizia era stata avvisata dieci minuti dopo l'agguato da una telefonata anonima e non sono stati reperiti testimoni del fatto;
le indagini si erano dirette verso i rapinatori di carichi di nocciole che, nei mesi precedenti, avevano effettuato altre rapine in quella zona. 1.3. La responsabilità di NU era stata affermata, essenzialmente, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia UC AD che - tratto in arresto nel 1994 a titolo di concorso nelle medesime condotte e ristretto in carcere insieme al NU - aveva riferito agli inquirenti di avere ricevuto, nei giorni immediatamente successivi al fatto, nel corso di un colloquio intercorso con il NU, l'esplicita confessione di questi, il quale gli aveva detto di avere commesso la rapina con un'autovettura insieme a SC e IC;
che il LA era stato colpito a morte da IC, che aveva sparato quando la vittima aveva accennato a scartare con il suo automezzo. L'AD aveva aggiunto di essersi determinato a rivelare la circostanza solo quando (mentre erano in carcere, nel 1994) NU gli aveva rivelato la sua intenzione di allestire, e propinare agli inquirenti, una versione "di comodo" dell'accaduto, tale da coinvolgere ER IC, SA SC e OL OL, parente di IC, deceduto nel 1992 (che, quindi, non avrebbe potuto smentirli), chiedendogli di concertare tale versione che li discolpasse entrambi, e dicendogli che si sarebbe curato di avvertire IC e SC, affinché si dessero alla latitanza, cosa effettivamente avvenuta, essendosi nascosti insieme nel medesimo posto dove vennero poi arrestati. 1.3.1. Rispetto a tale chiamata in reità, erano stati individuati adeguati riscontri, consistiti: - nella circostanza che il NU aveva, in seguito, effettivamente reso dichiarazioni nel senso indicato dall'AD; 2 - nelle dichiarazioni del collaboratore EM IN, già complice del NU in analoghe imprese criminose, dalle quali il primo si sarebbe, successivamente, ritirato una volta appreso della contrarietà ad esse di CA FI. Il IN aveva, in particolare, riferito di avere visto - il giorno successivo all'agguato - il camion del LA abbandonato sul ciglio dell'autostrada, di avere interpellato NU (la collocazione temporale di tale circostanza è stata oggetto dei precedenti giudizi di revisione: se il 22 o il 23 ottobre 1991) e di avere appreso da questi - senza ammissione di un personale coinvolgimento nei fatti - significativi particolari della vicenda (l'aveva trovato informatissimo, riferirà IN); di essere tornato qualche giorno dopo dal NU, su mandato di un sodale di CA FI, e di averlo poi sentito negare ogni conoscenza di essa e anche di averne parlato in precedenza;
- nella professionalità acquisita dal NU nell'effettuare rapine ai danni di veicoli carichi di nocciole, confessate dall'imputato; - nel fallimento dell'alibi fornito da NU (l'essere egli stato, la sera del fatto, in compagnia del suo dipendente TT, circostanza riferita da quest'ultimo a distanza di anni, e che è stata ritenuta non dimostrata, sul rilievo che il NU non ne aveva mai parlato e che neppure l'TT si era mai presentato, per riferire di essere stato con il NU, fino al dibattimento di primo grado, pur essendo stato tratto in arresto il suo datore di lavoro) e nella perizia balistica (congruente con la ricostruzione della dinamica omicidiaria, ricavabile dal racconto dei collaboratori). 1.4. Nel 2011 LI NU aveva introdotto un primo giudizio di revisione della condanna. La relativa istanza, al termine di un articolato iter processuale, era stata respinta dalla Corte di appello di Perugia, con sentenza del 10 luglio 2013. Questa Corte, in data 21 gennaio 2015, aveva rigettato il ricorso dell'imputato. 1.4.1. A sostegno della revisione erano state addotte, tra l'altro: a) il manoscritto lasciato da AD, suicidatosi in carcere il 18/05/2006, in cui affermava di avere causato molti danni con le sue dichiarazioni, e le dichiarazioni di congiunti dell'AD (il fratello OM e l'avvocato SA DE, secondo i quali questi avrebbe manifestato la convinzione dell'innocenza del NU, avrebbe ripreso ad intrattenere con questi rapporti d'affari e avrebbe chiesto ad un legale di interessarsi delle sorti del condannato, nonché le dichiarazioni della moglie di OL OL e di OS IN a cui il OL avrebbe confidato pubblicamente di essere stato l'autore del delitto;
b) articoli e servizi giornalistici, risalenti al 22 ottobre 1991, attestanti l'interessamento dei media al fatto sin dalla mattina successiva (e, quindi, la plausibilità dell'ipotesi che il NU avesse riferito al IN solo quanto ormai di dominio pubblico); c) una perizia del dr. Giusti sulla direzione degli spari che avevano attinto LA. 1.4.2. Nel confermare la condanna, la Corte perugina aveva ritenuto: - in relazione al profilo sub a), che non era chiaro se AD avesse effettivamente voluto intendere che aveva propalato il fatto accusando NU, e comunque non si trattava di 3 elemento a discarico, perché AD si era specificamente scusato di un'altra vicenda;
che l'incontro tra il IN e il NU era avvenuto prima della diffusione della notizia sui media e che, comunque, la diffusione non era stata accompagnata dai particolari specifici, come quelli oggetto dell'informazione resa dal NU al IN;
- quanto al profilo sub b), che le dichiarazioni dei congiunti dell'AD erano solo de relato, tardive, alcune generiche, e non confermabili dalla fonte diretta;
1.4.3. La pronunzia della Corte di appello di Perugia veniva confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n- 24868 del 21/01/2015. 1.5. Un secondo giudizio di revisione era stato avviato nel 2015, fondato, quali prove nuove, sulle dichiarazioni di EM IN, rese in sede di incidente probatorio ex art. 391-bis, comma 2, cod. proc. pen., (in ordine al momento in cui egli aveva visto il camion del LA riverso sulla careggiata autostradale, alla notorietà acquisita dal fatto fin dalle prime ore del mattino del 22/10/1991 a proposito delle modalità della rapina, della direzione del mezzo e del contenuto dello stesso), e su ulteriore documentazione giornalistica. Tanto al fine di dimostrare che le rivelazioni fatte dal NU al IN, lungi dall'essere frutto di conoscenza diretta del fatto, per avervi partecipato, provenivano da informazioni acquisite dai media o comunque presso altri autisti. 1.5.1. All'esito del dibattimento, dopo avere rinnovato l'istruttoria - nella quale erano stati sentiti il giornalista di cronaca NO AN, accorso sul luogo del fatto, e il dipendente di NU, PO TT, e ascoltata la registrazione del servizio del GR2 del 22/10/1991 in cui si era parlato dell'omicidio - la Corte di appello di Roma, con sentenza 10 maggio 2016, assolveva l'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc.pen., ritenendo che tali prove avessero messo in dubbio la conoscenza di particolari del fatto da parte del NU, prima di altri soggetti, e che, quindi, sul punto, non vi fosse alcun riscontro alle dichiarazioni dell'AD. Nel valutare le nuove prove addotte, la Corte capitolina aveva collocato il colloquio intercorso tra il IN ed il NU nel giorno 23 ottobre 1991, reputando così che il ricorrente avesse già acquisito, tanto dai media che dalle informazioni circolanti nell'ambiente degli autotrasportatori, ogni particolare sull'accaduto, in tal modo depotenziando la regola d'esperienza, utilizzata per validare il riscontro costituito dalle dichiarazioni di IN rispetto alle propalazioni di UC AD, secondo cui i particolari del delitto non potevano che provenire da chi vi avesse preso parte. 1.5.2. Su impugnazione della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, questa stessa Sezione annullava con rinvio la predetta decisione, con sentenza n. 32625 del 26 marzo 2018. Richiamando la regola di giudizio che impone, in sede di revisione, la complessiva riconsiderazione degli elementi di prova preesistenti e sopravvenuti, il Giudice di legittimità aveva richiesto un nuovo esame con riguardo all'attendibilità delle nuove dichiarazioni del IN rispetto alle precedenti e alla chiamata in reità dell'AD, come rivalutate alla luce del manoscritto rinvenuto in carcere dopo il suo suicidio, nel contesto degli elementi già valorizzati ai fini della condanna. 4 1.5.3. Con sentenza del 27 marzo 2019, la Corte di appello di Roma, Terza sezione penale, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la seconda istanza di revisione. Ritenuta preclusa dalla prima sentenza di revisione la questione inerente la collocazione temporale delle dichiarazioni rese dal ricorrente al IN e, comunque, non rilevante, avendo il IN dato altre indicazioni sul carico e sul luogo in cui era avvenuto, e riscontrandosi altri elementi corroboranti le dichiarazioni di AD, la Corte territoriale ha reputato, quindi, irrilevanti le nuove prove addotte sul punto, valorizzando, piuttosto, i contenuti, specifici, dettagliati e inediti, di quanto riferito dal NU al IN (tra cui il particolare inerente la provenienza del carico rapinato), nonché le dichiarazioni dell'AD, corroborate non solo dal narrato del IN, ma anche da altri elementi (il fallimento dell'alibi, il coinvolgimento del NU nelle rapine seriali a carico di trasportatori di nocciole, il calunnioso coinvolgimento di terzi innocenti, la perizia balistica), fermi nella loro persuasività, in tal guisa depotenziando il carattere di novità dell'istanza di revisione, intesa non già a superare la prova d'accusa (le dichiarazioni dell'AD), bensì il mero riscontro (le dichiarazioni del IN) di questa. 1.5.4. Con sentenza n. 30010 del 15/09/2020, la I Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma, considerando come la valutazione d'inammissibilità censurata non prestasse il fianco alle critiche svolte nel ricorso di legittimità, in quanto: - l'importanza del contributo dichiarativo del IN era collegato alla qualità dei particolari riferitigli dal NU, non divulgati dai media, e non già all'epoca del colloquio, con conseguente resistenza dell'elemento posto a riscontro della chiamata in reità dell'AD; - la valutazione d'affidabilità dell'AD resisteva al novum, peraltro, non indirizzato a confutare la chiamata in reità quanto, piuttosto, il riscontro, costituito dalle dichiarazioni del IN, così trovando conferma sia la attendibilità estrinseca delle dichiarazioni de relato rese dal primo, ulteriormente corroborate dalla strategia di depistaggio perseguita dal NU, intesa a dirottare su altri l'attenzione degli investigatori, e perseguita negli esatti termini riferiti dall'AD; sia la credibilità soggettiva, in conseguenza della costanza del narrato, neppure compromesso in sede di confronto con il NU e non smentito dalla lettera postuma rinvenuta dopo il suicidio;
- la capacità degli ulteriori elementi probatori (fallimento dell'alibi; accertata e non contestata partecipazione del ricorrente in plurime rapine ai danni di trasportatori di quello specifico carico) di resistere indenni ai temi introdotti con l'istanza di revisione. 2. Come premesso, all'esame di questo Collegio è portata la decisione con la quale la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto la terza istanza di revisione. Con tale istanza è stato chiesto l'annullamento della sentenza di condanna in forza delle prove elencate, nella numerazione che procede da 1 a 12, a partire dalla pag. 244 della stessa istanza. C(J 5 3. Hanno proposto distinte impugnazioni nell'interesse di LI NU, i difensori di fiducia e procuratori speciali, avvocati Alessandro Diddi e Massimo Mercurelli. Il ricorso dell'avvocato Diddi è affidato a cinque motivi;
quello dell'avvocato Mercurelli ne sviluppa sei. Alcuni motivi e molte deduzioni sono comuni. 4. Il ricorso dell'avvocato Diddi denuncia vizi della motivazione, con riguardo a: 4.1. L'affermazione che le sentenze assolutorie nei confronti di GI SC e ER IC non sarebbero rilevanti ai fini della revisione. Esse, invece, rappresenterebbero un novum nella parte in cui riconoscono la inattendibilità di AD, che aveva accusato anche SC e IC. Poiché anche l'affermazione di responsabilità del NU si fonda sulle dichiarazioni di AD, e sussistendo una interferenza fattuale e logica tra le dichiarazioni ritenute attendibili e quelle invece dichiarate inattendibili, la Corte di appello avrebbe dovuto, con motivazione rafforzata, indicare le ragioni della conferma della sentenza a carico del ricorrente, laddove, invece, erroneamente fonda la diversità dei giudizi sul rilievo della differente piattaforma probatoria, mentre, si tratta di vicende sovrapponibili anche probatoriamente;
inoltre, la stessa confessione stragiudiziale riferita dall'AD avrebbe dovuto essere valutata secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen. 4.2. L'omessa motivazione in merito all'attendibilità di UC AD, con riferimento alle valutazioni compiute dalle sentenze pronunciate nei confronti di IC e SC. La Corte di appello, in violazione della previsione di cui all'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., ha omesso di rivalutare la credibilità di UC AD alla luce delle prove nuove introdotte con il giudizio di revisione (ci si riferisce alle dichiarazioni di alcuni congiunti di UC AD, acquisite dalla Corte di appello di Perugia nel primo giudizio di revisione, e al manoscritto lasciato da quest'ultimo prima di suicidarsi in carcere) unitamente a quelle già valutate, laddove, invece, la sentenza afferma che, su tali fonti di prova, si era già espressa la Corte di appello di Perugia nel primo giudizio di revisione, così, erroneamente, omettendo di confrontarsi con l'intero materiale probatorio anche acquisito nell'ambito di precedenti giudizi di revisione. 4.3. L'omessa motivazione circa l'attendibilità di UC AD con riferimento all'esistenza o meno della manovra eversiva del conducente del camion. Secondo la Difesa, i nova introdotti hanno dimostrato l'inesistenza della manovra difensiva del conducente del camion, e tale esito, in quanto smentisce il collaboratore di giustizia AD, che ne aveva parlato agli inquirenti, ne mina la credibilità, cosicchè, anche in virtù del principio del ragionevole dubbio, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere il NU, piuttosto che ricercare ricostruzioni alternative, essendo diverso il tema della credibilità da quello della mancanza di riscontri alle dichiarazioni. 4.4. L'omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del riscontro alle affermazioni di NU circa il fallimento dell'alibi, invocandosi la giurisprudenza secondo cui l'alibi non verificato o fallito non può costituire riscontro alla chiamata di correo. 6 4.5. L'omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del riscontro alle affermazioni di NU proveniente dalle dichiarazioni di IN sulle notizie che il NU gli aveva riferito in merito al delitto. Viene richiamata la sentenza che, all'esito del secondo giudizio di revisione, ha assolto il NU, proprio ravvisando una flessione del portato conoscitivo del NU ai fini della sua responsabilità una volta emerso che in realtà il colloquio con il IN era databile non al 22 ottobre, cioè al giorno successivo ai fatti, ma al 23, quando le testate giornalistiche e lo stesso ambiente dei camionisti davano risalto all'omicidio, e richiamate le fonti di prova da cui emergerebbe che non risulta dimostrato che le notizie riferite da NU a IN due giorni dopo il fatto fossero inedite. In conclusione, la Corte di appello non ha spiegato perché le dichiarazioni di AD - ritenuto inattendibile dalla Corte di appello che ha assolto in coimputati -restino credibili, né ha spiegato perché la sentenza assolutoria ha ritenuto non idoneo riscontro alle dichiarazioni di AD quelle di IN, qui, invece, valorizzate, e recuperate in chiave di riscontro senza rendere una motivazione rafforzata. 5. Ricorso dell'avvocato Mercurelli. 5.1. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata perché fondata su prove documentali, quelle nuove introdotte dall'istante, non formalmente acquisite dalla Corte di appello in violazione degli artt. 191 - 526 co.1. - 495 co. 1 cod. proc. pen. Con gli altri cinque motivi sono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione sotto i seguenti profili: 5.2. Per violazione del principio del ragionevole dubbio, in presenza del quale avrebbe dovuto essere accolta l'istanza di revisione, ed emettersi sentenza di proscioglimento, sostenendosi che manchi la prova dell'esistenza di una manovra evasiva posta in essere dal conducente del camion, per tentare di liberarsi dei rapinatori, con conseguente riflesso decisivo sulla credibilità dell'unica fonte di accusa, costituita dalle propalazioni di UC AD. 5.3. In relazione al criterio di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., con riferimento alla prova della confessione stragiudiziale di NU raccolta da UC AD e da questi riferita agli inquirenti. Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe provato la necessaria esistenza di riscontri all'unica fonte di prova costituita dalla chiamata in reità, tale non potendo ritenersi le dichiarazioni di IN, per la loro circolarità, e, comunque, avendo la sentenza impugnata valorizzato elementi che tali non sono: l'alibi non è fallito, ma è stato ritenuto non dimostrato;
quanto alle notizie riferite da IN, come acclarato dalla sentenza assolutoria della Corte di appello di Roma, nel corso del secondo giudizio di revisione, l'incontro con NU avvenne il 23 ottobre 1991, quando, cioè, le notizie dell'omicidio erano di dominio pubblico, così come si evince dalle dichiarazioni dei testi PO TT e EN NO, invece ritenute, erroneamente, non nuove e non conferenti dalla Corte di appello: esse, infatti, non erano state oggetto di scrutinio né nel giudizio di cognizione né in quelli di revisione precedenti. Da qui, 7 l'impossibilità di valorizzare le dichiarazioni di IN quali riscontri alla chiamata in reità di AD;
nessun valore processuale può, inoltre, attribuirsi alla circostanza che LI NU avesse acquisito una professionalità criminale nel compiere rapine. In sintesi, la Difesa osserva: che la chiamata in reità di AD è espressione del deprecabile tentativo di sottrarsi alle sue responsabilità, quando era anche lui detenuto per tali fatti insieme al NU, accusando un innocente, così come ha poi fatto NU nei confronti di IC e SC;
che le dichiarazioni del NU agli inquirenti di avere appreso le notizie sulla rapina da IC e SC, rientrerebbero nella strategia calunniatoria a carico di questi ultimi;
- quanto all'essersi il NU assunta la responsabilità dell'omicidio, si osserva che, poichè nel 1994 AD e NU erano detenuti insieme, e AD era uomo vicino alla criminalità organizzata, NU avrebbe potuto avere interesse a rivendicare il clamoroso fatto di sangue senza esserne l'autore, al fine di intimidire il suo interlocutore e riequilibrare i rapporti;
- che la sentenza ha enfatizzato un personale giudizio del IN sul fatto che NU quando gli parlò dell'omicidio fosse informatissimo, senza confrontarsi con dati oggettivi provenienti dalle richiamate testimonianze;
- che la sentenza non ha individuato effettivi riscontri alle propalazioni del IN, in violazione dell'art. 192 co. 3 cod. proc.pen. ; - che la sentenza ha travisato principi giurisprudenziali in tema di alibi non riscontrato;
- che la sentenza ha omesso di vagliare le fonti dichiarative (TT, AN) e documentali (Il Mattino di Napoli) che sconfessano la natura inedita delle notizie apprese da IN durante l'incontro con NU dopo l'omicidio; - che la sentenza non ha collocato temporalmente l'incontro tra i due. In sostanza, la sentenza ha ritenuto provata la confessione del NU all'AD sulla base di una sequenza di errori, senza riuscire a raccogliere i necessari riscontri individualizzanti alla chiamata in reità di AD, in specie non sarebbero stati raccolti riscontri individualizzanti dell'AD alla confessione dell'omicidio, dal momento che la condotta processuale dello stesso NU può riscontrare solo il riferito progetto calunnioso. 5.4. In relazione al criterio di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione di attendibilità soggettiva di UC AD. Manca, nella sentenza impugnata, lo scrutinio della attendibilità soggettiva dell'AD, da compiersi alla luce dei nova introdotti nel giudizio di revisione, e, in particolare, alla luce del manoscritto rinvenuto nella cella di AD in occasione del suo suicidio (ali. 23), in cui egli si diceva consapevole di avere fatto molti danni con le sue accuse, nonché delle dichiarazioni rese alla Corte di appello di Perugia dai congiunti di UC AD. Espone la Difesa che il tema del suicidio di AD - principale fonte di accusa a carico di NU - e delle ragioni che emergevano dal manoscritto, non era stato valutato nel giudizio di cognizione, giacché era stato portato al vaglio dei giudici solo con la prima istanza di revisione, 8 Lí 1 quale elemento di novità; in ogni caso, non è stato preso in considerazione dalla Corte di appello di Perugia nel secondo giudizio di revisione, né nei giudizi di legittimità che, nel 2015 e nel 2020, hanno chiuso i precedenti giudizi di revisione, senza pronunciarsi in alcun modo su tale fatto, pure allegato. Erra, dunque, la sentenza impugnata, una prima volta, quando non ravvisa il novum, sul rilievo che si tratti di tema già affrontato nelle precedenti pronunce;
la seconda volta, quando afferma che il tema della credibilità soggettiva è intangibile, in spregio ai principi declinati dalle Sezioni Unite 'Pisano'. 5.5. Nullità della sentenza riguardo al riconoscimento della affidabilità estrinseca della pretesa confessione stragiudiziale di NU, che va scrutinata secondo le regole proprie del mezzo di prova che la immette nel processo, e, dunque, in caso di chiamata in reità o correità, richiedendosi necessari riscontri esterni;
si contesta che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione di tale principio, richiamando quanto osservato nel terzo motivo, e sottolineando come, erroneamente, la Corte di appello sia incorsa in un errore di diritto laddove ha affermato che la confessione dell'imputato possieda un valore incondizionato;
quindi, ha omesso di effettuare la preliminare verifica dell'affidabilità della fonte dichiarativa, omettendo, in motivazione di dare atto di tale operazione. Viene quindi esaminato il corredo di informazioni emergente dagli atti con riguardo alla ricostruzione dell'agguato mortale, per sostenere, alla luce dei dati provenienti dalla perizia del dr. PA, che non potesse escludersi che i malviventi affiancarono il camion della vittima trovandosi a loro volta su un autocarro, e non, come riferito da AD, su un'autovettura. Profilo, questo, che pone in luce la inconciliabilità della ricostruzione del fatto emergente dagli accertamenti con quella propinata dall'AD. D'altro canto, quest'ultimo aveva riferito scarnissimi particolari dell'azione omicidiaria, riassumibili in tre elementi: a) i rapinatori erano a bordo di un'autovettura; b) erano in tre;
c) la degenerazione della rapina nell'omicidio era stata attribuita alla manovra evasiva verso sinistra effettuata dall'autista del camion. Posto che la seconda circostanza, relativa alla partecipazione alla rapina di IC e SC non è verificabile, sia perché la loro partecipazione è stata esclusa con sentenza irrevocabile, sia per la mancanza di qualsivoglia elemento di riscontro a tale chiamata, essa non può, conseguentemente, assumere alcun valore confermativo della attendibilità del dichiarante AD. Quanto alla prima circostanza, si segnala l'ontologica incompatibilità di una tesi incentrata sull'utilizzo di un'autovettura per assaltare un camion, con la traiettoria invece avuta dai proiettili, come attestata dalla perizia autoptica (che si esprime in termini di incompatibilità certa), ovvero dall'alto verso il basso, dovendo prendersi atto della incapacità della perizia del dr. PA di dimostrare, al di là di una mera possibile compatibilità, la versione raccontata dall'AD. Con riguardo alla terza circostanza, si assume che la manovra attribuita all'autista non fosse praticabile, non durante né dopo la frenata di cui v'era traccia sull'asfalto, e rilevata dalla polizia giudiziaria accorsa sul posto, e tanto per le caratteristiche del mezzo e alla luce dei rilievi stradali 9 ' che danno conto di una traiettoria rettilinea. Se, poi, detta manovra fosse avvenuta prima della frenata, di essa non v'è alcun riscontro, e, comunque, si sostiene, sarebbe incompatibile con le leggi della fisica. La conseguenza che se ne trae è la irrimediabile divergenza, da tali dati obiettivi, della confessione del NU, come riferita dall'AD, con la censura alla sentenza impugnata che si è sottratta al vaglio di attendibilità della pretesa confessione del NU, omettendo di constatare le enormi incongruenze della narrazione dell'AD, rispetto ai dati di prova 'generica', e non rilevando che la mancata reiterazione della confessione la priva del requisito della costanza nel tempo. Ribaditi i principi affermati dalle Sezioni Unite 'Pisano' quanto al perimetro cognitivo del Giudice della revisione, la Difesa si sofferma a dimostrare come l'istanza di revisione abbia prospettato vizi incidenti sulle sequenze probatorie interferite dal novum dedotto a sostegno della revisione. Si sostiene che le prove introdotte - perizia PA, dichiarazioni SC e AN, articoli giornalistici, dichiarazioni IN - costituiscono un compendio di prove innegabilmente nuove, così come le sentenze assolutorie nei confronti di IC e SC, requisito che, invece, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha escluso ribadendo un errore metodologico nella individuazione del perimetro cognitivo del Giudice della revisione. 5.6. Ci si duole che la Corte di appello abbia reso un giudizio privo di coerenza e razionalità, fondato su alcune prove ignorate (perizia PA sul tema introdotto dall'istanza di revisione), altre travisate (testimonianza SC e filmato RAI), altre ancora espunte dal materiale valutabile (sentenze assolutorie di ON e SC), in ragione di una confusa interpretazione dei principi applicabili al giudizio di revisione, e, comunque, senza fare corretta applicazione del principio del ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO Le censure proposte con entrambi gli atti di ricorso non sono fondate, ai limiti della inammissibilità. 1. Prima di analizzare la decisione impugnata e i motivi di ricorso, appare opportuno fare delle puntualizzazioni generali in diritto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 624 del 2001 ha chiarito che debbono considerarsi prove nuove ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. non solo quelle preesistenti ma non acquisite nel precedente processo, ma anche quelle acquisite ma non valutate dal giudice nella sentenza (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 -dep. 09/01/2002- Rv. 220443). In osservanza dei principi espressi dalla detta sentenza, si considerano "prove nuove": 10 1. la prova noviter reperta, cioè il materiale probatorio non conosciuto in quanto cronologicamente sopravvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna preesistente ma scoperto soltanto successivamente ad esso;
2. la prova noviter producta ovvero il materiale probatorio preesistente ma non introdotto nel processo;
3. la prova noviter cognita, ovvero il materiale probatorio introdotto nel primo giudizio ma non valutato dal giudice. In ogni caso, in tema di revisione, la prova nuova è quella che, ex art. 630 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. E' criterio ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, articolandosi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (ex plurimis: Sez. I, n. 34928/2012; Sez. II, n. 18765/2018; Sez. VI, n. 25599/2020; Id., n. 25603/2020). La prova, quindi, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Il "novum" posto a base di tale giudizio deve, cioè, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen. gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.. 2. E' opportuno anche premettere che "L'ordinamento giuridico non preclude la reiterabilità delle istanze di revisione, a patto che l'ulteriore si fondi su un corredo probatorio «nuovo», nel senso sopra indicato, tale anche rispetto alle valutazioni e considerazioni, di natura istruttoria, operate in occasione del giudizio di rivisitazione del giudicato già svoltosi. L'istituto della revisione non si configura, infatti, come un'impugnazione tardiva della condanna, che permetta di eccepire, in ogni tempo, e finanche con carattere di ripetitività, ciò che nei processi definitivamente conclusi non è stato riversato o rilevato, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della condanna stessa, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici;
la risoluzione del giudicato non può, dunque, avere come presupposto soltanto una 11 diversa valutazione del dedotto, o un'inedita disamina del deducibile (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531 01; Sez. 2, n. 762 del 19/10/2005, Licata, Rv. 232988-01; Sez. 2, n. 7111 del 02/12/1998, dep. 1999, Lucidi, Rv. 212267-01), e ciò, a maggior ragione, dopo l'infruttuoso esito di una precedente impugnazione straordinaria dello stesso tipo. Non è dunque consentito riproporre istanze di revisione, che si basino su una mera rilettura di quanto deciso nel giudizio di revisione già celebrato, o ripropongano argomenti già dibattuti e risolti nella stessa sede (in tal senso sentenza Sez. 1 n. 30010/2020, che ha definito il secondo giudizio di revisione). 3. Tanto premesso in diritto, occorre ora procedere alla verifica - entro i limiti propri del sindacato di legittimità (inerente l'osservanza e l'esatta applicazione della legge, nonché la logicità della motivazione) - della bontà del giudizio, negativo appunto, conclusivamente effettuato dalla Corte di appello di Roma, che, con l'assorbente dispositivo di respingimento dell'istanza, ha valutato inammissibili alcune prove dedotte dall'istante, mentre ne ha ammesso altre, giungendo a un verdetto di infondatezza dei nova allegati, in quanto elementi inidonei al conseguimento del risultato tipico favorevole del giudizio di revisione. 3.1. Le prove introdotte quale novum dalla difesa ricorrente hanno natura sia dichiarativa che documentale. Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni rese: da PO TT dinanzi alla Corte di assise di Napoli e alla Corte di Assise di appello di Napoli;
dal collaboratore di giustizia EM IN nell'incidente probatorio dinanzi alla Corte di appello di Roma il 22/09/2015, nel corso del secondo giudizio di revisione;
dal giornalista NO AN e dal funzionario della Polizia di Stato, dott.ssa Rachele SC, i quali intervennero sul luogo del fatto, nelle rispettive qualità, immediatamente dopo l'omicidio; dal collaboratore di giustizia UC AD in data 27 gennaio 1994 al P.M.; dalle deposizioni rese sulle confidenze ricevute da AD e OL, dai congiunti di UC AD - OM AD, SA MO, IN OS e NN LC - alla Corte di appello di Perugia in data 20 marzo 2013, nel corso del primo giudizio di revisione;
Inoltre, vengono allegati quali elementi nuovi i seguenti documenti: un filmato RAI e un articolo apparso sul quotidiano IL MATTINO il 22/10/1991, sulla dinamica omicidiaria;
la perizia balistica del dr. PA svolta nel corso del Giudizio di appello, sulla traiettoria dei colpi che attinsero la vittima;
le due sentenze della Corte di appello di Napoli, di assoluzione, in sede di rinvio, dei coimputati IC e SC. Tali prove, finalizzate a mettere in dubbio l'attendibilità di UC AD, dovrebbero dimostrare: la inesistenza o comunque la mancata dimostrazione dell'esistenza della manovra di scarto, effettuata, secondo il racconto di AD, dall'autista del camion, prima di venire ucciso, 12 cosa che priverebbe di credibilità la confessione del NU veicolata dallo stesso AD (rilevano, a tal fine, le dichiarazioni SC, la perizia PA, il filmato RAI) - la esistenza di una diffusa conoscenza delle notizie afferenti alle modalità del fatto già dalle prime ore del 23 ottobre 1991, che smentirebbe la affermazione che NU potesse avere riferito al IN notizie che poteva conoscere solo chi avesse partecipato all'azione criminosa, giacché NU, invece, poteva avere intercettato le voci che quella sera si erano diffuse (rilevano le dichiarazioni NO AN, PO TT, articoli di giornale) - la inattendibilità di UC AD attraverso le ammissioni del propalante a terze persone di avere affermato il falso e la confessione del delitto da parte del OL a terze persone (rilevano le dichiarazioni dei congiunti di UC AD); 3.2. La sentenza impugnata - pur avendo osservato come si tratti, per la gran parte, di prove già esaminate e valutate nei precedenti giudizi di revisione - nondimeno, ha giudicato ammissibili alcune delle prove allegate, non altre;
in particolare, ha ritenuto che: le sentenze di assoluzione di IC e SC non costituiscono di per sé prove nuove atte a dimostrare l'innocenza del NU, in quanto fondate su un quadro probatorio diverso rispetto a quello che ha caratterizzato il processo nei confronti di NU, in cui ricorre la confessione dello stesso imputato, che fa piena prova senza necessità di riscontri;
d'altro canto, manca anche la prospettazione della contraddizione tra i fatti oggetto della sentenza a carico del NU e quelli che hanno portato alla assoluzione dei coimputati, fondata, non sulla prova della loro innocenza, ma sull'assenza di riscontri alle dichiarazioni di UC AD, che aveva raccolto la confessione di LI NU;
- che le dichiarazioni dei congiunti di AD, vertenti sulla ammissione di quest'ultimo con terze persone di avere dichiarato il falso e sulla confessione del delitto da parte di OL, sono generiche e caratterizzate da una capacità probatoria debole quanto al giudizio di innocenza di NU, e su cui comunque si era pronunciata la Corte di appello di Perugia, confermata dalla Corte di cassazione, e, dunque, sotto tale profili, l'istanza si rivela inammissibile, in assenza di fatti nuovi;
- che, invece, le dichiarazioni di UC AD circa la manovra elusiva posta in essere dalla vittima prima di essere uccisa, integrano un novum sotto il profilo della loro provenienza, in quanto, inizialmente, riferite a IN, ma provenienti, invece, dall'AD e, quindi, tali da incidere sulla credibilità di quest'ultimo, nel senso che, ove non provata detta manovra, si sarebbe posto il problema della tenuta della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di AD sulla confessione di NU;
- che le dichiarazioni della teste di p.g. Rachele SC, intervenuta sul luogo del fatto subito dopo, e il filmato realizzato dai tecnici della RAI contenente la ricostruzione delle modalità dell'omicidio, in particolare della traiettoria della motrice condotta dal LA, sono prove nuove, in quanto non risulta, dalle sentenze di primo e secondo grado, la valutazione di tali risultanze in relazione al comportamento dell'autoarticolato e, in particolare, con riferimento alla 13 L-- esistenza di tale manovra evasiva, e all'utilizzo da parte dei colpevoli di una motrice o di un'autovettura. 3.3. Valutate tali prove, la Corte di appello di Roma ha escluso che esse abbiano la capacità di dimostrare in termini di certezza l'inesistenza della manovra riferita dal NU all'AD, e ha confermato il giudizio di positiva attendibilità dell'AD, non inciso dalle prove addotte, prive di apprezzabile attitudine a introdurre ragionevoli dubbi in merito all'esistenza della confessione del NU all'AD. In particolare, secondo la sentenza impugnata, nessuna delle prove nuove introdotte con il giudizio di revisione attesta in modo indubbio la assenza di una manovra di scarto: non le tracce sulla carreggiata rilevate dalla polizia, che, pure, danno conto di una frenata violenta dell'autoarticolato prima di adagiarsi lentamente sulla destra, ma non escludono un precedente tentativo del conducente di buttare fuori strada la vettura dei rapinatori, né un tentativo di scarto successivo alla frenata, nel momento in cui la vittima si vedeva superata dal mezzo condotto dai malviventi;
non le dichiarazioni della teste TI, giunta sul posto dopo la sparatoria, e neppure il filmato della RAI fondato sui primi rilievi della frenata e sulla documentazione situata sul camion, giacchè entrambe tali prove non consentono di escludere che lo svolgimento dei fatti sia quello ricostruito dall'AD; non la perizia balistica del dr. PA, che smentisce la tesi che l'omicida sarebbe stato alla guida, a sua volta, di una motrice, e non di un'autovettura, dando conto della compatibilità 'piena' di un colpo dal basso verso l'alto, e della compatibilità comunque 'esistente', con lo spostamento del corpo della vittima in senso laterale, del secondo colpo, che aveva una bassissima inclinazione dall'alto verso il basso;
d'altro canto, ha aggiunto la Corte di appello, non costituiva oggetto dell'incarico peritale la questione della presenza o meno di una manovra evasiva da parte della vittima;
né è stato mai dedotto che gli spari fossero partiti durante tale manovra. Pertanto, trattandosi di ipotesi investigative non suffragate da alcun riscontro, ma fondate sui primi scarni accertamenti, nulla porta ad escludere che i fatti si siano svolti come riferito dall'AD. Quanto al profilo che l'affermazione di AD in merito alla confessione di NU sarebbe inficiata dalla circostanza che le informazioni sulla manovra evasiva non erano presenti nelle dichiarazioni di IN, ma, appunto, nella narrazione di AD, cosicchè le dichiarazioni del primo non possono costituire valido riscontro al propalato del secondo, la Corte di appello ha, invece, enucleato i plurimi elementi, che, oltre alle dichiarazioni del IN, riscontrano le dichiarazioni dell'AD con riguardo alla chiamata in reità del NU, ovvero: la circostanza che NU avesse effettivamente accusato SC, IC e OL del delitto, rendendo dichiarazioni al P.M. mentre era ristretto in carcere, corroborando le dichiarazioni di AD, circa tale intenzione calunniatoria del NU;
l'assenza di un alibi e del fallimento della prova dello stesso, la professionalità del NU nel compiere rapine e ricettazioni di nocciole;
14 la circostanza che lo stesso NU avesse riferito di avere appreso della rapina dal IC e dal SC, la sera stessa della rapina, quando i due si erano recati presso al suo parcheggio e gliene avevano parlato, mai avendo riferito di voci correnti tra i camionisti o di notizie provenienti dai media. Ha, inoltre, osservato, la sentenza impugnata, validando il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di IN, come le informazioni che il NU gli aveva dato in merito alla rapina fossero così specifiche (come il particolare della partenza da Roccarainola) da non potere essere conosciute se non da chi avesse partecipato al delitto, dal momento che i sacchi di nocciole caricati sul camion avevano il nominativo della ditta del viterbese di cui era dipendente l'autista (ditta Vitulano) e non di quella presso cui era stato effettuato il carico a Roccarainola (ditta Stelliferi), cosicché esattamente il collaboratore IN aveva qualificato il NU come informatissimo. In conclusione, la Corte territoriale ha osservato come si profili inutile l'indagine sulla effettiva diffusione tra gli utenti della radio e i conducenti degli autoarticolati delle notizie relative allo svolgimento dell'omicidio, dal momento che lo stesso NU ha dichiarato al P.M. che le sue informazioni non provenivano da tali fonti. 3.4. Poiché gli atti di ricorso formulano censure che afferiscono anche alla parte della sentenza che ha decretato la inammissibilità di alcune prove, giova ricordare che il relativo criterio di valutazione non può che essere quello ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di revisione, anche ai fini della formulazione del giudizio di ammissibilità, le dichiarazioni testimoniali e la documentazione, dedotte quali nuove prove, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 2 n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437- 01; Sez. 1, n. 41304 del 03-/10/2007, Francini, Rv. 238319- 01; Sez. 6, n. :32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291-01). Inoltre, secondo consolidato orientamento di questa Corte, è necessario, già ai soli fini di considerare ammissibile la richiesta di revisione, basata sulla prospettazione di una nuova prova, valutare l'affidabilità di questa, nonché la sua persuasività e congruenza rispetto al complessivo contesto probatorio acquisito nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. 256157-01; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455-01). 3.5. Ritiene il Collegio che, nel valutare i citati caratteri di affidabilità, persuasività e congruenza, la sentenza impugnata si sia conformata a tali coordinate e abbia -correttamente- tenuto ferme le acquisizioni, ormai definitive, dei pregressi giudizi di revisione (sfavorevolmente conclusisi per il condannato) nelle parti in cui queste ultime, non solo non contrastavano con gli obiettivi e le finalità delle nuove articolazioni istruttorie, ma erano utili, o addirittura determinanti, per vagliarne (e, nella specie, escluderne) l'astratta pertinenza, come meglio si dirà nel prosieguo. 4. Ricorso dell'avvocato DIDDI: 15 4.1. Non ha pregio il primo motivo, giacché la Corte di appello - nel non ammettere quali nova, le sentenze assolutorie pronunciate in favore degli originari coimputati SC e IC - ha dato conto della propria decisione facendo riferimento a un diverso compendio probatorio sul quale si erano fondate quelle sentenze rispetto al giudizio di condanna del NU, sottolineando, anzitutto, la valenza dirimente della confessione di quest'ultimo, veicolata nel processo dalle dichiarazioni di AD - ritenute attendibili e riscontrate con giudizio che si è mantenuto costante dal giudizio di cognizione ordinario e in quelli, successivi, di revisione. La Corte di appello ha ben ricordato come i verdetti assolutori siano stati la conseguenza della assenza di riscontri alle dichiarazioni di AD, non certo fondati sulla inattendibilità del dichiarante, come insiste a sottolineare la Difesa, riscontri che, invece, con riguardo al NU, sono stati, come detto, positivamente rinvenuti. Il diverso esito decisorio è, dunque, la conseguenza di un non omogeneo substrato processuale. 4.2. Posto che la affidabilità estrinseca della confessione stragiudiziale di NU va scrutinata secondo le regole proprie del mezzo di prova che la immette nel processo e, dunque, in caso di chiamata in reità o correità, attraverso necessari riscontri esterni (Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249960; Sez. 5 n. 11296 del 22/11/2019 -dep. 2020- Rv. 278923), la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, giacchè, al di là dell'affermazione, più o meno precisa, circa il valore dimostrativo della confessione, la sentenza impugnata ha ribadito, richiamando i precedenti approdi valutativi, l'affidabilità della fonte dichiarativa, che fonda la esistenza della confessione dando conto degli specifici, plurimi riscontri sinergicamente e logicamente vagliati. Non ha mancato la Corte territoriale, d'altronde, di segnalare come non risulti neppure dedotta una effettiva contraddizione tra i fatti esposti nella sentenza a carico di NU e quelli oggetto delle due sentenze di assoluzione. Il procedimento logico-motivazionale risulta nella specie correttamente seguito, dovendo anche rilevarsi come le deduzioni difensive sul punto si limitino ad affermazioni di principio non confortate dalla concreta prospettazione di un effettivo vulnus che sarebbe ravvisabile nella sentenza impugnata quanto allo scrutinio del profilo qui in esame, come detto, correttamente condotto. 4.3 Quanto osservato rende ragione della infondatezza anche del secondo motivo e della, peraltro generica, doglianza incentrata sulla omessa motivazione della attendibilità di AD, per avere la Corte di appello mancato di fornire una motivazione rafforzata resa necessaria dalla assoluzione di IC e SC. Come si è già osservato, infatti, la assoluzione in favore dei coimputati nasce dalla mancanza di riscontri alle propalazioni di AD circa la loro partecipazione alla rapina. Niente a che vedere con la inattendibilità di AD, mai affermata nella sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati. D'altronde, la sentenza impugnata ha preso posizione sulle dichiarazioni rese dai congiunti di UC AD in merito alla circostanza che questi avrebbe ammesso a terze persone di avere 16 calunniato il NU, ritenendo tali dichiarazioni generiche e dando atto che su di esse si era già espressa la Corte di appello di Perugia con valutazione convalidata dalla Corte di cassazione, e ritenendole, in assenza di elementi di novità, inammissibili. 4.4. La pretesa rivalutazione del compendio probatorio già acquisito trova un suo limite, come si è detto in premessa, nel quid novi in grado di giustificare il rimedio straordinario della revisione del giudicato, mentre qui si propugna, anche impropriamente ripercorrendo, e finanche sovrapponendoli, argomenti e valutazioni dibattuti e già risolti, una non consentita rilettura di quanto deciso nei giudizi di revisione già celebrati che, invece, in assenza di elementi nuovi dotati di efficacia dimostrativa tale da produrre un ribaltamento decisorio, devono essere mantenuti. 4.5. Il terzo motivo mira, attraverso una rilettura di alcune fonti di prova, a conseguire la prova, negativa, dell'inesistenza della manovra di guida che sarebbe stata posta in essere dalla p.o. poco prima di essere attinto mortalmente, finalizzata, come detto a indebolire la attendibilità e la valenza dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie dell'AD. Manca, tuttavia, nella prospettazione difensiva un effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso, con specifica analisi fattuale e congrua argomentazione, non inficiata da cedimenti logici, che, dal materiale probatorio evocato dalla Difesa, emerga una qualche smentita della esistenza della manovra, osservando che "tali prove non appaiono decisive, nel senso di conseguire la certezza sul punto dedotto della inesistenza della manovra evasiva descritta dall'AD...conseguendone che anche sulla esistenza della confessione di NU non possono esservi dubbi tali da portare ad escluderla. Infatti, nessuna di esse, analizzandole nel merito, attesta senza dubbio l'assenza di una manovra di scarto da parte del Lampertí". 4.6. Ora, posto che la affermazione di colpevolezza del NU si fonda sulle dichiarazioni di AD - la cui attendibilità è stata reiteratamente affermata da tre sentenze irrevocabili [quella conclusiva del giudizio di cognizione, confermata da Cass. 5635/2008, e quella che ha concluso il primo giudizio di revisione, confermata da Cass. n. 24868/2015 (che hanno ritenuto il propalato di AD riscontrato, oltre che dalle dichiarazioni di IN, anche da altri elementi: in primo luogo, il comportamento processuale calunnioso del NU nel rendere agli inquirenti una versione corrispondente a quella anticipata dall'AD; quindi, il fallimento dell'alibi tardivamente allegato dal NU;
l'esito delle indagini sull'indiscusso coinvolgimento del NU in analoghe rapine ( ammesso pacificamente dal ricorrente); quella assunta all'esito del secondo giudizio di revisione, che ha convalidato la tenuta logica della affermata attendibilità dell'AD anche a prescindere dal contributo dichiarativo del IN]- la valutazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso che risulti smentita la ricostruzione dell'AD in merito alla manovra elusiva di cui gli avrebbe riferito il NU, confessando la partecipazione all'omicidio, resiste alle critiche difensive. In primo luogo, perché, come ha osservato la Corte di appello, la chiamata in reità a carico di NU, da parte di AD, è supportata dai plurimi riscontri poc'anzi richiamati e, comunque, perché la circostanza della manovra difensiva della vittima non risulta affatto 17 smentita dalle nuove prove prodotte dalla difesa ricorrente. Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello non ha cercato ricostruzioni alternative in merito alla dinamica dell'omicidio, che è stata, invece, ritenuta confermata, nelle sequenze già acclarate, anche alla luce delle conclusioni della perizia PA: ha osservato la sentenza impugnata, infatti, come quest'ultima si sia espressa favorevolmente circa il livello di compatibilità della traiettoria dei colpi che hanno attinto il LA con la dinamica riferita dall'AD, ovvero ammettendo che la compatibilità degli esiti dell'accertamento con la tesi che l'agguato fosse stato condotto a bordo di un'autovettura. Dunque, conclude la Corte di appello, che la manovra elusiva vi possa essere stata, come riferito dall'AD, non è risultato smentito dalle prove indicate dalla Difesa a fondamento dell'istanza di revisione. Giova ricordare che oggetto del riscontro era la circostanza che l'AD avesse realmente raccolto la confessione del NU, riscontro che - come è noto - non doveva presentare autonomo significato persuasivo della responsabilità penale (Sez. 4, n. 3452 del 14/11/2007, dep. 2008, Guiato, Rv. 238743-01), e ad integrare il quale sono stati indicati gli elementi, ulteriori rispetto alle dichiarazioni del IN, valorizzati in sede di cognizione, e ripresi in sede di prima e seconda revisione (cfr. sentenza Corte Cass. n. 10030/2020 pag. 16). Trattasi di indici probatori già pienamente validati in tutti i precedenti giudizi e che la sentenza impugnata ha confermato alla luce del novum introdotto e ammesso, escludendo che le nuove prove addotte dalla Difesa risultino capaci di dimostrare la innocenza del NU, neppure in termini di ragionevole dubbio, sia perché non risulta smentita la circostanza della manovra presente nel racconto di AD, sia perché il racconto di quest'ultimo è corroborato da plurimi riscontri. Come ha bene osservato la sentenza impugnata, "la assenza della manovra nelle parole del IN non appare quindi in grado di fornire un nuovo quadro probatorio dato che gli elementi di conferma delle dichiarazioni di AD erano altri, e non limitati all'aver parlato della manovra evasiva". Non si pone, dunque, un problema di 'ragionevole dubbio', giacchè la chiamata in reità continua a essere pienamente riscontrata da quei plurimi elementi, che già sono stati ricordati, convergenti nel corroborarne la attendibilità estrinseca, la quale non risulta esse stata posta in discussione dalla circostanza incentrata sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio, essendo, invece, stata ribadita la plausibilità della ricostruzione fornita dall'AD. 4.6. Il quarto motivo pretende inammissibilmente di ridiscutere la valutazione in ordine al fallimento dell'alibi, tardivamente prospettato, come ritenuto nei precedenti giudizi di revisione, non essendo consentito per via meramente argomentativa superare decisioni coperte da giudicato. 4.7. Analogamente il quinto motivo - con cui si assume che non sarebbe stato motivato il riscontro alle dichiarazioni di IN su quanto riferitogli da NU - ripropone, inammissibilmente, valutazioni operate dalla sentenza di assoluzione, pronunciata nel secondo giudizio di revisione, sulla base di una ritenuta flessione del portato conoscitivo di NU, una 18 volta accertato che il colloquio con IN era avvenuto quando le notizie sulla dinamica dell'omicidio erano acquisite da molti. La sentenza in questione, infatti, è stata superata, all'esito dell'annullamento disposto dal Giudice di legittimità, dalla sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile, con giudizio divenuto irrevocabile, l'istanza di revisione. Inoltre, la deduzione non tiene conto di quanto si legge nella sentenza impugnata che, sul punto, ha spiegato che le informazioni date dal NU al IN - sulla dinamica dell'omicidio - erano tali da non potere essere conosciute da altri, sottolineando come i sacchi caricati sull'autoarticolato non recassero il nominativo della ditta di Roccarainola e, soprattutto, ponendo in luce che, come emerge già dalle sentenze di primo e secondo grado, mai il NU aveva riferito di avere appreso dai giornali o dalla radio o da altre persone che potevano essere informate, le notizie sulle circostanze che ebbe a riferire a IN, nel loro primo incontro dopo l'omicidio, quanto piuttosto dagli stessi IC e SC, "da lui visti secondo la sua stessa versione, quella stessa sera". Per questo la Corte di appello ha ritenuto priva di utilità - confermando la valutazione espressa dalla Corte di appello di Roma con la sentenza del 27 marzo 2019, che aveva dichiarato inammissibile la seconda istanza di revisione, oltre che per l'irrilevanza della collocazione temporale del primo incontro tra IN e NU, anche per la ritenuta e confermata attendibilità dell'AD, risultando assistite le sue dichiarazioni a carico di NU da plurimi riscontri, tali da resistere anche alla eventuale eliminazione dell'elemento di riscontro costituito dalle propalazioni di IN - l'indagine sulla eventuale diffusione, subito dopo il fatto, di notizie circa lo svolgimento dell'omicidio, "dato che le notizie che NU aveva detto al IN, e che lo avevano fatto sembrare informatissimo ....non provenivano, secondo la stessa voce del NU, da tali fonti". Lo stringente argomento che supporta la valutazione espressa dalla Corte di appello nella sentenza impugnata consente di ritenere integrata, per la forza logica che lo assiste, la motivazione rafforzata, in quanto dotata di una evidente forza persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). 5. Del pari infondato il ricorso a firma dell'avvocato MERCURELLI. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento (Sez. 6, 24/11/1993, De Carolis, rv. 197263; Sez. 1, 23/9/1998, Cassandra, rv. 212121; Sez. 6, 10/7/2000, D'Ambrosio, rv. 217993; Sez. 6, 2/2/2004, Agate, rv. 228657), purchè il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della deliberazione secondo il chiaro disposto dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. Un. Mannino 2005, in motivazione). 19 5.2. L'infondatezza del secondo motivo trova illustrazione negli argomenti già esposti nello scrutinare l'analoga doglianza del codifensore e a essi ci si richiama. 5.3. Il terzo motivo risulta generico, in quanto ancora una volta finalizzato, peraltro, attraverso una inammissibile parcellizzazione della prova, a ridiscutere le valutazioni di merito - già espresse conformemente da plurime pronunce, e che la sentenza impugnata ha condiviso e confermato - in ordine all'affermata attendibilità dell'AD e alla esistenza di plurimi riscontri alle sue propalazioni in merito alla confessione ricevuta dal NU, specificamente vagliati nei precedenti giudizi, e avendo la Corte di appello correttamente escluso che le prove nuove introdotte nel presente giudizio di revisione potessero incidere, con valenza dirimente, su tali profili. 5.4. D'altronde, quanto specificamente al valore di riscontro alla chiamata dell'AD costituito dalle dichiarazioni di IN - su cui si insiste da parte del ricorrente, e che, nell'ottica difensiva, avrebbe potuto essere inciso dalle ricadute provenienti dalla circostanza della esatta collocazione temporale della informazione ricevuta dal IN, dopo il delitto - esso è stato oggetto di specifico vaglio nel corso del secondo giudizio di revisione, in cui si è sottolineato come l'elemento nuovo apportato in quella sede fosse non suscettibile di "infirmare irrimediabilmente la "tenuta" del ragionamento probatorio che ha condotto alla condanna irrevocabile", tanto che, " anche eliminando l'idoneità di quest'ultima a fungere da riscontro, la chiamata in reità dell'AD, che ha veicolato la confessione stragiudiziale, peraltro circostanziata, di NU, ha trovato ulteriori e adeguati riscontri di natura logica"( sentenza Corte di appello di Roma del 27/03/2019 - pg. 8). 5.5. Sotto altro profilo, va ricordato che la Corte di appello di Perugia aveva specificamente argomentato in ordine alla incongruenza delle asserite ragioni del mendacio calunniatorio da parte del NU (pg. 16), che, ancora una volta, qui, si tenta, del tutto inammissibilmente, per quanto si è osservato in via preliminare (par. 1) di riportare in auge. 5.6. Manifestamente infondato il quarto motivo, che lamenta il mancato scrutinio dell'attendibilità soggettiva, da riformularsi - secondo la Difesa - alla luce del contenuto del manoscritto lasciato prima di suicidarsi da UC AD, giacchè - contrariamente a quanto sostiene il difensore ricorrente - la Corte di appello di Perugia valutò espressamente tale sopravvenienza, escludendo che, nel manoscritto, fosse riscontrabile la valenza significativa propugnata dalla Difesa, rilevando come, in tale documento, non vi fosse traccia alcuna di un effettivo senso di colpa dell'AD per le accuse rivolte al NU ( sentenza Corte di appello di Perugia del 10/07/2013 - pg. 20). 5.7. Con il quinto motivo, ci si duole che la Corte di appello non avrebbe effettuato la preliminare verifica della credibilità intrinseca confrontando il narrato di AD con gli elementi di prova cd. generica a disposizione che davano atto di una traiettoria pressocché orizzontale dei colpi. Anche tale motivo è privo di pregio perché assertivamente concentrato nel ripercorrere consolidati criteri di giudizio in tema di chiamata in reità, perfettamente applicati dai giudici di 20 merito, nel tentativo di conseguire una rivalutazione del quadro probatorio sulla base di prospettazioni di natura meramente argomentativa, tendenti a rivedere il giudizio probatorio della Corte di merito, che, del tutto legittimamente, ha mantenuto ferme le valutazioni in punto di attendibilità della fonte dichiarativa, accreditate da sentenze irrevocabili, giacchè, come si è già in premessa ricordato, non è consentito invocare la risoluzione del giudicato sulla base di una diversa valutazione del dedotto, o un'inedita disamina del deducibile: a ciò si aggiunge che il ricorrente non spiega perché l'attendibilità intrinseca del propalante risulterebbe compromessa dalle prove nuove ammesse e ritenute dalla Corte di appello non rilevanti. Se è vero che in materia di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove capaci di contrastare gli esiti del giudicato penale, e ove le ritenga affidabili e conducenti, deve comunque saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle ulteriori, a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (da ultimo, Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072-01) - nondimeno, non può obliterarsi che !a credibilità ed attendibilità di AD era stata già oggetto di approfondita disamina in sede di cognizione e nel corso del primo e del secondo procedimento di revisione, e che i relativi profili non risultano interessati dalle nuove prove offerte in comunicazione dal ricorrente nel presente giudizio e ritenute ammissibili dalla Corte di appello, le quali tendevano a mettere in discussione l' l'affidabilità, in sé, del chiamante in reità, attraverso la dimostrazione della inesistenza di un fatto (una manovra difensiva del conducente dell'autoarticolato e, in definitiva, la ricostruzione della dinamica omicidiaria offerta dal propalante) neppure assunto a riscontro esterno della chiamata, come detto, corroborata da altri elementi. Non v'era, dunque, alcuna ragione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto discostarsi dagli esiti sul punto attinti nei precedenti giudizi di revisione, e quindi dal riconfermato «giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni de relato rese da AD UC sulla confessione ricevuta dal NU di aver commesso l'omicidio del LA nel corso della tentata rapina del tir carico di nocciole da questi condotto, che era stato formulato nel pregresso processo di merito» (sentenza di questa Corte n. 24868 del 2015, paragrafo 4.7 della motivazione in diritto). In punto di credibilità soggettiva, la predetta sentenza di legittimità rammentava che «AD [...] aveva sempre tenuto ferme le proprie dichiarazioni, anche in sede di confronto col NU, e comunque non le aveva mai ritrattate, neanche in punto di morte, posto che l'affermazione sulla falsità delle accuse contenute nel manoscritto rinvenuto in occasione del suo suicidio in carcere nel maggio 2006 si riferiva a dichiarazioni diverse da quelle rilasciate dodici anni prima a carico del ricorrente [..], non avendo AD alcuna ragione di mentire sul contenuto della confidenza (certa nel suo accadimento storico) ricevuta dal NU». Nel momento in cui la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto - con congrua argomentazione - non dimostrata la inesistenza della manovra difensiva della vittima, anzi, concludendo per la verosimiglianza della ricostruzione fornita dal propalante, non v'era ragione per rinnovare il giudizio sulla attendibilità soggettiva del propalante. 5.8. Neppure coglie nel segno l'osservazione che la sentenza impugnata avrebbe obliterato la perizia PA, dal momento che, invece, la Corte di appello, pur dando atto che tale 21 specifica dinamica del fatto non era stato oggetto della perizia, l'ha precipuamente valutata per trarne argomenti idonei a sconfessare la tesi dell'agguato mortale condotto a bordo di una motrice, e negare che, pur attraverso una lettura aggiornata alle fonti di prova evocate nel giudizio di revisione, risulti dimostrata la inesistenza della manovra, ciò che avrebbe potuto produrre ricadute sulle attendibilità dell'AD che, invece, e conclusivamente, non risulta affatto intaccata. 5.9. Giova aggiungere che la Corte di appello si è anche soffermata sulle dichiarazioni del funzionario di polizia, dott.ssa SC, osservando come "non assistette ai fatti, ma arrivò sul luogo solo dopo la sparatoria ... che ricostruiva la vicenda in un primo momento sulla base dei soli dati presenti ed accertati al momento dei fatti.... rilievi che hanno dato luogo anche alla ricostruzione ed al filmato della RAI, ricostruttivo della vicenda sulla base delle prime indagini;
né risultano altri accertamenti dopo questi primi rilievi" (sentenza impugnata pag. 20-21). 5.10. Non si riscontrano, pertanto, come dedotto con il sesto motivo, prove ignorate, travisate, espunte, né errori giuridici decisivi ai fini della decisione del giudizio di revisione. Le prove addotte e ritenute ammissibili sono state valutate dalla Corte di appello, nell'ottica perseguita dalla difesa, ovvero quella di dimostrare che, non risultando acclarata la manovra evasiva narrata dall'AD, e, dunque, la dinamica omicidiaria, ne risulterebbe minata la attendibilità del propalante, costituente l'unica fonte di prova a carico del NU. L'esito negativo di tale giudizio è supportato da argomentazioni coerenti con il principio che impone che la pronuncia di condanna, ove mantenuta in sede di revisione, si fondi sulla certezza processuale della responsabilità penale;
a esso la sentenza impugnata si è pienamente conformata, sul rilievo della affermata inettitudine delle prove nuove ad inficiare il quadro logico- valutativo già consolidato e, comunque, ribadendo la capacità delle prove preesistenti, aventi carattere autonomo, di sorreggere la predetta affermazione di responsabilità. La sentenza impugnata si è, così, conformata alla regola di giudizio, per cui la colpevolezza dell'imputato deve essere dimostrata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma i, cod. proc pen.), valevole anche nel giudizio di revisione (ex multis, Sez. 2 n. 7035 del 9/11/2012, Rv. 254025). 6. Al rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore e