Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2016, n. 28358
CASS
Sentenza 30 marzo 2016

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Massime1

Ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, con la conseguenza che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorchè non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità assumesse rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).

Commentario1

  • 1L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenza
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2016, n. 28358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28358
Data del deposito : 30 marzo 2016

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