Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, con la conseguenza che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorchè non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità assumesse rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).
Commentario • 1
- 1. L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenzaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2016, n. 28358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28358 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
28 35 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 764 Renato Grillo - Presidente - CC 30/03/2016- Oronzo De Masi R.G.N. 37438/2015 Enrico Manzon Aldo Aceto DEPOSITATA IN CANCELLERIA Giuseppe Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente L - 8 LUG 2016 SENTENZA sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE UA IA RA RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2015 della Corte di Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 13 febbraio 2015 la Corte di Appello di Trento dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da RA RO avverso il decreto penale di condanna n. 78 del 07/02/2011 emesso dal Gip del Tribunale di Belluno in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 8, comma 1, e 26, comma 2, l. 977 del 1967, per avere, in concorso con EG AN NI, in qualità di amministratori della "Azienda Agricola Fattoria Bombassei di RA RO & co.", ammesso al lavoro presso l'azienda il minore HK NI, con mansioni di aiuto cuoco, senza la preventiva visita medica. 다 2. Con ricorso proposto dal difensore Avv. Dorotea Agnoli, RA RO chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, esponendo che la coimputata EG BI NI aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna, ed era stata prosciolta dal Tribunale di Belluno per difetto della condizione di procedibilità, in quanto gli accertatori non avevano impartito le prescrizioni;
lamentava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe valutato in diritto la legittimità della omessa notifica delle prescrizioni, in quanto il rapporto di lavoro era cessato, senza considerare che i fatti integranti le condizioni di procedibilità rientrano nella nozione di "prova", e che "nuove" sono non soltanto quelle sopravvenute, ma altresì quelle non acquisite o non valutate;
al contrario, dall'emissione del decreto penale doveva evincersi la valutazione dell'esistenza della condizione di procedibilità. Con un diverso motivo lamentava la violazione del diritto ad un equo processo, sancito dall'art. 6 CEDU, per la disparità di trattamento rispetto alla posizione processuale dell'originaria coimputata EG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In tema di revisione, per "prove nuove" devono intendersi non solo quelle sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente: va tuttavia precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli atti conoscibili dal giudice della cognizione, non sono ammissibili, in sede di revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perchè investito del dovere di trarne di ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge. (in tal senso, Sez. 6, n. 49950 del 20/09/2004, Liori, Rv. 230287, in una fattispecie analoga, relativa alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la Corte ha rilevato come il "fatto" dedotto ai sensi dell'art. 630 comma primo coincideva con l'ipotesi concreta dedotta nell'imputazione: non può in tal caso farsi questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen.). Sebbene si registri un precedente difforme nella giurisprudenza di questa t h e Corte (Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio C, Rv. 213962: "In tema di giudizio di revisione, il requisito della novità della prova deve essere valutato in relazione agli elementi effettivamente già sottoposti all'apprezzamento del giudice;
pertanto, nel caso di decreto penale divenuto esecutivo per mancanza di 2 St opposizione, la prova della mancanza di una condizione di procedibilità -anche se la parte non la abbia fatta tempestivamente valere per sua negligenza- deve considerarsi comunque sopravvenuta. (Fattispecie in tema di emissione di assegno bancario senza provvista nella quale l'emittente, condannato con decreto penale, non aveva fatto valere la eccezione di improcedibilità derivante dal fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall'art. 8 della legge 15.12.1990 n. 386)"), questo Collegio condivide l'orientamento secondo quale poiché l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo;
ne deriva che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio. (Sez. 2, n. 7111 del 02/12/1998, dep. 1999, Lucidi, Rv. 212267). Nel caso in esame, poiché il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non può assumere il rilievo di "prova nuova", ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto che si assume operata -, bensì una valutazione 'di diritto'; in altri - termini, riguarda l'erroneità di una decisione giurisdizionale, che non può essere fatta valere se non con gli ordinari mezzi di impugnazione.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Renata Giuseppe Riccard IL CANCRIED RE UA IA 3