Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma secondo, L. n. 35 del 2000 e 26, comma quarto, L. n. 63 del 2001, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del 25 febbraio 2000 e già acquisite al fascicolo per il dibattimento da colui che si è sempre sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, è subordinata all'acquisizione di altri elementi di prova assunti o formati in contraddittorio, i quali non devono presentare autonomo significato persuasivo dell'attribuibilità all'imputato del fatto oggetto delle dichiarazioni menzionate, ma devono solo confermarne l'attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2007, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/11/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1659
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 46965/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU MI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 1 luglio 2002 dalla Corte di appello di Brescia;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. LUCERI Giorgio di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia confermava la condanna (Tribunale di Cremona 16 aprile 1996 in giudizio abbreviato: pene di anni quattro di reclusione e L. 26 milioni di multa) di MI GU per concorso, con VA RM e LE IM, nell'illegale detenzione e spaccio di cocaina all'interno della Casa circondariale di Cremona in cui svolgeva l'attività di agente di polizia penitenziaria.
1.1. In data 1 aprile 1993, i detenuti ZA e D'AN erano stati trovati, all'interno della Casa circondariale di Cremona, in possesso di 131 grammi di cocaina (fatto per il quale sono stati sottoposti a separato giudizio).
Le indagini, essenzialmente finalizzate ad individuare la provenienza della droga, si erano concentrate sul bagaglio di IM LE, arrestato il 22 settembre 1992 per illegale detenzione di chilogrammi 1,7 di cocaina di origine colombiana e successivamente trasferito presso la menzionata casa circondariale.
Era così emerso che, su richiesta presentata dallo IM il 15 dicembre 1992, il bagaglio era stato trasportato, il successivo 11 gennaio 1993, presso la casa circondariale.
Lo stesso giorno IM aveva richiesto "con l'ausilio dell'agente di custodia GU" l'apertura, anche mediante forzatura (avendo dichiarato di non ricordare la combinazione), della valigia per prelevare gli occhiali (o, secondo altri testimoni, un liquido per gli occhi).
La valigia era stata, quindi, aperta dall'agente SU, alla presenza del GU e forse del VA, detenuto addetto al casellario, e con l'aiuto di Sergio AP, detenuto che si occupava di lavori di manutenzione.
Prelevato quanto richiesto da IM, il bagaglio era stato richiuso e depositato presso l'ufficio del casellario nello scaffale corrispondente alla lettera Z.
Tuttavia, il 1 aprile 1993, dopo l'arresto di ZA e di D'AN, la valigia, nonostante fossero state eseguite accurate ricerche, non era stata ritrovata.
Soltanto due giorni dopo l'agente SU l'aveva trovata all'interno di un borsone privo di cartellino di riconoscimento e riposto nello scaffale corrispondente alla lettera L.
Si accertava così l'esistenza di un doppio fondo "strappato" recante ancora tracce di sostanza stupefacente.
1.2. LE IM, dopo aver chiesto protezione per la sua famiglia, aveva spiegato:
- che, al momento del suo arresto, ignorava che la valigia avesse un doppio fondo, all'interno del quale era stata riposta altra cocaina;
- che, una volta trasferito nel carcere di Cremona, aveva stretto rapporti con ZA e RM VA;
- che VA, la cui corrispondenza non era controllata, si era prestato a spedire lettere a sua moglie ed a riceverne;
- che era stata la moglie, in una lettera, a rivelargli che all'interno della valigia c'erano ancora 1,8 chilogrammi di cocaina, come le era stato riferito dal proprietario della droga (di ciò era venuto a conoscenza anche il VA);
- che la notizia lo aveva intimorito, perché aveva pensato che i proprietari della droga avrebbero potuto accusarlo di essersene impadronito;
- che si era confidato con VA, chiedendogli di "far sparire la droga dal bagaglio";
- che aveva autorizzato l'apertura della valigia anche mediante forzatura, fingendo di non ricordare la combinazione, perché sperava che gli agenti trovassero la droga e la sequestrassero;
- che, successivamente, aveva saputo dal VA che poteva stare tranquillo perché lui aveva fatto sparire la valigia dopo avere prelevato i due involucri contenenti la cocaina occultati nel doppio fondo;
- che VA gli aveva anche riferito che uno dei due involucri era stato da lui nascosto, mentre l'altro era stato diviso in due parti:
una parte era andata all'esterno grazie alla collaborazione di un agente "di nome MI"; l'altra parte era arrivata nella cella dello ZA, che si era accordato con VA per spacciarla nella sezione A.
1.3. Sospeso dall'ufficio, MI GU si presentava al pubblico ministero per rendere dichiarazioni spontanee.
Affermava di essere estraneo ai fatti contestatigli, precisando:
- che si era reso conto, nel marzo 1993, che presso la casa circondariale di Cremona il detenuto VA gestiva un commercio di sostanze stupefacenti (gli aveva proposto "di dividere con lui la metà dello stupefacente, circa un chilogrammo di cocaina, per spacciarlo all'esterno del carcere");
- di avere, in un primo tempo, pensato che la droga fosse stata introdotta dall'esterno, ma di essersi poi reso conto che già si trovava all'interno del carcere;
- che si era accorto dell'esistenza di un altro "giro di cocaina" all'interno della sezione A (il detenuto MA RU, da lui contattato, gli aveva mostrato un grammo di cocaina dello stesso tipo di quella detenuta dal VA);
- che era, quindi, andato in ferie e, al rientro, aveva saputo che era stata trovata droga in possesso di ZA e D'AN;
- di essere stato interpellato dalla direttrice dell'istituto penitenziario e di non averle riferito della proposta ricevuta dal VA;
- che si era comportato così perché era sua intenzione fare il "doppio gioco";
- che la direttrice era a conoscenza del fatto che lui avesse aperto la valigia di IM e non avesse rinvenuto lo stupefacente nascosto nel doppio fondo.
1.4. Nel corso dell'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale VA negava ogni addebito;
GU rifiutava di sottoporsi ad esame e IM si avvaleva della facoltà di non rispondere. Delle sue dichiarazioni veniva data lettura a norma dell'art. 511 bis c.p.p.. Innumerevoli erano, secondo il Tribunale, i riscontri che confermavano l'attendibilità delle dichiarazioni di IM.
1.5. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, affrontava il problema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da IM, che - come detto - si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, risolvendolo in modo affermativo. Affermava, in particolare, l'applicabilità della L. 1 marzo 2001, n.63, art. 26, comma 4, ritenendo sussistere le condizioni richieste,
ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni anzidette, da tale norma, ossia "la presenza di altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità, che ne confermino l'attendibilità". Detti elementi - osservava la Corte di merito - erano costituiti:
- dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero dallo stesso GU e delle quali era stata data lettura nell'udienza dibattimentale avendo l'imputato rifiutato di sottoporsi all'esame: in particolare GU si era mostrato "piuttosto informato" dei traffici di droga esistenti all'interno della struttura penitenziaria, riuscendo "addirittura a stabilire che il grammo di cocaina mostratogli dal RU era dello stesso tipo di quella il cui spaccio gli era stato proposto dal VA;
inoltre, GU si era ben guardato dal denunciare quanto a sua conoscenza, anche quando, dopo il sequestro della droga nella cella di ZA, era stato espressamente interpellato dalla direttrice;
infine, "risibile" appariva la sua spiegazione di avere fatto il "doppio gioco";
- dalle dichiarazioni rese dai testimoni SU, RE e ER secondo i quali GU aveva insistito perché la valigia fosse aperta, aveva aiutato IM a predisporre le relative domande ed aveva poi assistito personalmente all'apertura, così mostrando un interesse allo svolgimento della vicenda che andava ben oltre la mera intenzione di aiutare un detenuto che non conosceva la lingua italiana;
la sua presenza all'apertura della valigia dimostra, poi, la sua volontà di tenere sotto controllo, per quanto possibile, gli sviluppi della vicenda;
- dal rinvenimento, nell'abitazione dell'imputato, di sostanza da taglio (mannite);
- dal contatto telefonico avuto in quel periodo con il tossicodipendente AP, detenuto semilibero, che, come si è sopra accennato, era stato chiamato perché provvedesse materialmente all'apertura della valigia.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato (il suo difensore ha successivamente depositato, ad integrazione, una memoria illustrativa) chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione della L. n. 63 del 2001, citato art. 26 e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo IM.
Osserva che, ai sensi della citata L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 4, le dichiarazioni dei computati silenti acquisite al fascicolo del dibattimento prima del 25 febbraio 2000 possono essere oggetto di recupero sul piano probatorio soltanto qualora la loro attendibilità sia stata confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità.
Il legislatore avrebbe con tale disposizione voluto riconnettere valenza probatoria a dichiarazioni che altrimenti ne sarebbero state prive, ma soltanto a condizione del riscontro della loro attendibilità attraverso altri elementi di prova di diversa natura ed origine, cioè ontologicamente diversi e dotati di autonomo significato persuasivo. Orbene, secondo il ricorrente, non possono considerarsi (id est "ontologicamente diversi e dotati di autonomo significato persuasivo") tali gli elementi di prova indicati nella sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
La violazione di legge in cui incorrerebbe la sentenza impugnata ottiene il risultato di rendere anche illogica una motivazione che attribuisce in modo del tutto apodittico "un significato dimostrativo alle mere congetture sulle quali si fonda".
In altre parole, gli elementi anzidetti sarebbero inidonei a costituire seri anelli della catena indiziaria perché non forniscono un'unica chiave di lettura logico - ricostruttiva, ma offrono una pluralità di interpretazioni antagonistiche rispetto all'ipotesi accusatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Non sussistono le lamentate violazioni di legge, ne' dal testo della sentenza impugnata emergono i profili di illogicità peraltro genericamente prospettati.
3.1. In virtù del combinato disposto della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 4, e del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2000, n. 35, le dichiarazioni rese, prima del 25 febbraio 2000 e già acquisite al fascicolo per il dibattimento, da chi si sia sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono utilizzabili soltanto se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.
Sostiene il ricorrente che gli "altri elementi di prova" devono avere "autonomo significato persuasivo"; in altre parole, devono di per sè, senza cioè l'ausilio delle dichiarazioni, persuadere dell'attribuibilità all'imputato del fatto dichiarato. Detta affermazione non può essere condivisa perché inconciliabile con il tenore letterale della citata disposizione che collega, sotto il profilo della valutazione, gli "altri elementi di prova" alle dichiarazioni, richiedendo che i primi debbano essere tali da confermare l'attendibilità delle seconde.
Più precisamente, le dichiarazioni (rese nel corso delle indagini da chi, per libera scelta, si sia sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore) sono valutate solo ove concorrano due specifiche condizioni:
- la loro attendibilità deve essere confermata "da altri elementi di prova", locuzione che evoca i riscontri estrinseci di cui all'art.192 c.p.p., comma 3;
- gli elementi confermativi devono essere "assunti o formati con altre modalità" (che non si sottraggano, cioè, al vaglio del contraddittorio). Nè può trascurarsi, al fine di replicare alle considerazioni sviluppate dal difensore nelle "note" depositate in data 20 ottobre 2007, che la Corte costituzionale (con sentenza 6 dicembre 2001 n. 381) ha avuto modo di chiarire che la norma in esame (il D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato dalla Legge di Conversione 25 febbraio 2000, n. 3), lungi dal porsi in contrasto con l'art. 111 Cost. (nella parte in cui esclude che abbiano valore probatorio le dichiarazioni rese da chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente al contraddittorio), ha anzi "puntualmente soddisfatto proprio quella funzione di adeguamento" ad essa assegnata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art.
2. La disposizione - ha spiegato il giudice delle leggi - ha introdotto un composito meccanismo contenente un "qualificante elemento di novità", idoneo ad escludere che si fosse limitata a mantenere in vita il previgente regime di acquisizione e utilizzazione delle prove dichiarative (sia pure con riferimento ai soli procedimenti in corso di celebrazione), avendo contemperato - nel momento della valutazione - "la compressione della dialettica nel momento di assunzione della prova dichiarativa" con il "concorrere di emergenze probatorie esterne", a loro volta qualificate non soltanto sul piano dei relativi risultati ma - anche e soprattutto - per le modalità diverse di assunzione o di formazione.
3.2 Ciò premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione di dette regole.
Rientrano certamente nell'ambito indicato ("altri elementi di prova" confermativi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da IM) gli elementi presi in considerazione dai giudici di merito, in particolare le dichiarazioni rese dallo stesso imputato GU, le dichiarazioni dei testimoni SU, RE e ER ed i contatti dal GU avuti fuori dal carcere con il detenuto tossicodipendente AP.
Il dissenso del deducente in ordine alle valutazioni compiute sul punto dai giudici di merito è del tutto generico.
Ed altrettanto generiche sono le affermazioni secondo cui gli elementi indicati non sarebbero idonei, sotto il profilo indiziario, ad offrire supporto alcuno alle dichiarazioni di IM. Questi - è opportuno ricordarlo - aveva raccontato quanto appreso da VA in ordine al fatto che "un agente di nome MI" lo avesse aiutato a portare parte della cocaina all'esterno.
Non è, pertanto, illogico ritenere che siffatte dichiarazioni siano "riscontrate" dagli altri elementi di prova messi in risalto dalla Corte di merito.
Occorre in proposito ricordare che la droga era contenuta nel doppio fondo della valigia di IM e che si trattava, pertanto, di riuscire a recuperarla senza che gli agenti della polizia penitenziaria addetti al magazzino si insospettissero. Si trattava, in altre parole, di organizzare una delicata operazione, implicante anche attività burocratiche.
Ecco perché, a conferma delle dichiarazioni di IM, assume certamente rilevanza sia la circostanza che proprio GU avesse "aiutato" IM a presentare la domanda di apertura, anche mediante forzatura, della valigia, sia che l'imputato - come riferito dai sopra citati testimoni - avesse mostrato insistente interesse alla vicenda, tanto da volere personalmente assistere all'apertura. Non meno rilevante era, poi, giustamente apparso il fatto che GU si fosse dichiarato al corrente dei traffici di stupefacenti esistenti all'interno della casa circondariale, al punto di affermare che il grammo di cocaina mostratogli dal detenuto RU era "dello stesso tipo" di quella che VA gli aveva proposto di spacciare. Come altrettanto significativa era da considerarsi la circostanza che GU, anziché riferire quanto sapeva ai suoi superiori, avesse preferito (per ragioni non rivelate se non con un generico riferimento alla volontà di fare il "doppio gioco") tacere, anche successivamente al ritrovamento della droga nella cella occupata da ZA.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008