Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 20196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20196 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO CO M. S. - Consigliere - N. 307
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 10923/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI FR N. IL 10/01/1946;
avverso la sentenza n. 649/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 01/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 1.12.2011 la Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da CO SC di revisione della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Palermo che in data 26.5.2003, riformando la decisione del Tribunale della stessa sede, aveva condannato il predetto alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per il reato di cui all'art. 595 c.p., comma 1 e 2. Premetteva che, secondo quanto accertato nel giudizio, nel 1985 un gruppo di appartenenti alla polizia di Stato residenti a Messina aveva costituito una cooperativa per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare che, completati nel 1995, dovevano essere assegnati ai primi quaranta soci della graduatoria tra i quali risultava lo SC. Tuttavia, questi era stato espulso dalla cooperativa nel 1994 perché risultato proprietario di quote di tre appartamenti nel comune di Messina ed, altresì, assegnatario di un appartamento in altra cooperativa che aveva donato alla moglie dalla quale risultava fittiziamente separato. L'espulsione era stata confermata all'esito della valutazione della commissione centrale di vigilanza e del Tar e, successivamente, lo SC aveva indirizzato al presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare e ad altri un esposto nel quale aveva segnalato alcune irregolarità amministrative che addebitava al presidente protempore della cooperativa dalla quale era stato escluso, Eduardo Goliuso, ed in particolare, accusava questi di avere siglato un atto di assegnazione falso ed illegittimo in favore di ZI IN, pretermettendo un altro socio avente diritto alla posizione in graduatoria.
In relazione al contenuto di detto esposto lo SC è stato ritenuto colpevole del reato di diffamazione nel giudizio di secondo grado.
Il condannato ha posto a fondamento dell'istanza di revisione l'acquisizione di una prova ritenuta nuova perché non valutata nel giudizio di primo e secondo grado, costituita dal libro dei soci della cooperativa dal quale emergerebbero le irregolarità e le illegittimità denunciate nell'esposto, prova che consentirebbe di escludere l'intento diffamatorio addebitatogli.
2. Avverso la declaratoria di inammissibilità della revisione ha proposto ricorso per cassazione lo SC, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 630 c.p.p., lett. c). Rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'istanza di revisione è stata fondata su elementi già valutati, affermando, in particolare, che il libro dei soci era stato esaminato, risultando regolare, in sede di ispezione. Detto libro deve essere, ad avviso del ricorrente, considerato prova nuova non essendo stato valutato nel processo penale che si è concluso con la sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, ma soltanto, nel procedimento amministrativo.
Afferma il ricorrente che a fronte dell'assunto della sentenza di condanna, secondo la quale non erano stati introdotti dati che dimostrassero le irregolarità denunciate, i documenti posti a fondamento della richiesta di revisione provano la fondatezza della domanda ed escludono del tutto la volontà diffamatoria. In particolare, il libro dei soci documenta tutte le irregolarità denunciate nell'esposto, dimostrando la fondatezza delle doglianze del ricorrente, come le irregolarità dell'esclusione e dell'ingresso dei soci della cooperativa e l'assegnazione degli alloggi. A ciò deve essere aggiunto che l'esposto era stato indirizzato all'organo deputato alla vigilanza sull'operato della cooperativa, nonché, l'assenza di espressioni intrinsecamente diffamatorie ed il fine esplicito dell'esposto che militano per la insussistenza del reato contestato.
Denuncia, quindi, il vizio della motivazione della sentenza impugnata per avere affermato che il libro dei soci era già stato esaminato, omettendo che ciò non era avvenuto nel giudizio penale. Inoltre, contesta la mancata motivazione in relazione a tutti gli elementi introdotti con l'istanza di revisione e gli atti allegati, in particolare con riferimento al verbale di ispezione straordinaria effettuata dall'ispettore Romano.
Lamenta il vizio della motivazione anche avuto riguardo alla ritenuta irrilevanza di quanto contenuto nel libro dei soci al fine di verificare la fondatezza della denunciata falsità e illegittimità dell'assegnazione dell'alloggio al Marini, posto che dagli atti allegati risulta il contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Relativamente alle doglianze riguardanti l'asserita inosservanza delle norme in materia di revisione ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato sia sotto il profilo della sua carenza che quello della sua illogicità, la Corte ribadisce che, quale necessario antecedente logico-giuridico dell'apertura del giudizio di revisione, l'indagine preliminare finalizzata al vaglio di ammissibilità della richiesta si sviluppa nei seguenti passaggi, enucleabili dall'art. 634 cod. proc. pen.: a) verifica dell'osservanza delle forme prescritte per l'istanza di revisione e della legittimazione del richiedente;
b) riconducibilità delle ragioni per le quali è richiesta la revisione ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 cod. proc. pen.; c) congruenza, in astratto, ex art. 631 cod. proc. pen., degli elementi su cui si basa la richiesta;
d) non manifesta infondatezza dell'istanza. Nella specie la Corte territoriale non soltanto ha ritenuto che il libro dei soci non costituisce prova nuova - atteso che in occasione dell'ispezione provocata dallo SC anche il libro dei soci era stato esaminato ed era risultato sostanzialmente regolare - ma, soprattutto, ha evidenziato che le irregolarità amministrative, desumibili secondo il condannato dal libro dei soci, si riferiscono ad anni molto precedenti a quelli oggetto del giudizio di condanna e che, comunque, dall'esame del libro dei soci (si richiama specificamente l'allegato 9) l'impianto contabile risulta regolare, mentre le eventuali irregolarità amministrative non hanno alcun rilievo nel giudizio.
La Corte di appello ha rilevato, ancora, specificamente che il libro dei soci non è significativo in ordine alla irregolarità e falsità dell'assegnazione dell'alloggio al Marini secondo l'affermazione dallo SC contenuta nell'esposto che è stata ritenuta rilevante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del predetto per la diffamazione, essendo detta assegnazione risultata del tutto regolare. Pertanto, ha concluso per la insussistenza di prove nuove idonee a sovvertire l'esito del procedimento coperto da giudicato.
Quindi, indipendentemente dal carattere di novità degli elementi introdotti dall'istante, la Corte ha affermato che gli stessi non sono tali da elidere quelli posti a fondamento della decisione di condanna, argomentando compiutamente sul punto e facendo, pertanto, corretta applicazione dei criteri ermeneutici indicati da questa Corte.
Invero, quando la richiesta di revisione è fondata sull'asserita esistenza di una prova nuova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi offerti siano in concreto idonei ad incidere, in senso favorevole alla prospettazione dell'istante, sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte. I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza della fonte di prova postulano la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico. La Corte d'appello, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'art. 125 c.p.p., comma 3, ha fornito nella specie una sia pur sintetica giustificazione logica, dimostrando di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione ed ha indicato i motivi per i quali ha ritenuto le prove nuove dedotte, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione, inidonee a smentire il quadro probatorio su cui si è basata la sentenza di condanna. Sul punto, invero, il ricorrente muove rilievi generici e volti ad una rivalutazione non consentita in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013