Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2003, n. 32384
CASS
Sentenza 18 giugno 2003

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Massime1

L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, ed allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio.

Commentario1

  • 1L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenza
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2003, n. 32384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32384
Data del deposito : 18 giugno 2003

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