Sentenza 18 giugno 2003
Massime • 1
L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, ed allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio.
Commentario • 1
- 1. L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenzaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2003, n. 32384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32384 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento