Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, soltanto se la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura.
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2013, n. 42579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42579 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 17/09/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 2810
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 49954/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU IC N. IL 23/09/1981;
avverso l'ordinanza n. 1569/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 25/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BE OM ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 25 ottobre 2012, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro revocava la misura della affidamento in prova al servizio sociale, concessa con provvedimento del 31 luglio 2012 precedente dello stesso tribunale, per essere stato il prevenuto arrestato per delitti in materia di stupefacenti e perché ostacolo insormontabile alla prosecuzione della misura il provvedimento cautelare in carcere.
2. Con l'unico motivo di ricorso il BE, assistito dal difensore di fiducia, denunciava l'illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 47 e 51-ter O.P., per essere state le condotte costitutive dei reati, condizionanti le misura cautelare, commesse anteriormente al provvedimento di affidamento, che avrebbe potuto essere sospeso e non già revocato, dappoiché legittima la revoca solo nel caso di comportamenti espressivi della mancata partecipazione dell'affidato all'opera di rieducazione ed alle finalità della prova.
3. Il ricorso è fondato.
L'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell'esecuzione per la durata della misura custodiale, ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa, che è correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare (Cass., Sez. 1, 18.26/2.2009, Del Buono, Rv 242892).
Non solo, giova altresì puntualizzare che, ai fini i della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 Ord. Pen., penultimo comma, rilevano soltanto condotte tenute successivamente alla concessione del beneficio, il quale, una volta concesso, eventualmente anche in seguito alla svolgimento del processo di impugnazione, diventa definitivo anche per l'espressa disposizione, dianzi citata, che delimita la revoca subordinandola, solo, ad un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova.
Non può, pertanto, dar luogo a revoca l'emissione di un provvedimento applicativo di misura cautelare relativo a fatti antecedenti alla detta concessione;
e ciò considerando anche come, in base al disposto di cui all'art. 298 c.p.p., comma 2, sia da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e della misura cautelare, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare (Sez. 1, 19.3/8.4.2008, Uliano, Rv. 239405).
I giudici di sorveglianza nella specie non hanno tenuto conto dei principi appena sintetizzati, ed hanno motivato la revoca con l'argomento, di per sè logicamente corretto, che lo stato detentivo comporta l'impossibilità della prosecuzione dell'affidamento in prova, con ciò evidenziando (e precisandolo peraltro con l'ultimo a capo del provvedimento riferito all'art. 58-quater O.P., esplicitamente dichiarato non applicabile a carico del BE) che le ragioni della revoca sono in realtà quelle riferibili alla sospensione del provvedimento e non già alla sua caducazione definitiva, la quale sarebbe viceversa giustificata soltanto se la misura cautelare valutata introducesse nella valutazione del Tribunale un quid novi non delibato in occasione della concessione della misura.
4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice territoriale affinché renda coerenti le motivazioni ritenute di giustizia col provvedimento conseguente, in applicazione dei principi innanzi esposti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013