Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2013, n. 42579
CASS
Sentenza 17 settembre 2013

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Massime1

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, soltanto se la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura.

Commentario1

  • 1Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2013, n. 42579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42579
Data del deposito : 17 settembre 2013

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