Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
In tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 35697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35697 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 19/06/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1147
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 044764/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI TO, nato a [...] il [...];
avverso ORDINANZA del 01/02/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. TINDARI BAGLIONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in 1.2.2006 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di ZI TO, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e L. 300.000 di multa con sentenza definitiva dell'8.10.2001 della Corte di Appello di Firenze per il delitto di furto in abitazione (art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 1, e art. 61 c.p., n. 5).
Il Giudice di merito ha ritenuto che le nuove prove dedotte, e cioè le testimonianze di alcune persone, rese al difensore, che, la sera del fatto, si erano dette certe che il ZI era in loro compagnia in orario incompatibile con quello di commissione del furto, erano inidonee a dimostrare che l'imputato era estraneo al fatto costituente reato, per il riconoscimento della parte offesa, per il fermo avvenuto un'ora dopo il furto, e cioè alle ore 5,00 circa del mattino, in prossimità del luogo di consumazione del delitto, per la vicinanza tra i due luoghi (quello indicato dai testimoni e la casa dove era avvenuto il furto), e per l'impossibilità per i testimoni di ricordare, a distanza di tanto tempo, l'orario preciso dell'incontro con il ZI.
Ritenuto, pertanto, che anche la eventuale conferma dell'incontro tra i testimoni e il ZI non avrebbe avuto valore probatorio tale da rendere evidente l'innocenza del condannato e così ribaltare il giudizio e la sentenza che avevano dichiarato il ZI colpevole, la Corte di Appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione.
Avverso la succitata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del ZI, chiedendone l'annullamento sia per l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b)), sia per la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., lett. e)). Il ricorrente ha rilevato che gli elementi di prova dedotti erano tali, se confermati, da rendere evidente che l'imputato fosse da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo, per cui la Corte di Appello non poteva pronunciarsi nel corso della fase rescindente per l'inammissibilità della domanda, avendo il limitato compito di delibare in astratto la sola idoneità delle prove a condurre anche a quel ragionevole dubbio, che avrebbe comunque legittimato una sentenza di assoluzione, anche se con una delle formule di cui ai sensi dell'art. 530 c.p.p., commi 2 o 3. Il canone di giudizio adottato dalla Corte di merito era stato invece quello di una delibazione prognostica nella fase preliminare del giudizio di revisione, e di conseguenza l'adozione di una illegittima anticipazione del giudizio di merito, senza garantire il contraddittorio.
Con particolare riguardo ai fatti, il ricorrente ha rilevato che i testimoni avevano dichiarato al difensore di essere stati con il ZI fino alle prime ore del mattino, all'incirca fino alle 4,00 e non oltre. La circostanza era quindi - secondo il ricorrente - rilevante in quanto la parte offesa si era accorta del furto alle ore 4,00. Nè era risultato legittimo ritenere determinante il riconoscimento effettuato dalla parte offesa, al quale non doveva essere dato carattere di prevalenza, ma che poteva legittimare la richiesta assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, non sussistendo la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Osserva il Collegio che la questione in esame attiene alla determinazione dei poteri concessi alla Corte di Appello di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione di una sentenza penale di condanna, senza procedere al giudizio, e di ufficio a norma dell'art. 634 c.p.p.. In ordine ai principi di diritto, sia il Giudice di merito che il ricorrente sono d'accordo nel ritenere che la valutazione preliminare nella fase rescindente dei nuovi elementi di prova dedotti a norma dell'art. 630 c.p.p., lett. c), deve essere effettuata in astratto, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio) che va celebrato con le garanzie del contraddittorio. Tale tesi è peraltro conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha costantemente ritenuto che il Giudice di merito, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia circa l'inammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p. (Cass. sez. 3^, 23.2.1994 n. 595 riv. 197399; Cass. sez. 6^, 20.4.2000 n. 1932 riv. 216893; Cass. sez. 1^, 7.5.2002 n. 25810 riv. 216893; Cass. Sez. 2^, 16.1.2003 n. 16293 riv. 224622).
Anche la sentenza n. 4837 del 16.10.1998 riv. 211458 della 1^ sezione penale di questa Corte, e nota come la sentenza Bompressi, non ha sostanzialmente modificato l'orientamento giurisprudenziale espresso prima e dopo dalla Corte di Cassazione, ma ha rilevato che la valutazione di inammissibilità non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami. Entrambe le valutazioni postulano, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre quindi identificare il tessuto logico giuridico;
comparazione che non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.
Fatte queste necessarie premesse, va comunque precisato che mentre è estremamente semplice la formulazione del principio interpretativo, secondo il quale, nella fase rescindente, la valutazione delle nuove prove può essere eseguita solo in astratto, senza invadere la sfera del giudizio di merito, l'applicazione di tale principio ben può comportare problemi qualora il Giudice di merito debba provvedere concretamente, come dimostra il caso di specie, in cui Giudice e ricorrente concordano sul principio di diritto, ma poi pervengono a diverse conclusioni sulla valutazione e comparazione delle prove. Ritiene questo Collegio che gli elementi chiarificatori, al fine di evitare disparità di decisioni, o quanto meno di contenere il dilagare di una giurisprudenza oscillante di merito, certamente non auspicabile, siano due.
Il primo riguarda la natura dell'istituto della revisione, che, intervenendo su una sentenza definitiva, e cioè sul "giudicato penale", deve considerarsi un mezzo straordinario di impugnazione (Cass. 18.6.2003 n. 32384 riv. 226291; Cass. 19.10.2005 n. 762 riv. 232988). La sua ratio non è certamente quella di limitare il valore del "giudicato", ma piuttosto di impedire l'esecuzione, o la completa esecuzione, se già in parte effettuata, di una sentenza penale di condanna ingiusta, in quanto la sentenza definitiva, pur conservando il suo valore processuale, non può assumere la prerogativa della intoccabilità, qualora ragioni sostanziali vi ostino. Sviluppatasi peraltro progressivamente una sempre maggiore sensibilità perché la sentenza sia rispettosa della verità storica, e non possa trincerarsi con la corrispondenza alla realtà processuale, se questa risulta poi incompleta, gli istituti della riapertura delle indagini, in presenza di nuovi elementi a carico dell'indagato o dell'imputato prosciolto ex art. 425 c.p.p. (artt. 414 e 436 c.p.p.), e quello della revisione della sentenza di condanna ex art. 629 c.p.p. e segg., tendono alla rivalutazione di una decisone già adottata, dando priorità alle esigenze di giustizia, piuttosto che a quelle di certezza dei rapporti processuali.
Naturalmente, però, siccome è valorizzato anche costituzionalmente il principio della speditezza dei procedimenti ex art. 111, certamente non possono essere tollerate strategie dilatorie, o istanze di revisione comunque palesemente inidonee a ribaltare il giudizio di condanna, che, se ammesse in una impugnazione ordinaria e tempestiva, vanno invece adeguatamente contenute in una impugnazione di carattere straordinario ed eccezionale.
Da ciò deriva la norma di cui all'art. 634 c.p.p., la quale prevede plurime cause di inammissibilità, senza necessità del contraddittorio, "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata".
La natura della revisione di mezzo straordinario di impugnazione rende peraltro più ampie e numerose le ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, in quanto la presenza del "giudicato penale", pur non intoccabile, comporta l'avvenuto accertamento da parte del giudice della sicura responsabilità dell'imputato, accertamento che ovviamente può essere modificato con l'assoluzione a seguito della istanza di revisione, che comunque deve avere la capacità probatoria di modificare la sentenza di condanna. Il secondo elemento da valutare è che, anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte ex art. 630 c.p.p., lett. c), pur se per formulare un giudizio astratto, vanno comparate con le prove già raccolte prima dell'emissione della sentenza definitiva nel normale giudizio di cognizione. Ciò si ricava agevolmente dalla circostanza che l'art. 634 c.p.p., individua tra i ricorsi inammissibili quelli proposti senza l'osservanza dell'art. 631 c.p.p., il quale dispone che "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.". Premesso che tutte le sentenze di legittimità citate sono concordi nel ritenere la legittimità della comparazione delle prove da assumere con quelle già agli atti e poste a base di una sentenza definitiva di condanna, è evidente che la valutazione in astratto del ricorso non può coincidere con qualcosa di empirico e di estremamente incerto. Il Giudice di merito deve invece valutare, in una prospettiva complessiva, l'attitudine delle nuove prove dedotte a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante. In tale ottica, la comparazione con le prove poste a base della condanna ben possono fare ritenere superflua l'assunzione delle nuove prove, qualora i fatti che si dovrebbero accertare, anche se fossero veri, non siano comunque idonei a modificare la sentenza di condanna. Ciò in una ottica di inutilità di attività istruttorie superflue in un giudizio non di normale cognizione, ma di eccezionale e straordinaria ricerca di ribaltamento di una sentenza definitiva di condanna, che - come già esposto - non può essere effettuata con strategie meramente dilatorie, ovvero per convincimenti erratamente ritenuti validi.
L'ordinanza della Corte di Appello di Genova, impugnata dal ZI, si è attenuta a tali principi, ed ha valutato, con motivazione congrua, logica, e addirittura convincente, che le prove testimoniali da assumere non avevano il rilievo di vanificare l'esito del dibattimento ordinario, soprattutto perché non avrebbero dimostrato che l'imputato, al momento della consumazione del furto (ma solo poco prima), si trovava in altro luogo (peraltro molto vicino), e perché la estrema validità delle prove già assunte (riconoscimento della parte offesa;
fermo della Polizia poco dopo il furto in prossimità della casa svaligiata) non sarebbero state vanificati, dalle "nuove prove".
La correttezza della decisione della Corte di merito, e la manifesta infondatezza del ricorso, che, seppure indica un principio di diritto esatto, lo distorce nel tentativo di pervenire ad una decisione favorevole, pur dandosi atto della serietà e dell'impegno della difesa, è causa di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007