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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21479 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU RA nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 23/02/2026 della Corte d'appello di Bari. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da RA AU per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal 3 dicembre 2022 al 16 dicembre 2022 e poi trascorso in regime di arresti domiciliari da tale ultima data sino al 19 maggio 2023, in forza di ordinanza emessa il 30 novembre 2022 dal GIP presso il Tribunale di Bari, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i delitti previsti dagli artt.56 e 575 cod.pen. e dagli artt.2, 4 e 7 della l. n.895 del 1967, aggravati ai sensi dell’art.416- bis.1 cod.pen.; fatti in relazione ai quali il ricorrente era stato assolto, limitatamente alla contestazione di tentato omicidio, con sentenza (divenuta definitiva) della Corte di appello di Bari del 24/09/2024, per non aver commesso il fatto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21479 Anno 2026 Presidente: DO AL Relatore: RI AT Data Udienza: 04/06/2026 2 La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta per effetto del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave. Ha esposto che, in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare, il giudice procedente aveva ritenuto che il AU – in concorso con NI AR e OL NE – avesse commesso atti diretti in modo non equivoco a cagionare il decesso di FR Spano, esplodendo in luogo pubblico più colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali avevano attinto la vittima;
valorizzando elementi indiziari ritenuti gravi e precisi, quali la presenza sul luogo della vettura del AU, a propria volta riconosciuto come presente sul posto per effetto delle dichiarazioni di OS CI, testimone oculare dell’evento; ha quindi esposto che la Corte di appello, nel motivare l’assoluzione del AU, aveva ritenuto che – pur avendo lo stesso trasportato sul luogo dell’agguato il AR già armato, non fosse consapevole della presenza dell’arma medesima e che tale percezione fosse da collocare solo nei momenti successivi al fatto. Il giudice della riparazione ha evidenziato come il AU ben conoscesse il AR, figlio della propria convivente (e soggetto coinvolto in dinamiche criminali) e che certamente aveva raggiunto con questi il luogo della commissione del fatto, aspettandolo sino al momento successivo e consentendo allo stesso AR di risalire sul mezzo, poi abbandonato sul posto dagli occupanti;
ha, quindi, ritenuto che il complesso della condotta tenuta avesse colposamente creato l’apparenza della sua partecipazione al fatto originariamente contestato, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RA AU, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione di legge in relazione all’art.314 cod.proc.pen., per erronea applicazione dei presupposti soggettivi di esclusione del diritto alla riparazione. Ha argomentato che la Corte territoriale avrebbe ancorato il giudizio inerente alla colpa grave sulla base della sola vicinanza familiare e della coabitazione con il AR, senza chiarire la valenza sinergica di tale elemento rispetto alla detenzione subìta. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della colpa grave. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato in riferimento alla condotta processuale del ricorrente, il quale aveva costantemente 3 prodotto istanze finalizzate a evidenziare l’assenza del suo contributo causale rispetto al fatto ascritto;
ha quindi ritenuto che la motivazione fosse illogica nella parte in cui aveva valorizzato i rapporti di vicinanza con il AR, ignorando gli elementi posti alla base della sentenza di assoluzione. Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di motivazione per travisamento, in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.. Ha dedotto che l’ordinanza impugnata aveva travisato plurimi elementi probatori, attribuendo al AU la consapevolezza che il AR fosse armato al momento dell’ingresso in auto, elemento escluso dalla sentenza di appello;
qualificando altresì, in modo illogico, come condotta “equivoca e opaca” quella consistente nell’abbandono del mezzo dopo il fatto e sottolineando, ulteriormente, che la sentenza di assoluzione aveva escluso la consapevolezza del AU in ordine alla presenza dell’arma nel momento precedente al fatto. Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per travisamento dei limiti del giudizio di riparazione e per contrasto con il giudicato assolutorio. Ha dedotto che la Corte si sarebbe posta in contrasto con i limiti della cognizione ad essa demandato, attribuendo al AU una condotta connotata da “cointeressenza” e “opacità” e ponendosi, pertanto, in contrasto con l’assoluzione pronunciata per non aver commesso il fatto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I quattro motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tutti involgenti il tema della corretta valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve 4 influisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile;
Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569). In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Garcia De Medina, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 - 01); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi a propria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice della riparazione deve operare un puntuale confronto con le motivazioni poste alla base della sentenza di assoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che è stato affermato o negato da quest’ultimo e non potendo attribuire valenza decisiva a circostanze negate dal giudice alla cognizione;
potendo, eventualmente, invece valorizzare proprio le circostanze che non sono state escluse in sede di giudizio di merito, pur se non positivamente affermate;
conseguendone che la sentenza di assoluzione si pone come necessario e indefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazione in ordine all’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, [...], Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01). 3. Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, [...], Sarnataro, Rv. 203638 - 01, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, 5 volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. 4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente raffrontata contro i predetti principi. Mentre, di contro, le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso sono da ritenere, nel complesso, caratterizzate da un vizio di aspecificità estrinseca;
difatti, i motivi contengono affermazioni generiche e assertive, prive di un’analitica confutazione delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, difettando quindi del necessario requisito di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le critiche ad essa rivolte. In particolare, secondo un tema sotteso all’esposizione di tutti e quattro i motivi di impugnazione, il ricorso si è limitato a censurare la valutazione della Corte territoriale in riferimento alla dedotta mancata considerazione delle ragioni poste alla base della sentenza di assoluzione, inerenti alla mancata prova della consapevole partecipazione dell’istante alla condotta criminosa, senza operare un effettivo percorso argomentativo avente quale oggetto le condotte valorizzate dal giudice della riparazione al fine di ritenere perfezionato l’elemento ostativo della colpa grave. 5. Specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato due ordini di elementi fattuali che – in riferimento ai principi predetti – non hanno trovato smentita nelle motivazioni poste alla base della sentenza di assoluzione: ovvero, da un lato, il complesso dei comportamenti concretamente tenuti dall’istante nel corso della vicenda e, dall’altro, il dato inerente all’elemento costituito dalle c.d. frequentazioni ambigue, in riferimento alla persona di NI AR, individuato nell’iniziale ipotesi accusatoria come uno degli autori materiale del tentato omicidio. 6 In relazione al primo ordine di considerazioni, la Corte territoriale ha quindi sottolineato alcuni univoci elementi fattuali;
in particolare, ha evidenziato che il AU aveva accompagnato il AR sul luogo dell’agguato senza avere fornito alcuna effettiva spiegazione di tale condotta;
che lo stesso ricorrente era rimasto sul posto anche dopo l’esplosione dei colpi, consentendo al AR di rientrare nel mezzo pur essendo lo stesso visibilmente armato (circostanza questa, contrariamente all’assunto espresso nel terzo motivo di ricorso, univocamente affermata dalla sentenza di assoluzione); che, dopo una discussione intervenuta con lo stesso AR e la NE, altra passeggera del mezzo, aveva quindi abbandonato sul posto la vettura. La valutazione della Corte territoriale in ordine alla valenza sinergica dei predetti elementi fattuali rispetto alla detenzione subìta appare, quindi, pienamente conforme ai principi di riferimento;
avendo il giudice della riparazione valorizzato fattori univocamente emergenti dalla sentenza assolutoria ma ritenuti tali, con valutazione non illogica, da creare la falsa apparenza del concorso del ricorrente nella condotta posta alla base della misura cautelare. In riferimento a tali elementi, le contestazioni del ricorrente si palesano quindi, del tutto generiche, essendosi lo stesso – come sopra sottolineato – limitato a richiamare le ragioni poste alla base della sentenza di assoluzione, ovvero la mancata prova della conoscenza della previa pianificazione dell’azione criminale da parte del AR, in alcun modo ignorate da parte del giudice della riparazione. 6. D’altra parte, è da ritenersi del tutto coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità anche la valorizzazione del dato delle c.d. frequentazioni ambigue. A tale proposito, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dall’art.314 cod.proc.pen., questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, tra le altre) e qualora la frequentazione sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258486- 01); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, [...], Abbruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, [...], Rv. 260397 – 01). D’altra parte, la circostanza che le frequentazioni ambigue siano intercorse tra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude in alcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo che esso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [...], Rv. 277475 - 01). Va ulteriormente precisato che la consapevolezza attiene alla situazione di rischio dalla quale nasce la necessità di adottare misure cautelari;
con la conseguenza che la frequentazione ambigua ricorre quando risulta che taluno consapevolmente frequenta persone dedite a traffici illeciti, conseguendone che è compito del giudice della riparazione quello di accertare che i connotati che rendono la frequentazione “ambigua” (ad esempio, caratura criminale del soggetto con il quale ci si accompagna, suo coinvolgimento in attività illecita) fossero conosciuti o almeno conoscibili dall’istante, perché solo a questa condizione si impone la regola di diligenza la cui violazione può integrare colpa ostativa. 7. La valutazione della Corte territoriale, anche su tale versante, si è posta in piena aderenza rispetto ai predetti principi. Difatti, la Corte ha evidenziato l’oggettiva caratura criminale del AR, soggetto già condannato prima del fatto – sulla base del certificato penale esaminato dal giudice della riparazione – per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale nonché per detenzione di stupefacenti;
nonché la sicura consapevolezza di tale dato in capo all’istante, considerando proprio il dato della sua convivenza con la madre dello stesso AR. Ne consegue che deve ritenersi intrinsecamente logica la valutazione della Corte, nella parte in cui ha attribuito connotati gravemente colposi alla condotta consistita nell’essersi accompagnato con soggetto coinvolto in traffici illeciti e nella piena consapevolezza degli stessi, senza alcuna valida ragione giustificativa e senza, pertanto, elementi da cui ritenersi tale condotta come necessitata. Di contro, le censure spiegate dal ricorrente su tale profilo si appalesano evidentemente generiche, nella parte in cui hanno dedotto che il giudice della riparazione avrebbe sostanzialmente attribuito all’istante una sorta di responsabilità di “posizione” derivante dalla vicinanza familiare con il AR, non confrontandosi adeguatamente con gli elementi di fatto e di diritto valorizzati dalla Corte territoriale. D’altra parte, deve considerarsi del tutto aspecifico un altro argomento evocato dal ricorrente (nel secondo motivo di impugnazione) e attinente alla 8 dedotta condotta processuale collaborativa tenuta dall’imputato, atteso che in alcun punto della motivazione la Corte territoriale ha fatto riferimento a tale piano di considerazioni in relazione alla valorizzazione del presupposto ostativo. 8. Deve quindi concludersi nel senso indicato. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/06/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AT RI AL DO
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da RA AU per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal 3 dicembre 2022 al 16 dicembre 2022 e poi trascorso in regime di arresti domiciliari da tale ultima data sino al 19 maggio 2023, in forza di ordinanza emessa il 30 novembre 2022 dal GIP presso il Tribunale di Bari, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i delitti previsti dagli artt.56 e 575 cod.pen. e dagli artt.2, 4 e 7 della l. n.895 del 1967, aggravati ai sensi dell’art.416- bis.1 cod.pen.; fatti in relazione ai quali il ricorrente era stato assolto, limitatamente alla contestazione di tentato omicidio, con sentenza (divenuta definitiva) della Corte di appello di Bari del 24/09/2024, per non aver commesso il fatto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21479 Anno 2026 Presidente: DO AL Relatore: RI AT Data Udienza: 04/06/2026 2 La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta per effetto del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave. Ha esposto che, in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare, il giudice procedente aveva ritenuto che il AU – in concorso con NI AR e OL NE – avesse commesso atti diretti in modo non equivoco a cagionare il decesso di FR Spano, esplodendo in luogo pubblico più colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali avevano attinto la vittima;
valorizzando elementi indiziari ritenuti gravi e precisi, quali la presenza sul luogo della vettura del AU, a propria volta riconosciuto come presente sul posto per effetto delle dichiarazioni di OS CI, testimone oculare dell’evento; ha quindi esposto che la Corte di appello, nel motivare l’assoluzione del AU, aveva ritenuto che – pur avendo lo stesso trasportato sul luogo dell’agguato il AR già armato, non fosse consapevole della presenza dell’arma medesima e che tale percezione fosse da collocare solo nei momenti successivi al fatto. Il giudice della riparazione ha evidenziato come il AU ben conoscesse il AR, figlio della propria convivente (e soggetto coinvolto in dinamiche criminali) e che certamente aveva raggiunto con questi il luogo della commissione del fatto, aspettandolo sino al momento successivo e consentendo allo stesso AR di risalire sul mezzo, poi abbandonato sul posto dagli occupanti;
ha, quindi, ritenuto che il complesso della condotta tenuta avesse colposamente creato l’apparenza della sua partecipazione al fatto originariamente contestato, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RA AU, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione di legge in relazione all’art.314 cod.proc.pen., per erronea applicazione dei presupposti soggettivi di esclusione del diritto alla riparazione. Ha argomentato che la Corte territoriale avrebbe ancorato il giudizio inerente alla colpa grave sulla base della sola vicinanza familiare e della coabitazione con il AR, senza chiarire la valenza sinergica di tale elemento rispetto alla detenzione subìta. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della colpa grave. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato in riferimento alla condotta processuale del ricorrente, il quale aveva costantemente 3 prodotto istanze finalizzate a evidenziare l’assenza del suo contributo causale rispetto al fatto ascritto;
ha quindi ritenuto che la motivazione fosse illogica nella parte in cui aveva valorizzato i rapporti di vicinanza con il AR, ignorando gli elementi posti alla base della sentenza di assoluzione. Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di motivazione per travisamento, in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.. Ha dedotto che l’ordinanza impugnata aveva travisato plurimi elementi probatori, attribuendo al AU la consapevolezza che il AR fosse armato al momento dell’ingresso in auto, elemento escluso dalla sentenza di appello;
qualificando altresì, in modo illogico, come condotta “equivoca e opaca” quella consistente nell’abbandono del mezzo dopo il fatto e sottolineando, ulteriormente, che la sentenza di assoluzione aveva escluso la consapevolezza del AU in ordine alla presenza dell’arma nel momento precedente al fatto. Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per travisamento dei limiti del giudizio di riparazione e per contrasto con il giudicato assolutorio. Ha dedotto che la Corte si sarebbe posta in contrasto con i limiti della cognizione ad essa demandato, attribuendo al AU una condotta connotata da “cointeressenza” e “opacità” e ponendosi, pertanto, in contrasto con l’assoluzione pronunciata per non aver commesso il fatto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I quattro motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tutti involgenti il tema della corretta valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve 4 influisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile;
Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569). In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Garcia De Medina, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 - 01); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi a propria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice della riparazione deve operare un puntuale confronto con le motivazioni poste alla base della sentenza di assoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che è stato affermato o negato da quest’ultimo e non potendo attribuire valenza decisiva a circostanze negate dal giudice alla cognizione;
potendo, eventualmente, invece valorizzare proprio le circostanze che non sono state escluse in sede di giudizio di merito, pur se non positivamente affermate;
conseguendone che la sentenza di assoluzione si pone come necessario e indefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazione in ordine all’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, [...], Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01). 3. Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, [...], Sarnataro, Rv. 203638 - 01, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, 5 volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. 4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente raffrontata contro i predetti principi. Mentre, di contro, le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso sono da ritenere, nel complesso, caratterizzate da un vizio di aspecificità estrinseca;
difatti, i motivi contengono affermazioni generiche e assertive, prive di un’analitica confutazione delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, difettando quindi del necessario requisito di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le critiche ad essa rivolte. In particolare, secondo un tema sotteso all’esposizione di tutti e quattro i motivi di impugnazione, il ricorso si è limitato a censurare la valutazione della Corte territoriale in riferimento alla dedotta mancata considerazione delle ragioni poste alla base della sentenza di assoluzione, inerenti alla mancata prova della consapevole partecipazione dell’istante alla condotta criminosa, senza operare un effettivo percorso argomentativo avente quale oggetto le condotte valorizzate dal giudice della riparazione al fine di ritenere perfezionato l’elemento ostativo della colpa grave. 5. Specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato due ordini di elementi fattuali che – in riferimento ai principi predetti – non hanno trovato smentita nelle motivazioni poste alla base della sentenza di assoluzione: ovvero, da un lato, il complesso dei comportamenti concretamente tenuti dall’istante nel corso della vicenda e, dall’altro, il dato inerente all’elemento costituito dalle c.d. frequentazioni ambigue, in riferimento alla persona di NI AR, individuato nell’iniziale ipotesi accusatoria come uno degli autori materiale del tentato omicidio. 6 In relazione al primo ordine di considerazioni, la Corte territoriale ha quindi sottolineato alcuni univoci elementi fattuali;
in particolare, ha evidenziato che il AU aveva accompagnato il AR sul luogo dell’agguato senza avere fornito alcuna effettiva spiegazione di tale condotta;
che lo stesso ricorrente era rimasto sul posto anche dopo l’esplosione dei colpi, consentendo al AR di rientrare nel mezzo pur essendo lo stesso visibilmente armato (circostanza questa, contrariamente all’assunto espresso nel terzo motivo di ricorso, univocamente affermata dalla sentenza di assoluzione); che, dopo una discussione intervenuta con lo stesso AR e la NE, altra passeggera del mezzo, aveva quindi abbandonato sul posto la vettura. La valutazione della Corte territoriale in ordine alla valenza sinergica dei predetti elementi fattuali rispetto alla detenzione subìta appare, quindi, pienamente conforme ai principi di riferimento;
avendo il giudice della riparazione valorizzato fattori univocamente emergenti dalla sentenza assolutoria ma ritenuti tali, con valutazione non illogica, da creare la falsa apparenza del concorso del ricorrente nella condotta posta alla base della misura cautelare. In riferimento a tali elementi, le contestazioni del ricorrente si palesano quindi, del tutto generiche, essendosi lo stesso – come sopra sottolineato – limitato a richiamare le ragioni poste alla base della sentenza di assoluzione, ovvero la mancata prova della conoscenza della previa pianificazione dell’azione criminale da parte del AR, in alcun modo ignorate da parte del giudice della riparazione. 6. D’altra parte, è da ritenersi del tutto coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità anche la valorizzazione del dato delle c.d. frequentazioni ambigue. A tale proposito, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dall’art.314 cod.proc.pen., questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, tra le altre) e qualora la frequentazione sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258486- 01); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, [...], Abbruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, [...], Rv. 260397 – 01). D’altra parte, la circostanza che le frequentazioni ambigue siano intercorse tra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude in alcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo che esso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [...], Rv. 277475 - 01). Va ulteriormente precisato che la consapevolezza attiene alla situazione di rischio dalla quale nasce la necessità di adottare misure cautelari;
con la conseguenza che la frequentazione ambigua ricorre quando risulta che taluno consapevolmente frequenta persone dedite a traffici illeciti, conseguendone che è compito del giudice della riparazione quello di accertare che i connotati che rendono la frequentazione “ambigua” (ad esempio, caratura criminale del soggetto con il quale ci si accompagna, suo coinvolgimento in attività illecita) fossero conosciuti o almeno conoscibili dall’istante, perché solo a questa condizione si impone la regola di diligenza la cui violazione può integrare colpa ostativa. 7. La valutazione della Corte territoriale, anche su tale versante, si è posta in piena aderenza rispetto ai predetti principi. Difatti, la Corte ha evidenziato l’oggettiva caratura criminale del AR, soggetto già condannato prima del fatto – sulla base del certificato penale esaminato dal giudice della riparazione – per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale nonché per detenzione di stupefacenti;
nonché la sicura consapevolezza di tale dato in capo all’istante, considerando proprio il dato della sua convivenza con la madre dello stesso AR. Ne consegue che deve ritenersi intrinsecamente logica la valutazione della Corte, nella parte in cui ha attribuito connotati gravemente colposi alla condotta consistita nell’essersi accompagnato con soggetto coinvolto in traffici illeciti e nella piena consapevolezza degli stessi, senza alcuna valida ragione giustificativa e senza, pertanto, elementi da cui ritenersi tale condotta come necessitata. Di contro, le censure spiegate dal ricorrente su tale profilo si appalesano evidentemente generiche, nella parte in cui hanno dedotto che il giudice della riparazione avrebbe sostanzialmente attribuito all’istante una sorta di responsabilità di “posizione” derivante dalla vicinanza familiare con il AR, non confrontandosi adeguatamente con gli elementi di fatto e di diritto valorizzati dalla Corte territoriale. D’altra parte, deve considerarsi del tutto aspecifico un altro argomento evocato dal ricorrente (nel secondo motivo di impugnazione) e attinente alla 8 dedotta condotta processuale collaborativa tenuta dall’imputato, atteso che in alcun punto della motivazione la Corte territoriale ha fatto riferimento a tale piano di considerazioni in relazione alla valorizzazione del presupposto ostativo. 8. Deve quindi concludersi nel senso indicato. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/06/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AT RI AL DO