Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della sottocommissione n. II istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato della ricorrente contrassegnato dal numero-OMISSIS-;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico, e del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)» .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa CO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024 - istituita presso la Corte di Appello di -OMISSIS- e il giudizio di non ammissione alla prova orale – unitamente agli atti ad esso presupposti, inclusi quelli contenenti la predeterminazione dei criteri di correzione degli elaborati - e ne ha chiesto l’annullamento ai fini della riedizione della correzione del proprio elaborato ad opera di diversa sottocommissione.
2. In esecuzione dell’ordinanza cautelare n-OMISSIS- del -OMISSIS- è stata rinnovata l’operazione di correzione degli elaborati scritti, a seguito della quale la ricorrente è risultata idonea.
3. La ricorrente ha poi svolto la prova orale, anch’essa superata con esito positivo, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
4. Chiede pertanto la difesa del ricorrente, con memoria depositata il 31 dicembre 2025, che venga dichiarata la improcedibilità del ricorso avendo la ricorrente medesima conseguito l’abilitazione professionale nei modi di legge e sussistendo le condizioni previste dall’art. 4 comma 2 bis decreto legge n. 115 del 2005.
5. Nei sensi sopra indicati non resta pertanto al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la pretesa azionata ha trovato piena soddisfazione.
6. In ragione della definizione in rito del presente giudizio, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PE, Presidente
CO LL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LL | MA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.