Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
In tema di capacità del giudice, la partecipazione al collegio del tribunale del riesame di un giudice onorario non é causa di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 17449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17449 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/04/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1747
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 46724/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE EL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 29 ottobre 2003 dal Tribunale di AS;
Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende;
- Considerato in:
FATTO
Con ordinanza del 29 settembre 2003, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AS ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di EL PE ritenendolo raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio del RE, IO PE.
In sede di riesame, il Tribunale di AS, con ordinanza del 29 ottobre 2003, ha confermato la cautela restrittiva osservando, quanto ai gravi indizi di colpevolezza:
- Che la mattina dell'omicidio, dopo le ore 8.00 in casa di IO PE, il quale viveva con la moglie e i due figli EL e RT, vi erano solo la vittima e l'indagato;
- che IO PE era stato trovato morto più o meno tra le 12- 12,30 allorché la moglie, di ritorno dalla casa della figlia, ove la aveva prelevata EL, era salita in casa con il figlio;
e gli operai che erano sotto casa aspettavano che arrivasse qualcuno per recapitare un televisore (erano arrivati sul posto qualche minuto prima delle ore 12,00 ed avevano bussato senza avere risposta);
- che, pertanto, IO PE, alle ore 12,00 doveva essere già morto ed era rimasto certamente vivo fino alle 10,30 per quanto riferito da chi a quell'ora lo aveva visto passeggiare;
- che, in tale lasso di tempo, solo EL PE era stato visto entrare ed uscire di casa più volte;
- che, in particolare, era stato visto da EL RA verso le 10-10,30, allorché si era recato presso il suo distributore, posto proprio davanti la abitazione, per chiederle qualcosa e, nell'occasione, la donna gli aveva chiesto di comprarle le sigarette in paese, ma EL le aveva risposto che non poteva farlo perché si sarebbe dovuto recare in AS (dopo circa 10-15 minuti, dopo averlo visto prendere la strada per AS, la RA lo aveva visto tornare indietro e dirigersi in macchina nella direzione del paese rimanendo quindi contrariata per il rifiuto), sicché doveva desumersi che il PE non avesse voluto fare capire ai suoi vicini di casa i suoi effettivi spostamenti o comunque non avesse voluto prendere alcun impegno per avere la massima libertà di movimento;
- che EL PE era certamente in casa alle 11,27 circa, allorché aveva telefonato alla fidanzata ed era rimasto al telefono per circa 15 minuti;
non era in casa prima di mezzogiorno allorché avevano suonato gli operai che dovevano fare la consegna;
verosimilmente in prossimità delle 12 era andato presso il carrozziere Palladino, per poi andare a prendere la madre dalla sorella;
il PE, quindi, in quella mattinata non si è mai allontanato dal paese ed è sempre rimasto "attorno" all'abitazione;
- che verosimilmente lo stesso era in casa anche alle ore 10,56, allorché nell'abitazione era arrivata una telefonata dal fisso di casa della sorella, telefonata durata quindici secondi e verosimilmente era in casa anche alle ore 11,41 (sostanzialmente subito dopo la telefonata alla fidanzata) allorché dalla casa della sorella era partita una telefonata al fisso di casa PE durata circa 17 secondi (che, in entrambe le occasioni, avesse risposto EL e non IO si desumeva dalla circostanza che sia la madre che la sorella avevano riferito di non avere parlato con IO quella mattina e certamente a-vrebbero ricordato la circostanza data la gravità dei fatti accaduti e la verosimile preoccupazione di ricostruire l'accaduto nell'arco della giornata);
- che rafforzavano il quadro indiziario alcune affermazioni di EL PE il quale, immediatamente dopo il ritrovamento del corpo da parte della madre e prima che - alcuno, tranne i due operai, arrivasse sul posto a portare soccorso, era corso presso il distributore, ove vi era LM BE, urlando "corri corri che mio RE è caduto" ed era davvero singolare che parlasse già di caduta allorché la scena del delitto (persona riversa in un lago di sangue con i pantaloni abbassati e numerose ferite) avrebbe potuto suggerire qualsiasi ipotesi (ad esempio un omicidio nel corso di una rapina od un malore);
- che altra incongruenza derivava sempre da quanto dichiarato dal PE secondo il quale egli aveva lasciato in casa il RE vivo prima di andare a prendere la madre dalla sorella, cioè intorno alle 11,45, avendo telefonato alla fidanzata alle ore 11,27 ed essendo rimasto al telefono per 15 minuti, ma tale circostanza era improbabile atteso che attorno alle 12,30, momento in cui il primo soccorritore è arrivato, il sangue era già coagulato e il corpo era già freddo;
- che gli indizi di cui sopra assumevano valore ancora più inquietante e rafforzativo attese le indubbie similitudini tra il delitto di IO PE e quello di NC AR, suocera dell'indagato ed allo stesso pure addebitato;
- che EL PE aveva anche un motivo per uccidere il RE, il quale aveva creato un certo patrimonio e disponeva di somme di denaro che dava in prestito a terzi, ma nulla sembrava volere concedere al figlio o meglio non voleva concedere al figlio denaro nella misura che questi avrebbe voluto, trattandosi di un soggetto che amava spendere ed amava apparire come benestante ma non lavorava ed era costretto a procurarsi denaro con piccoli furti ed espedienti in danno di chiunque avesse con lui un qualche rapporto;
- che della disistima del RE EL PE era ben conscio sia perché alcuni suoi comportamenti erano stati contestati direttamente al genitore, che era stato costretto a correre ai ripari, sia perché questi continuava a negargli denaro sia perché anche con l'approssimarsi del suo matrimonio continuava a negargli la casa di AS, quella casa che aveva fatto apparire come certa casa coniugale agli occhi della famiglia della sposa;
che, in effetti, dopo il matrimonio, EL PE aveva avuto la disponibilità della casa di AS ed aveva ereditato la somma di circa 90 milioni, utilizzati per ristrutturarla sicché ha avuto un indubbio vantaggio dalla morte del RE, che invece gli ripeteva che la casa ed i soldi li avrebbe avuti solo alla sua morte;
- che le stesse modalità dell'aggressione (undici colpi offensivi) erano indicative di un accanimento che lasciava trasparire un sentimento particolarmente ostile nei confronti della vittima ed una carica di rabbia capace di sostenere un'azione che si era certamente protratta per un tempo rilevante, come dimostrato dalla rinvenuta scia di sangue (l'aggressione è avvenuta sulla rampa delle scale che portavano alla soffitta e la vittima aveva cercato di fuggire scendendo giù fino al pianerottolo, ove poi era stato trovato in una pozza di sangue e ove verosimilmente gli era stato sferrato il colpo mortale alla gola;
- che infatti un estraneo interessato solo alla morte del PE non avrebbe avuto alcuna necessità di scegliere un posto così "scomodo", ma si sarebbe limitato a sferrare solo uno o più colpi mortali per poi abbandonare velocemente il luogo del delitto, mentre le modalità del fatto denotavano come l'assassino, che ben sapeva evidentemente che IO aveva l'abitudine di recarsi in soffitta per controllare le salcicce, avesse aspettato il momento opportuno per colpire, appunto il momento in cui la vittima si sarebbe volontariamente recata in soffittale ciò poteva fare, con tutto il tempo che una tale attesa comportava, solo una persona che aveva la casa a sua disposizione e poteva permettersi di aspettare il momento propizio, ben sapendo che quella mattina, fino ad una certa ora, nessuno sarebbe rientrato (il luogo prescelto dall'aggressore, appartato rispetto al resto della casa, denotava la preoccupazione di evitare che qualcuno dall'esterno lo vedesse o lo cogliesse nell'atto omicida, mentre un omicida interessato solo alla morte del PE avrebbe verosimilmente scelto un luogo della casa che gli consentisse la fuga più veloce e tale di certo non era quella soffitta con una rampa di scale che se è vero che avrebbe impedito la fuga della vittima avrebbe impedito anche la fuga dell'assassino;
- che gli elementi addotti dalla difesa non portavano a una diversa valutazione dei fatti;
che, in particolare, nessuna valenza decisiva poteva avere la circostanza che IO PE fosse stato visto l'ultima volta vivo alle 10.25, dato che, fino alle ore 12,00 circa, EL PE aveva certamente avuto la piena disponibilità della casa, come detto, in quell'arco orario, sia pure ridotto rispetto alla prima ipotesi e nello stesso arco di orario andava e veniva dalla abitazione (vuoi per andare in paese, vuoi per telefonare alla fidanzata, vuoi per andare dal meccanico, vuoi per andare al distributore davanti casa ecc, tutti posti raggiungibili nel giro di pochi minuti), sicché lo spostamento in avanti di 60 minuti dell'ora della morte non valeva ad escludere la sua responsabilità;
- che neppure poteva essere decisivo il fatto che la vittima fosse più bassa dell'indagato mentre il perito AL aveva ipotizzato che i colpi alla schiena fossero stati sferrati in quella posizione perché l'aggressore era più basso della vittima, e ciò perché i colpi sono partiti da un aggressore che si trovava un gradino più in basso della scalinata;
- che neppure assumeva particolare importanza la circostanza che il PE si recasse di frequente presso la carrozzeria ove si è recato anche il giorno dell'omicidio perché, a parte ogni considerazione sul contrasto delle dichiarazioni rese dal titolare e dal dipendente, di fatto quella mattina vi è andato e ciò evidentemente perché cercava di tenersi occupato all'esterno della sua abitazione o comunque di apparire tale;
che, infine, non vi era il benché minimo elemento che potesse far propendere per ipotesi alternative. Quanto, poi alle esigenze cautelari, il Tribunale ha precisato:
- che emergeva dagli atti il profilo di una personalità che affronta le difficoltà della vita, soprattutto quelle economiche, con la violenza con la quale travolge chiunque gli si opponga, soprattutto se manifestava la sua disistima nei suoi confronti facendogli pesare la sua condizione di soggetto incapace di provvedere autonomamente ai suoi bisogni e tali elementi inducevano a ritenere che, se lasciato libero, l'indagato avrebbe potuto commettere altri gravi fatti di violenza;
- che tale pericolo era concreto, posto che il PE nutriva risentimenti nei confronti del cognato, OL NE, che considerava sostanzialmente colpevole di avere fornito alla polizia una versione dei fatti che aveva contribuito non poco al quadro indiziario a suo carico e tutto il suo disappunto nei confronti del cognato il PE lo aveva mostrato in ogni colloquio con la moglie cercando di convincerla ad indurre il fratello a ritrattare o comunque a fornire una diversa versione dei fatti, sicché era ipotizzabile un rancore che ben avrebbe potuto sfociare in gravi reati in danno del NE;
- che tali esigenze potevano essere fronteggiate solo con la misura più grave, essendo assolutamente inadeguata quella degli arresti domiciliari atteso che entrambi i delitti risultano commessi nell'ambito familiare ed atteso che tutta la vita del PE era costellata di atteggiamenti assolutamente noncuranti di ogni regola giuridica o morale, ne' poteva ipotizzarsi alcuna collaborazione dell'indagato che, peraltro, era soggetto in grado di ottenere ogni cosa dalle persone che malgrado tutto gli vogliono bene (aveva chiesto alla moglie, di andare a parlare con il Pubblico ministero per smentire le dichiarazioni del NE), sicché una misura meno afflittiva era, anche sotto tale profilo inidonea ad evitare contatti con l'esterno.
Avverso tale decisione, il PE, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto il ricorso per Cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia:
1. la violazione delle norme sulla composizione del collegio giudicante del quale ha fatto parte un giudice onorario in violazione dell'art. 43 bis Ord. Giud.;
2. la manifesta illogicità della motivazione là dove si da per scontata la responsabilità del PE per l'omicidio della AR ed il convincimento è fondato su fatti non certi, ma solo verosimili, e quindi su semplici ipotesi ed illazioni, con apodittica esclusione delle diverse ed alternative versioni offerte dalla difesa e basate su riscontri probatori nettamente in contrasto con l'ipotesi accusatoria;
3. difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari non desunte fa fatti concreti, ma solo ipotetici. Il ricorso è infondato.
Ed invero, nessuna specifica disposizione di legge impedisce che un giudice onorario venga chiamato a far parte del tribunale del riesame. Neppure l'art., 43 bis Ord. Giud., il quale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinali e quelli onorari (vedi: Sez. 4^, Sent. n. 20187 del 19 febbraio 2004, ric. Suriel;
Sez. 6^, Sent. n. 20517 del 21 marzo 2003, ric. Ragosa). Quanto, poi, al secondo motivo, è evidente l'articolazione di censure sostanzialmente rivolte, inammissibilmente in questa sede, ad ottenere il riesame, nel merito, della decisione impugnata, la quale è del tutto esente da vizi di legittimità, avendo il Tribunale, in aderenza ai principi di diritto vigenti in materia e senza incorrere in contraddizioni, spiegato esaurientemente e logicamente le ragioni del suo convincimento, fondato su una numerosa serie di indizi, niente affatto incompatibili con gli elementi valorizzati dalla difesa, che, specialmente per la loro concordanza, sono stati esattamente ritenuti gravi.
Anche le esigenze cautelari, diversamente da quanto afferma la difesa, sono state desunte da elementi concreti (intercettazioni ambientali dalle quali traspare il risentimento del PE nei confronti del cognato ritenuto responsabile della sua detenzione). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dal comma 1 ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., inserito dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2005