Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2011, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 20/12/2011
Dott. VECCHIO Massimo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro Consigliere N. 4142
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. Consigliere N. 27721/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE PESCARA - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE NAPOLI;
avverso l'ordinanza n. 248/2010 TRIBUNALE di PESCARA, del 20/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il Pubblico Ministero in persona del dott. SPINACI Sante, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la determinazione della competenza del Tribunale ordinario di Napoli;
- il difensore del condannato, avvocato Curti Fabio, il quale ha concluso, dichiarando di rimettersi alla decisione della Corte. RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza del 25 marzo 2011 il Tribunale ordinario di Pescara, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha restituito al Tribunale ordinario di Napoli, declinando a favore di quell'ufficio la propria competenza, gli atti del procedimento instaurato in seguito alla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione dell'indulto alla residua pena pecuniaria e di revoca parziale del beneficio applicato alla pena detentiva, nei confronti di AS IO, motivando che il condono concerneva esclusivamente pene irrogate da (due) sentenze del Tribunale ordinario di Napoli.
2. - Il presidente del Tribunale ordinario di Napoli (in persona del magistrato coordinatore del settore penale) ha resistito alla declinatoria e, mediante dispaccio del 10 giugno 2011, ha ritrasmesso gli atti al tribunale abruzzese, obiettando che la competenza spetta, quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, a quel Tribunale.
3. - Il Tribunale ordinario di Pescara, con ordinanza deliberata il 20 giugno 2011 e depositata il 22 giugno 2011, ha proposto conflitto negativo, improprio di competenza, obiettando che la succitata norma trova applicazione quando "l'esecuzione concerna più provvedimenti emessi da giudici diversi", mentre nella specie l'incidente riguarda esclusivamente sentenze emesse dai giudici di Napoli e le pene sono state cumulate dal Procuratore della Repubblica di quel Tribunale con decreto di esecuzione.
4. - Il conflitto negativo improprio di competenza - ammissibile in rito in quanto i due giudici contemporaneamente ricusano di provvedere sulla medesima richiesta del Pubblico Ministero concernente lo stesso condannato - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale ordinario di Pescara.
Non ostante alcune pregresse oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è ormai consolidata nella affermazione del principio di diritto - esattamente in termini - secondo il quale "in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sua sentenza" (Sez. 1^, 5 maggio 2008, n. 19466, massima n. 240293, cui adde: Sez. 1^, 12 maggio 2004, n. 23208, Salali, massima n. 228253; Sez. 1^, 12 dicembre 2007, n. 2081/2008, Dicorato;
Sez. 1^, 14 dicembre 2007, n. 2943/2008, Accetta;
Sez. 1^, 24 aprile 2008, n. 19339, Provenzano;
Sez. 1^, 16 aprile 2009, n. 18568, Di Stefano;
Sez. 1^, 16 giugno 2009, n. 28888, Mazzara e Sez. 1^, 20 ottobre 2010, n. 38444, Patti, non massimate). Orbene, nella specie, al momento della formulazione della richiesta introduttiva del Pubblico Ministero, 23 agosto 2010, la sentenza del Tribunale ordinario di Pescaia, di applicazione della pena su richiesta, 8 gennaio 2010, emessa nei confronti del AS e passata in giudicato il 23 giugno 2010, ha radicato presso quell'ufficio la competenza del giudice della esecuzione, trattandosi del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Conseguono la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Pescara, quale giudice della esecuzione à sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, e la trasmissione degli atti a quell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Pescara cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012