Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2011, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/12/2011
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 4113
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 30732/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE DI PINEROLO - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE DI BARI;
avverso l'ordinanza n. 9/2010 TRIBUNALE di PINEROLO, del 18/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il Pubblico Ministero in persona del Dott. SPINACI Sante, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la determinazione della competenza del Tribunale ordinario di AR;
- il difensore del condannato, avvocata Gigliotti Teresa, la quale ha concluso per la determinazione della competenza del Tribunale ordinario di Pinerolo.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza 23 luglio 2010 il Tribunale ordinario di Pinerolo, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha declinato a favore del Tribunale ordinario di AR (in composizione collegiale) la competenza a deliberare in ordine alla richiesta del condannato AL TO pel riconoscimento della continuazione, motivando che, pur essendo stata pronunciata dal giudice piemontese la condanna divenuta irrevocabile per ultima (il 15 aprile 2008), tuttavia "l'ultimo provvedimento rilevante emesso da giudice ordinario collegiale" era la sentenza del Tribunale pugliese del 20 marzo 2007.
2. - Il Tribunale ordinario di AR ha resistito alla declinatoria e, con ordinanza del 30 giugno 2011, ha restituito gli atti al Tribunale ordinario di Pinerolo, ritenuto competente, quale giudice della esecuzione.
3. - Il Tribunale piemontese, rilevato il conflitto di competenza, ha disposto rimettersi gli atti a questa Corte regolatrice, con provvedimento del 18 luglio 2011.
4. - Il conflitto negativo improprio di competenza - ammissibile in rito in quanto i due giudici contemporaneamente ricusano di provvedere sulla medesima richiesta di riconoscimento della continuazione concernente lo stesso condannato - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale ordinario di Pinerolo.
Non ostante alcune pregresse oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è ormai consolidata nella affermazione dei seguenti principi di diritto:
(a) "In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere .. in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sua sentenza" (Sez. 1^, 5 maggio 2008, n. 19466, massima n. 240293, cui adde: Sez. 1^, 12 maggio 2004, n. 23208, Salali, massima n. 228253;
Sez. 1^, 12 dicembre 2007, n. 2081/2008, Dicorato;
Sez. 1^, 14 dicembre 2007, n. 2943/2008, Accetta;
Sez. 1^, 24 aprile 2008, n. 19339, Provenzano;
Sez. 1^, 16 aprile 2009, n. 18568, Di Stefano;
Sez. 1^, 16 giugno 2009, n. 28888, Mazzara e Sez. 1^, 20 ottobre 2010, n. 38444, Patti, non massimate). "La regola fissata nell' art. 665 cod. proc. pen., comma 4 bis secondo cui "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio", deve ritenersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale;
altrimenti rimane ferma la regola generale, dettata dal precedente comma 4, in base alla quale, ove l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice, monocratico o collegiale che sia, dal quale è stato pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo" (Sez. 1^, 21 febbraio 2001, n. 18938, Campanini, massima n. 218814; cui adde: Sez. 1^, 13 aprile 2000, n. 2828, Ido, massima n. 216754; Sez. 1^, 8 maggio 2000, n. 3426, Di Domenico, massima n. 216251; Sez. 1^, 9 maggio 2001, n. 25966, Corso, massima n. 219280; Sez. 1^, 10 marzo 2004, n. 19054, Zequiri, massima n. 228651; Sez. 1^, 2 luglio 2008, n. 31368, Bua, massima n. 240680; e Sez. 1^, 10 maggio 2011, n. 22868, Fazari massima n. 250447).
Conseguono la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Pinerolo, quale giudice della esecuzione à sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, e la trasmissione degli atti a quell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Pinerolo cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012