Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2025, proposto dalla signora ER RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Antonio Bianca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 93/2023 del Tribunale di Gorizia, sezione lavoro, con la quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod.proc.amm. la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell’Istruzione a rifondergli le spese di lite liquidate.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, cod.proc.amm., la possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova dei presupposti per l’esecuzione invocata, essendo in particolare carente la prova della notificazione del titolo. La causa è indi passata in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30, “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. ”.
6. La predetta disposizione implica che, ai fini dell’ammissibilità della procedura esecutiva, a cui è assimilato il giudizio di ottemperanza delle sentenze di condanna del giudice ordinario, l’istante deve notificare il titolo esecutivo all’amministrazione presso la “sede reale”, in modo da consentirle di procedere al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla predetta notifica ( ex multis , T.A.R. Toscana, n. 1512/2025).
7. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché non vi è la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio del titolo esecutivo ai fini del decorso del predetto termine di 120 giorni.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
NI CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO