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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/11/2025, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I grado riunite sub n. R.G. 34792/2023, promosse da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Biagio Parte_1 P.IVA_1
Cartillone, elettivamente domiciliata in Via Enrico Besana n. 9, Milano, presso il difensore OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
Camilletti, elettivamente domiciliata in Via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1, Milano, presso il difensore OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“NEL MERITO Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito
- revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi esposti e per quelli che saranno ritenuti d'ufficio;
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto tra le società e Pt_1
a causa del grave inadempimento contrattuale dell'opposta per i CP_1 motivi esposti;
- respingere ogni pretesa creditoria della convenuta opposta in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte, e quindi dichiarare che nulla è dovuto da Pt_1
a
[...] CP_1
- condannare a restituire a quanto dalla medesima già CP_1 Pt_1 anticipato a titolo di acconto nella misura pari ad euro 80.000,00 oltre IVA o il diverso importo che sarà ritenuto provato e di giustizia;
1 - condannare la al risarcimento dei danni subiti da nella CP_1 Pt_1 misura che sarà risultata dovuta e provata in corso di causa;
Su tutte le domande di contenuto economico, con gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n.231 in attuazione della direttiva CE n. 2000/35 oppure con gli interessi di legge e rivalutazione. IN VIA ISTRUTTORIA l'istante insiste sulla acquisizione della ctu eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo avanti il tribunale di Busto Arsizio. L'istante insiste per quanto di occorrenza su tutte le sue istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171ter n. 2 cpc, con i testi ivi indicati. L'istante sul danno subito chiede che sia disposta occorrendo ctu contabile. In relazione ai capitoli di prova formulati da controparte si chiede che i medesimi non vengano ammessi in quanto: generici e valutativi (nn. 1 e 2), irrilevante (n. 3), generici (nn. 4 e 5), di contenuto irrilevante e negativo e peraltro già contraddetto dalle produzioni documentali (n. 6). In caso di ammissione dei medesimi si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testimoni già indicati e con l'aggiunta dell'arch. Testimone_1
(coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione). Spese dell'accertamento tecnico preventivo a totale carico di controparte ivi comprese quelle del proprio consulente tecnico di parte. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario. La concludente dichiara di non accettare alcun contraddittorio su domande o eccezioni nuove, nel caso in cui dovessero essere formulate da controparte.”
Per l'opposta:
“Voglia il Tribunale di Milano accogliere le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare i decreti ingiuntivi n. 13144/2023 e n. 13670/2023 per tutti i motivi di cui alla propria comparsa di costituzione e memorie ex art. 171 ter cpc depositate nei fascicoli riuniti. Nel merito in via subordinata: condannare l'opponente a corrispondere alla la somma che sarà ritenuta CP_1 di giustizia in corso di causa. In via istruttoria: La società senza inversione dell'onere probatorio e per quanto occorra CP_1 deduce inoltre i seguenti capitoli di prova per testi: 1.“Vero che nel dicembre 2022 la società avendo concluso le lavorazioni CP_1 strutturali si è allontanata dal cantiere sito in Oggiona Santo Stefano di proprietà di
” 2.“Vero che, da capitolato, nel dicembre 2022 mancavano soltanto finiture e nessun intervento rilevante né da un punto di vista strutturale né economico”
2 3.“Vero che la nel dicembre 2022 si è recata per un sopralluogo con il CP_1 rappresentante di e l'architetto presso il cantiere di Oggiona Santo Tes_2
Stefano di proprietà di ”.
4.“Vero che in tale sede si erano convenute le finiture da realizzare e le piccole modifiche da apportare”.
5.“Vero che per riaccedere al cantiere e apportare tali modifiche DM aveva bisogno che le lavorazioni di altre società fossero terminate”
6.“Vero che dalla data del sopralluogo sino al marzo 2023, non ha mai comunicato a la possibilità di rientrare in cantiere” Si indicano a testi ET . Testimone_3 Testimone_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a chiesto al Tribunale di Milano l'emissione, a carico di Controparte_1 Parte_1
di due decreti ingiuntivi, nn. 13144/24 e 13670/23, entrambi per € 53.085,26, oltre
[...] interessi e spese legali, il tutto pari alla somma portata, in linea capitale, dalla fattura n. 107 del 8.3.23 di euro 106.170,50 iva inclusa (€87.025,00 + IVA al 22%) emessa a titolo di residuo credito contrattuale di (già detratti € 80.000 oltre Controparte_1
IVA); i due decreti ingiuntivi rappresentano la somma rispettivamente delle prime due scadenze (al 30.4.23 e al 31.5.23) e della terza e quarta scadenza (al 30.6.23 e al 31.7.23) della citata fattura, rate tutte di pari importo.
ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi lamentando il Controparte_2 mancato completamento, entro la data prevista del dicembre 2022, dei lavori commissionati a di ristrutturazione e adeguamento degli impianti del Controparte_1 capannone sito in Oggiona Santo Stefano Via Per Solbiate Arno n 67, in cui si svolge l'attività di (consistente nello sviluppo e commercializzazione di prodotti e Parte_1 servizi ad alto valore tecnologico), nonchè difformità e vizi dell'opera eseguita, il tutto fonte di danni. Le problematiche sono state inutilmente denunziate all'appaltatrice e sono state, quindi, oggetto del procedimento istruzione preventiva n. R.G. 2862/2023 - Tribunale di Busto Arsizio, ancora in corso al momento della proposizione di entrambe le opposizioni ai decreti ingiuntivi. ha proposto distinte opposizioni ai due decreti ingiuntivi chiedendo che Parte_1 fosse accertata come infondata la pretesa monitoria;
in via riconvenzionale ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 31.5.22 e dell'offerta del 25.5.2022 per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della medesima alla restituzione di quanto versato, pari a € 80.000,00 + IVA, nonché a risarcirle il danno subito a titolo di lucro cessante, il tutto oltre interessi ex dlgs 231/02 o interessi legali e rivalutazione monetaria. si è costituita in entrambe le cause e ha chiesto la reiezione Controparte_1 dell'opposizione, eccependo la decadenza ex art 1667 c.c. dalla denunzia dei vizi e allegando come le doglianze della committente non avessero fondamento;
ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in
3 subordine per la condanna della parte ingiunta al pagamento della somma ritenuta dovuta. Dopo il deposito della relazione definitiva del CTU nel citato procedimento di istruzione preventiva, è stata disposta l'acquisizione del relativo fascicolo d'ufficio a mente dell'art 698.3 c.p.c. Le cause sono state, quindi, riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva sub quella con n. 34792/23 R.G., più risalente. Con ordinanza del 30.11.24 è stata respinta l'istanza ex art 648 c.p.c. alla luce degli esiti della CTU e l'istanza ex art 648.3 c.p.c. essendo l'intero credito contestato e, per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite integralmente alla luce della reiterazione delle richieste in sede di precisazione delle conclusioni, non sono stati ammessi i mezzi di prova indicati dalle parti nelle rispettive e memorie ex art 171ter n 2 c.p.c. e la causa è entrata nella fase decisionale a mente degli artt. 281 quinquies-189 c.p.c. Ad esito della causa occorre dare conto dei risultati del procedimento di istruzione preventiva nelle more conclusosi. Il CTU, con elaborato esaustivo, coerente e sostanzialmente condivisibile, ad esito delle indagini esperite e del confronto con i CTP, ha concluso come segue:
- il totale dei lavori che parte convenuta avrebbe dovuto realizzare in esecuzione del contratto è di € 158.000,00, IVA esclusa e in esecuzione dell'offerta per le finestre è di
€ 6.000,00, IVA esclusa, per complessivi €164.000,00 iva esclusa;
la consistenza delle opere realizzate dalla convenuta alla data dello svolgimento delle operazioni peritali è di € 143.900,69 IVA esclusa;
- al fine di emendare i vizi si dovranno eseguire le seguenti lavorazioni, per un importo complessivo di € 5.313,80, IVA esclusa: opere di tinteggiatura;
opere di stuccatura e chiusura testata pareti;
registrazione porte;
rimozione linee “SCR” e lampade emergenza;
detrazione del prezzo del 15%per imperfezioni sulle finestre che ne deprezzano il valore di mercato;
- parte convenuta opposta ha già incassato 80.000,00 € IVA esclusa pertanto il rapporto “dare avere” tra le parti è quantificabile in € 71.916,01 IVA al 22% inclusa, dovuti dalla committente soltanto a fronte della produzione, da parte dell'appaltatrice, delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, obbligatorie per legge (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37) essendo il saldo previsto a fine lavori. A fronte di tali risultanze probatorie:
- va respinta l'eccezione di decadenza ex art 1667 c.c. avendo la committente correttamente agito in base ai rimedi ordinari per non essere stata l'opera completata (Cass. ordinanza 13 aprile 2018 n. 9198; cfr. anche nn. 1186/2015, 13983/2011);
- non merita accoglimento la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto a mente degli artt. 1453-1455 c.c., per grave inadempimento ascrivibile a CP_1
(Cass., Sez. 3, sent. n. 7187 del 4/03/2022), considerato che, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, l'entità delle opere non eseguite (€ 20.099,31 iva esclusa su un totale di € 164.000,00 iva esclusa) e la minima entità dei vizi (riparabili
4 ad un costo di soli € 5313,80 IVA esclusa) porta ad escludere che la complessiva opera non rivesta utilità per;
Parte_1
- l'opponente va condannata al pagamento di € 63.900,69 oltre IVA al 22% in favore dell'opposta, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla domanda al soddisfacimento, atteso che contrattualmente il saldo era previsto a fine lavori (esecuzione di tutte le opere e rilascio delle certificazioni), circostanza questa non verificatasi, per cui l'importo che la committente è tenuta a pagare è pari al valore di quanto realizzato dall'appaltatrice al momento della domanda;
- l'opposta deve rifondere all'opponente l'importo necessario per la sistemazione delle criticità da cui l'opera è affetta stimato in € 5.313,80, oltre IVA 22%, oltre rivalutazione monetaria dal 20.3.2024 alla sentenza, oltre interessi ex 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
- null'altro spetta alla committente sul piano risarcitorio, sia in considerazione del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, sia non avendo in concreto allegato nè provato il nesso di causa tra l'inadempimento della convenuta opposta e l'asserito mancato guadagno di essa opponente, per non aver potuto dar corso ad iniziative imprenditoriali, in relazione alle quali assume di aver, anche, sostenuto ingenti costi. In definitiva l'opposizione è almeno in parte fondata per cui i titoli devono essere revocati;
la domanda di condanna svolta dall'opposta va accolta limitatamente a € 63.900,69 oltre IVA al 22%, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo. Merita accoglimento, seppur rideterminata nel quantum, la domanda riconvenzionale formulata da , per cui va condannata a pagare in Controparte_2 Controparte_1 suo favore € 5.313,80, oltre IVA 22%, oltre rivalutazione monetaria dal 20.3.2024 alla sentenza, oltre interessi ex 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo. Le spese processuali della presente causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando il valore dimezzato dello scaglione di riferimento per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività ivi svolta. Visto l'esito del giudizio, restano a carico dell'odierna opponente, che le ha anticipate, le spese del procedimento di istruzione preveniva;
le ulteriori spese processuali si intendono compensate. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, proposta da , ai decreti Parte_1 ingiuntivi nn. 13144/24 e 13670/23 emessi dal Tribunale di Milano in favore di
[...]
CP_1 revoca i decreti ingiuntivi nn. 13144/24 e 13670/23 emessi dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
5 condanna , al pagamento di € 63.900,69 oltre IVA al 22% in favore Parte_1 di oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo;
Controparte_1 condanna pagare in favore di , € 5.313,80, oltre iva Controparte_1 Parte_1
22%, oltre rivalutazione monetaria dal 20.3.2024 alla sentenza, oltre interessi ex 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
rigetta per il resto le domande;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA. compensa le restanti spese processuali. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 15.11.2025
IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I grado riunite sub n. R.G. 34792/2023, promosse da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Biagio Parte_1 P.IVA_1
Cartillone, elettivamente domiciliata in Via Enrico Besana n. 9, Milano, presso il difensore OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
Camilletti, elettivamente domiciliata in Via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1, Milano, presso il difensore OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“NEL MERITO Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito
- revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi esposti e per quelli che saranno ritenuti d'ufficio;
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto tra le società e Pt_1
a causa del grave inadempimento contrattuale dell'opposta per i CP_1 motivi esposti;
- respingere ogni pretesa creditoria della convenuta opposta in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte, e quindi dichiarare che nulla è dovuto da Pt_1
a
[...] CP_1
- condannare a restituire a quanto dalla medesima già CP_1 Pt_1 anticipato a titolo di acconto nella misura pari ad euro 80.000,00 oltre IVA o il diverso importo che sarà ritenuto provato e di giustizia;
1 - condannare la al risarcimento dei danni subiti da nella CP_1 Pt_1 misura che sarà risultata dovuta e provata in corso di causa;
Su tutte le domande di contenuto economico, con gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n.231 in attuazione della direttiva CE n. 2000/35 oppure con gli interessi di legge e rivalutazione. IN VIA ISTRUTTORIA l'istante insiste sulla acquisizione della ctu eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo avanti il tribunale di Busto Arsizio. L'istante insiste per quanto di occorrenza su tutte le sue istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171ter n. 2 cpc, con i testi ivi indicati. L'istante sul danno subito chiede che sia disposta occorrendo ctu contabile. In relazione ai capitoli di prova formulati da controparte si chiede che i medesimi non vengano ammessi in quanto: generici e valutativi (nn. 1 e 2), irrilevante (n. 3), generici (nn. 4 e 5), di contenuto irrilevante e negativo e peraltro già contraddetto dalle produzioni documentali (n. 6). In caso di ammissione dei medesimi si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testimoni già indicati e con l'aggiunta dell'arch. Testimone_1
(coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione). Spese dell'accertamento tecnico preventivo a totale carico di controparte ivi comprese quelle del proprio consulente tecnico di parte. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario. La concludente dichiara di non accettare alcun contraddittorio su domande o eccezioni nuove, nel caso in cui dovessero essere formulate da controparte.”
Per l'opposta:
“Voglia il Tribunale di Milano accogliere le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare i decreti ingiuntivi n. 13144/2023 e n. 13670/2023 per tutti i motivi di cui alla propria comparsa di costituzione e memorie ex art. 171 ter cpc depositate nei fascicoli riuniti. Nel merito in via subordinata: condannare l'opponente a corrispondere alla la somma che sarà ritenuta CP_1 di giustizia in corso di causa. In via istruttoria: La società senza inversione dell'onere probatorio e per quanto occorra CP_1 deduce inoltre i seguenti capitoli di prova per testi: 1.“Vero che nel dicembre 2022 la società avendo concluso le lavorazioni CP_1 strutturali si è allontanata dal cantiere sito in Oggiona Santo Stefano di proprietà di
” 2.“Vero che, da capitolato, nel dicembre 2022 mancavano soltanto finiture e nessun intervento rilevante né da un punto di vista strutturale né economico”
2 3.“Vero che la nel dicembre 2022 si è recata per un sopralluogo con il CP_1 rappresentante di e l'architetto presso il cantiere di Oggiona Santo Tes_2
Stefano di proprietà di ”.
4.“Vero che in tale sede si erano convenute le finiture da realizzare e le piccole modifiche da apportare”.
5.“Vero che per riaccedere al cantiere e apportare tali modifiche DM aveva bisogno che le lavorazioni di altre società fossero terminate”
6.“Vero che dalla data del sopralluogo sino al marzo 2023, non ha mai comunicato a la possibilità di rientrare in cantiere” Si indicano a testi ET . Testimone_3 Testimone_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a chiesto al Tribunale di Milano l'emissione, a carico di Controparte_1 Parte_1
di due decreti ingiuntivi, nn. 13144/24 e 13670/23, entrambi per € 53.085,26, oltre
[...] interessi e spese legali, il tutto pari alla somma portata, in linea capitale, dalla fattura n. 107 del 8.3.23 di euro 106.170,50 iva inclusa (€87.025,00 + IVA al 22%) emessa a titolo di residuo credito contrattuale di (già detratti € 80.000 oltre Controparte_1
IVA); i due decreti ingiuntivi rappresentano la somma rispettivamente delle prime due scadenze (al 30.4.23 e al 31.5.23) e della terza e quarta scadenza (al 30.6.23 e al 31.7.23) della citata fattura, rate tutte di pari importo.
ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi lamentando il Controparte_2 mancato completamento, entro la data prevista del dicembre 2022, dei lavori commissionati a di ristrutturazione e adeguamento degli impianti del Controparte_1 capannone sito in Oggiona Santo Stefano Via Per Solbiate Arno n 67, in cui si svolge l'attività di (consistente nello sviluppo e commercializzazione di prodotti e Parte_1 servizi ad alto valore tecnologico), nonchè difformità e vizi dell'opera eseguita, il tutto fonte di danni. Le problematiche sono state inutilmente denunziate all'appaltatrice e sono state, quindi, oggetto del procedimento istruzione preventiva n. R.G. 2862/2023 - Tribunale di Busto Arsizio, ancora in corso al momento della proposizione di entrambe le opposizioni ai decreti ingiuntivi. ha proposto distinte opposizioni ai due decreti ingiuntivi chiedendo che Parte_1 fosse accertata come infondata la pretesa monitoria;
in via riconvenzionale ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 31.5.22 e dell'offerta del 25.5.2022 per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della medesima alla restituzione di quanto versato, pari a € 80.000,00 + IVA, nonché a risarcirle il danno subito a titolo di lucro cessante, il tutto oltre interessi ex dlgs 231/02 o interessi legali e rivalutazione monetaria. si è costituita in entrambe le cause e ha chiesto la reiezione Controparte_1 dell'opposizione, eccependo la decadenza ex art 1667 c.c. dalla denunzia dei vizi e allegando come le doglianze della committente non avessero fondamento;
ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in
3 subordine per la condanna della parte ingiunta al pagamento della somma ritenuta dovuta. Dopo il deposito della relazione definitiva del CTU nel citato procedimento di istruzione preventiva, è stata disposta l'acquisizione del relativo fascicolo d'ufficio a mente dell'art 698.3 c.p.c. Le cause sono state, quindi, riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva sub quella con n. 34792/23 R.G., più risalente. Con ordinanza del 30.11.24 è stata respinta l'istanza ex art 648 c.p.c. alla luce degli esiti della CTU e l'istanza ex art 648.3 c.p.c. essendo l'intero credito contestato e, per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite integralmente alla luce della reiterazione delle richieste in sede di precisazione delle conclusioni, non sono stati ammessi i mezzi di prova indicati dalle parti nelle rispettive e memorie ex art 171ter n 2 c.p.c. e la causa è entrata nella fase decisionale a mente degli artt. 281 quinquies-189 c.p.c. Ad esito della causa occorre dare conto dei risultati del procedimento di istruzione preventiva nelle more conclusosi. Il CTU, con elaborato esaustivo, coerente e sostanzialmente condivisibile, ad esito delle indagini esperite e del confronto con i CTP, ha concluso come segue:
- il totale dei lavori che parte convenuta avrebbe dovuto realizzare in esecuzione del contratto è di € 158.000,00, IVA esclusa e in esecuzione dell'offerta per le finestre è di
€ 6.000,00, IVA esclusa, per complessivi €164.000,00 iva esclusa;
la consistenza delle opere realizzate dalla convenuta alla data dello svolgimento delle operazioni peritali è di € 143.900,69 IVA esclusa;
- al fine di emendare i vizi si dovranno eseguire le seguenti lavorazioni, per un importo complessivo di € 5.313,80, IVA esclusa: opere di tinteggiatura;
opere di stuccatura e chiusura testata pareti;
registrazione porte;
rimozione linee “SCR” e lampade emergenza;
detrazione del prezzo del 15%per imperfezioni sulle finestre che ne deprezzano il valore di mercato;
- parte convenuta opposta ha già incassato 80.000,00 € IVA esclusa pertanto il rapporto “dare avere” tra le parti è quantificabile in € 71.916,01 IVA al 22% inclusa, dovuti dalla committente soltanto a fronte della produzione, da parte dell'appaltatrice, delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, obbligatorie per legge (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37) essendo il saldo previsto a fine lavori. A fronte di tali risultanze probatorie:
- va respinta l'eccezione di decadenza ex art 1667 c.c. avendo la committente correttamente agito in base ai rimedi ordinari per non essere stata l'opera completata (Cass. ordinanza 13 aprile 2018 n. 9198; cfr. anche nn. 1186/2015, 13983/2011);
- non merita accoglimento la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto a mente degli artt. 1453-1455 c.c., per grave inadempimento ascrivibile a CP_1
(Cass., Sez. 3, sent. n. 7187 del 4/03/2022), considerato che, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, l'entità delle opere non eseguite (€ 20.099,31 iva esclusa su un totale di € 164.000,00 iva esclusa) e la minima entità dei vizi (riparabili
4 ad un costo di soli € 5313,80 IVA esclusa) porta ad escludere che la complessiva opera non rivesta utilità per;
Parte_1
- l'opponente va condannata al pagamento di € 63.900,69 oltre IVA al 22% in favore dell'opposta, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla domanda al soddisfacimento, atteso che contrattualmente il saldo era previsto a fine lavori (esecuzione di tutte le opere e rilascio delle certificazioni), circostanza questa non verificatasi, per cui l'importo che la committente è tenuta a pagare è pari al valore di quanto realizzato dall'appaltatrice al momento della domanda;
- l'opposta deve rifondere all'opponente l'importo necessario per la sistemazione delle criticità da cui l'opera è affetta stimato in € 5.313,80, oltre IVA 22%, oltre rivalutazione monetaria dal 20.3.2024 alla sentenza, oltre interessi ex 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
- null'altro spetta alla committente sul piano risarcitorio, sia in considerazione del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, sia non avendo in concreto allegato nè provato il nesso di causa tra l'inadempimento della convenuta opposta e l'asserito mancato guadagno di essa opponente, per non aver potuto dar corso ad iniziative imprenditoriali, in relazione alle quali assume di aver, anche, sostenuto ingenti costi. In definitiva l'opposizione è almeno in parte fondata per cui i titoli devono essere revocati;
la domanda di condanna svolta dall'opposta va accolta limitatamente a € 63.900,69 oltre IVA al 22%, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo. Merita accoglimento, seppur rideterminata nel quantum, la domanda riconvenzionale formulata da , per cui va condannata a pagare in Controparte_2 Controparte_1 suo favore € 5.313,80, oltre IVA 22%, oltre rivalutazione monetaria dal 20.3.2024 alla sentenza, oltre interessi ex 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo. Le spese processuali della presente causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando il valore dimezzato dello scaglione di riferimento per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività ivi svolta. Visto l'esito del giudizio, restano a carico dell'odierna opponente, che le ha anticipate, le spese del procedimento di istruzione preveniva;
le ulteriori spese processuali si intendono compensate. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, proposta da , ai decreti Parte_1 ingiuntivi nn. 13144/24 e 13670/23 emessi dal Tribunale di Milano in favore di
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CP_1 revoca i decreti ingiuntivi nn. 13144/24 e 13670/23 emessi dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
5 condanna , al pagamento di € 63.900,69 oltre IVA al 22% in favore Parte_1 di oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo;
Controparte_1 condanna pagare in favore di , € 5.313,80, oltre iva Controparte_1 Parte_1
22%, oltre rivalutazione monetaria dal 20.3.2024 alla sentenza, oltre interessi ex 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
rigetta per il resto le domande;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA. compensa le restanti spese processuali. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 15.11.2025
IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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