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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa MA Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1087/2025 riservata in decisione all'udienza del 28-10-2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to FOGLIA CIRO, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to FOGLIA CIRO, presso cui è elettivamente Controparte_1
domiciliato;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto con sentenza del 17.06.2022 da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto R_ dell'accordo di divorzio, atteso che: la IG (nata il [...]), minorenne ai tempi della sentenza di divorzio, è divenuta nelle more maggiorenne ed economicamente autosufficiente superando il concorso nell'arma dei Carabinieri;
il sig. ha subìto un peggioramento delle CP_1
proprie condizioni economiche dovuto al trasferimento a Perugia;
la sig.ra ha, al contrario, Pt_1
migliorato la propria condizione reddituale grazie alla trasformazione del contratto di lavoro da stagionale a indeterminato. Chiedevano pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore R_ della IG , pari ad euro 500,00 mensili.
All'udienza cartolare del 28.10.2025, innanzi al giudice relatore designato, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
A. “ I signori e continueranno a vivere separati con Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto;
B. Laddove il signor conferma di aver stabilito da tempo la propria residenza Controparte_1
in Perugia, alla via Antonio Vivaldi n. 9, la signora continuerà a vivere Parte_1
in Marcianise (CE) alla via Gaetano Donizetti n. 8, interno 2, unitamente alla sola LI minore , avendo la ulteriore IG, , oramai maggiorenne, Persona_2 Persona_3
acquisito piena autonomia ed indipendenza economica, conseguente all'intervenuto arruolamento nell'Arma dei Carabinieri;
R_ C. La IG minore nata l'[...] resta affidata in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con residenza privilegiata presso la madre;
D. Laddove le parti determinano unica volontà di prevedere e concretizzare la facoltà per il padre di frequentare e tenere con sé liberamente la IG minore, chiaramente compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa ancorchè con le proprie esigenze lavorative, detta pattuizione viene espressamente regolamentata per quel che attiene le sole feste comandate oltre che per le feste estive.
Di tal chè, in ossequio a quanto testè riferito il signor potrà avere con sé la Controparte_1
R_ IG ad anni alterni: il 24 dicembre o il giorno di Natale;
il 31 dicembre o il primo dell'anno successivo;
il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis;
per venti giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto previa intesa con la signora da concordare Parte_1
entro il 30 aprile precedente.
I coniugi si comunicheranno reciprocamente la località ove porteranno la IG in vacanza;
E. I coniugi si impegnano a costantemente consultarsi in ordine alle scelte tutte afferenti la R_ LI;
F. A modifica di ogni pregressa e precedente pattuizione, le odierne parti processuali R_ concordano acchè il concorra nel mantenimento della IG minore Controparte_1
corrispondendo alla la somma mensile di euro 500,00, Parte_1
automaticamente aggiornata, di anno in anno, in base alla intervenuta variazione Istat;
concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie e scolastiche a realizzarsi nell'interesse dell'anzidetta (spese mediche e specialistiche, acquisto libri scolastici etc.), così come alla corresponsione del 50% della tredicesima mensilità; rimane concordemente inteso, in ogni caso, che assegni familiari e detrazioni fiscali saranno di esclusivo beneficio ed utilizzazione del;
Controparte_1
G. I coniugi confermano il loro reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
H. Rimane attribuita alla signora la proprietà dell'autovettura tg. Parte_1
ED536RM, così come del ciclomotore DD56582;
I. Per tutto quanto non espressamente preveduto valgono le norme del codice civile che rgolano la materia.”
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della IG minore considerata la distanza geografica dei luoghi di residenza e l'età della minore nata l'[...].
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa MA Capua Vetere il 28/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa MA Rita Guarino
Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa MA Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1087/2025 riservata in decisione all'udienza del 28-10-2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to FOGLIA CIRO, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to FOGLIA CIRO, presso cui è elettivamente Controparte_1
domiciliato;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto con sentenza del 17.06.2022 da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto R_ dell'accordo di divorzio, atteso che: la IG (nata il [...]), minorenne ai tempi della sentenza di divorzio, è divenuta nelle more maggiorenne ed economicamente autosufficiente superando il concorso nell'arma dei Carabinieri;
il sig. ha subìto un peggioramento delle CP_1
proprie condizioni economiche dovuto al trasferimento a Perugia;
la sig.ra ha, al contrario, Pt_1
migliorato la propria condizione reddituale grazie alla trasformazione del contratto di lavoro da stagionale a indeterminato. Chiedevano pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore R_ della IG , pari ad euro 500,00 mensili.
All'udienza cartolare del 28.10.2025, innanzi al giudice relatore designato, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
A. “ I signori e continueranno a vivere separati con Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto;
B. Laddove il signor conferma di aver stabilito da tempo la propria residenza Controparte_1
in Perugia, alla via Antonio Vivaldi n. 9, la signora continuerà a vivere Parte_1
in Marcianise (CE) alla via Gaetano Donizetti n. 8, interno 2, unitamente alla sola LI minore , avendo la ulteriore IG, , oramai maggiorenne, Persona_2 Persona_3
acquisito piena autonomia ed indipendenza economica, conseguente all'intervenuto arruolamento nell'Arma dei Carabinieri;
R_ C. La IG minore nata l'[...] resta affidata in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con residenza privilegiata presso la madre;
D. Laddove le parti determinano unica volontà di prevedere e concretizzare la facoltà per il padre di frequentare e tenere con sé liberamente la IG minore, chiaramente compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa ancorchè con le proprie esigenze lavorative, detta pattuizione viene espressamente regolamentata per quel che attiene le sole feste comandate oltre che per le feste estive.
Di tal chè, in ossequio a quanto testè riferito il signor potrà avere con sé la Controparte_1
R_ IG ad anni alterni: il 24 dicembre o il giorno di Natale;
il 31 dicembre o il primo dell'anno successivo;
il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis;
per venti giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto previa intesa con la signora da concordare Parte_1
entro il 30 aprile precedente.
I coniugi si comunicheranno reciprocamente la località ove porteranno la IG in vacanza;
E. I coniugi si impegnano a costantemente consultarsi in ordine alle scelte tutte afferenti la R_ LI;
F. A modifica di ogni pregressa e precedente pattuizione, le odierne parti processuali R_ concordano acchè il concorra nel mantenimento della IG minore Controparte_1
corrispondendo alla la somma mensile di euro 500,00, Parte_1
automaticamente aggiornata, di anno in anno, in base alla intervenuta variazione Istat;
concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie e scolastiche a realizzarsi nell'interesse dell'anzidetta (spese mediche e specialistiche, acquisto libri scolastici etc.), così come alla corresponsione del 50% della tredicesima mensilità; rimane concordemente inteso, in ogni caso, che assegni familiari e detrazioni fiscali saranno di esclusivo beneficio ed utilizzazione del;
Controparte_1
G. I coniugi confermano il loro reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
H. Rimane attribuita alla signora la proprietà dell'autovettura tg. Parte_1
ED536RM, così come del ciclomotore DD56582;
I. Per tutto quanto non espressamente preveduto valgono le norme del codice civile che rgolano la materia.”
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della IG minore considerata la distanza geografica dei luoghi di residenza e l'età della minore nata l'[...].
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa MA Capua Vetere il 28/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa MA Rita Guarino
Dott.ssa Giovanna Caso