Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione non vincola il giudice di rinvio all'emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., ma impone unicamente una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2011, n. 47711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47711 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/09/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 2723
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 5159/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 6 dicembre 2010 della Corte di appello di Salerno, nel proc. n. 1027/2010. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SELVAGGI Eugenio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in data 16 maggio 2000, è stata confermata la condanna all'ergastolo inflitta con sentenza della Corte di assise di Palmi del 17 luglio 1998 ad OT AN quale concorrente materiale nel delitto di omicidio premeditato di NA EN, commesso in agro di Seminara, il 4 giugno 1991, in concorso con RU NT, il quale aveva dichiarato di esserne stato il mandante, perché la vittima tratteneva una relazione sentimentale con sua madre, PU IA, dipendente come bracciante agricola dello stesso NA, proprietario terriero.
Le Corti di merito, sulla base di una valutazione di piena attendibilità soggettiva ed oggettiva del collaboratore, RU NT, avevano affermato la penale responsabilità dell'OT, chiamato in correità dallo stesso RU, per la sussistenza di un preciso riscontro individualizzante: l'OT, residente in [...], era stato infatti controllato dai carabinieri della stazione di servizio "San Roberto", alle ore 17,30 del 4 giugno 1991, mentre si trovava a Villa San Giovanni, da solo, a bordo di una Mercedes targata Como, in tempo e luogo pienamente compatibili sia con la sua partecipazione al delitto, avvenuto tra le ore 11,00 e le ore 13,00 di quel giorno nella vicina Seminara, sia con il narrato del RU, che si trovava in Lombardia per non destare sospetti e aveva dichiarato di avere appreso dell'uccisione del NA proprio dall'OT verso le 12,30-13,00 del medesimo giorno, precisando che quest'ultimo si era recato a Messina, subito dopo il fatto, per crearsi un alibi, ivi trattenendosi fino al tardo pomeriggio per fare poi ritorno in Calabria, a Seminara, presso la casa della madre.
2. Con istanza, depositata il 21 settembre 2009, OT AN ha chiesto la revisione del processo e della sentenza di condanna, con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto, deducendo nuove prove assunte a seguito di indagini difensive e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali rese da AC RO, moglie di EL GO, capo dell'organizzazione criminale di cui avevano fatto parte sia l'OT sia il RU, la quale, all'epoca, avrebbe avuto una segreta relazione sentimentale con lo stesso OT e aveva riferito che quest'ultimo, il giorno del delitto, si era trattenuto con lei per l'intera giornata. Alla predetta prova altre si aggiungevano, secondo le indicazioni dell'istante, idonee a scagionarlo, e, segnatamente, le dichiarazioni di TI ET, divenuto collaboratore di giustizia successivamente alla sentenza di condanna, il quale aveva riferito di avere appreso dallo stesso RU che l'omicidio era stato commesso da lui e da due suoi amici siciliani, non meglio identificati, coi quali era sceso dalla Lombardia, dove risiedeva, in Calabria, al fine di vendicare l'onore della madre uccidendo l'odiato amante della stessa;
mentre l'associazione criminale di comune appartenenza del TI, del RU e dello stesso OT era contraria all'esecuzione del delitto anche per i legami esistenti tra altri sodali, tali SP QU e SP GO, originari di Seminara, ma stabilitisi a Torino, e il fratello avvocato della vittima, NA Nicola Giuseppe, a sua volta residente a [...], al quale i primi aveva garantito l'incolumità del congiunto rimasto a Seminara.
Ulteriori prove a discarico erano indicate dall'OT nelle dichiarazioni di RU EN, fratello dell'omonimo collaboratore di giustizia, che pure aveva riferito di avere appreso dal germano gli autori del delitto in termini analoghi a quelli rivelati da TI ET;
nelle dichiarazioni di SP QU e SP GO a proposito dell'estraneità del delitto, commesso per ragioni esclusivamente personali e di interesse del solo RU NT, alla strategia dell'organizzazione i cui membri, compreso l'OT, erano ad esso contrari;
nelle dichiarazioni, infine, di TI CA, fratello di ET, al quale l'OT aveva confidato di essersi addirittura prodigato per dissuadere il RU dal proposito criminoso di uccidere il NA.
3. La Corte di appello di Catanzaro, investita della predetta istanza di revisione, con ordinanza del 20 ottobre 2009, ne ha, de plano, dichiarato l'inammissibilità, sostenendo che le dichiarazioni della AC si presentavano, per la tardività con cui emergevano, assolutamente inattendibili e che le ulteriori deposizioni vertevano su circostanze marginali.
4. La Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la predetta ordinanza di inammissibilità, con sentenza del 6 maggio - 7 giugno 2010, ne ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra Corte di appello, indicata in quella di Salerno, rilevando, da un lato, la correttezza della valutazione de plano riguardante la palese inidoneità della deposizione della testimone, AC, a rimuovere il giudicato di condanna, e, censurando, dall'altro lato, la totale mancanza di motivazione della ritenuta irrilevanza delle altre prove addotte a sostegno della richiesta di revisione, non avendo la Corte di merito dato alcuna ragione della dichiarata marginalità delle circostanze sulle quali gli altri soggetti indicati avrebbero potuto essere chiamati a deporre.
5. La Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio, con nuova ordinanza resa de plano, in data 6 dicembre 2010, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata da OT AN.
Partendo dalla considerazione che le dichiarazioni della AC erano state già apprezzate come inidonee a rimuovere il giudicato di condanna nella prima ordinanza di ammissibilità, sul punto non annullata dal giudice di legittimità, la Corte distrettuale ha ritenuto la manifesta irrilevanza anche delle altre prove dedotte a mutare le sorti processuali del condannato facendogli conseguire l'assoluzione.
Premesso di non operare una valutazione delle nuove prove nel merito, essendo essa incompatibile con la preliminare delibazione sull'ammissibilità della richiesta, la Corte territoriale ha osservato che nessuno dei nuovi testimoni indicati aveva commesso il delitto o concorso alla sua realizzazione, e che nessuno di loro si trovava in Seminara e, neppure, in Calabria al tempo del fatto, ad eccezione del solo TI CA (TI ET era a Genova;
RU EN era a Vallecrosia, in Lombardia;
i due SP a Torino).
TI ET, RU EN e TI CA, inoltre, erano portatori, secondo la Corte distrettuale, di informazioni ricevute dallo stesso RU NT ovvero dal condannato, OT AN, come tali non verificabili con l'esame anche d'ufficio delle loro fonti, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., costituite dagli stessi riconosciuti autori del delitto.
SP QU e SP GO, poi, si erano limitati a riferire che l'omicidio era stato commesso per causa d'onore, ovvero per la gelosia e l'odio covato da tempo da RU NT nei confronti del NA, amante della propria madre, e che i componenti della cosca dei TI erano contrari alla perpetrazione dell'uccisione, circostanze, quest'ultime, già acclarate nel processo definito e facilmente desumibili dal fatto che nessuno dei TI era mai stato imputato dell'omicidio del NA, ne' risultava mai contestata per esso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La Corte territoriale ha aggiunto che nessuna delle nuove prove dedotte era, comunque, idonea a ribaltare l'elemento di riscontro individualizzante della chiamata in correità del RU, su cui si fondava la condanna dell'OT, ovvero l'accertata presenza di quest'ultimo, in Villa San Giovanni, proprio nel giorno del delitto e in un orario compatibile con la commissione di esso;
mentre le dichiarazioni "de relato" del nuovo collaboratore di giustizia, TI ET, sulla cui comprovata attendibilità intrinseca nulla era stato dedotto dalla difesa dell'istante, non erano accompagnate da validi riscontri obiettivi circa l'attribuzione della materiale esecuzione dell'omicidio al RU e ai due suoi amici siciliani, non meglio identificati dal propalante, con la conseguente esclusione della partecipazione dell'OT al delitto, le cui reiterate proteste di innocenza, quindi, nel caso di nuovo processo, si sarebbero limitate a trasferirsi dal condannato alla bocca di TI ET.
6. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l'OT tramite i suoi difensori, autori di due distinti ricorsi, i quali svolgono i seguenti motivi.
6.1. L'avvocato Vinicio Nardo deduce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per violazione o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inammissibilità della domanda di revisione, di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 631 e 634 cod. proc. pen., e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della dichiarata inammissibilità.
La Corte distrettuale avrebbe operato un'indebita anticipazione della valutazione nel merito delle nuove prove dedotte dal condannato, incompatibile con la fase rescindente di delibazione in punto di ammissibilità della domanda di revisione e in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte sul tema, e, inoltre, sarebbe incorsa nell'errata interpretazione dell'art. 195 cod. proc. pen., laddove ha ritenuto che i nuovi dichiaranti de relato e, segnatamente, TI ET e RU EN, avrebbero imposto l'assunzione della fonte delle rispettive informazioni rappresentata dallo stesso collaboratore, RU NT, ignorando che quest'ultimo è stato già esaminato in sede dibattimentale ne' sarebbe comunque da sentire obbligatoriamente ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., aprendosi, invece, nell'eventuale nuovo processo, la possibilità di un confronto tra i vari dichiaranti, a norma degli artt. 211 e 212 cod. proc. pen., costituente mezzo di prova diverso dalla testimonianza.
6.2. L'avvocato EN PU deduce, a sua volta, il vizio di violazione di legge e di motivazione dell'ordinanza impugnata, posto che la delibazione circa l'ammissibilità della richiesta di revisione non può consistere in una anticipazione del giudizio di merito e non può spingersi oltre una sommaria valutazione dei nuovi elementi di prova proposti e della loro astratta idoneità a comportare, in potenza, la rimozione della precedente decisione definitiva. La Corte territoriale, con il provvedimento gravato, avrebbe violato i limiti di valutazione impostile nella fase rescindente del procedimento di revisione, in contrasto con le norme di legge in materia e con la loro retta interpretazione indicata dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
7. Il Procuratore generale, con requisitoria depositata il 5 maggio 2011, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo la motivazione del giudice del rinvio adeguata e coerente in punto di assoluta inidoneità del novum a scalfire o, comunque, a rimettere in discussione il giudicato.
8. Il 14 settembre 2011 i difensori del ricorrente hanno depositato una memoria difensiva, in cui insistono nel rappresentare le nuove prove, costituite principalmente dalle dichiarazioni di TI ET e di RU EN, come rilevanti al fine del proscioglimento del condannato e, pertanto, non giustificanti il giudizio di manifesta infondatezza della richiesta espresso dalla Corte di appello di Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
9. Premesso che l'annullamento da parte della cassazione della dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione non vincola il giudice di rinvio all'emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., ma obbliga solo ad una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione (Sez. 6, n. 890 del 22/02/1996, dep. 21/06/1996, Nunziata, Rv. 205676), entrambi i ricorsi proposti dall'OT, tramite i suoi difensori, sono infondati, pur con le rettifiche motivazionali in diritto di seguito indicate.
Si impone, innanzitutto, la corretta qualificazione delle nuove prove proposte, già ritenute marginali nella prima ordinanza di inammissibilità che è stata annullata soltanto per difetto di motivazione sul punto, e apprezzate quindi come manifestamente inidonee a determinare il proscioglimento del condannato nell'ordinanza emessa in sede di giudizio di rinvio, oggetto dei ricorsi in esame.
Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato e ritenuto dagli stessi ricorrenti, le indicazioni sugli autori dell'omicidio che TI ET e RU EN, dei quali solo il primo è collaboratore di giustizia, avrebbero ricevuto da RU NT e OT AN, non costituiscono testimonianze indirette riconducibili al parametro normativo di cui all'art. 195 cod. proc. pen., bensì dichiarazioni provenienti da persone imputate in un procedimento connesso o collegato, essendo pacifico che i predetti dichiaranti sono o sono stati membri del medesimo sodalizio criminale in cui i condannati, RU e OT, militavano insieme a RU EN ed ai fratelli TI ET e CA, e al quale appartenevano anche SP GO e QU.
Ne discende che le dichiarazioni in esame non integrano, ai sensi del l'art. 192 c.p.p., comma 3, espressamente richiamato dall'art. 197 bis c.p.p., comma 6, prove complete, dovendo essere integrate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità e che non possono risolversi in altre dichiarazioni indirette (sull'esclusione di riscontri di chiamate in reità de relato, costituiti da altre chiamate de relato: Sez. 5, n. 37239 del 09/07/2010, dep. 19/10/2010, Bevere, Rv. 248648; conforme: n. 43464 del 9/05/2002, Rv. 223544). Ciò posto, il giudizio di manifesta inidoneità delle predette dichiarazioni a determinare il proscioglimento dell'OT, cui correttamente approda l'ordinanza impugnata, si sostiene, da un lato, sulla rilevata non decisività delle propalazioni dei fratelli SP e di TI CA, i quali non hanno reso specifiche dichiarazioni sugli autori del delitto ma solo sul contesto e movente di esso, non contraddetti dalle prove già valutate nella sentenza di condanna che ravvisa la matrice del delitto solo nell'odio personale nutrito da RU NT nei confronti del NA, e, dall'altro lato, sulla mancata indicazione da parte del ricorrente di alcun riscontro esterno al racconto del fatto nei termini che TI ET e RU EN avrebbero appreso dagli stessi autori di esso. Va aggiunto che le nuove dichiarazioni indirette, prive del conforto di altri elementi di prova, sono state correttamente poste dal giudice a quo in comparazione con la solidità del riscontro esterno individualizzante, che, invece, hanno trovato le dichiarazioni accusatorie di RU NT nei confronti dell'OT, indicato come suo concorrente nell'assassinio, il quale, proprio nel giorno del fatto commesso in agro di Seminara e in orario con esso compatibile, pur risiedendo stabilmente in Lombardia, era presente in Calabria e fu controllato dalla polizia nel vicino comune di Villa San Giovanni, dove, secondo la pur puntuale indicazione del RU, si era recato e trattenuto, subito dopo la commissione del delitto, per "crearsi un alibi" (c.f.r. la completa ricostruzione del fatto nella sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in atti, pag. 129-150).
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha già precisato che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, dep. 28/09/2007, Bozi, Rv. 237455); e che la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192 c.p.p., comma 3), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, dep. 22/06/2007, Precida, Rv. 237337).
Nel caso in esame, pertanto, la palese incompletezza delle nuove fonti dichiarative indirette, soggette alla regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, e, quindi, non integranti, a causa della mancata indicazione di alcun riscontro ad esse esterno, prove idonee a legittimare il giudizio di revisione, come invece sarebbe stata la testimonianza della presunta amante dell'OT, all'epoca, AC RO, già definitivamente apprezzata come assolutamente inattendibile dal giudice della revisione, rende ineccepibile la dichiarazione di inammissibilità della domanda, di cui all'ordinanza impugnata della Corte di appello di Salerno, e impone il rigetto dei ricorsi, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011