Sentenza 4 aprile 2007
Massime • 1
In tema di revisione, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. (In motivazione la S.C., nell'enunciare il predetto principio, ha osservato come la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorchè la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2007, n. 20467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20467 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 04/04/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1042
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 13037/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Suffia Roberto, difensore di fiducia di C.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 25.11.2005 della Corte di Appello di Torino, con la quale è stata rigettata la richiesta di revisione della sentenza della Corte di Appello di Genova in data 29.4.2004 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Savona in data 14.1.2002, lo aveva condannato alla pena anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole del reato: C) di cui all'art. 609 bis c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Nasutti Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori, Avv. Suffia Roberto e Avv. Biondi Alfredo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza della Corte di Appello di Genova in data 29.4.2004 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Savona in data 14.1.2002, aveva condannato C. A. alla pena anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole del reato: C) di cui all'art. 609 bis c.p., ascrittogli per avere costretto S.V., minore degli anni (OMISSIS), a subire atti sessuali ed aveva dichiarato l'azione penale improcedibile in relazione ad altri episodi analoghi ascritti al predetto imputato per mancanza di valida querela.
Secondo quanto accertato dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, il C., nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in imputazione, si era sdraiato sul letto, ove stava riposando la ragazza, le aveva sollevato il pigiama e, costringendola a stare ferma, le aveva toccato e succhiato il seno, nonché infilato la mano nelle mutandine.
La sentenza impugnata, per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, ha osservato che l'assunto del richiedente, secondo il quale il giorno del fatto egli si trovava in altra località, come aveva chiesto di provare, con la conseguente impossibilità di esserne stato responsabile, non si palesa idoneo ad inficiare la pronuncia di colpevolezza, non risultando affatto provata con certezza la data di commissione del reato.
In proposito si è osservato che la data del (OMISSIS) alle ore 10, indicata dalla parte lesa, era frutto di una ricostruzione probabilistica della cronologia dell'evento, quale puntualizzazione di una più generica indicazione della data del fatto precedentemente identificata in quella di qualche giorno dopo Capodanno. Si è osservato inoltre che l'alibi fornito dal C., secondo il quale egli si sarebbe trovato nella tarda mattinata del (OMISSIS) in (OMISSIS) anziché in (OMISSIS), non si palesa neppure idoneo ad escluderne la colpevolezza, considerato che il condannato avrebbe potuto raggiungere nella tarda mattinata il negozio di ortofrutticoli ubicato in Savona, ove assumeva di essere stato presente.
La sentenza ha ritenuto tali rilievi ostativi ad una nuova valutazione nel merito della vicenda processuale ed ha affermato, in particolare, che il giudizio di revisione deve avere ad oggetto lo accertamento della sussistenza della nuova prova dedotta dal richiedente e non circostanze di fatto già oggetto di valutazione nella pronuncia passata in giudicato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del C., che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 636 c.p.p., comma 2, artt. 495 e 192 c.p.p.. Il ricorrente espone che, successivamente alla presentazione dell'istanza di revisione, la Corte di Appello di Torino aveva effettuato una delibazione preliminare dell'istanza ex art. 634 c.p.p., esprimendo il parere che le nuove prove addotte a fondamento della richiesta, se confermate in dibattimento, avevano la valenza richiesta dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), e, per l'effetto, il Presidente della Corte aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio di revisione.
A seguito della notifica del predetto decreto il difensore aveva depositato una memoria difensiva contenente la lista dei testi e dei consulenti di cui si chiedeva l'ammissione, nonché prodotto altri documenti integrativi.
Alla prima udienza dibattimentale le parti avevano insistito per l'ammissione dei testi indicati e la Corte di appello aveva disposto con ordinanza l'acquisizione dell'intero fascicolo processuale, al fine di valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove articolate.
Con la stessa ordinanza si disponeva l'acquisizione delle prove documentali prodotte, ad eccezione "per ora" del verbale delle informazioni assunte dal difensore.
Alla successiva udienza la Corte territoriale, dopo essersi ritirata in Camera di consiglio per decidere sulle richieste istruttorie, ritornava in aula e, senza adottare alcuna decisione in ordine a tali richieste, invitava le parti a concludere nel merito, pronunciando, poi, la impugnata sentenza.
Si osserva, quindi, che nel giudizio di revisione devono osservarsi, ai sensi dell'art. 636 c.p.p., le disposizioni del titolo primo e secondo del libro 7^ del codice di rito, tra le quali quelle afferenti alla ammissione delle prove chieste dalle parti, con la conseguente illegittimità dell'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sul punto, per essere stato leso il diritto alla prova pur nei limiti del giudizio di revisione;
illegittimità che si riverbera sulla impugnata sentenza.
Sul punto si precisa inoltre che nell'articolare la prova richiesta era stato dedotto che i testi indicati avrebbero potuto deporre sulla circostanza che il C. non solo non si era allontanato da (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), ma anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi a tale data.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'inosservanza ed errata applicazione degli art. 111 Cost., comma 6, art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 546 e 651 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione delle sentenza. Premesso che il riferimento della impugnata sentenza al verbale del dibattimento nel quale è riprodotta la deposizione della parte lesa è del tutto generico, mentre detto verbale deve essere individuato con precisione in quello dell'udienza del 29.10.2001, si denuncia la illogicità del criterio di valutazione in base al quale la Corte territoriale ha affermato che la ragazza aveva manifestato incertezza in ordine alla data dell'ultimo episodio criminoso, di cui alla condanna dell'imputato.
Si osserva sul punto che la minore è pervenuta alla indicazione della data del fatto, non in base ad un improvviso e, pertanto, inaffidabile "lampo di memoria", bensì a seguito di una rievocazione mnemonica dell'episodio, pervenendo alla collocazione temporale dello stesso con procedimento progressivo-induttivo e, cioè, muovendo da indicazioni generiche e poco circostanziate per pervenire ad asserzioni precise, confortate da elementi di riscontro da essa stessa forniti;
che la parte lesa inoltre per ben due volte ha dato conferma della precisione del suo ricordo.
Sotto il medesimo profilo della illogicità della motivazione e travisamento del fatto si censura inoltre l'affermazione contenuta nella impugnata sentenza, secondo la quale il C. avrebbe avuto comunque la possibilità di essere presente a Savona dopo aver commesso l'azione criminosa in (OMISSIS).
Sul punto si rileva che la circostanza in ordine alla quale era stata chiesta la prova testimoniale aveva ad oggetto la presenza del condannato nel negozio della moglie in (OMISSIS) all'incirca alla stessa ora in cui era stato collocato temporalmente l'episodio criminoso dalla parte lesa e non nel primo pomeriggio come affermato dalla Corte territoriale.
Nel prosieguo del motivo di ricorso si denuncia la erroneità della affermazione della sentenza, secondo la quale nel giudizio di revisione può formare oggetto di valutazione solo la nuova prova addotta dal richiedente e non anche quella già acquisita e valutata nella sede competente.
Si osserva, in contrario, che il giudizio di revisione è finalizzato ad una nuova valutazione del fatto in funzione delle nuove prove addotte dal richiedente, sicché nulla osta alla rivalutazione dello intero materiale probatorio, in cui si inserisce nel caso in esame la individuazione della data del fatto, alla luce delle risultanze dei nuovi elementi acquisiti.
Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte il fatto che l'istanza di revisione abbia superato la delibazione sommaria di cui all'art. 634 c.p.p., non essendo peraltro più prevista dal vigente codice di rito una fase rescindente, nel significato formale del termine, ed una fase rescissoria del precedente giudizio, non preclude la successiva declaratoria di inammissibilità e, ovviamente, il rigetto della richiesta di revisione (cfr. sez. un. 199800018, Pisco, RV 210040;
conf. sez. un. 200200624, P.G. ed altro in proc. Pisano, RV 220441). In particolare, la cosiddetta fase rescindente del procedimento di cui al citato art. 634 c.p.p. si concreta in una valutazione, "de plano", dell'ammissibilità della relativa istanza mediante la verifica che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata.
La valutazione sommaria espressa in detta fase in ordine alla non manifesta infondatezza della istanza di revisione, pertanto, non preclude affatto, ne' limita, il potere della Corte di appello competente di valutare l'ammissibilità delle nuove prove richieste e, cioè, la loro rilevanza, ai fini dell'accertamento del fatto, mediante la comparazione della resistenza delle prove già acquisite alla luce delle nuove addotte o che si intenda addurre (cfr. sez. 1^, 199706337, Grgic, RV 208943).
È stato, infatti affermato da questa Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in esame che "In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), una volta che nel dibattimento sia stato svolto il contraddittorio sul punto relativo alla sussistenza del requisito della novità della prova - imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse - alla Corte che escluda la sussistenza del requisito stesso, non resta che emettere la pronuncia di inammissibilità o di rigetto della richiesta, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva" (sez. 5^, 199602258, Bagedda, RV 204231; conf. sez. 1^, 199410836, Minghella, RV 199582). In tali termini, pertanto, deve essere interpretato il diritto alla prova derivante dal richiamo contenuto nell'art. 636 c.p.p., comma 2, alle disposizioni del titolo 1^ e del titolo 2^ del libro 7^, nel senso che dette disposizioni si applicano nei limiti delle ragioni proprie del processo di revisione.
Sicché, nel caso in cui le nuove prove non si palesino idonee ad inficiare l'accertamento del fatto fondato sulle prove già acquisite nel precedente giudizio, ritualmente il giudice della revisione non le ammette e pronuncia direttamente sentenza con la quale dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. Alla luce di tale precisazione risulta, quindi, evidente che, nel caso, in esame, la Corte territoriale non ha ammesso ed espletato le prove richieste dall'istante fondatamente, essendo stata disattesa la relativa richiesta sulla base di una valutazione circa la irrilevanza della nuova prova, che si palesa conforme all'enunciato principio di diritto.
La irregolarità processuale individuabile nella mancata emissione di un'ordinanza di rigetto della prova si palesa inoltre irrilevante, non avendo provocato alcuna sostanziale lesione dei diritti del richiedente, nei sensi sopra precisati, mentre la sentenza risulta adeguatamente motivata sul punto della inconferenza della prova richiesta, in quanto la stessa non è stata ritenuta idonea ad inficiare l'accertamento del fatto fondato sulle risultanze probatorie acquisite nel precedente giudizio di merito, secondo le precisazioni contenute nella motivazione della pronuncia relativa alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni della parte lesa.
Nè la valutazione in ordine alla rilevanza della prova richiesta può essere censurata in sede di legittimità sulla base di rilievi in punto di fatto, allorché detta prova abbia formato oggetto, come nel caso in esame, di motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Anche il secondo motivo di gravame, che peraltro è al limite dell'ammissibilità, è infondato.
La valutazione della prova testimoniale acquisita nel giudizio conclusosi con la condanna dello imputato, ed in particolare, nel caso in esame, della deposizione della parte lesa, costituisce oggetto dell'accertamento di merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità sotto il profilo dedotto dai ricorrente, poiché lo stesso implica una rivalutazione delle dichiarazioni rese dalla minore alla luce del diverso criterio interpretativo indicato nel ricorso.
Ed, infatti, il giudice della revisione, riesaminando le dichiarazioni rese dalla minore S.V., ha affermato, con motivazione esaustiva e del tutto immune da vizi logici, che la stessa ha individuato il giorno dell'episodio nel (OMISSIS) verso le ore 10, a seguito di sollecitazione del difensore dell'imputato, con una "ricostruzione probabilistica del momento del fatto e non con certezza al proposito, collocando costei il momento di commissione del fatto a qualche giorno dopo (OMISSIS) e ricordando con precisione soltanto che l'episodio si era svolto dopo la partenza del padre e in un 'occasione in cui la zia e la nonna erano uscite per andare a fare la spesa".
Si palesa, quindi, evidente che l'esattezza della valutazione di merito della deposizione resa con riferimento alla data ed all'ora dell'episodio criminoso, non puo' essere verificata in sede di legittimità mediante la rilettura della stessa deposizione alla luce del criterio interpretativo prospettato nel ricorso, essendo inammissibile detta rivalutazione nel giudizio per Cassazione Peraltro, è stato affermato in proposito dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che "Ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità" (sez. 3^, 199901554, Esposito, RV 214002; coni Sez. 1^, 200329661, Gallico, RV 225062; sez. 1^, 199201534, Di Giovine ed altro, RV 191113).
Orbene, la decisione della Corte territoriale circa la inconferenza delle prove richieste fa espresso riferimento alla inidoneità delle stesse a mettere in dubbio l'accertamento di fatto fondato sulle dichiarazioni della parte lesa, sicché si palesa conforme ai principi di diritto affermati nelle pronunce citate. Nè appare rilevante, ai fini della decisione, l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale al giudice della revisione è inibito di procedere alla rivalutazione della deposizione della parte lesa con riferimento alla individuazione della data del fatto, poiché la sentenza contiene tale valutazione, che è stata oggetto di una contestazione esclusivamente di merito da parte del ricorrente, perciò inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.725,00, di cui Euro 1.125,00 per onorario, oltre I.V.A. e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007