Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2007, n. 20467
CASS
Sentenza 4 aprile 2007

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In tema di revisione, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. (In motivazione la S.C., nell'enunciare il predetto principio, ha osservato come la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorchè la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2007, n. 20467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20467
    Data del deposito : 4 aprile 2007

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