Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
La scelta erronea del pubblico ministero, il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2014, n. 9875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9875 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 30/01/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 294
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 39549/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/06/2013 della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Taglialatela Giovanni in sostituzione dell'avv. Giobellina Antonello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Biella del 16/09/2011, con la quale GO AL era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 455 cod. pen., commesso il 30/09/2006 presentando alla panetteria Zammarco di Biella, gestita da DI Vera, una banconota contraffatta da Euro 100 in pagamento di un acquisto di generi alimentari;
e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa.
L'imputato ricorre sulla declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di nullità della procedura introduttiva del giudizio svoltasi con decreto di citazione omettendo la celebrazione dell'udienza preliminare, e deduce violazione di legge nella ritenuta tardività dell'eccezione, laddove la stessa veniva invece tempestivamente dedotta all'udienza dibattimentale del 25/11/2010 dopo che nella precedente udienza del 06/07/2010 il dibattimento era stato rinviato per la tardività della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'erronea decisione del pubblico ministero di procedere con citazione diretta per un reato in ordine al quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare determina una nullità a regime intermedio (Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002, Bonora, Rv. 221533). Nel caso di specie, all'udienza dibattimentale del 25/11/2010, dopo che la relativa eccezione veniva rigettata, l'imputato chiedeva l'ammissione al rito abbreviato, con il quale il giudizio veniva celebrato. Questa scelta processuale comporta la sanatoria delle nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835;
Sez. 1, n. 949 del 08/11/2011 (13/01/2012), Piacente, Rv. 251669;
Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255130; Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, Paludi, Rv. 254081; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256040); e quindi, per quanto detto, anche della nullità dedotta con il ricorso, la cui eccezione è preclusa e comunque manifestamente infondata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014