Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
In tema di tutela penale del paesaggio, il reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis del D.Lgs. n. 42 del 2004 ha natura permanente e si consuma con la definitiva ultimazione dei lavori ovvero con l'interruzione della condotta per qualsiasi motivo (nella specie, l'intervento del sequestro), con la conseguenza che nell'ipotesi di condotta protrattasi unitariamente sotto l'imperio di due diverse leggi, l'ultima delle quali abbia aggravato il regime sanzionatorio del fatto, elevandolo da contravvenzione a delitto, va applicata solo la disposizione vigente alla data della cessazione della permanenza e, per l'effetto, il più lungo termine di prescrizione.
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Indice: 1. La decisione 2. La questione preliminare del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nel caso di deposito non contestuale della motivazione 3. Pena illegale e principio di irretroattività. 4. La successione di leggi nel tempo nel reato di omicidio stradale. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito. 6. Il tempus commissi delicti nei reati con condotta perdurante nel tempo. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito La rilevata successione nel tempo di norme incriminatrici penali, espressione di una sostanziale continuità normativa, ha determinato l'insorgere di un contrasto …
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2015, n. 43597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43597 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
missimbre 435 9 7 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da . Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. 3017 PU - 09/09/2015 Lorenzo Orilia Aldo Aceto - Relatore - R.G.N. 43002/2014 Andrea Gentili Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN ET GE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/06/2013, della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia : Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Morgera Michelangelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2013, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 20/07/2009 del Tribunale di quella stessa città, che aveva condannato l'imputato alla pena di quattro mesi reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 734, cod. pen., 44, lett. c), e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. ET GE EN in ordine ai reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per la residua ipotesi delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, nella misura di tre mesi e due giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata dal solo imputato.
1.1. Si contesta al EN, per quanto qui ancora rileva, di aver realizzato, in area dichiarata di notevole interesse pubblico e senza alcuna autorizzazione, un manufatto esteso 33 mq. e alto 3 metri, con struttura in celloblok e copertura in lamiere coibentate;
il fatto è stato accertato in Forio il 06/03/2007, data del sequestro.
2.Per l'annullamento della sentenza ricorre personalmente l'imputato eccependo, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione del residuo delitto e la conseguente erronea applicazione degli artt. 157 e 161, cod. pen., 531, comma 2, cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che al momento del sequestro il fabbricato si presentava ultimato, completo di infissi e di impianto elettrico, munito di arriccio e di intonaco, e che era onere dell'accusa dimostrare l'effettiva epoca di conclusione dei lavori, dovendosi, nell'incertezza, privilegiare la tesi più favorevole all'imputato. L'incertezza della data di realizzazione del manufatto investe anche il termine di prescrizione applicabile poiché il reato di cui all'art. 181, comma 1- bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 36, lett. c), legge 15 dicembre 2004, n. 308, sicché, nel dubbio, poiché le condotte precedenti erano sanzionate ai sensi dell'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, avrebbe dovuto applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto per le contravvenzioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché generico.
3.Occorre premettere che il Tribunale di Napoli, nel rigettare analoga eccezione, aveva affermato che al momento del sequestro il manufatto non era ancora ultimato (pag. 3 della motivazione).
3.1.Il ricorrente aveva dedotto che, in realtà, l'immobile era totalmente rifinito ma la Corte di appello ha confermato la decisione del Giudice di prime cure evidenziando che dalla documentazione fotografica si rilevava la sua recentissima fattura e la sua incompletezza. :
3.2.Il ricorrente si limita, in questa sede, a reiterare pressoché alla lettera le doglianze già devolute in secondo grado, prescindendo completamente dalla precisa risposta fornita dalla Corte di appello che si fonda sull'esame di prove documentali di cui non viene nemmeno contestato il travisamento.
3.3.Il reato di costruzione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, o comunque dichiarata di notevole interesse pubblico, condivide con gli analoghi reati edilizi la natura permanente, protraendosi la condotta illecita per tutta la durata dei lavori, fino alla loro definitiva ultimazione, potendo la permanenza essere interrotta, come nel caso di specie, dal sequestro.
3.4.Nell'ipotesi di reato permanente realizzato con unica condotta protratta nel tempo con modalità sempre uguali sotto la vigenza di due leggi diversamente sanzionatorie, va applicata solo l'ultima, sotto il cui imperio il reato si esaurisce.
3.5.Ne consegue che correttamente il ricorrente è stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, introdotto con norma anteriore alla cessazione della permanenza e non ancora prescritto alla data della sentenza impugnata.
3.6.La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale Solo Aceh Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT 2015 IL CANCELLIERE LU YK