Sentenza 4 dicembre 2014
Massime • 1
Nel procedimento davanti al tribunale monocratico, l'erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti .
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite in tema di abnormità dell’atto processuale nel caso di indebita regressione del procedimentoLuana Granozio · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2014, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/12/2014
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1384
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 6738/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AN N. IL 26/04/1971;
avverso la sentenza n. 2780/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 28 settembre 2012 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa il 15 ottobre 2009, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, che aveva dichiarato TT AN colpevole del delitto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e successive modifiche e,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TT, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'erroneo promovimento dell'azione penale con citazione diretta piuttosto che mediante richiesta di rinvio a giudizio - imposta dai limiti edittali previsti per il reato contestato - con conseguente omessa celebrazione dell'udienza preliminare che ha determinato una nullità di carattere generale e assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato
1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora il pubblico ministero eserciti l'azione penale con citazione diretta per un reato per cui è prevista l'udienza preliminare non da luogo a nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio dell'imputato (comunque assicurati), non costituisce un caso di omessa citazione dell'imputato e non comporta l'assenza del suo difensore.
Essa determina soltanto una nullità a regime intermedio, la cui rilevanza è condizionata alla proposizione della relativa eccezione subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, implicando solo in tal caso l'obbligo del giudice di procedere alla trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si proceda con richiesta di rinvio a giudizio all'udienza preliminare (Sez. 6^, n. 7774 del 17 gennaio 2002).
2.La sentenza impugnata ha corretta evidenziato che l'eccezione in questione non è stata tempestivamente proposta nell'ambito del giudizio svolto con le forme del giudizio abbreviato.
3. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015