Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta del P.M. di archiviazione, rigetti l'istanza della parte offesa di rilascio di copia degli atti del fascicolo.(Nell'enunciare tale principio, la Corte ha peraltro precisato che l'illegittimità del diniego, precludendo alla parte l'efficace esercizio delle garanzie difensive nel procedimento di archiviazione, riverbera i suoi effetti sul regolare svolgimento di quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2005, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/12/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2212
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34075/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US LU;
contro l'ordinanza 12 luglio 2004 e il decreto 19 luglio 2004 pronunciati dal G.I.P. del Tribunale di Napoli;
nel procedimento iniziato nei confronti di:
FA AL.
Visti gli atti e i provvedimenti impugnati.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con i provvedimenti indicati in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha dapprima autorizzato il rilascio di copia della sola richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 29 marzo 2004 con riferimento al procedimento penale pendente nei confronti di FA AL, dirigente del registro generale dell'ufficio del G.I.P. del detto Tribunale, per il reato di abuso di ufficio in danno di AR LU, e poi ha disposto de plano l'archiviazione del detto procedimento. Ha proposto distinti ricorsi il AR, lamentando:
- l'abnormità del diniego di rilascio di copia integrale degli atti posti a sostegno della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, non essendo più configurabile il segreto istruttorio prefigurato dal giudice procedente e, d'altro canto, essendo stato così precluso alla persona offesa di concorrere preventivamente alle determinazioni del giudice;
- l'inosservanza degli artt. 127 e 406 c.p.p. poiché la mancata conoscenza dell'intero fascicolo processuale gli avrebbe precluso la possibilità di svolgere un'argomentata opposizione alla richiesta di archiviazione.
I ricorsi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro interferenti, sono fondati nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.
In linea di massima si deve ribadire il costante orientamento di questa Corte, cui il Giudice di merito ha mostrato di aderire, secondo cui il provvedimento adottato sull'istanza di rilascio di copie di atti è inoppugnabile in quanto ne' l'art. 116 c.p.p. - che disciplina specificamente la materia - ne' altre disposizioni di legge prevedono la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati al riguardo, rimessi al discrezionale apprezzamento dell'autorità competente.
Tuttavia il diniego di rilascio di copia integrale degli atti riverbera i suoi effetti sulla regolarità del procedimento di archiviazione, in quanto, sull'erroneo presupposto che gli atti d'indagine fossero coperti da segreto istruttorio nonostante la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, ormai privo della disponibilità degli atti (Cass. sez. un. 30 giugno 2004, Abruzzese), di fatto è stato impedito alla persona offesa dell'ipotizzato abuso di ufficio - che può proporre una valida opposizione fino a quando il Giudice non abbia provveduto - di svolgere un'argomentata opposizione alla detta richiesta, così precludendo l'efficace esercizio delle garanzie difensive anche a mezzo del proprio legale.
Donde l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2006