Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
Ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 18046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18046 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 292
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 32452/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR IN N. IL 21/09/1965;
avverso la sentenza n. 9200/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI Elisabetta
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza depositata il 16 aprile 2010 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino in composizione monocratica del 17 novembre 2008, che ha condannato OR IN alla pena di anni due di reclusione ed alle pene accessorie, per il delitto di cui al D.Lgs. n. 72 del 2000, art. 8, per emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, nei confronti della ditta CRT di Milazzo Francesco, in Cassino, dal 5 luglio 2002 al 27 agosto 2002. L'imputato ho proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1. Violazione del diritto di difesa - nullità del processo, attesa la violazione del combinato disposto dagli artt. 161 e 419 c.p.p. perché il decreto di fissazione dell'udienza preliminare sarebbe stato notificato alla ex-moglie e non al domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato, originariamente nominato difensore d'ufficio e revocato solo successivamente alla esecuzione della notifica: la contumacia è stata dichiarata illegittimamente con conseguente nullità del processo e la nullità della notificazione è stata eccepita dal difensore all'udienza del 19 maggio 2008 e rigettata dal giudice di primo grado.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1 in quanto la colpevolezza dell'imputato non è stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, perché la condanna è stata fondata sulle dichiarazioni rese dai testi escussi in istruttoria, le quali "suffragherebbero" l'inesistenza, presso la Ditta dell'imputato, di locali atti alla conservazione ed al trasporto di ingenti quantità di tartufi. I giudici non hanno considerato che le quattordici fatture erano relative a limitati quantitativi di tartufi, che potevano essere conservati di volta in volta anche in un piccolo frigorifero di tipo non professionale nell'abitazione del ricorrente. Nessun accertamento sarebbe stato eseguito dai verbalizzanti presso la sede della ditta, dove è ubicata anche l'abitazione del ricorrente. Lo stesso dicasi per il trasporto dei tartufi, posto che era possibile effettuare lo stesso con un furgoncino, ma il teste - verbalizzante ascoltato all'udienza non ha saputo riferire se presso l'appellante vi fossero mezzi di tale tipo. Non sono stati neppure allegati i risultati degli accertamenti svolti nei confronti del soggetto destinatario della documentazione ritenuta falsa.
3. Motivazione carente e violazione e falsa applicazione dell'art.192 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p., comma 1. Il giudice avrebbe dovuto affiancare all'informazione ed al ragionamento sulle prove utilizzate a sostegno del proprio convincimento una parallela informazione e argomentazione sulle prove "scartate", soprattutto se prospettate dalla difesa. Tali prove non sono state considerate, in particolare, il
contro
-esame da parte della difesa del M.llo Bellopede da cui è emersa la totale incompletezza delle indagini. L'asserita inverosimiglianza delle modalità con cui l'acquirente aveva effettuato i pagamenti, ossia in contanti, non poteva essere interpretato come elemento a sostegno dell'inesistenza delle fatture.
4. Violazione dell'art. 157 c.p.. In subordine il ricorrente ha evidenziato l'avvenuta prescrizione del reato intercorsa tra il momento della lettura del dispositivo e quella del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado (3 maggio 2010). CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
1. Quanto al primo motivo di ricorso la decisione impugnata ha congruamente motivato le valutazioni adesive a quanto già esplicitato dal giudice di prime cure quanto alla censura di nullità della notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio, sia perché detti atti furono entrambi notificati presso l'abitazione dell'imputato a mani di un suo familiare convivente, inoltre tale eccezione è stata sollevata tardivamente sia per il decreto di fissazione dell'udienza preliminare che per il decreto di citazione a giudizio (alla prima udienza dibattimentale del giudizio di primo grado del 20 dicembre 2007, il difensore di fiducia nulla ebbe ad osservare, mentre l'eccezione fu formulata solo all'udienza del 19 maggio 2008).
2. Anche per quanto attiene alla censura relativa alla mancanza di una prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, si evidenzia che le argomentazioni proposte finiscono per offrire una lettura alternativa delle risultanze processuali, peraltro sostenuta da elementi "suggeriti", senza che su di essi il ricorrente si sia premurato di fornire nel corso del processo prove a discarico, mentre la sentenza impugnata, che peraltro forma un unico corpus argomentativo con la decisione di primo grado espressamente richiamata, ha offerto una ricostruzione ancorata alle risultanze probatorie e priva di smagliature logiche, tale da consentire una dichiarazione di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. Come è noto ai fini del computo della eventuale prescrizione deve essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione e non quello successivo del deposito (che serve appunto alla ulteriore comunicazione delle ragioni della condanna) (Cfr. Sez. 5, n. 46231 del 2/12/2003, Bertolino, Rv. 227575, in relazione all'interruzione della prescrizione). Il tempus commissi delicti del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti coincide con il momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, con il momento di emissione dell'ultimo di essi (così Sez. 3, n. 6264 del 16/2/2010, Ventura, Rv. 246193). Al tempo massimo di prescrizione previsto per la fattispecie de quo, va poi aggiunto il periodo di sospensione del dibattimento disposto in secondo grado (dall'1 febbraio 2010 al 15 marzo 2010) per un massimo computabile di sessanta giorni: di conseguenza alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado non risultava ancora spirato il termine di prescrizione. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell'11/2/1995, Cresci, Rv. 199903 e Sez. 1, n. 14013 del 6/12/1999, Luraschi, Rv. 214830). Alla dichiarazione di inammissibilità del gravame conseguono, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento e di una somma di mille Euro a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011