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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 401/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Zoli Fabrizio giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Poce Claudia giusta procura speciale CP_1 alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 23/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/2/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto matrimonio CP_1
“concordatario” ( rectius, con rito civile ) in PA ( FR ) il 16/10/04; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 7/7/06 ) e ( il 9/3/14 ); Per_1 Per_2 alla prima udienza dell'1/10/24 il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che
1 sortiva esito positivo e le parti concludevano congiuntamente chiedendo al
Tribunale l'omologa della loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“a) Affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento prevalente, e quindi residenza Per_2 anagrafica, con la madre in PA Via Quattro strade n. 60 con assegnazione in godimento alla medesima della predetta casa familiare;
b) regolamentazione dei diritti-doveri di visita da parte del padre verso Per_2 da effettuarsi a weekend alterni dal venerdì ore 18.30 fino alla domenica sera ore 21.30; c) assegno di mantenimento per il figlio a carico di - da corrispondersi a entro il Per_2 CP_1 Parte_1 giorno 25 di ogni mese – nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici
ISTAT, con decorrenza dalla corrente mensilità di ottobre 2024, spese straordinarie per i due figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno, con esplicito richiamo del Protocollo in proposito in uso presso questo Tribunale;
d) assegno unico ed universale spettante in relazione ai due figli da attribuirsi interamente a;
e) nessun assegno di mantenimento tra le parti personalmente;
f) reciproco Parte_1 assenso delle parti al rilascio di documenti validi per l'espatrio per esse e per il loro figlio minorenne Per_2
g) spese di lite compensate tra le parti.”, nonché chiedevano la fissazione di una successiva udienza per la pronuncia del divorzio congiunto tra le parti alle medesime predette condizioni.
Quindi il Giudice rel. rimetteva una prima volta la causa al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 930 del 9/10/24, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate e sopratrascritte.
Con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice rel. per la trattazione e la decisione della residua domanda giudiziale delle parti inerente allo scioglimento del loro matrimonio, fissandosi all'uopo l'udienza del 23/5/25. A tale udienza le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e i difensori delle parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, sopratrascritte.
Quindi il Giudice rel. rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 26/5/25 per documentare l'avvenuto passaggio in giudicato nelle more della predetta sentenza di separazione consensuale, documentazione che il convenuto provvedeva a depositare in data 23/5/25.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti 2 la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi nel presente giudizio innanzi al Giudice rel. di questo Tribunale in relazione alla loro separazione personale in data 1/10/24, e vista la cit. sentenza non definitiva del Tribunale di Frosinone n.
930 del 9/10/24, passata in giudicato ( cfr. la nota di deposito del convenuto del
23/5/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza del 23/5/25, che tra l'altro si appalesano congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - del loro figlio minorenne . Persona_3
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio cumulativo di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PA ( FR ) il
16/10/04 da e , trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di PA dell'anno 2004, Atto n. 1, Parte I, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza del 23/5/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
3 Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 401/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Zoli Fabrizio giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Poce Claudia giusta procura speciale CP_1 alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 23/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/2/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto matrimonio CP_1
“concordatario” ( rectius, con rito civile ) in PA ( FR ) il 16/10/04; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 7/7/06 ) e ( il 9/3/14 ); Per_1 Per_2 alla prima udienza dell'1/10/24 il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che
1 sortiva esito positivo e le parti concludevano congiuntamente chiedendo al
Tribunale l'omologa della loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“a) Affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento prevalente, e quindi residenza Per_2 anagrafica, con la madre in PA Via Quattro strade n. 60 con assegnazione in godimento alla medesima della predetta casa familiare;
b) regolamentazione dei diritti-doveri di visita da parte del padre verso Per_2 da effettuarsi a weekend alterni dal venerdì ore 18.30 fino alla domenica sera ore 21.30; c) assegno di mantenimento per il figlio a carico di - da corrispondersi a entro il Per_2 CP_1 Parte_1 giorno 25 di ogni mese – nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici
ISTAT, con decorrenza dalla corrente mensilità di ottobre 2024, spese straordinarie per i due figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno, con esplicito richiamo del Protocollo in proposito in uso presso questo Tribunale;
d) assegno unico ed universale spettante in relazione ai due figli da attribuirsi interamente a;
e) nessun assegno di mantenimento tra le parti personalmente;
f) reciproco Parte_1 assenso delle parti al rilascio di documenti validi per l'espatrio per esse e per il loro figlio minorenne Per_2
g) spese di lite compensate tra le parti.”, nonché chiedevano la fissazione di una successiva udienza per la pronuncia del divorzio congiunto tra le parti alle medesime predette condizioni.
Quindi il Giudice rel. rimetteva una prima volta la causa al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 930 del 9/10/24, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate e sopratrascritte.
Con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice rel. per la trattazione e la decisione della residua domanda giudiziale delle parti inerente allo scioglimento del loro matrimonio, fissandosi all'uopo l'udienza del 23/5/25. A tale udienza le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e i difensori delle parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, sopratrascritte.
Quindi il Giudice rel. rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 26/5/25 per documentare l'avvenuto passaggio in giudicato nelle more della predetta sentenza di separazione consensuale, documentazione che il convenuto provvedeva a depositare in data 23/5/25.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti 2 la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi nel presente giudizio innanzi al Giudice rel. di questo Tribunale in relazione alla loro separazione personale in data 1/10/24, e vista la cit. sentenza non definitiva del Tribunale di Frosinone n.
930 del 9/10/24, passata in giudicato ( cfr. la nota di deposito del convenuto del
23/5/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza del 23/5/25, che tra l'altro si appalesano congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - del loro figlio minorenne . Persona_3
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio cumulativo di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PA ( FR ) il
16/10/04 da e , trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di PA dell'anno 2004, Atto n. 1, Parte I, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza del 23/5/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
3 Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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