Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 2531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2531/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
04/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LINO CLAUDIO, tendente ad ottenere
[...]
la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Marco Evangelista (CE) in data 3/08/2006 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 13.02.2008) e (il Per_1 Per_2
23.09.2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
rilevato che il padre presta servizio a VI (BZ) questo Collegio ritiene ammissibile il diritto di visita così come regolamentato nel ricorso congiunto;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco Evangelista (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 8, parte II, serie A, anno 2006; 5
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio