Sentenza 13 luglio 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore. (Fattispece in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva ritenuto sussistere l'ipotesi di lieve entità nella condotta di cessione al minuto di modesti quantitativi di stupefacente, pur se di diversa qualità, in un arco temporale circoscritto, di circa tre mesi).
Commentari • 6
- 1. Il fatto di lieve entità per gli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2023
- 2. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 3. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 4. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
Leggi di più… - 5. Stepefacenti: fatto di lieve entità - criteriAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 13 aprile 2018
In materia di stupefacenti, l'articolo 73 comma 5 del DPR 398/1990 prevede una ipotesi di reato più lieve, da valutarsi in base ai mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze oggetto dello spaccio. Sui criteri per l'applicazione di tale ipotesi attenuata, la Cassazione si è abbondantemente pronunciata, sin da quando l'articolo 73, comma 5, configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante. In particolare si ritiene che la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2017, n. 49153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49153 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2017 |
Testo completo
асп 49 153-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/07/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente Sent. n. sez. 1422/2017 EMANUELE DI SALVO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE N.8213/2017 PASQUALE GIANNITI LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: LL FA nato il [...] a [...] nato il [...] BE MO DETTO MI nato il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi UI CE EN H'ID DETTO SA O SA O GIO' nato il [...] WA SA UM nato il [...] WA DI DETTO ED, OMAR, RI nato il [...] HA SE DETTO IM nato il [...] ER NT nato il [...] a [...] O GI nato il [...] WA IM ET MM nato il [...] DI AM DETTO RI nato il [...] avverso la sentenza del 07/04/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per H Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso del P.G. Annullamento con rinvio del ricorso di EJ HA detto Mimmo. rigetto dei ricorsi di EL e AA EM detto sam Udito il difensore Per AN AS, LE NA e BO AM e' presente l'avv. Bertuccini Gianni del foro di Arezzo che deposita nomina a difensore di fiducia e chiede il rigetto del ricorso del P.G. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa nei confronti di EL AF, OU CE BE H'ID, AA EM, AN LI UM, WA ID, AN AS, LE NA, HA ER DE, EJ HA, AI IM, BO AM, dal G.u.p. del Tribunale di Arezzo, che li aveva dichiarati responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti tutti - concernenti sostanze stupefacenti e, riuniti i medesimi sotto il vincolo della - continuazione tra loro e, per alcuni degli imputati, con taluni reati già giudicati, concessi alla LE e alla WA le attenuanti generiche, per la seconda equivalenti alla contestata recidiva, applicata a tutti la diminuente per il rito abbreviato, li aveva condannati alla pena ritenuta per ciascuno equa. La Corte di Appello, infatti, ha qualificato tutti i fatti come di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. ed ha correlativamente ridotto le pene. Come rammentato dalla corte territoriale, il procedimento prendeva avvio dalle indagini svolte per la identificazione di colui che aveva ceduto dello stupefacente ad un giovane, morto per overdose. Siffatto soggetto veniva individuato in un cittadino marocchino, dimorante in Arezzo ed attivo nell'ambito di un più vasto contesto di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di soggetti nordafricani. Venivano escusse a sommarie informazioni testimoniali varie persone, tra le quali un minore, T.A., il quale riferiva dell'attività di cessione di sostanza del tipo hashish e cocaina da parte di due nordafricani, uno dei quali gli aveva fornito dell'hashish in svariate occasioni, mentre dell'altro gli era stato fornito il numero di telefono da persone che avevano acquistato dal medesimo entrambi i tipi di sostanza. Il primo nordafricano, chiamato "G usava l'utenza cellulare n. 3286662327, mentre l'altro, detto M" usava l'utenza n. 3291821206. Il ragazzo minorenne riferiva inoltre di una terza persona dalla quale si era rifornito di hashish, tale "AF", di origine siciliana, e dell'età di 35 anni circa, che utilizzava l'utenza nr. 3398734790. Quest'ultimo veniva immediatamente individuato in EL AF, il quale, fin dall'anno 2008 aveva fornito alle Forze di polizia, al momento di svariati controlli, quel numero di utenza cellulare;
utenza sulla quale quindi venivano attivate intercettazioni telefoniche. Altre intercettazioni venivano attivate sulle utenze in uso ai due soggetti nordafricani non compiutamente identificati, e venivano eseguiti dalla polizia giudiziaria servizi di osservazione diretta, i quali permettevano di identificare l'utilizzatore dell'utenza telefonica n. 3286662327 in Smdani EM e quello dell'utenza n. 3291821206 in Areaoui CE BE WID. Nel successivo sviluppo le indagini portavano alla identificazione di numerosi acquirenti di sostanza stupefacente dall'EL, da Arfaqui CE BE HID e da AA H EM, e all'acquisizione di elementi in ordine al coinvolgimento, nel traffico di sostanza stupefacente gestito dall'Areaoui, di OG LI UM, sua fornitrice;
venivano via via individuati anche altri personaggi coinvolti nei traffici: WA RI, AN AS, LE NA, HA AC AD, WA IM, EJ HA e OG HA (che venivano identificati attraverso i contatti telefonici tenuti dall'EL).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per la cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze. Egli censura la avvenuta qualificazione dei fatti come di lieve entità, perché fatta sulla scorta di un errore giuridico, consistente nell'aver inteso la qualità della sostanza, alla quale fa riferimento l'art. 73, co. 5 T.U. Stup., come tipo di sostanza;
laddove il legislatore ha inteso riferirsi con tale locuzione alla percentuale del principio attivo in essa presente. Sicché sarebbe erroneo ritenere che, essendo stata abolita la distinzione tra i vari tipi di droga ai fini della interazione della fattispecie delineata dal comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup., non sarebbe ostativo al riconoscimento della lieve entità del fatto la diversa specie delle sostanze oggetto materiale del reato. L'equiparazione nulla toglie alla maggiore pericolosità della condotta di colui che è in grado di soddisfare tipologie diverse di clienti (richiama, sul punto Cass. 26205/2015). La Corte di Appello, inoltre, non ha superato il rilievo fatto dal primo giudice della professionalità dell'attività di spaccio;
il ricorrente critica il giudizio espresso a riguardo della significatività della durata dell'attività illecita. L'aver posto l'accento soltanto sui quantitativi della sostanza comporta carenza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup.
3. EL AF ha proposto ricorso articolando due motivi. Con il primo, che lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, censura la mancata replica ai motivi di appello che evidenziavano la mancanza della prova in relazione ad alcune delle cessioni contestate all'imputato, a riguardo delle quali non stati compiutamente identificati gli acquirenti e neppure contestualizzati gli episodi (capo a). La motivazione sarebbe solo apparente. Puntualizza che la Corte di Appello ha ritenuto provati i reati perché in un'occasione si era pervenuti al sequestro della droga venduta dall'EL. Con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed il vizio della motivazione perché, a fronte della richiesta articolata nell'atto di H appello, la corte distrettuale non ha reso esplicite le ragioni del diniego, rifacendosi alla motivazione del G.u.p.
4. AA EM ha proposto ricorso lamentando violazione degli artt. 125, 191, 192, 546 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. La motivazione in punto di responsabilità non è 'adeguatamente logica e chiara'; era stato osservato che dalle intercettazioni non poteva desumersi se ai colloqui erano seguiti gli incontri;
che a riguardo degli episodi per i quali non era stato identificato l'acquirente non è stata raggiunta la prova della responsabilità. La Corte di Appello si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado. Lamenta, altresì, che la pena inflitta non rispetta i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., perché troppo elevata, in ragione della mancata disapplicazione della recidiva, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'eccesivo aumento a titolo di continuazione. Le attenuanti generiche sono state ritenute per coimputati maggiormente gravati, non si è tenuto conto delle condizioni di vita, della condizioni di tossicodipendenza, della confessione resa;
la recidiva è stata ritenuta nonostante i precedenti siano risalenti nel tempo;
l'imputato aveva avuto un ruolo marginale.
5. EJ HA ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonella Antonelli.
5.1. Con un primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 99, co. 3 cod. pen. perché la Corte di Appello ha applicato un aumento di due terzi della pena base nonostante il primo giudice avesse escluso che la recidiva fosse reiterata.
5.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 597, co. 3 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. perchè la Corte di Appello ha inflitto un aumento a titolo di continuazione maggiore di quello determinato dal primo giudice;
avendo questi determinato l'aumento nella misura di un dodicesimo della pena base, altrettanto avrebbe dovuto fare la corte territoriale.
5.3. Con il terzo motivo si è doluto della violazione dell'art. 133 cod. pen. perché la corte distrettuale ha inflitto una pena che mal si concilia con l'entità dei fatti e con quella inflitta ai coimputati.
5.4. Infine il EJ ha dedotto il difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 99 cod. pen. perché la Corte di Appello non ha reso 'adeguata motivazione' nell'escludere le attenuanti generiche e confermato la sussistenza della recidiva. Il generico riferimento al comportamento processuale e ai pregiudizi penali nonché alla reiterazione della condotta non soddisfa l'obbligo motivazionale. H CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Il ricorso del P.G. è infondato. E' opportuno evidenziare che la Corte di Appello ha dedicato all'analisi della fattispecie delineata dall'art. 73, co. 5 T.U. Stup., come risultante dalla novella recata dapprima dal d.l. n. 146/2013 e poi dalla legge n. 79/2014, una lunga esplicazione, punteggiata di riferimenti alla giurisprudenza di legittimità. La tesi della Corte di Appello è che la sopraggiunta autonomia della fattispecie imperniata sulla lieve entità del fatto imponga di rivedere ogni interpretazione della norma che riposi sulla considerazione di questo come di una forma attenuata del reato base descritto ai commi 1 e 4 dell'art. 73 T.U. Stup. Ribadendo che in presenza di un dato ponderale eccedente "quella 'soglia' che la giurisprudenza di merito individui, di volta in volta, in relazione alle 'specificità ambientali"" ogni altro fattore, tra quelli menzionati dal comma 5, deve essere ritenuto soccombente, il Collegio territoriale richiama l'attenzione sul fatto che mentre i reati di cui rispettivamente ai commi 1 e 4 si differenziano in ragione del tipo di sostanza (oggetto materiale del reato), ai fini della integrazione di quello definito dal comma 5 il tipo non ha rilievo;
ne deduce che "la minore offensività non è rappresentata dalla tipologia dello stupefacente commercializzato, ma dalle modalità della condotta stessa. Il fatto di lieve entità è quindi un fatto diverso, che ha per oggetto una condotta diversa da quella delle ipotesi più gravi;
diversità che attiene alla valutazione complessiva della condotta posta in essere dal soggetto e dal contesto ambientale in cui si inserisce". Su tali premesse la Corte di Appello identifica il fatto di lieve entità essenzialmente nella condotta marginale, anche se continuativa;
nella condotta fungibile, in quella concernente il commercio al minuto dello stupefacente. Espressamente la Corte di Appello richiama l'archetipo dello spaccio al dettaglio. Da ciò per la corte territoriale deriva che la vendita può avere ad oggetto, anche contemporaneamente, sostanze di tipi diversi;
quel che conta è che si tratti di 'piccolo spaccio'. A conforto di tale impostazione la Corte di Appello richiama la necessità di fornire una interpretazione alle norme sanzionatorie che vengono in considerazione che sia conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, sostanzialmente propugnando la necessità di ritenere integrata l'ipotesi di cui al comma 5 ogni volta che "il reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto secondo il criterio di ragionevolezza e proporzionalità - la pena minima altrimenti applicabile ai sensi dell'art. 73 commi primo e quarto". Dovendosi anche considerare, conclude il collegio distrettuale, che la forbice edittale prevista dal comma 5 permette "di sanzionare condotte caratterizzate da maggiore gravità, anche con pene detentive severe, pur rimanendo però in un quadro normativo maggiormente aderente alla concreta incidenza del singolo episodio nel panorama complessivo della attività di commercio stupefacente di un determinato territorio". Poste queste premesse di carattere generale la Corte di Appello ha però ritenuto che ricorresse l'ipotesi del fatto di lieve entità perché, in positivo: a) i reati avevano avuto ad oggetto sempre quantitativi modesti, ceduti al dettaglio in dosi, delle quali non era nota la misura del principio attivo;
b) l'attività di spaccio era stata continuativa ma svolta in un arco temporale circoscritto ai mesi tra maggio e luglio 2013. Mentre, è implicito nelle premesse, non ha assegnato valore, quale fattore incompatibile con il fatto di lieve entità, alla diversa tipologia dell'oggetto materiale. E' principalmente su quest'ultima valutazione della Corte di Appello che si appuntano le censure del P.G. ricorrente, il quale si richiama al principio posto da Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015 dep. 22/06/2015, P.M. in proc. Khalfi, Rv. 264065, per il quale "in tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice". Principio che in realtà è stato formulato anche in altre pronunce, ad esempio in Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014 - dep. 19/11/2014, Cichetti, Rv. 261161. Ma a tale orientamento si contrappone consapevolmente quello per il quale la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore (Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016 - dep. 17/11/2016, Barba, Rv. 268218; Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017 - dep. 27/03/2017, Fonzo e altri, Rv. 269457; Sez. 4, n. 22655 del 04/04/2017 - dep. 09/05/2017, BE Ali, Rv. 270013). Questo Collegio ritiene di dover dare continuità a tale secondo orientamento, non potendosi condividere la tesi che esclude in via di principio la lieve entità del fatto quando si tratti di detenzione e di cessione di sostanze di diverso tipo. Appare condivisibile quanto sostenuto dalla Corte di Appello, circa l'identificazione dell'ipotesi del reato di cui al comma 5 con l'archetipo del piccolo spaccio (ma non in via esclusiva). Si tratta, peraltro, di una impostazione che questa Corte ha già fatto propria;
si è infatti affermato che "la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è H configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine"" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 - dep. 15/04/2015, Driouech, Rv. 263068). E che trova conforto nella necessità di non precludere una valutazione complessiva del grado di offensività del reato, per di più sulla base dell'applicazione di massime di esperienza non sottoposte a verifica di validità nel caso concreto. Pertanto, è certamente da escludere che la Corte di Appello, impegnatasi nella costruzione di un ragionevole impianto argomentativo, sia incorsa in vizio motivazionale;
e le ulteriori censure avanzate dal ricorrente concretano in realtà una valutazione antagonista della prova, che si vorrebbe veder avallata da questa Corte, che verrebbe in tal modo ad assumere un ruolo che non le compete. Ed è parimenti da escludersi che la Corte di Appello abbia fatto erronea applicazione dell'art. 73, co. 5 TU Stup. ritenendo che la sola circostanza dell'essere le sostanze cedute di specie diverse non risultasse nel caso concreto incompatibile con la lieve entità del fatto. Il ricorso va quindi rigettato.
7. Il ricorso proposto da EL AF è infondato.
7.1. Il primo rilievo è da un verso aspecifico e dall'altro manifestamente infondato. Aspecifico perché si sostanzia in generiche critiche alla sentenza impugnata che si sarebbe limitata ad affermazioni in definitiva apodittiche, che non indicherebbe elementi di prova concreti atti a suffragare l'ipotesi accusatoria, che non contestualizzerebbe i singoli episodi illeciti contestati, che utilizzerebbe le intercettazioni senza riscontri alle stesse - senza confrontarsi con la sintetica ma puntuale motivazione resa dal giudice territoriale. Va rammentato che sono non specifici, ossia generici ed indeterminati, quei motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 25384901). Dal canto suo la Corte d'Appello, premesso che l'EL aveva confessato taluni dei numerosi illeciti contestatigli (quelli che avevano visti come cessionari OT MO e VA SS), ha evidenziato che tutti i fatti si collocano in un ristretto arco temporale (maggio-giugno 2013), interamente 'coperto' dalle H intercettazioni telefoniche, le quali hanno svelato conversazioni dal tenore univoco e rapporti illeciti trattenuti dall'imputato con una pluralità di soggetti (vengono esplicitamente citati taluni di essi, tra i quali anche soggetto compiutamente identificato). Sicché è manifestamente infondato il rilievo del ricorrente, sia perché la motivazione che si vorrebbe carente è all'inverso del tutto adeguata, sia perché si lamenta l'assenza di riscontri a quanto emergente dalle conversazioni citate nonostante all'EL sia stata sequestrata sostanza stupefacente, questi abbia ammesso di aver fatto illecite cessioni e siano state acquisite le dichiarazioni del Tavassi, esplicitamente indicate dalla Corte distrettuale come fattore di riscontro a quanto evincibile dalle conversazioni captate dagli inquirenti.
7.2. Infondato è il secondo rilievo. In tema di riconoscimento delle attenuanti generiche va rammentato che il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che nel motivare il diniego di quel riconoscimento non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Ciò in quanto la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (ed è singolare che l'esponente rammenti tale affermazione per sostenere una critica al diniego delle attenuanti). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381). На Nel caso di specie la Corte di Appello ha rimarcato il dato della reiterazione delle condotte criminose, quello dell'assenza di collaborazione processuale e la circostanza che l'imputato era già stato condannato per escludere che il trattamento sanzionatorio dovesse essere mitigato attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche. Argomentazione in linea con i principi sopra rammentati e nient'affatto manifestamente illogica, la quale all'evidenza rappresenta replica critica all'indicazione, fatta nell'atto di appello, dello stato di tossicodipendenza dell'EL come (unica) ragione fondante quel riconoscimento.
7.3. Segue al rigetto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
8. Il ricorso proposto da AA è infondato.
8.1. Quanto al primo motivo valgono le medesime considerazioni già svolte a riguardo dell'analogo motivo proposto dall'EL. Deve aggiungersi che a riguardo del AA la Corte di Appello ha preso in esame il motivo di gravame che lamentava, per gli episodi non confessati dall'imputato, l'assenza di elementi di prova ulteriori rispetto a quanto ricavabile dalle intercettazioni telefoniche;
ed ha replicato ribadendo la sicura idoneità dimostrativa del contenuto delle conversazioni captate. A fronte della persistente evocazione fatta dal ricorrente della necessità di acquisire riscontri alle intercettazioni telefoniche va rammentato che le Sezioni Unite hanno statuito che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263714). Per altro aspetto, il fatto che non sia noto secondo il ricorrente se alle - - conversazioni siano seguiti gli incontri (e quindi le cessioni) non priva di rilevanza penale la condotta accertata, posto che anche l'offerta in vendita e la promessa di sostanza stupefacente integra il reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup.
8.2. Per ciò che concerne i rilievi che attengono al trattamento sanzionatorio, essi si sostanziano nella generica lamentazione della eccessività della pena, senza però riuscire a cogliere un effetto ✓ vizio della motivazione. Quando si rileva che non si è tenuto conto delle condizioni di vita del prevenuto per riconoscere le attenuanti generiche si dimentica quanto già sopra esposto, ovvero che nel motivare il diniego del loro riconoscimento non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli 10the dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Né può essere di per sé fattore di vizio l'aver riconosciuto tali attenuanti a coimputati che hanno commesso un maggior numero di illeciti;
occorre pur sempre identificare il vizio tipico definito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
8.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
9. Il ricorso proposto da EJ HA è fondato, nei termini di seguito precisati.
9.1. Giova ripercorrere quanto esposto dai giudici territoriali in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio. Quello di primo grado è pervenuto alla pena di sei anni e mesi sei di reclusione ed euro 32.000,00 di multa ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 73, co. 1 T.U. Stup.; ha fissato la pena base in sei anni di reclusione ed euro 28.000,00 di multa;
ha aggiunto l'aumento per la recidiva specifica infraquinquennale escludendo la contestata reiterazione -, pari a tre anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa;
poi quello per i reati satelliti in continuazione, pari a mesi nove di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
ha infine applicato la diminuzione prevista per il rito abbreviato. Dal canto suo la Corte distrettuale ha derubricato il reato nella ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup;
apportato alla pena base di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa un aumento per la recidiva pari ad un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa;
ulteriormente aumentato tale pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per la continuazione;
ha infine apportato la diminuzione pari ad un terzo. Come si può agevolmente osservare l'aumento per la recidiva disposto dalla corte distrettuale è stato pari a due terzi della pena base;
ovvero quella misura che è prevista dall'art. 157, co. 4 cod. pen. per l'ipotesi di recidiva reiterata ove anche specifica ed infraquinquennale. Ma si è già esposto che il primo giudice aveva escluso la recidiva reiterata;
con l'effetto che ai sensi del comma 3 dell'art. 157 cod. pen. l'aumento doveva essere della metà. Ne consegue che la Corte di Appello è intervenuta sulla statuizione concernente la recidiva la tipologia stessa della recidiva con effetti - sfavorevoli all'imputato senza che il punto fosse stato oggetto di impugnazione Her 19 da parte dell'accusa pubblica;
così incorrendo nella violazione dell'art. 597, co. 3 cod. proc. pen.
9.2. Quanto alla denunciata analoga violazione in rapporto all'aumento disposto dalla corte distrettuale a titolo di continuazione, dato conto del fatto che questa ha determinato tale aumento in un anno e due mesi di reclusione (oltre la multa) mentre il G.u.p. lo aveva fissato in nove mesi di reclusione (oltre la multa), ritiene il Collegio che debba trovare applicazione nel caso che occupa il principio posto dalle Sezioni Unite, per il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014, C, Rv. 258653). Ancorché non vi sia perfetta coincidenza della fattispecie concreta che qui viene in considerazione con quella scrutinata dal S.C., sembra tuttavia attagliarsi anche ad essa il principio di fondo della libertà di valutazione del giudice quando muti la struttura del reato continuato, con il limite della complessiva misura della pena. Nella vicenda in esame si è avuta la derubricazione del reato originariamente contestato;
ipotesi non dissimile, nella prospettiva dalla quale muove la presente analisi, da quella dell'assoluzione pronunciata in secondo grado per il reato già ritenuto più grave. Ne deriva la conformità della statuizione contestata ai principi espressi da questa Corte e l'insussistenza dell'evocata violazione del divieto di reformatio in peius.
9.3. Il terzo motivo resta assorbito.
9.4. Il quarto è manifestamente infondato. Già nella prospettazione del ricorrente la mera affermazione della non avvenuta soddisfazione dell'obbligo di motivazione è accompagnata alla elencazione dei dati che la Corte di Appello ha preso in esame e fatto oggetto di valutazione ai fini dell'esame della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione è quindi resa ed è in linea con il principio rammentato al superiore punto 7.2. 9.5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti del EJ limitatamente alla statuizione concernente l'aumento per la recidiva, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio;
mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. the 19 Rigetta i ricorsi di EL AF e AA EM e li condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EJ HA limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso di quest'ultimo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/7/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere سکا مستسلمی Depositata in Cancelleria Oggi. 26 OTT. 2017 CondiziarIl Funziona Gudiziario IC RA