Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2017, n. 49153
CASS
Sentenza 13 luglio 2017

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In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore. (Fattispece in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva ritenuto sussistere l'ipotesi di lieve entità nella condotta di cessione al minuto di modesti quantitativi di stupefacente, pur se di diversa qualità, in un arco temporale circoscritto, di circa tre mesi).

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  • 1Il fatto di lieve entità per gli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2023

  • 2Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022

    In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …

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  • 3Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018

  • 4L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018

    La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …

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  • 5Stepefacenti: fatto di lieve entità - criteri
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 13 aprile 2018

    In materia di stupefacenti, l'articolo 73 comma 5 del DPR 398/1990 prevede una ipotesi di reato più lieve, da valutarsi in base ai mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze oggetto dello spaccio. Sui criteri per l'applicazione di tale ipotesi attenuata, la Cassazione si è abbondantemente pronunciata, sin da quando l'articolo 73, comma 5, configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante. In particolare si ritiene che la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2017, n. 49153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49153
Data del deposito : 13 luglio 2017

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