Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15069 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE 15069/03 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA EQUA RIPARAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto IRRAGIONEVOLE SEZIO E PR A DURATA DEL PROCESSO - EQUA RIPARAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 5066/0 R.G.N. 27073/02 Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI Dott. Giammarco CAPRUCCIO 30600 Consigliere Cron. Dott. Mario ADAMO Rep. 3990 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 28/03/2003 Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RF IA, RF ER;
intimati avverso il decreto della Corte d'Appello di CATANZARO, depositato il 26/06/02; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 810 udienza del 28/03/2003 dal Consigliere Dott. Mario 1 ADAMO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato D'Avanzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo LA AR con atto notificato in data 22.1.1988 proponeva, nei confronti del Comune di Catanzaro, do- manda di danni, in conseguenza di illegittima occupa- zione di un fondo di sua proprietà. La causa veniva proseguita dagli erede dello Scar- fò, NF e NO AR, attuali ricorren- ti, e si concludeva in primo grado con sentenza pronun- ziata in data 21.3 2001. Gli eredi ARritenuto che la causa avesse avuto una durata irragionevole, adivano la Corte di appello di Catanzaro per sentir condannare il Ministero della Giustizia al pagamento dell'equa riparazione. La Corte di appello adita, accertato che il proces- so presupposto aveva avuto una durata irragionevole di nove anni condannava l'Amministrazione della Giustizia a corrispondere a NF e NO AR la somma di euro 9000/00 a titolo di danno morale, respin- geva la domanda di liquidazione del danno patrimoniale. 2 Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso fondato su unico motivo il Ministero della Giustizia. Non svolgono attività difensiva NF e Pier- luciano AR. Motivi della decisione Con l'unico motivo di cassazione il ricorrent la- mentano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L.24.3.2001 n 89 e dell'art. 2697, nonchè insufficiente e contraddittoria motiva zione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. Rileva l'Amministrazione ricorrente che il diritto By all'equa riparazione non sorge contestualmente alla du- rata irragionevole del processo ma ben diversamente è ipotizzabile solo in favore di chi, a seguito dell'ir- ragionevoe durata, abbia subito un danno di natura pa- trimoniale o non patrimoniale. Tale danno in quanto conseguenza dell'irragionevole durata, deve pertanto essere provato, sia pure per pre- sunzioni, dal richie dente, ipotesi non verificatasi nella specie. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero nella specie la Corte territoriale ha rite- nuto provato il danno morale subito dai ricorrenti, in 3 base alla considerazione che rilevante era la "posta in gioco avente il riconoscimento di somme di notevole im- porto" sicchè era logico presumere l'ansia ed il patema d'animo degli attori a seguito del ritardo nel ricono- scimento del loro diritto, considerazione che pur Co- stituendo la ragione fondante della decisione della Corte territoriale non è stata specificamente censurata dall' Amministrazione ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 28.marzo. 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Idama (Mario Adamo) (Mario Delli Priscoli) CORTES ONE Fri me Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE · 9 OTT. 2003 Lisa Passinetti શ - IL CANCELLIERE ce.