Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore.
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 22655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22655 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
Ай-ри 22655-17 REPUBBLICA ITALANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente SENTENZA N. 117574/17 Dott. - GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA N. 7421/2017 - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AL NE N. IL 08/06/1993 avverso l'ordinanza n. 1041/2016 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA, del 21/10/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PARMING STABILE, (UE HA CHIESTO IL RIGATTO DZ Riconso Udit i difensor Avv.; -1- ل ے RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame di Venezia il 21 ottobre 2016 ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di BE AL IE avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Padova del 15 settembre 2016 con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere anche - nei - confronti del predetto, indagato per avere, in dieci occasioni, dal 7 ottobre 2015 al 3 dicembre 2015, detenuto e ceduto cocaina, eroina e hashish (capo n. 5).
2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza personalmente BE AL IE, affidandosi ad un unico motivo mediante il quale deduce difetto motivazionale (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), sotto vari profili, attinenti sia al compendio indiziario sia all'esatta qualificazione dei fatti per cui è processo.
2.1. In primo luogo, non sarebbe adeguatamente motivata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, in quanto gli episodi effettivamente accertati sarebbero soltanto due, peraltro risalenti nel tempo, di modesta gravità ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito sarebbe generico.
2.2. Inoltre le espressioni usate nelle telefonate, di tipo criptico, stralci delle quali si riportano nel ricorso, sarebbero state interpretate in senso sfavorevole all'imputato, malgrado l'assenza si assume di elementi di conforto della tesi - accusatoria quali potrebbero derivare da servizi di osservazione, pedinamenti ovvero sequestri. Al più - assume il ricorrente dalle captazioni potrebbe trarsi la prova del ruolo marginale dell'indagato, mero nuncius per conto di altri, privo di autonomia gestionale.
2.3. Motivazione carente, contraddittoria ed illogica caratterizzerebbe anche l'esclusione della, invocata, qualificazione delle condotte in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, emergendo, invece, secondo il ricorrente, l'occasionalità e la non gravità dei fatti. Poiché l'unico episodio realmente accertato ha avuto ad oggetto il sequestro nei confronti dell'indagato di 0,33 grammi lordi di cocaina, di cui si ignorerebbe il principio attivo, e le altre condotte sono, invece, desunte solo ed esclusivamente dal contenuto di intercettazioni stimate non probanti dalla difesa, si contesta la esclusione da parte del Tribunale per il riesame della sussistenza dell'ipotesi attenuata, anche tenuto conto della genericità dei capi di accusa e si evidenzia che non emergerebbe la prova della pluralità di tipologia di sostanze né la sistematicità dell'attività delittuosa da parte di BE AL IE. Si assume, infine, che dalla eventuale sistematicità non deriverebbe, in ogni caso, l'impossibilità di escludere l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 2 309 del 1990, perché, nel caso di uno spacciatore che effettui piccole cessioni, come ordinariamente accade, sarebbe ben difficile individuare l'ipotesi attenuata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Nella prima parte, infatti, in cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria, si propone, al limite dell'inammissibile, ai giudici di legittimità una rilettura del contenuto delle intercettazioni, si assume in contrasto con principi - consolidati che sarebbero necessari "riscontri" al contenuto delle stesse e si auspica una lettura alternativa dei gravi indizi valutati dai giudici di merito.
1.2. Quanto alle contestazioni incentrate sulla qualificazione giuridica del fatto, osserva il Collegio che, in realtà, alle pp.
2-3 dell'ordinanza impugnata ed alla p. 77 di quella del G.i.p., provvedimenti che vanno letti congiuntamente, si dà atto dei concreti elementi (numero degli episodi;
protrazione nel tempo;
contatti con ambienti criminali di maggior spessore;
quantità, avendo il 24 novembre 2015 BE AL IE "trattato" mezzo chilo di droga;
precedenti) che, ad avviso dei giudici di merito, depongono per un'elevata professionalità nell'attività di cessione, incompatibile con l'ipotesi attenuata. In tale contesto, va ridimensionata la portata del rilievo difensivo circa la ritenuta mancanza di prova della pluralità di stupefacenti, in quanto la pluralità - può, ma non necessariamente deve, condurre all'esclusione dell'ipotesi attenuata, occorrendo sempre operare una prudente valutazione di tutte le circostanze concrete. Nessun automatismo applicativo, infatti, può aversi in un giudizio raziocinante e rispettoso dei precetti costituzionali pur in presenza di una pluralità di tipologia di stupefacenti, ben potendosi, in linea astratta, ipotizzare la sussistenza di un "piccolo spaccio" da parte di agente estremamente disorganizzato che detenga per la cessione a terzi minime quantità di droghe di diverso genere, conformemente al convincente insegnamento di Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218, secondo cui «In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sé costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore». La non coincidente opzione ermeneutica (fatta propria da Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014, Cichetti, Rv. 261161; Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065; Sez. 4, n. 6624 del 15/12/2016, dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 3 269130) è stata, del resto, espressa in concrete fattispecie in cui, a prescindere da altre circostanze, alla diversa qualità di stupefacente, duplice e persino triplice, si accompagnavano quantità di un certo rilievo (infatti: 91 grammi di hashish e 181 pasticche di ecstasy nel caso affrontato da Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014, Cichetti, cit.; 20,875 grammi di eroina, 5,167 grammi di cocaina e 1,401 grammi di hashish in quello esaminato da Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, cit.; 230,3 grammi di cocaina e 271,8 grammi di eroina nella vicenda alla base del giudizio di Sez. 4, n. 6624 del 15/12/2016, dep. 2017, Bevilacqua, cit.).
2. Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie la doverosa, complessiva valutazione risulti essere stata effettuata, in maniera non incongrua, da parte dei giudici di merito mediante la valorizzazione di una pluralità di indici fattuali complessivamente stimati tali da escludere il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Essendo l'indagato detenuto, occorre, infine, provvedere ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 04/04/2017. Il Consigliere estensore If Presidente Daniele Cenci Rocco Marco Blaiotta کا متسلل Depositata in Cancelleria Oggi, - 9 MAG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patriz Carra 4