Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità relativamente al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, rilevando che la corte d'appello, nell'argomentare in ordine alla offensività della condotta e alla non sostituibilità della pena detentiva con quella pecuniaria, aveva evidenziato alcune circostanze, quali le modalità organizzative della coltivazione e la quantità di sostanza detenuta, distoniche con le condizioni di applicabilità dell'istituto in questione).
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Coltivazione di marijuana e uso personale dopo le Sezioni Unite di Lorenzo Miazzi PARTE SECONDA Le caratteristiche della coltivazione non punibile. Sommario: 7. “Minime dimensioni svolte in forma domestica” - 8. La destinazione in via esclusiva all'uso personale e i suoi indici sintomatici - 9. Le tecniche di coltivazione: cosa vuol dire “rudimentali” - 10. Lo “scarso” numero di piante: sì, ma quante? - 11. Una previsione difficile: il quantitativo ricavabile - 11 a. Il quantitativo “modestissimo” - 11 b. Il prodotto “ricavabile” - 12. La mancanza di indici di inserimento nell'ambito del mercato -13. Il concetto di uso personale e gli indici sintomatici - 14. Uso personale anche se la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2016, n. 51615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51615 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
5 161 5 / 1 6 94 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da · Presidente - Sent. n. sez. 1724 Ippolito Francesco Petruzzellis Anna UP 09/11/2016 Tronci Andrea R.G.N. 20821/2015 Mogini Stefano Alessandra Bassi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2015 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Rossi Agnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Cagliari del 23 giugno 2012 - in relazione alla coltivazione di piante di cannabis ed alla detenzione di analoga sostanza -, la Corte d'appello del capoluogo sardo ha ridotto la pena inflitta in primo grado a RE AB a mesi sei di reclusione e 1000 euro di multa, con conferma nel resto della decisione impugnata.
2. Ricorre avverso la sentenza l'Avv. Maurizio Scarparo, difensore di fiducia di RE AB, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1 2.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello eluso l'obbligo di motivare, là dove si è limitata a riprodurre in copia la motivazione della sentenza di primo grado;
2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il Collegio di merito errato nel ritenere configurabile nella specie una "coltivazione" penalmente rilevante, trattandosi invece di una semplice coltivazione domestica, riportabile alla ampia nozione di detenzione per uso personale;
2.3. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, comma secondo, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte errato nel ritenere punibile il fatto, sebbene si tratti di una coltivazione domestica priva di offensività in quanto finalizzata al mero uso personale;
2.4. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il giudice d'appello errato nel ritenere punibile il fatto, nonostante la coltivazione domestica fosse destinata a fare fronte al fabbisogno giornaliero di un gruppo di persone, con relativa condivisione della responsabilità;
2.5. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, comma secondo, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché in relazione agli artt. 25 Cost., 2 e 131-bis cod. pen., sussistendo nella specie i presupposti della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto contestato;
2.6. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte omesso di motivare in merito alla integrazione dell'elemento soggettivo;
2.7. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché in relazione agli artt. 25 Cost., 2 e 131-bis cod. pen., per avere il Collegio del gravame irragionevolmente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle modalità del fatto, mentre risulta inverosimile che i coinquilini del Carboni non condividessero i prodotti della coltivazione della marijuana, visto il forte odore emanato dalla coltura. 2 A CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere respinto.
2. E' inammissibile per manifesta infondatezza il primo motivo di ricorso col quale il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione per avere la Corte d'appello riprodotto nel provvedimento impugnato la sentenza di primo grado (v. punto 2.1 del ritenuto in fatto). Dalla lettura della decisione in verifica, risulta di tutta evidenza come il Collegio di merito, dopo avere dato conto del compendio argomentativo sviluppato dal Giudice di primo grado nonché dei motivi d'appello, abbia svolto specifiche ed autonome considerazioni in risposta (v. pagine 9 e seguenti della sentenza).
3. Sono privi di fondamento il secondo e terzo motivo, con i quali il ricorrente declina sotto diversa prospettiva la medesima doglianza, lamentando il difetto dei presupposti fattuali della "coltivazione" punita dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (v. punti 2.2 e 2.3 del ritenuto in fatto).
3.1. Le censure mosse nel ricorso si pongono in evidente disarmonia rispetto al consolidato insegnamento di questa Corte, affermato anche dalle Sezioni Unite, alla stregua del quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, ma spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920 e 239921; Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). Detto principio è stato di recente autorevolmente ribadito dalla Corte costituzionale, con la pronuncia del 9 marzo 2016, n. 109, là dove -nuovamente investita della questione già sollevata in passato il Giudice delle Leggi ha ribadito l'infondatezza della dedotta incostituzionalità dell'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis. A sostegno della decisione, i Giudici della Consulta hanno rilevato, per un verso, come non sussista una disparità di trattamento tra il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente "raccolto" e il coltivatore "in atto", poiché 3 entrambi sono chiamati a rispondere penalmente delle loro condotte;
per altro verso, come non sia ravvisabile la violazione del principio della necessaria offensività del reato, là dove la condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti, presentando l'attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica - la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine - pubblico. Rimane, dunque, affidata alla discrezionalità del legislatore la previsione di un trattamento sanzionatorio più rigoroso per la condotta, dotata di maggiore pericolosità, di coltivazione di stupefacenti rispetto a quella di sola detenzione, in quanto la prima, non solo ha la capacità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante, ma a differenza delle altre condotte - "produttive" - non richiede neppure la disponibilità di "materie prime" soggette a rigido controllo, ma normalmente soltanto dei semi.
3.2. Di tali coordinate ermeneutiche hanno fatto corretta applicazione i Giudici della cognizione. A tenore di contestazione, nel caso in oggetto, si tratta della coltivazione di sette piantine di cannabis già poste a dimora e di altri diciannove pronte per essere impiantate, mediante utilizzo di micro impianti di irrigazione e di illuminazione, nonché della detenzione, ad evidente fine di spaccio, di complessivi 300 grammi di infiorescenze e foglie di marijuana essiccata, contenuti in diversi barattoli di vetro e contenitori. Dalle sostanze si sarebbero potuto ricavare, rispettivamente, 90 dosi medie singole, dalle piante coltivate, e 250 dosi medie singole, dalla sostanza stupefacente essiccata. Secondo la ricostruzione in fatto compendiata nelle sentenze di merito, le modalità motivazione delle piantine erano indubbiamente domestiche, ma presentavano un certo grado di organizzazione, in considerazione della predisposizione di due piccole serre attrezzate con l'impianto di irrigazione, ventole, lampade, filtri e termometri, così da consentire il mantenimento di un microclima favorevole della crescita delle piantine;
inoltre le piante venivano coltivate "a rotazione", modalità in grado di massimizzare il prodotto (v. pagine 9 e 10 della sentenza) Alla stregua della ricostruzione in fatto della vicenda, ineccepibile si appalesa allora la conclusione cui è pervenuta la Corte in punto di offensività del fatto, trattandosi di una coltivazione - con allestimento di due serre domestiche e a rotazione - potenzialmente idonea a produrre nel tempo, ove non interrotta dalle forze dell'ordine, di costanti e significativi quantitativi di sostanza stupefacente di buona qualità (v. pagina 11 della sentenza). 4 4. La deduzione mossa nel quarto motivo (v. punto 2.4 del ritenuto in fatto) non sfugge ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che essa, per un verso, non si confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4.1. Del tutto congruamente la Corte ha ritenuto che il fatto che i coinquilini potessero agevolmente rendersi conto della presenza della droga nella stanza del AB non costituisca circostanza di per sé idonea a dimostrare il loro concorso nel reato (v. pagina 10 della sentenza). Secondo i principi generali in tema di concorso di persone nel reato più volti ribaditi da questo Giudice di legittimità, la circostanza che taluno sia a conoscenza della circostanza che altri detenga nella medesima abitazione della sostanza stupefacente non è sufficiente a ritenere provato il concorso nel reato che postula un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito , dovendo piuttosto ricondursi, allorchè si riduca ad un comportamento meramente passivo, alla c.d. connivenza non punibile (ex plurimis Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv. 257810; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649).
5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivo riassunto sub punto 2.5 del ritenuto in fatto).
5.1. Occorre premettere che detto istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ed è entrato in vigore il 2 aprile 2015, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza. Come ha chiarito questa Corte pronunciandosi nel suo più ampio consesso, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593). Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che, 5 сер quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Ne discende che la diretta applicazione dell'istituto da parte di questa Corte presuppone la possibilità di riconoscerne i relativi presupposti ("se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità") sulla base della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dai giudici della cognizione. Diversamente, la decisione deve essere demandata al giudice di merito, non potendo espletarsi nella sede di legittimità giusta la specifica natura del sindacato rimesso a questa Corte - apprezzamenti di fatto tesi alla ricostruzione ed alla valutazione dei fatti (in senso conforme alle Sez. U sul punto, Sez. 6, n. 168, del 10/02/2016, Zuccato). Occorre aggiungere che il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. pur possibile nella sede di legittimità per le ragioni già sopra esposte -, presuppone nondimeno che le condizioni dell'istituto non siano già state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti nella ricostruzione della fattispecie storico-fattuale e nelle valutazioni espresse in sentenza.
5.2. In applicazione del principio fissato dalle Sezioni Unite, non è revocabile in dubbio che, nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'istituto. Ed invero, la Corte territoriale, nell'argomentare l'insussistenza dei non offensiva coltivazione di marjuana presupposti per ritenere in concreto- - e per negare la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ha congruamente evidenziato una serie di circostanze (modalità organizzative della coltivazione, quantità di sostanza detenuta e particolare ardire nel coltivare in un appartamento abitato anche da altre persone), tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata.
6. Del tutto generico e, dunque, inammissibile è il sesto motivo (punto 2.6 del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in merito alla integrazione dell'elemento soggettivo, in ogni caso implicitamente motivato in sentenza alla luce della descrizione delle stesse modalità del fatto e 6 dell'espresso richiamo alle dichiarazioni del AB, il quale ha ammesso di avere coltivato e detenuto marijuana nella propria stanza (v. pagina 5 della sentenza).
7. Incensurabili in questa Sede sono anche le considerazioni svolte dal Collegio d'appello in punto di negatoria delle circostanze attenuanti generiche, decisione contestata dal ricorrente col settimo motivo (2.7 del ritenuto in fatto). La Corte ha invero rilevato, per un verso, che si tratta di motivo generico e pertanto inammissibile (con una decisione perfettamente in linea con quanto di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza del 27 ottobre 2016, ric. Galtelli). Per altro verso, che non ricorre alcun concreto elemento positivamente valutabile, non potendosi valorizzare la mera incensuratezza dell'imputato, in conformità al consolidato insegnamento di questa Corte (ex plurimis Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
8. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 novembre 2016 Ippolito FrancescoFrancescol5 Il Presidente Il consigliere estensore Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC 2016 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piera Esposito O N E H ง