Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A A 5 4 I R / . R 6 T N 2 S A I . - 0062.193 T R G . B E U .P R B D L I L L A A R E D . T D B UBBLICA ITALIANA I E A S T 0 1 6 6 1 / 0 1 T N A E N 1 I S E 3 I R S I NOME DEL POPOL ITAL NO 1 E A E . T N A CORT M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF - Differage Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Daurue Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente- R.G.N. 20030/98 Dott. Enrico PAPA Consigliere 154/99 Consigliere- Cron. 3518 Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU - Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere - Ud.18/10/00 ha pronunciato la seguente 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 3002 per diritti L. domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 11 18 FEB. 2001 tempore, IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA 1 0
- ricorrente -
contro
NA VA;
intimato e sul 2° ricorso n° 00154/99 proposto da: NA VA, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato unitam e SUPREMA DI CASSAZIONE 1716 ROMANELLI ENRICO, che lo dife nde CAMPIONE CIVILE 415 -1- N. 62193 all'avvocato GAFFURI GIANFRANCO, giusta delega in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 112/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 29/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Vi udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ha impugnato la sentenza 29 settembre 1997 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha affermato la natura risarcitoria, e quindi la non imponibilità ' fini IRPEF della indennità a corrisposta nel 1987 a GI AG dal datore di lavoro, il Credito italiano s.p.a., a titolo di "contributo differenza canone d'affitto", all'atto del suo trasferimento del funzionario ad altra sede. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è affidato ad un unico articolato motivo. Il AG resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi debbono essere previamente riuniti aʼ sensi dell'art. 335 c.p.c.. Adducendo la violazione degli artt. 48 del DPR 597/73, 6 e 48 del T.U. 917 del 1986, nonché difetto di motivazione, il ricorrente sostiene la natura reddituale del "contributo per differenze canone d'affitto", e quindi la sua imponibilità, 3 quale componente a tutti gli effetti del reddito da lavoro dipendente. Il ricorso principale è fondato. prevalente indirizzoInfatti, secondo il giurisprudenziale di questa Corte, a far data dalla sentenza n.948 del 1996 (2212/2000; 7703/2000; 6292/2000) le erogazioni del datore di lavoro al dipendente, dirette ad alleviare la maggiore entità degli oneri generali sempre connessi al lavorativa, sonotrasferimento della sede componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, sostanzialmente analogo, come previsto, in modo Ан dall'art. 48 del DPR 597 del 1973 e dall'art. 48 del T.U.I.R. 917/86 (fino alla modifica normativa contenuta nel D.L. n. 314 del 1997). Infatti il reddito da lavoro dipendente, come definito dalle citate disposizioni, ricomprende e gli emolumenti comunque tutti i compensi corrisposti dal datore di lavoro nell'ambito del relativo rapporto, e dunque anche le indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici generali gravanti sul dipendente, in relazione allo (quali le svolgimento dell'attività lavorativa spese di vitto, alloggio e vestiario). E' invece infondato e deve essere rigettato il incidentale con cui ilricorso contribuente contesta la sua legittimazione a subire l'accertamento, sostenendo che a norma dell'art. 64 del DPR 600 del 1973, obbligato al pagamento è il sostituto d'imposta, che è l'unico contraddittore dell'Amministrazione Finanziaria. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5782/2000; 3330/2000; 10055/2000) in tema di sostituzione c.d. impropria in campo tributario (che ricorre quando un soggetto è tenuto per legge al pagamento dell'imposta a titolo d'acconto in luogo di altra persona, cui si riferiscono i fatti generatori del tributo, con l'obbligo di rivalsa mediante ritenuta), Finanziari mantiene l'azionel'Amministrazione diretta nei confronti del contribuente sostituito, che resta obbligato a dichiarare i redditi soggetti a ritenuta, in quanto concorrenti alla formazione della base imponibile sulla quale sarà calcolata l'imposta dovuta secondo criteri di progressività. E' pertanto legittimo l'avviso di accertamento emesso a carico del lavoratore subordinato, per contestargli la mancata inclusione nella dichiarazione annuale dei redditi di una componente 5 soggetta a ritenuta d'acconto, non effettuata dal datore di lavoro. Né può farsi questione di duplicazione d'imposta, potendo l'eventuale credito d'imposta del sostituito ad opera del sostituto essere opposto in sede di riscossione. accoglimento del ricorso principale, la In impugnata deve pertanto essere cassata. sentenza Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto del pesant dell'originaria domanda del contribuente. Appare offortuna be compensa jione delle oper в роше grado & giudizio. -
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il E N ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, O I Z 6 A 8 cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito 5 9 R . 1 T / A S N 4 I I respinge l'originaria domanda del contribuente. - / R G 6 B E 2 Compensa le spese A . R . T L R . L Roma, 18.10.2000 U P A . A B D D . I B L E R E A IL RELATORE T T A D T I N I 1 E S R 3 S N 1 E IL PRESIDENTE E E T S . I N A A M IL CANCELLIERE C1 Innocero Battista DEPOSITATO IN CANCELLER -6 FEB 2001 Oggi IL CANCELLIERE C Innocenzo Battista P)