Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME03534/0 1 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente - R.G.N. 16457/98 - n. 7384 Consigliere Cro Dott. Fernando LUPI Consigliere - Rep FIGURELLI Dott. Donato . - Consigliere Ud.10/01/01 Dott. Attilio CELENTANO DE MATTEIS - Rel. Consigliere - Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
IS RI;
intimata avverso la sentenza n. 320/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 24/06/98; R.G.N. 518/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 67 udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo NARDI che ha concluso per ilGenerale Dott. rigetto del primo motivo del ricorso, per l'accoglimento del secondo motivo e per l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 19/24 giugno 1998 n. 320 il Tribunale di Messina, in riforma della sentenza del Pretore della stessa città, ha dichiarato il diritto di AI AR alla dal 1° luglio 1997; haindennità di accompagnamento compensato le spese dei due gradi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con tre motivi. L'intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 Legge 11 febbraio 1980, n. 18; 112 e 437 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata sotto due profili: per avere disposto la condanna del Ministero dell'Interno, mentre la ricorrente aveva richiesto solo una sentenza di accertamento;
per avere concesso la indennità di accompagnamento, mentre la ricorrente aveva richiesto solo l'assegno di invalidità. Il motivo è infondato. Avendo il ricorrente dedotto la violazione di una norma processuale, e precisamente dell'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di rispettare il principio della 3 corrispondenza della pronuncia a quella richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, questa Corte ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti processuali è di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa 1998 n. 2458, 17 (Cass. 9 febbraio 1999 n. 1108, 5 marzo ottobre 1998 n. 10287 etc.). introduttivo delDa questi risulta che, sia nel ricorso giudizio, sia nell'atto di appello, la AI ha chiesto la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della indennità di accompagnamento. AXAY Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere concesSO la indennità di accompagnamento dal 1° luglio 1997, pur dichiarando di che aveva accertato una invalidità aderire alla ctu parziale dell'87% dal giugno 1996. La censura contiene, nel suo sviluppo, una denuncia di concesso laviolazione di legge, per avere il Tribunale indennità di accompagnamento in mancanza del presupposto di legge della inabilità totale (art. 1 Legge 11 febbraio 4 1980, n. 18), ed una di vizio di motivazione, cui esclusivamente si riferisce l'intestazione del motivo, per contraddizione interna tra parere del consulente tecnico d'ufficio, cui dichiara di volere aderire, e decisum con esso contrastante. 5 c.p.c.) èL'esame del profilo fatto valere (art. 360 n. prioritario, in quanto la violazione di legge può essere delibata solo dopo che si sia accertata quale sia corretta! motivazione della sentenza l'effettiva impugnata. Il vizio di motivazione sussiste, e quindi il motivo è fondato. Il Tribunale, pur dichiarando di volere aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, che avrebbe accertato una invalidità permanente del 100% con decorrenza dal giugno 1996 (circostanza contestata dal ricorrente, secondo cui l'elaborato peritale afferma una invalidità parziale dell'87%), ha poi riconosciuto la indennità di accompagnamento dal 1° luglio 1997, senza giustificare in alcun modo tale conclusione, che istituisce una contraddizione interna alla sentenza. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo, con cui il ricorrente ☑ ricorrent censura la sentenza impugnata per violazione e 5 falsa applicazione degli artt. 12, 13 e 19 Legge 30 marzo 1971, n. 118, perché, ove la statuizione di condanna alla indennità di accompagnamento dovesse essere frutto di errore materiale, in luogo dell'assegno di invalidità richiesto con l'atto di appello, vi sarebbe difetto di legittimazione passiva del Ministero, in quanto la intimata è nata 1' 11.6.1932, e quindi la invalidità, sorta il 1.6.1997, sarebbe successiva al compimento del 65° anno di età. Sotto altro profilo faceva rilevare che la ricorrente non ha fornito la prova, della quale è onerata, della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge per l'assegno di invalidità. Il ricorso va invece accolto in forza del secondo motivo, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Messina, il quale, sulla base della ctu espletata, relativamente alla quale non viene proposta alcuna censura di carattere procedurale, provvederà alla decisione della controversia con adeguata motivazione. Esso provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina. 6 Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 10 gennaio 2001. Il Presidente Мосіно випороши Il Consigliere Estensore Aldo Je Ma in Phillie IL CANCELLIERE Depositat in Cancelleria 10 MAR. 2001 T IL CANCELLIER. R O C Prev\ia-maisano RG 16457/98 7