Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2024, proposto da NU GE, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Ufficio Scolastico Regionale della Campania, entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento - sez. Lavoro – Dr.ssa Chiariotti - n. 78, pubblicata in data 30 gennaio 2023, notificata in formula esecutiva in data 14 marzo 2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa AL TA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1 - Con ricorso notificato e depositato il 24 gennaio 2024, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento - sez. Lavoro - n. 78 del 30 gennaio 2023 (RG n. 2965/2022), notificata in formula esecutiva in data 14 marzo 2023, con la quale il Giudice ordinario ha dichiarato il suo diritto ad “usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della L. 107/2025”, con conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica resistente all’ “accredito sulla carta elettronica del docente” dell’importo complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
2. – Rappresentando la perdurante inerzia nell’esecuzione del titolo azionato, parte ricorrente chiede quindi la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare ottemperanza alle statuizioni contenute nella predetta pronuncia, assegnando a tal fine un termine e sollecitando – per il caso di ulteriore inerzia - la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione. Chiede, altresì la condanna della resistente alle spese di giudizio, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. – L’Amministrazione scolastica si è costituita con atto di mero stile (2 aprile 2026).
4. - Alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, il ricorso, previa discussione, è stato trattenuto in decisione.
5 - Il ricorso va dichiarato ammissibile, in quanto ritualmente notificato nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione, per come dimostrato dal certificato di cancelleria in atti del 6 novembre 2023 (all. 2 al ricorso).
6. - Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle relative statuizioni da parte dell’Amministrazione a tanto onerata, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 per l’avvio dell’esecuzione, e non avendo l’Amministrazione (costituita, come visto, con atto di mero stile) eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. Come osservato in casi analoghi, del resto, “l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito integra gli estremi della inottemperanza […] Ciò in quanto, per come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’ an ed il quando , ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439)” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015) […] L’inerzia tenuta dal Ministero in ordine agli adempimenti e al pagamento delle somme spettanti alla parte ricorrente nei termini disposti dalla citata sentenza […] ha precluso alla stessa il conseguimento dell’ utilitas giuridica richiesta nel presente giudizio, ritratta in forza dell’accoglimento della domanda di tutela esperita dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e definitivamente consolidatasi nella sua sfera giuridica per effetto del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda ” (T.A.R. Lazio, sez.III, n. 5981 del 30 marzo 2026).
6.1. - Conseguentemente il ricorso va accolto con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della stessa in via amministrativa, alla sentenza in epigrafe indicata, passata in giudicato, in modo da assicurare alla parte ricorrente il conseguimento dei diritti ivi riconosciuti ed il pagamento delle conseguenti somme, come ivi determinate.
6.2. – Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione abbia ottemperato al giudicato, ritiene il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, di nominare sin da ora, quale commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione, un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente, salva preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
6.3. – Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione al procuratore antistatario di parte ricorrente, che ha avanzato istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie il ricorso nei limiti e nei termini indicati in parte motiva.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
AL TA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TA NI | AO RI |
IL SEGRETARIO