Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2016, n. 19404
CASS
Sentenza 7 aprile 2016

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In caso di perizia medica disposta ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., per la valutazione della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, è necessario che sia garantita l'interlocuzione con il consulente tecnico della difesa anche in sede di appello cautelare, la cui disciplina, pur contratta nei tempi, non può scarificare il diritto di difesa, pena l'integrazione di un'ipotesi di nullità generale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con cui il Tribunale, dopo aver disposto perizia, aveva impedito che il medico legale nominato dalla difesa partecipasse alle attività peritali e che il difensore ponesse domande al perito).

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  • 1Art. 501- Esame dei periti e dei consulenti tecnici
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  • 2Art. 225 - Nomina del consulente tecnico
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2016, n. 19404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19404
Data del deposito : 7 aprile 2016

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