Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Il termine da osservare per la restituzione in cancelleria del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189 cod. proc. civ., secondo le regole anteriori alla novella al codice di rito del 1990, è stabilito dall'art. 169, secondo comma, "al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale", vale a dire "quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione", come precisato dall'art. 111, primo comma, disp. att., nel disporre in ordine all'inserimento delle comparse nel fascicolo di parte. Ciò comporta che non trova applicazione per il deposito del fascicolo di parte e delle stesse comparse, se già comunicate, il diverso termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza collegiale fissato dall'art. 190, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo previgente, per lo scambio delle comparse conclusionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MAES 53, presso l'avvocato GIANCARLO STORRI, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO BAUCINA, NICOLA MAZZIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IR FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SACCO PASTORE 37, presso lo STUDIO IR, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LARATO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
CARRANO DOMENICO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 64/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 18/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
PROCEDIMENTO TERMINI DEPOSITO FASCICOLO CONCLUSIONALI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 ottobre 1987, AE RT convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, AS e IC AT, chiedendo la condanna di ciascuno di essi al pagamento in suo favore della somma di L. 19.738.271, oltre agli accessori. Espose che con scrittura 11 novembre 1978 i convenuti si erano a lui associati nella conduzione dell'azienda avicola di cui egli era titolare, versando ciascuno la somma di L. 15.000.000 di quota sociale;
che con successiva scrittura 12 gennaio 1979 le stesse parti avevano convenuto si sciogliere il rapporto;
e che egli era stato costretto ad adempiere con denaro proprio alle obbligazioni societarie precedentemente maturate per la somma complessive di L. 59.215.814.
Costituitisi, i convenuti dedussero che le obbligazioni dedotte in giudizio erano state tutte regolate con le scritture private del 24 dicembre 1978 e del 12 gennaio 1979, e chiesero il rigetto della domanda.
Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale il debito sociale era stato quantificato da una consulenza tecnica in L. 13.356.161, l'istruttore, con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata 10 agosto 1998, condannò i convenuti al pagamento della somma di L.
4.452.053 ciascuno in favore dell'attore.
Contro questo provvedimento, divenuto esecutivo per rinuncia alla pronuncia della sentenza a norma dell'art. 186 quater, i soccombenti proposero appello con atto notificato il 17 dicembre 1998 nei confronti del RT e di OM AN, quale cessionario del credito portato dall'ordinanza gravata, deducendo che il primo giudice, per accertare le posizioni reciproche di debito e credito, avrebbe dovuto estendere l'indagine peritale anche ai ricavi della società e tenere conto della scrittura del 24 dicembre 1978, dalla quale il RT risultava depositario della somma di L. 7.775.805, derivante dal pagamento delle fatture Galtieri. Il RT si costituì e chiese il rigetto dell'appello. La Corte di Lecce, con sentenza depositata il 18 febbraio 2000, rigettò l'appello. La Corte osservò, respingendo l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dal RT, che, sebbene il fascicolo degli appellanti fosse stato depositato il 29 gennaio 2000 per l'udienza collegiale del 4 febbraio 2000, quindi oltre il termine ultimo di dieci giorni prima dell'udienza imposto dall'art. 169 c.p.c, l'appello non era improcedibile, essendo tale sanzione prevista solo in mancanza di qualsiasi copia del provvedimento impugnato, viceversa regolarmente presente nel fascicolo del Presidente del collegio;
che però non si poteva prendere visione dei documenti e degli atti nel fascicolo di parte appellante perché restituito in ritardo, e conseguentemente non si poteva verificare il titolo in forza del quale il AN era stato chiamato in giudizio, e non si poteva esaminare il contenuto della scrittura 24 dicembre 1978, ne' di quella del 12 gennaio 1979. La corte osservò ancora che non era chiara la questione della necessità di estendere le indagini del consulente all'accertamento dei ricavi della società prima del suo scioglimento, ne' si poteva stabilire se essa fosse stata trattata nel precedente grado o proposta inammissibilmente per la prima volta in appello;
e che l'attività istruttoria richiesta dagli appellanti in appello era inammissibile. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre IC AT con due mezzi, con atto notificato il giorno 20 marzo 2000 al RT e al AN.
Il RT resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 348 c.p.c, 111 disp. att. c.p.c, nonché l'omessa insufficiente ed erronea motivazione. Si premette, in fatto, che le comparse conclusionali erano state depositate il 22 gennaio 2000, per l'udienza collegiale del 4 febbraio 2000, mentre il fascicolo era stato depositato il giorno 29 gennaio 2000; e si deduce che il termine ultimo per il deposito in cancelleria delle comparse e del fascicolo di parte, a norma dell'art. 111 comma primo disp. att. c.p.c. è di quattro giorni prima dell'udienza, ed era stato rispettato, sicché illegittimamente la Corte leccese aveva rifiutato di prenderne conoscenza.
Il motivo è fondato. Occorre premettere che l'appello contro l'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore ex art. 186 quater c.p.c. era stato proposto in forza delle norme vigenti anteriormente alla Novella 26 novembre 1990 n. 353, trattandosi di norme applicabili alle cause pendenti - come la presente - alla data del 30 aprile 1995. A norma dell'art. 169, cpv. c.p.c, ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento "del deposito della comparsa conclusionale". Tale momento è precisato nell'art. 111, primo comma disp. att., laddove dispone che le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione. Ciò comporta che, mentre per lo scambio delle comparse conclusionali era stabilito dall'art. 190 cpv. c.p.c. il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza collegiale, per il deposito del fascicolo di parte, e delle stesse comparse (se già comunicate) era stabilito il termine di quattro giorni prima dell'udienza.
Nella fattispecie in esame, risulta dalla motivazione dell'impugnata sentenza che, essendo l'udienza di discussione davanti al collegio fissata per il 4 febbraio 2000, il fascicolo dell'appellante fu depositato il 29 gennaio 2000. Il termine di quattro giorni sopra ricordato era stato, dunque, puntualmente rispettato, e la Corte pugliese è incorsa nel denunciato vizio di legge, laddove ha affermato che il termine per il deposito del fascicolo era di dieci giorni prima dell'udienza, che esso non era stato nella specie rispettato dall'appellante, e che per questa ragione non poteva tenersi conto dei documenti in esso contenuti.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 ss., 210 e 244 c.p.c, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
si deduce che la Corte aveva rifiutato l'ingresso ai mezzi di prova proposti adducendo l'impossibilità di conoscere il contenuto delle difese svolte in primo grado, che doveva tuttavia conoscere dall'esame del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che comporta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altro giudice della stessa Corte territoriale, per il riesame dell'appello, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003