Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4022
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Sentenza 19 marzo 2003

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Il termine da osservare per la restituzione in cancelleria del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189 cod. proc. civ., secondo le regole anteriori alla novella al codice di rito del 1990, è stabilito dall'art. 169, secondo comma, "al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale", vale a dire "quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione", come precisato dall'art. 111, primo comma, disp. att., nel disporre in ordine all'inserimento delle comparse nel fascicolo di parte. Ciò comporta che non trova applicazione per il deposito del fascicolo di parte e delle stesse comparse, se già comunicate, il diverso termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza collegiale fissato dall'art. 190, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo previgente, per lo scambio delle comparse conclusionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4022
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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