CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006760000 BOLLO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006760000 BOLLO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006760000 BOLLO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400006760000, notificata il 22/05/2024, relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta prescrizione dei crediti e la sproporzione della misura cautelare.
L'Agenzia delle Entrate-OS si costituiva producendo la documentazione relativa al processo notificatorio delle cartelle sottese e degli atti interruttivi della prescrizione, così dettagliate:
1. Cartella n. 03020110021400980000, notificata il 30/11/2011 a mezzo Banca_1 (raccomandata n. 67080788417-5), consegnata a familiare convivente;
2. Cartella n. 03020140010571883000, notificata il 04/09/2014 tramite Messo Notificatore, consegnata a mani della madre convivente;
3. Cartella n. 03020140013375837000, notificata il 30/09/2014 tramite Messo Notificatore, consegnata a familiare convivente;
4. Intimazione di pagamento n. 03020149006496457000, notificata il 12/09/2014 a mezzo Banca_1 (raccomandata n. 67213654475-3), consegnata a familiare convivente;
5. Intimazione di pagamento n. 03020179000966340000, notificata il 30/01/2018 tramite Messo
Notificatore, consegnata a familiare convivente;
6. Intimazione di pagamento n. 03020219002692125000, spedita il 18/01/2022 a mezzo Banca_1 (raccomandata n. 69505496140-8), restituita con esito "sconosciuto".
Infine, il preavviso di fermo oggetto di causa risulta notificato il 22/05/2024 tramite Messo Notificatore, con consegna a familiare convivente.
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
In punto di diritto, occorre premettere che il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche (bollo auto) è triennale, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 953/1982. Tale termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere pagata e viene interrotto dalla notifica di atti recettivi, dalla quale inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di pari durata (triennale), qualora l'atto non venga impugnato (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e Cass. n. 20425/2017).
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della OS, si osserva quanto segue:
- Per le cartelle e l'intimazione, notificate nel 2011 e nel 2014 (punti 1, 2, 3 e 4 dello svolgimento), la prescrizione triennale è ampiamente maturata ben prima dell'emissione dell'atto successivo del 2018.
- Anche con riferimento all' intimazione notificata il 30/01/2018 (punto 5), il termine triennale è spirato il
30/01/2021. L'unico atto interruttivo tentato successivamente è la spedizione dell'intimazione di pagamento del 18/01/2022 (punto 6); tuttavia, tale notifica non si è perfezionata, essendo il plico stato restituito con la dicitura "sconosciuto". Tale esito impedisce il perfezionamento della notifica e, conseguentemente, l'interruzione della prescrizione. Ne deriva che, alla data di notifica del preavviso di fermo (22/05/2024), tutti i crediti tributari portati dalle cartelle sottese risultavano già estinti per intervenuta prescrizione triennale. Come statuito dalla recente Cass. Ord. n. 18152/2024, il contribuente può legittimamente eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle impugnando il primo atto successivo, poiché l'estinzione del debito rende illegittima l'azione di riscossione.
Sotto altro profilo, giova precisare che le notifiche effettuate a mezzo Banca_1 direttamente dall'Agente della OS sono soggette alla disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e, in caso di consegna a familiare convivente, non necessitano dell'invio della raccomandata informativa (CAN) prevista invece per le notifiche degli atti processuali ex art. 139 c.p.c. Tuttavia, tale regolarità formale non sana l'intervenuta prescrizione sostanziale del diritto di credito sopra accertata.
Infine, la misura cautelare risulta viziata per violazione del principio di proporzionalità (Cass. n. 1736/2019
e n. 2047/2020). L'iscrizione di un fermo amministrativo su un veicolo strumentale per un debito di modesta entità (€ 2.134,58) — peraltro integralmente prescritto — costituisce un esercizio irragionevole del potere sanzionatorio-cautelare, in contrasto con l'art. 10 della L. n. 212/2000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, Sezione 3, in composizione monocratica:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400006760000;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate-OS alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in TA, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico (Roberto Garzulli)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006760000 BOLLO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006760000 BOLLO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006760000 BOLLO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400006760000, notificata il 22/05/2024, relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta prescrizione dei crediti e la sproporzione della misura cautelare.
L'Agenzia delle Entrate-OS si costituiva producendo la documentazione relativa al processo notificatorio delle cartelle sottese e degli atti interruttivi della prescrizione, così dettagliate:
1. Cartella n. 03020110021400980000, notificata il 30/11/2011 a mezzo Banca_1 (raccomandata n. 67080788417-5), consegnata a familiare convivente;
2. Cartella n. 03020140010571883000, notificata il 04/09/2014 tramite Messo Notificatore, consegnata a mani della madre convivente;
3. Cartella n. 03020140013375837000, notificata il 30/09/2014 tramite Messo Notificatore, consegnata a familiare convivente;
4. Intimazione di pagamento n. 03020149006496457000, notificata il 12/09/2014 a mezzo Banca_1 (raccomandata n. 67213654475-3), consegnata a familiare convivente;
5. Intimazione di pagamento n. 03020179000966340000, notificata il 30/01/2018 tramite Messo
Notificatore, consegnata a familiare convivente;
6. Intimazione di pagamento n. 03020219002692125000, spedita il 18/01/2022 a mezzo Banca_1 (raccomandata n. 69505496140-8), restituita con esito "sconosciuto".
Infine, il preavviso di fermo oggetto di causa risulta notificato il 22/05/2024 tramite Messo Notificatore, con consegna a familiare convivente.
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
In punto di diritto, occorre premettere che il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche (bollo auto) è triennale, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 953/1982. Tale termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere pagata e viene interrotto dalla notifica di atti recettivi, dalla quale inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di pari durata (triennale), qualora l'atto non venga impugnato (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e Cass. n. 20425/2017).
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della OS, si osserva quanto segue:
- Per le cartelle e l'intimazione, notificate nel 2011 e nel 2014 (punti 1, 2, 3 e 4 dello svolgimento), la prescrizione triennale è ampiamente maturata ben prima dell'emissione dell'atto successivo del 2018.
- Anche con riferimento all' intimazione notificata il 30/01/2018 (punto 5), il termine triennale è spirato il
30/01/2021. L'unico atto interruttivo tentato successivamente è la spedizione dell'intimazione di pagamento del 18/01/2022 (punto 6); tuttavia, tale notifica non si è perfezionata, essendo il plico stato restituito con la dicitura "sconosciuto". Tale esito impedisce il perfezionamento della notifica e, conseguentemente, l'interruzione della prescrizione. Ne deriva che, alla data di notifica del preavviso di fermo (22/05/2024), tutti i crediti tributari portati dalle cartelle sottese risultavano già estinti per intervenuta prescrizione triennale. Come statuito dalla recente Cass. Ord. n. 18152/2024, il contribuente può legittimamente eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle impugnando il primo atto successivo, poiché l'estinzione del debito rende illegittima l'azione di riscossione.
Sotto altro profilo, giova precisare che le notifiche effettuate a mezzo Banca_1 direttamente dall'Agente della OS sono soggette alla disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e, in caso di consegna a familiare convivente, non necessitano dell'invio della raccomandata informativa (CAN) prevista invece per le notifiche degli atti processuali ex art. 139 c.p.c. Tuttavia, tale regolarità formale non sana l'intervenuta prescrizione sostanziale del diritto di credito sopra accertata.
Infine, la misura cautelare risulta viziata per violazione del principio di proporzionalità (Cass. n. 1736/2019
e n. 2047/2020). L'iscrizione di un fermo amministrativo su un veicolo strumentale per un debito di modesta entità (€ 2.134,58) — peraltro integralmente prescritto — costituisce un esercizio irragionevole del potere sanzionatorio-cautelare, in contrasto con l'art. 10 della L. n. 212/2000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, Sezione 3, in composizione monocratica:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400006760000;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate-OS alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in TA, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico (Roberto Garzulli)