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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. VG 4918/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.04.2025 da
1) (CF ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Della Marna num. 5, cittadino italiano, con l'avv. Silvia Airaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) (CF ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Milano, via Della Marna 5, con l'avv. Donato Lo Bianco (CF presso il quale C.F._3
ha eletto domicilio telematico: Email_2
con i seguenti figli: ata a Milano il 11.01.2014 e ata a Milano il 30.07.2016 Persona_1 Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 assumeranno congiuntamente le decisioni nel maggior interesse delle figlie;
2) le figlie minori e saranno collocate settimanalmente in modo paritetico presso Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori con residenza ai soli fini anagrafici presso la casa materna e, salvi i migliori accordi tra i genitori nell'interesse delle minori, le condizioni di frequentazione saranno così regolamentate.
a) Nella settimana di propria competenza (da lunedì all'uscita da scuola al successivo lunedì all'ingresso a scuola) il genitore con il quale le minori avranno trascorso la settimana provvederà ad accompagnare le figlie a scuola al lunedì mentre l'altro genitore si organizzerà per prelevare le figlie al lunedì all'uscita da scuola ed iniziare la settimana di propria competenza e così via.
b) Durante il periodo di collocamento ciascun genitore si impegna ad accompagnare le figlie alle attività sportive e ludiche;
c) Durante la permanenza con il genitore di competenza, le minori passeranno la notte nella casa del genitore e con il genitore, salvo emergenze.
d) Durante il periodo di collocamento delle figlie presso ciascun genitore, dovranno essere garantiti colloqui telefonici giornalieri dalle ore 16,30 alle ore 20,00 con il genitore non collocatario nel rispetto, comunque, degli orari lavorativi;
e) Per le vacanze invernali, le figlie trascorreranno ad anni alterni (quest'anno inizierà la mamma) il pranzo del giorno di Natale con un genitore fino alle ore 16 e la cena di Natale con l'altro genitore.
La settimana di Natale e quella di inizio anno seguiranno il collocamento alternato come previsto al punto 2;
f) Le festività Pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ed i ponti festivi seguiranno il collocamento alternato di cui al punto 2;
g) Per il periodo estivo i genitori concorderanno, ove possibile entro il mese di maggio di ciascun anno, i periodi di vacanza da trascorrere con le figlie precisando che saranno almeno, dieci giorni consecutivi.
h) I compleanni delle minori verranno festeggiati per metà giornata anche con il genitore che non avrà la competenza settimanale nel giorno in cui cadrà la ricorrenza.
i) Per le feste come Comunioni o Cresime, la relativa cerimonia religiosa sarà unica, mentre i festeggiamenti saranno divisi (pranzo con un genitore, cena con l'altro).
3. Gli assegni unici/universali, saranno ripartiti nella misura del 50% tra i genitori come per legge.
4. Nessuna somma sarà dovuta reciprocamente tra i genitori a titolo di mantenimento delle minori alla luce del collocamento paritetico delle stesse ovviamente con l'accordo che ciascun di essi provvederà al loro mantenimento diretto nei periodi di permanenza. Saranno ripartiti al 50% le spese ordinarie scolastiche compresa la mensa, mediche e di tempo libero nonché le spese straordinarie entrambe secondo il Protocollo del Tribunale di Milano di seguito trascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5. I ricorrenti sono proprietari nella misura del 50% dell'abitazione sita in Milano alla via Marna num.5, gravata da mutuo (doc. 3), per quanto concerne tale comproprietà, le parti si accordano come segue:
- la sig.ra si è trasferita in altra abitazione già a partire dal mese di dicembre 2024, asportando Pt_2
i propri effetti personali.
- la casa famigliare ed in comproprietà, pertanto, viene assegnata, con quanto l'arreda, in godimento al sig. che provvederà a sostenere integralmente le spese di mutuo a partire dal mese Parte_1 di marzo 2025.
- Le spese condominiali tutte (ordinarie e straordinarie), nonché le spese relative alle utenze domestiche, maturate e deliberate sino alla data 31 dicembre 2024 verranno ripartire e pagate nella misura del 50% ciascuno mentre quelle maturate e deliberate successivamente a tale data, verranno sostenute interamente dal sig. Parte_1
- il sig. si impegna e si attiverà al fine di verificare con gli Istituti di Credito la possibilità di Pt_1 procedere con una surruga del contratto di mutuo relativa all'immobile de quo, nonché verificare la possibilità di estromissione dal mutuo della sig.ra La sig.ra si renderà disponibile Pt_2 Pt_2
e collaborativa nei casi di richiesta per verificare tale possibilità.
- Il sig. si impegna, nel caso di estinzione del mutuo o nel caso di accollo dello stesso per Pt_1 subentro di terza persona in luogo della sig.ra o per altri motivi che consentiranno Pt_2 l'estromissione della stessa, a corrispondere l'importo di Euro 4.000,00 infruttifero alla sig.ra quale corrispettivo per la cessione delle quote relative all'immobile di via Marna 5 Milano. Pt_2
- Il sig. si obbliga altresì, nel caso in cui non fosse possibile procedere con l'estromissione Pt_1 dal contratto di mutuo della sig.ra e conseguentemente anche la sig.ra a vendere Pt_2 Pt_2 l'immobile di via Marna 5, Milano, a partire dal gennaio 2028 così da superare gli anni 5 dall'acquisto dell'immobile stesso al fine di evitare il sovraccarico fiscale previsto in caso di vendita dell'immobile entro 5 anni dall'acquisto. - La sig.ra nel momento in cui il sig. avrà trovato un acquirente, si impegna a Pt_2 Pt_1 richiesta dello stesso sig. a recarsi dal Notaio che Le verrà indicato nonché ad adoperarsi per Pt_1 tutte le attività propedeutiche alla stipula dell'atto di compravendita ed alla vendita dell'immobile; alla vendita dell'immobile, come sopra detto, alla sig.ra spetterà solo ed esclusivamente Pt_2 l'importo di euro 4000,00 infruttifero quale corrispettivo della vendita restando l'eventuale residuo introito derivante dalla vendita in favore unicamente del sig. Pt_1
- Il sig. nel caso di difficoltà economica o per ragioni di opportunità dettate dalla difficoltà
Pt_1 a sostenere singolarmente la rata del mutuo, potrà porre in vendita l'immobile anche prima del 2028. Anche in questo caso la sig.ra si renderà disponibile in tal senso e collaborativa per il buon Pt_2 esito della vendita e, nel momento in cui il sig. avrà trovato un acquirente, si impegna a
Pt_1 richiesta dello stesso sig. a recarsi dal Notaio che Le verrà indicato nonché ad adoperarsi per
Pt_1 tutte le attività propedeutiche alla stipula dell'atto di compravendita ed alla vendita dell'immobile; alla vendita dell'immobile, come sopra detto, alla sig.ra spetterà solo ed esclusivamente Pt_2 l'importo di euro 4000,00 infruttifero quale corrispettivo della vendita restando l'eventuale residuo introito derivante dalla vendita in favore unicamente del sig.
Pt_1
- I ricorrenti si impegnano ad estinguere i conti correnti cointestati con divisione al 50% di oneri ed eventuali utili ad eccezione del c/c sul quale è attualmente appoggiata la rata di mutuo che, pertanto, rimarrà cointestato.
6) I genitori hanno l'obbligo reciproco di reperibilità quando hanno con sé le figlie minori;
7) Le parti dichiarano di non aver sporto denunce / querele/ esposti reciprocamente e, comunque, si impegnano all'eventuale relativa remissione.
8) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio e comunque ciascun genitore s'impegnerà ad avvertire l'altro prima di effettuare viaggi all'estero con le figlie minori, dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore per i viaggi extraeuropei.
9) I genitori s'impegnano reciprocamente, in ipotesi di relazioni sentimentali con terzi soggetti, alla discrezione nei confronti delle figlie e a non porre in essere condotte pregiudizievoli alla sfera affettiva delle medesime.
10) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti, di aver definito ogni questione patrimoniale ad eccezione di quanto sopra esposto e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
11) Spese legali compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.04.2025 da
1) (CF ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Della Marna num. 5, cittadino italiano, con l'avv. Silvia Airaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) (CF ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Milano, via Della Marna 5, con l'avv. Donato Lo Bianco (CF presso il quale C.F._3
ha eletto domicilio telematico: Email_2
con i seguenti figli: ata a Milano il 11.01.2014 e ata a Milano il 30.07.2016 Persona_1 Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 assumeranno congiuntamente le decisioni nel maggior interesse delle figlie;
2) le figlie minori e saranno collocate settimanalmente in modo paritetico presso Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori con residenza ai soli fini anagrafici presso la casa materna e, salvi i migliori accordi tra i genitori nell'interesse delle minori, le condizioni di frequentazione saranno così regolamentate.
a) Nella settimana di propria competenza (da lunedì all'uscita da scuola al successivo lunedì all'ingresso a scuola) il genitore con il quale le minori avranno trascorso la settimana provvederà ad accompagnare le figlie a scuola al lunedì mentre l'altro genitore si organizzerà per prelevare le figlie al lunedì all'uscita da scuola ed iniziare la settimana di propria competenza e così via.
b) Durante il periodo di collocamento ciascun genitore si impegna ad accompagnare le figlie alle attività sportive e ludiche;
c) Durante la permanenza con il genitore di competenza, le minori passeranno la notte nella casa del genitore e con il genitore, salvo emergenze.
d) Durante il periodo di collocamento delle figlie presso ciascun genitore, dovranno essere garantiti colloqui telefonici giornalieri dalle ore 16,30 alle ore 20,00 con il genitore non collocatario nel rispetto, comunque, degli orari lavorativi;
e) Per le vacanze invernali, le figlie trascorreranno ad anni alterni (quest'anno inizierà la mamma) il pranzo del giorno di Natale con un genitore fino alle ore 16 e la cena di Natale con l'altro genitore.
La settimana di Natale e quella di inizio anno seguiranno il collocamento alternato come previsto al punto 2;
f) Le festività Pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ed i ponti festivi seguiranno il collocamento alternato di cui al punto 2;
g) Per il periodo estivo i genitori concorderanno, ove possibile entro il mese di maggio di ciascun anno, i periodi di vacanza da trascorrere con le figlie precisando che saranno almeno, dieci giorni consecutivi.
h) I compleanni delle minori verranno festeggiati per metà giornata anche con il genitore che non avrà la competenza settimanale nel giorno in cui cadrà la ricorrenza.
i) Per le feste come Comunioni o Cresime, la relativa cerimonia religiosa sarà unica, mentre i festeggiamenti saranno divisi (pranzo con un genitore, cena con l'altro).
3. Gli assegni unici/universali, saranno ripartiti nella misura del 50% tra i genitori come per legge.
4. Nessuna somma sarà dovuta reciprocamente tra i genitori a titolo di mantenimento delle minori alla luce del collocamento paritetico delle stesse ovviamente con l'accordo che ciascun di essi provvederà al loro mantenimento diretto nei periodi di permanenza. Saranno ripartiti al 50% le spese ordinarie scolastiche compresa la mensa, mediche e di tempo libero nonché le spese straordinarie entrambe secondo il Protocollo del Tribunale di Milano di seguito trascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5. I ricorrenti sono proprietari nella misura del 50% dell'abitazione sita in Milano alla via Marna num.5, gravata da mutuo (doc. 3), per quanto concerne tale comproprietà, le parti si accordano come segue:
- la sig.ra si è trasferita in altra abitazione già a partire dal mese di dicembre 2024, asportando Pt_2
i propri effetti personali.
- la casa famigliare ed in comproprietà, pertanto, viene assegnata, con quanto l'arreda, in godimento al sig. che provvederà a sostenere integralmente le spese di mutuo a partire dal mese Parte_1 di marzo 2025.
- Le spese condominiali tutte (ordinarie e straordinarie), nonché le spese relative alle utenze domestiche, maturate e deliberate sino alla data 31 dicembre 2024 verranno ripartire e pagate nella misura del 50% ciascuno mentre quelle maturate e deliberate successivamente a tale data, verranno sostenute interamente dal sig. Parte_1
- il sig. si impegna e si attiverà al fine di verificare con gli Istituti di Credito la possibilità di Pt_1 procedere con una surruga del contratto di mutuo relativa all'immobile de quo, nonché verificare la possibilità di estromissione dal mutuo della sig.ra La sig.ra si renderà disponibile Pt_2 Pt_2
e collaborativa nei casi di richiesta per verificare tale possibilità.
- Il sig. si impegna, nel caso di estinzione del mutuo o nel caso di accollo dello stesso per Pt_1 subentro di terza persona in luogo della sig.ra o per altri motivi che consentiranno Pt_2 l'estromissione della stessa, a corrispondere l'importo di Euro 4.000,00 infruttifero alla sig.ra quale corrispettivo per la cessione delle quote relative all'immobile di via Marna 5 Milano. Pt_2
- Il sig. si obbliga altresì, nel caso in cui non fosse possibile procedere con l'estromissione Pt_1 dal contratto di mutuo della sig.ra e conseguentemente anche la sig.ra a vendere Pt_2 Pt_2 l'immobile di via Marna 5, Milano, a partire dal gennaio 2028 così da superare gli anni 5 dall'acquisto dell'immobile stesso al fine di evitare il sovraccarico fiscale previsto in caso di vendita dell'immobile entro 5 anni dall'acquisto. - La sig.ra nel momento in cui il sig. avrà trovato un acquirente, si impegna a Pt_2 Pt_1 richiesta dello stesso sig. a recarsi dal Notaio che Le verrà indicato nonché ad adoperarsi per Pt_1 tutte le attività propedeutiche alla stipula dell'atto di compravendita ed alla vendita dell'immobile; alla vendita dell'immobile, come sopra detto, alla sig.ra spetterà solo ed esclusivamente Pt_2 l'importo di euro 4000,00 infruttifero quale corrispettivo della vendita restando l'eventuale residuo introito derivante dalla vendita in favore unicamente del sig. Pt_1
- Il sig. nel caso di difficoltà economica o per ragioni di opportunità dettate dalla difficoltà
Pt_1 a sostenere singolarmente la rata del mutuo, potrà porre in vendita l'immobile anche prima del 2028. Anche in questo caso la sig.ra si renderà disponibile in tal senso e collaborativa per il buon Pt_2 esito della vendita e, nel momento in cui il sig. avrà trovato un acquirente, si impegna a
Pt_1 richiesta dello stesso sig. a recarsi dal Notaio che Le verrà indicato nonché ad adoperarsi per
Pt_1 tutte le attività propedeutiche alla stipula dell'atto di compravendita ed alla vendita dell'immobile; alla vendita dell'immobile, come sopra detto, alla sig.ra spetterà solo ed esclusivamente Pt_2 l'importo di euro 4000,00 infruttifero quale corrispettivo della vendita restando l'eventuale residuo introito derivante dalla vendita in favore unicamente del sig.
Pt_1
- I ricorrenti si impegnano ad estinguere i conti correnti cointestati con divisione al 50% di oneri ed eventuali utili ad eccezione del c/c sul quale è attualmente appoggiata la rata di mutuo che, pertanto, rimarrà cointestato.
6) I genitori hanno l'obbligo reciproco di reperibilità quando hanno con sé le figlie minori;
7) Le parti dichiarano di non aver sporto denunce / querele/ esposti reciprocamente e, comunque, si impegnano all'eventuale relativa remissione.
8) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio e comunque ciascun genitore s'impegnerà ad avvertire l'altro prima di effettuare viaggi all'estero con le figlie minori, dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore per i viaggi extraeuropei.
9) I genitori s'impegnano reciprocamente, in ipotesi di relazioni sentimentali con terzi soggetti, alla discrezione nei confronti delle figlie e a non porre in essere condotte pregiudizievoli alla sfera affettiva delle medesime.
10) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti, di aver definito ogni questione patrimoniale ad eccezione di quanto sopra esposto e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
11) Spese legali compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato