Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2016, n. 52031
CASS
Sentenza 4 ottobre 2016

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In tema di reati commessi ai danni di animali, l'art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, nell'attribuire "ope legis" alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 - per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca - la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato.

In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l'animale, quando sono incompatibili con la sua natura).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2016, n. 52031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52031
Data del deposito : 4 ottobre 2016

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