Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la custodia di un cavallo in vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e pieno di escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilità di movimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3597
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 11051/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IA N. IL 21/11/1963;
avverso la sentenza n. 796/2012 TRIBUNALE di CUNEO, del 24/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricorso;
Udito, per la parte, l'Avv. Carlo Sanvitale (LE.A.L.) che ha concluso come da conclusioni scritte a memoria versate in atti;
Udito il difensore Avv. Alberto Jumma che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. GA IA veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 544 ter c.p., perché, senza necessità, sottoponeva a sevizie un cavallo, verosimilmente razza NS (in particolare custodendolo in un vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e con il pavimento ricoperto da strato di escrementi così da costringerlo a stare con la testa e il collo continuamente abbassati, a limitare la sua possibilità di sdraiarsi e di movimentazione fisica); in San Damiano Macra (CN) accertato il 23.5.2012. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 24.9.2013, lo dichiarava colpevole del reato di cui all'art. 727 c.p., così modificata l'originaria imputazione, e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 4000,00 di ammenda, con condanna al risarcimento del danno alle parti civili, LE.A.L. Lega Antivivisezionistica e A.N.P.A.N.A., liquidato in via di equità in Euro 3.000,00 per ciascuna parte, respinta la richiesta di provvisionale di entrambe le parti, oltre alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di costituzione, rappresentanza e assistenza liquidate in complessivi Euro 1.770,00 ciascuna oltre iva e cpa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NE AN, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, per erronea applicazione dell'art. 627 c.p., e dell'art. 192 c.p.p., riguardo alla prova di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, requisiti indispensabili per l'integrazione del reato contestato, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e/o comunque manifesta illogicità della motivazione,travisamento della prova sulla circostanza predetta.
Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe trascurato elementi di pacifica rilevanza acquisiti agli atti.
Ritiene che la dimostrazione del fatto contestato sia fondata principalmente sulla testimonianza di LL AN, comandante regionale della guardia eco-zoofila dell'A.N.P.A.N.A., costituitasi parte civile e quindi avente un diretto interesse economico nel processo.
Ricostruisce, poi, l'attività istruttoria riferendo le risultanze delle deposizioni dei testi escussi. Una volta operata la ricostruzione dei fatti emergenti dalle varie testimonianze, rileva che il Tribunale, in maniera del tutto incomprensibile, non avrebbe preso in considerazione la circostanza delle buone condizioni di nutrizione dell'animale.
Ancora, il ricorrente contesta che la sentenza avrebbe trascurato la rilevanza delle deposizioni rese dai congiunti dell'imputato e, soprattutto, dal veterinario. Ritiene incompleta la descrizione fornita dalla documentazione fotografica e ritiene non provata la circostanza che il cavallo avesse subito quelle gravi sofferenze richieste per l'integrazione del reato di cui all'art. 727 c.p.. Le risultanze probatorie, pur non volendo trarre elementi a comprova dell'innocenza del ricorrente, evidenzierebbero quantomeno - secondo quanto si sostiene in ricorso - l'esistenza di un più che ragionevole dubbio circa la responsabilità dello stesso. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge.
3. In data 18.11.2014, il Presidente dell'A.N.P.A.N.A., già costituita in qualità di parte civile nel giudizio di primo grado, depositava istanza di confisca del cavallo con assegnazione diretta alla signora IN AR, che potrà impegnarlo in attività ludiche e pet-terapy per bambini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ripropone, sotto diverse angolazioni, la medesima questionai fatto posta dinanzi al Tribunale che, però, vi ha replicato in modo più che congruo e logico.
2. Manifestamente infondate sono le doglianze circa la centralità della testimonianza della guardia eco-zoofila dell'A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) LL AN sul presupposto di un suo interesse all'esito del processo essendosi l'associazione di cui egli è presidente costituita parte civile nel presente processo.
Va ricordato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità sono pienamente utilizzabili, in sede penale, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile, atteso che, a differenza di quanto previsto nel processo civile circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può di conseguenza essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici (sia nella medesima sede penale, in ipotesi di costituzione di parte civile, sia nella diversa sede processuale, in ipotesi di successiva citazione a giudizio) connessi al risarcimento del danno provocato dal reato (cfr, ex plurimis, sez. 2, n. 694 del 7.1.2000 dep. 24.1.2001, Fedelini, rv. 217886). Peraltro il teste de quo ha riferito su fatti caduti sotto la sua diretta percezione e la difesa non ha introdotto alcun elemento che possa aver fatto emergere alcun dubbio - secondo quanto si legge nella motivazione del provvedimento impugnato - circa l'attendibilità dello stesso.
3. Va evidenziato che il tema della qualificazione da dare ai fatti in esame è stato affrontato dal giudicante proprio tenendo in considerazione le obiezioni della difesa.
Muovendo, infatti, dal rilievo che all'imputato era stato contestato il reato ex art. 544ter il giudice monocratico di Cuneo, è pervenuto ad una derubricazione del reato inizialmente ascritto al ricorrente nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 cpv. c.p.. Vi è da dire, perciò, che, come ha rilevato il giudice del merito nel provvedimento impugnato, con motivazione logica e coerente, lo sforzo di portare oltre la tesi, arrivando a negare persino la ricorrenza di tale ultima ipotesi, non è meritevole di accoglimento perché fa leva su una forzatura della decisione assunta cercando di evidenziarne una illogicità che, in realtà, non esiste. In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 c.p., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (così questa sez. 3, n. 37859 del 4.6.2014, Rainoldi ed altro, rv. 260184, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale).
Nel provvedimento impugnato si rileva come l'istruttoria dibattimentale, malgrado i tentativi dei congiunti dell'imputato di minimizzare la realtà, abbia palesato in maniera chiara ed inequivoca la storicità del fatto.
Il giudice del merito ricorda che, secondo l'imputazione, ciò che veniva ascritto al GA non era di non aver nutrito adeguatamente lo stallone - circostanza per la cui confutazione si erano profusi gli sforzi difensivi - bensì di averlo custodito in una stalla angusta, con un soffitto troppo basso e un pavimento ricoperto da escrementi talmente stratificati da costringere la bestia a stare con testa e collo costantemente piegati. Ebbene, si rileva in maniera congrua in motivazione come il fatto che lo stallone fosse tenuto all'interno di una stalla di ridotte dimensioni, rese ancora più esigue (quanto all'altezza) dall'imponente strato di letame presente sul fondo, fosse una verità che emergeva limpidamente non solo dalla testimonianza, ma anche dalle fotografie prodotte e largamente utilizzate nel corso dell'istruttoria, in cui si vedeva quale fosse la posizione obbligata che il cavallo doveva tenere, ed era pure possibile rendersi conto dello spessore dello strato di letame che ricopriva il fondo della stalla. Strato, quest'ultimo, che (come si ricavava dalla richiamata foto in basso a pag. 6 del fascicolo) costituiva un vero e proprio scalino, così elevato da far sì che le guardie ecozoofile ritratte nella foto in atti (che si possono presumere di altezza media) non avrebbero potuto stare in piedi su di esso, poiché sarebbero andate a battere il capo contro il trave del soffitto.
Unica possibilità per l'animale di alzare la testa, ed il collo - si rileva ancora nella motivazione del provvedimento impugnato - era quella data dalla "botola" attraverso cui il GA gettava il fieno, un'apertura però di esigua lunghezza, per di più frammezzata da un piccolo trave di legno posto trasversalmente in modo da dividerla in due.
La condizione di evidente degrado in cui era custodito l'animale - secondo il giudice monocratico piemontese - spiegherebbe del resto il motivo per cui il Dott. CESANO, veterinario del GA da dieci anni, più volte si sarebbe premurato di dire che quando si recava presso la stalla per eseguire i prelievi di routine, visitava l'animale all'aperto, dove gli veniva portato dallo stesso GA, dimostrandosi invece piuttosto evasivo per quanto riguarda la stalla e le sue condizioni. E spiegherebbe altresì - secondo il coerente sviluppo motivazionale - l'insistenza con cui i testimoni congiunti dell'imputato avrebbero sottolineato il fatto che il cavallo avesse il nutrimento necessario (circostanza mai contestata e non oggetto di imputazione).
Peraltro - viene ancora osservato - il fatto che l'accumulo di letame fosse dovuto ad una situazione contingente, ossia che i giorni di pioggia immediatamente precedenti all'accesso delle guardie zoofile avevano impedito il normale smaltimento, non è evidentemente credibile sia per il riferimento temporale che per la quantità di letame rinvenuto.
4. La pronuncia del Tribunale di Cuneo oggi impugnata appare, dunque, fare buon governo dei principi di diritto elaborati negli anni da questa Corte di legittimità in materia.
Corretto appare il non aver ritenuto sussistente nella condotta descritta il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., il quale postula (al di là dell'ipotesi delle lesioni, che non è di interesse nello specifico) che l'animale sia sottoposto "per crudeltà o senza necessità" a "sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". Si da, infatti, conto, con motivazione congrua, di come nel caso in esame tuttavia non sia parso esatto ravvisare le sevizie contestate in imputazione, per aversi le quali è necessario un quid pluris rispetto alla esplicazione ordinaria dell'attività necessaria alla commissione del reato, quid pluris che deve rivelare l'indole malvagia dell'autore e rendere quindi particolarmente riprovevole la sua condotta.
Nello specifico, invece, è stata ritenuta integrata, condivisibilmente, la condotta prevista dal capoverso dell'art. 727, ossia quella posta in atto da chiunque detenga animali "in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze", sul corretto presupposto che è notorio che un cavallo (a qualunque razza appartenga) necessiti di aria, luce, di movimento all'aperto e di potersi muovere anche nel luogo di custodia, come pure deve avere la possibilità di sdraiarsi e riposare.
Tutto ciò era precluso - viene ricordato nella motivazione del provvedimento impugnato - allo stallone del GA proprio per le particolari condizioni in cui l'animale veniva tenuto: lo stesso danno agli zoccoli, se anche non ha integrato una lesione in senso stretto, ne aveva comunque pregiudicato la possibilità di effettuare un normale movimento su terreni più duri.
Va sottolineato, infine, che il Tribunale di Cuneo ricordata in maniera appropriata la casistica rinvenibile dalle pronunce di questa Corte di legittimità che ha ritenuto integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., in vari casi di custodia di animali in luoghi angusti e non adatti alle loro caratteristiche (vengono ricordate, ex multis, le sentenze 49298/2012, n. 44287/2007, n. 41777/2004, 28700/2004, n. 14426/2004). I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.
5. Non può trovare accoglimento in questa sede, per ovvi motivi, la richiesta avanzata dalla A.N.P.A.N.A., parte civile costituita, di confiscare il cavallo oggetto di sequestro con assegnazione diretta a tal IN AR.
Si tratta, infatti, di materia di competenza del giudice del merito ovvero, se l'animale è in sequestro e quest'ultimo non vi ha provveduto, del giudice dell'esecuzione, cui ci si può rivolgere nei modi di legge.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile "LE.A.L." - che liquida in Euro 2500,00 oltre spese generali ed accessori di legge - consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile "LE.A.L.", che liquida in Euro 2500,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015