Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 1
È impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.), l'accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice. (Fattispecie relativa a declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roma in favore del Giudice di pace di Ostia, ufficio non ancora istituito alla data del provvedimento impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2018, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
0 127 6-1 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE RENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 11 GEN. 2019 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Karmela Lanzuse Composta da: GERARDO SABEONE Presidente - Sent. n. sez. 2776/2018 -UP 31/10/2018 ROSA PEZZULLO Relatore- R.G.N. 35414/2017 ANDREA FIDANZIA ER AT SE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: RN NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2015 del GIUDICE DI PACE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20.01.2015 il Giudice di Pace di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio, disponendo trasmettersi gli atti al P.M. per gli adempimenti di competenza, nel procedimento penale a carico di ON RA a favore del Giudice di Pace di Ostia, in quanto le lesioni di cui al capo d'imputazione, risalenti al giugno 2009, erano state poste in essere nell'ambito del X° Municipio del Comune di Roma, ricadente appunto nella competenza del Giudice di Pace di Ostia.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, lamentando con un unico motivo la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) in relazione all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 10.11.2014, il quale rimanda ad un successivo provvedimento il ripristino effettivo e l'inizio del funzionamento del Giudice di Pace di Ostia, il quale, tra l'altro, dovrà occuparsi esclusivamente dei procedimenti relativi ai fatti commessi dopo la sua entrata in funzione e non di quelli relativi a fatti di reato avvenuti in precedenza, come nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO -Il ricorso del P.M. è fondato e ciò determina che questa Corte preso atto che reato attribuito all'imputata è prescritto alla data del 18.12.2016- deve procedere alla relativa as declaratoria.
1. Ed invero, questa Corte non ignora i principi più volte affermati in numerose pronunce di legittimità, secondo cui provvedimento con il quale il giudice dichiari la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, attesa l'espressa previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., in forza della quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p.. 1.1. La suddetta esclusione è giustificata, in ragione del generale principio della tipicità dei mezzi di impugnazione e più precisamente, come più volte evidenziato da questa Corte, dal fatto che trattandosi, quelle in materia di competenza, di pronunzie che possono dar luogo a - conflitto di competenza ex art. 28, c.p.p.- tali pronunce non soffrono di lacune di garanzia giurisdizionale, rispondendo lo strumento processuale di verifica ad una scelta del Legislatore, secondo criteri di razionalità, speditezza e opportunità processuale (cfr. Cass., sez. VI, 26.6.1995, n. 2556, rv. 202468; Sez. 5, n. 33281 del 4/4/2016; Sez. 5, n.54016del 30/10/2017Rv. 271887). L' esclusione specifica delle sentenze concernenti la competenza dal novero dei provvedimenti altrimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, comporta, altresì, che il provvedimento con cui venga decisa la questione relativa alla competenza territoriale, rientri nei poteri tipici del giudice e, pertanto, non potrà nemmeno essere considerato abnorme (cfr. Sez. V, 30.9.1992, n. 1509, rv. 192278). 1 2.Tanto premesso deve porsi in rilievo, alla luce dei suddetti principi, la peculiarità del caso in esame, nel quale il giudice ritenuto competente (Giudice di Pace di Ostia), non operava alla data del provvedimento impugnato e non risulta allo stato operante. Infatti, l'Ufficio del Giudice di Pace di Ostia, soppresso con D.lgvo n. 156 del 2012 è stato, invece, con successivo D.M. del 10.11.2014, "mantenuto", con la previsione tuttavia di cui all'art. 3 comma 2 che "sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma”.
3. Orbene la situazione verificatasi nella fattispecie in esame non consente di attivare il rimedio del conflitto di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., in mancanza del giudice deputato a sollevarlo (Giudice di Pace di Ostia), profilandosi, dunque, una situazione di abnormità, in quanto il provvedimento di incompetenza impugnato, esplica l'esercizio di un legittimo potere, ma al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita (cosiddetta abnormità funzionale) (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013). Sul punto è sufficiente richiamare il principio affermato in una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 44600 del 15/09/2015, Rv. 265562), secondo cui è impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, l'accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice.
4. La non manifesta infondatezza della doglianza in esame che, ove accolta, comporterebbe l'annullamento della sentenza di merito, tuttavia, deve tener conto di quanto più volte affermato da questa Corte, secondo cui il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorra una causa di nullità e una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest'ultima (Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015, Rv. 265194), sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.. 5. Non versandosi in tale ultima situazione, pertanto, la sentenza impugnata va annullata rinvio per essere il reato ascritto all'imputata estinto per prescrizione. senza
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 31.10.2018 Remall Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabera Rosa Pezzullo flove 2