Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di numerosi gatti, mantenuti dall'imputata in precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione, e rinchiusi all'interno di gabbiette poste in un'abitazione dalla quale si propagavano odori nauseabondi).
Commentari • 5
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/06/2016 (Ud. 12/04/2016) Sentenza n.23723 MALTRATTAMENTO ANIMALI – Nozione di maltrattamento – FAUNA E FLORA – Condotte costituenti maltrattamento – Detenzione degli animali da arrecare gravi sofferenze – Fattispecie – Art. 727 cod. pen. Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione (Cass. Sez. 3, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli; Sez. 3, n. 49298 del …
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Anche per i condomini la presenza di colonie feline può essere importante per contenere il proliferare di topi e limitare le derattizzazioni, attività dispendiose e spesso inefficaci. Si può infatti mettere in atto attraverso i gatti una sorta di derattizzazione naturale per limitare questo problema. Le colonie feline: di che cosa si tratta Le colonie feline sono riconosciute e tutelate dalla l. 14 agosto 1991, n. 281 (si tratta di una legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che delega alle Regioni la possibilità di attuare i principi in essa contenuti tramite leggi regionali o provinciali). La “colonia felina” è composta da un gruppo di gatti (minimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2012, n. 49298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49298 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
49 2 9 8 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 2803/2012 Dott. MARIO GENTILE Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 48214/2011- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere - Dott. SANTI GAZZARA Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MA GL N. IL 15/09/1957 avverso la sentenza n. 512/2010 TRIBUNALE di UDINE, del 13/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA Sinreffe Volpe Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per be m ilitibe Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.fiong's Weil, il il qualeThe conchess ingintends in h RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Udine, con sentenza del 13/6/2011, ha dichiarato RI MA colpevole dei reati di cui agli artt. 674 e 727, co. 2, cod. pen., per avere provocato emissioni nell'ambiente circostante la sua abitazione di odori nauseabondi ed esalazioni moleste per il vicinato, in quanto deteneva all'interno dell'appartamento circa settanta gatti in pessime condizioni igieniche, producendo sugli animali gravi sofferenze, anche perché scarsamente nutriti, e la ha condannata alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, pena sospesa. Propone ricorso per cassazione la difesa della prevenuta con i seguenti motivi: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 674 cod. pen., rilevato che non può ritenersi concretizzato il reato contestato in quanto la prevenuta non era solita aprire le finestre dell'appartamento e di arieggiare l'immobile, con la conseguenza che nessuna immissione intollerabile avrebbe potuto essere avvertita all'esterno; -il Tribunale ha, altresì, erroneamente applicato il disposto di cui all'art.727 cod. pen., dando una valutazione distorta alle emergenze istruttorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito in ordine alla concretizzazione dei reati in contestazione e della ascrivibilità di essi in capo all'imputata, è del tutto logica e corretta. Con i motivi di ricorso la difesa della MA eccepisce la erronea applicazione dell'art. 674 cod. pen. e la non corretta lettura delle emergenze istruttorie, determinante la ritenuta sussistenza dell'illecito di cui all'art. 727 cod.pen.. Osservasi come dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, è dato rilevare che il decidente è pervenuto ad affermare la colpevolezza della prevenuta per le contravvenzioni in contestazione a seguito di una esaustiva analisi valutativa della piattaforma probatoria, effettuando puntuali richiami alle emergenze istruttorie che, oltre ogni ragionevole dubbio, hanno dimostrato la fondatezza della tesi accusatoria. La MA teneva nella propria abitazione circa 70 gatti, in condizioni igieniche di indescrivibile degrado;
i pavimenti e il mobilio erano ricoperti da deiezioni di animali;
i gatti erano per la maggior parte chiusi, anche in numero di due all'interno di trasportino, e in condizioni di salute precarie;
l'aria nell'immobile era irrespirabile e quando la imputata apriva le finestre fuoriusciva dall'appartamento un odore nauseabondo che si espandeva nelle zone limitrofe ( deposizioni Giaquinta, dott. Brisinello, M.llo Florio, Mauri ). Il decidente ha, pertanto, ritenuto, a giusta ragione, pienamente concretizzata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 cod. pen., vista la condizione di notevole, obiettivo disagio in cui erano costretti a vivere gli animali, non foss'altro per le malattie da cui erano affetti, per la impossibilità di muoversi e per la situazione di denutrizione. Sul punto il Tribunale evidenzia che il reato di cui all'art. 727 cod. pen., prendendo in considerazione il concetto ampio di maltrattamento, non punisce solo gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzai da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento (Cass. 24/4/95, Parussolo;
Cass. 11/2/04, n. 14426 ). Del pari, correttamente, il giudice di merito ha ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod.pen., atteso che, se è pur vero che non fosse consuetudine della MA arieggiare costantemente la sua abitazione, nondimeno ogni qualvolta la stessa si determinava ad aprire una finestra all'esterno si propagava un odore nauseabondo, data la situazione ributtante che c'era all'interno dell'immobile. Questa Corte ha avuto modo di affermare che le esalazioni maleodoranti, 2 provenienti da luoghi in cui sono ricoverati animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli stessi, costituiscono offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per il tranquillo svolgimento della loro vita di relazione, sì da concretizzare quelle molestie di cui è cenno nell'art. 674 cod. pen., di guisa che tale tipo di condotta è penalmente sanzionato dalla predetta norma ( Cass. 29/11/95, Viale ). Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la OP abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa,a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 22/11/2012. Il consigliere estensore Il Presidente dott. Mario Gentile dott. Santi Gazzara Рудана Mario Gentill DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 DIC 2012 IL CANCELLIERE Luana Mariant 3