Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11387 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONECORTE 1 3 8 7 7 5 0 2 2 NE IN NOM DEL POROLI ALIAN Oggetto Sfere condomi me you SEZIONE TERZA CIVILE - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente- R.G.N. 4080/99 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere 6383/99 28995 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. - Consigliere Rep. 2385 Dott. Fabio MAZZA Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere- Ud.06/05/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CONDOMINIO VILLANOVA MARSIA, con sede in Tagliacozzo Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE dell'amministratore in carica (Aq), in persona 155 per diritti € Massimiliano Fichera, elettivamente domiciliato in || 31 LUG 2002il. IL CANCELLIEREROMA VIA S COSTANZA 24, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DI PASQUALE, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
AN ON, BA NN IA;
+ - intimati CANCELLERIA 2002 e sul 2° ricorso n° 06383/99 proposto da: 1046 AN ON, BA NN IA, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VLE DELLA PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell'avvocato ALFIO GRASSO, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CONDOMINIO VILLANOVA MARSIA;
intimato avverso la sentenza n. 585/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 03/02/98 e depositata il 03/03/98 (R.G. 4873/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 06/05/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato Riccardo DI PASQUALE;
udito l'Avvocato Alfio GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati atti notificati rispettivamente il 22.4.1988 ed il 2/5/1988 ON AN ed NN IA BA proponevano opposizione avverso i precetti agli stessi notificati dal CONDOMINIO VILLANOVA MARSIA per il pagamento delle spese relative ai consumi di acqua e riscaldamento, ammontanti per il primo a £ 23.805.498 e per la seconda a £ 15.805.498. Il CONDOMINIO agiva sulla base del decreto ingiuntivo emesso il 19/3/1985 dal Presidente del Tribunale di Roma in danno del CONDOMINIO HERMITAGE - al quale gli opponenti partecipavano. Questi ultimi contestavano il diritto di procedere all'esecuzione, eccependo la pregressa estinzione del debito e chiedendo dichiararsi l'insussistenza - in capo al CONDOMINIO - dell'azione esecutiva, con condanna dello stesso alle spese. Costituitosi, l'opposto ammetteva gli avvenuti pagamenti per £ 15.000.000 da parte di altri condomini, adducendo che per le rimanenti somme si era inteso coprire spese diverse da quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo e chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione. Riunite le cause, con sentenza 23/9/1994 il Tribunale, rilevato che il CONDOMINIO aveva in corso di causa dato atto degli avvenuti pagamenti da parte di altri condomini in epoca successiva al precetto, con riguardo all'interesse degli opponenti ad una pronuncia sulla validità degli atti di precetto, dichiarava la nullità degli stessi in quanto emessi a copertura di partite diverse da quelle oggetto dell'ingiunzione e condannava il CONDOMINIO alle spese. Pronunciando sull'appello proposto da quest'ultimo ed al quale avevano "A resistito l'AN e l'BA la Corte romana, con sentenza 3 marzo 1998, dichiarava cessata la materia del contendere per rinuncia al gravame da parte dell'appellante (artt. 481, 2° co. e 627 c.p.c), che condannava al pagamento delle spese del grado, ai sensi dell'art. 306, ult. co. c.p.c.. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il CONDOMINIO affidandolo a quattro motivi. Hanno resistito gli intimati con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. Il ricorrente principale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, relativi alla stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con i quattro motivi del ricorso principale, da esaminare insieme per la connessione delle rispettive censure, il CONDOMINIO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 384, 306 e 91 c.p.c. anche sotto il profilo del vizio della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 del codice di rito, nella sostanza formula una duplice censura, lamentando che la rinuncia all'efficacia degli atti di ل ل precetto sia stata interpretata come rinuncia agli atti del giudice, conseguentemente,giudice, ه sia stata pronunciata la sua condanna alle spese del giudizio di appello. Il ricorso non è fondato. Va al riguardo premesso che il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei precetti ponendo le spese processuali a carico del CONDOMINIO e quest'ultimo aveva appellato, chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione (a precetto) con vittoria di spese - ed in subordine la declaratoria di - con compensazione delle spese. Ora la cessazione della materia del contendere Corte romana, a prescindere da alcune incongruità della motivazione (quali il riferimento agli artt. 481, 2° co. e 627 c.p.c.), nella sostanza ha colto bene la portata della vicenda processuale e, preso atto che nelle more l'appellante aveva rinunciato all'efficacia dei precetti, ha interpretato tale rinuncia come implicita rinuncia anche "all'azione esecutiva ed all'appello avverso la sentenza, che di tale azione aveva dichiarato l'insussistenza, con conseguente eliminazione di ogni contrasto tra le parti”. E ne ha tratto l'ulteriore conseguenza di non dovere più pronunciare nel merito, dichiarando quindi la cessazione della materia del contendere (come richiesto in subordine dallo stesso appellante) e ponendo a carico di quest'ultimo le spese del grado, quale rinunciante. Orbene, trattasi di statuizioni che non evidenziano alcuna violazione delle norme pretesamente violate e che per il resto presuppongono una valutazione della condotta processuale della parte congrua e logica, come tale incensurabile in cassazione. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, restando assorbito quello incidentale, proposto in via subordinata. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE пыMofinessinianрий . ) . . A 7 ie 7 M r / e E O R V IL CANCELIERE C1 O E 7 Dott.ssa Mana Aiello T N 7 , A A . 9 R T € 4 T N S Depositata in Cancelleria e 1 N i A t E z a R 31.07.02 a s r r E A e G L Oggi, U v L a i E Q r 8 109T 129,11 a D IL CANCELLIERI 01 . O e 7 M il T . A b a Dott.ssa Mara Aiello N I 3 a s E 456T 20,66 Z s s . t n t C N 8 o o E p . 3 D s 30 ( o G n TOT. 143,77 r A u a e ( V 2 MA