Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato. (La Corte, nel caso di specie, ha affermato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato al curatore fallimentare, per essersi il primo sottratto ad esame e controesame richiesti dal difensore del ricorrente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2017, n. 24781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24781 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
2478 1-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 703/2017 MAURIZIO FUMO -Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N. 1558/2017 ROSSELLA CATENA - Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NI BA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/06/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del che ha concluso per ог -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. - Udito, per RR VA ST, l'avv. Filippo Capomacchia in sostituzione dell'avv. Maurizio Valloni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. - Udito, per FE UI, l'avv. Paolo Colagrande, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udito, per RI NO, l'avv. Filippo Capomacchia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di RR VA ST, FE UI e RI NO per bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale e preferenziale) commessa in relazione al fallimento della DRAIUS COSTRUZIONI EDILI SRL, dichiarato il 13 gennaio 2006, nonché, il solo RR, per bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) commessa in relazione al fallimento della PROLAB spa, dichiarato il 21 gennaio 2005 e, dichiarato prescritto il reato di ricorso abusivo al credito (contestato a tutti in relazione al fallimento della US ON Edili srl), ha rideterminato la pena a carico degli imputati.
2. Secondo quanto si legge in sentenza, le due società fallite che svolsero, per breve tempo, attività nel campo edilizio ed immobiliare - ebbero vite parallele e furono utilizzate dagli imputati per trarne indebiti vantaggi, realizzati attraverso la commistione delle attività e l'appropriazione dei beni societari. La US ON Edili srl era stata costituita 19/1/2004 ed aveva operato per circa un anno e mezzo, accumulando notevoli passività, mentre la LA spa, costituita nel 2001 e rimasta, da allora, inattiva, aveva preso ad operare anch'essa nel 2004 e, dopo soli sette mesi di attività, aveva già accumulato un passivo di 471.221 euro.
3. L'iniziativa della costituzione della US ON Edili era stata di RI NO, commercialista, il quale aveva messo in contatto l'arch. D'CO MI e RR VA battista, che ne erano diventati soci (al 15% e all'85%). RR era stato nominato anche amministratore unico. La LA spa era stata rilevata nel febbraio del 2004 in epoca prossima alla costituzione della US - -da RR VA ST e AA EL TE, che eranoON srl diventati anche amministratori. 2 Entrambe le società erano state amministrate di fatto, però, da FE UI, che aveva intrattenuto i rapporti con banche e fornitori ed era sempre stato presente sui (pochi) cantieri delle società; RR era stato amministratore formale di entrambe le società (per la US fino al fallimento e per la LA fino al mese di ottobre 2004); AA TE (giudicato a parte) era stato presidente del Consiglio di Amministrazione della LA spa;
RI NO era stato il consulente e il commercialista delle due società, nonché - secondo i giudicanti amministratore di fatto, insieme a FE, della US ON Edili srl.
4. In relazione agli illeciti contestati, la sentenza impugnata - sulla scorta degli accertamenti operati dal curatore fallimentare, dr.ssa Laura Briganti - evidenzia, quanto alla US ON Edili, che erano stati riscossi crediti per somme non contabilizzate, erano state emesse fatture e riscosse somme - poi distratte per anticipo su lavori mai effettuati, erano state presentate all'incasso fatture fasulle, erano stati acquistati beni strumentali non rinvenuti dal curatore, era stato operato un pagamento preferenziale (per € 15.930,04) a favore della Hypobank e per euro 20.000 a favore di RI, erano state tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari le scritture contabili. Quanto alla LA spa, era stato provato, attraverso le dichiarazioni del curatore fallimentare (dr.ssa Francesca Linda) e del consulente nominato dal Pubblico Ministero (dr. Ivan Iogna Prat), che FE, agendo a nome della società, aveva cambiato assegni per 135.000 euro presso il distributore di carburanti di Carmelo Argento senza riversare gli importi nelle casse della società; che erano stati contabilizzati crediti fasulli;
che erano stati prelevati, da AA, dal conto acceso presso la Unicredit, somme per 102.000 euro senza che ne venisse dimostrato l'impiego a favore della società; che erano stati effettuati pagamenti per 35.500 euro a favore della US ON Edili srl senza - alcuna causale;
che erano rimasti appostati in contabilità crediti estinti;
che erano stati prelevate somme dai conti societari per € 38.766 mediante assegni girati a terzi senza alcun vantaggio per la società; che era stata distratta una BMW acquisita in locazione finanziaria;
che erano state tenute le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
5. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, tutti gli imputati 5.1. Il difensore di RR VA ST lamenta una violazione di legge e un difetto di motivazione con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo dei 3 ои reati. Deduce che gli elementi su cui si fonda il giudizio di colpevolezza (le dichiarazioni dei testi CO LE e D'CO MI, del consulente dr. Iogna Prat e del coimputato AA TE) sono stati travisati o malamente interpretati dalla Corte d'appello e che non sono stati addotti elementi che provino la consapevolezza - da parte dell'imputato del "vorticoso giro d'assegni" di cui è - menzione in sentenza;
inoltre, che RR è risultato beneficiario di due soli assegni, regolarmente versati sul conto della US ON srl, e che è stato usuario di un'autovettura sociale Renault Kangoo solo "momentaneamente". Richiama giurisprudenza di legittimità che esclude la responsabilità automatica della "testa di legno" e richiede, per l'affermazione della responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta, quantomeno il dolo eventuale.
5.2. FE UI ricorre con due motivi.
5.2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., derivante dal fatto che il Giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 18/12/2007 per contestuale impegno professionale del difensore, sebbene regolarmente documentato e tempestivamente comunicato.
5.2.2. Col secondo lamenta un vizio di motivazione con riguardo alla prova della qualità di amministratore di fatto dell'imputato nella società US ON srl, desunta da "elementi puramente esteriori e di assai dubbia affidabilità" e attraverso la mancata valorizzazione di un dato incontestabile, che "contraddice gli stessi termini di responsabilità prospettati dalla Corte": il fatto cioè, che FE fosse dipendente della società US ed avesse posto in essere, in tale qualità, gli atti che gli vengono contestati, nonché il fatto che fosse portatore di una condizione personale (inabilitato e semi-infermo di mente) pienamente attestata.
5.3. Il difensore di RI NO ricorre con quattro motivi.
5.3.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 2639 cod. civ., per la ragione che è stata attribuita all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in assenza di elementi idonei a provare l'esercizio continuativo e significativo dei poteri propri dell'organo gestorio, non bastando, a tal fine, una mera compresenza nell'ambito della vita societaria o la mera, generica influenza sulla vita sociale. Ribadisce, come aveva già fatto dinanzi al giudice d'appello, che RI si era limitato a svolgere il ruolo di consulente finanziario della società e non aveva posto in essere nessun atto tipico di gestione.
5.3.2. Col secondo motivo si duole della motivazione ritenuta mancante, illogica e contraddittoria con cui è stata spiegata l'attribuzione a RI del ruolo di amministratore di fatto della US ON srl. Ciò è avvenuto, sostiene, sulla base di "una serie di affermazioni connotate in parte da intrinseca illogicità, in parte persino da travisamento delle risultanze probatorie". Deduce, al riguardo che: 4 a) l'attivismo spiegato da RI per l'apertura di linee di credito con le banche rientrava nei compiti propri dell'imputato di consulente finanziario della- società e non rimanda ad un ruolo gestorio dello stesso. Peraltro, la Corte d'appello ha riportato in maniera fuorviante le dichiarazioni del curatore, dr.ssa Briganti, che l'aveva appunto qualificato "consulente" della società; --b) l'aver predisposto gli atti di costituzione della società pure valorizzata dai giudici di merito a suo danno - rappresenta un'attività propria del commercialista e non ha nulla a che vedere con la gestione societaria;
c) la deposizione del teste OS è stata riportata in maniera parziale, e quindi, travisata, dalla Corte d'appello, giacché teste suddetto aveva affermato di aver trattato unicamente col FE e di aver interloquito con RI unicamente per gli aspetti amministrativi, in quanto quest'ultimo teneva la contabilità ed era domiciliatario della società. Lo stesso era avvenuto per la parte di deposizione di OS riguardante i solleciti di pagamento, in ordine ai quali RI non s'era limitato a fornire rassicurazioni al teste (fornitore della US ON), ma l'aveva rimandato a FE perché si accordasse con lui sulle modalità di adempimento dell'obbligazione; d) il teste NO le cui dichiarazioni sono state valorizzate
contro
RI aveva distinto nettamente le figure dell'amministratore e del commercialista e si era riferito al rapporto da lui intrattenuto con la società LA spa. Del tutto illogicamente, quindi, la Corte d'appello le ha utilizzate per giustificare la conclusione cui è pervenuta in relazione alla US ON srl;
e) altrettanto illogicamente sono state utilizzate
contro
RI le dichiarazioni di NE GI, dipendente dello studio gestito dall'imputato, giacché - anche dai passi riportati in sentenza si evince che il teste suddetto si è riferito alla - consulenza finanziaria e bancaria svolta da RI;
f) uguale illogicità è dato ravvisare nella valutazione, che è stata fatta, delle dichiarazioni dell'arch. D'CO, giacché "fare le fatture" sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (attività riferita, secondo la sentenza, a RI da D'CO) non ha nulla a che vedere, sul piano logico, con la gestione della società. Ciò, senza considerare che l'affermazione di D'CO è stata "categoricamente smentita da tutte le altre deposizioni, dalle quali risulta che RI non faceva alcuna fattura" (il ricorrente si riferisce, riportandole, alle dichiarazioni di NE GI, di ELin EN, del ragioniere - sua collaboratrice - FI NA, del teste titolare di un punto di vendita di materiale ― informatico IT FA, dello stesso FE); g) anche delle dichiarazioni di FI NA, dipendente dello studio RI, è stato fatto un uso "fuorviante", con "conseguente travisamento del fatto e della prova", posto che, valorizzando mere congetture del teste, si è attribuita all'imputato una gestione in senso vero e proprio della società, vedendo il lui "il сол 5 sostegno cognitivo e formativo" di FE. Tanto, senza considerare che, secondo quanto riferito dal medesimo testimone, RI segnalò al Collegio sindacale della LA spa le irregolarità di gestione dell'organo amministrativo;
h) sono state trascurate tutte le indicazioni, provenienti dai testi (il curatore della US ON, il commerciante IT FA, la moglie ELin maddalena, le dipendenti FI NAmaria e NE GI, i sindaci della LA RE e CO), che rimandano a FE come il vero amministratore delle due società.
5.3.3. Col terzo motivo lamenta la violazione di plurime norme di legge ordinaria e costituzionale per essere state utilizzate
contro
RI le dichiarazioni rese da FE al curatore fallimentare e sebbene costui non si fosse presentato a dibattimento per sottoporsi all'esame e al controesame.
5.3.4. Col quarto ed ultimo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., per essere stata irrogata una pena superiore al minimo edittale sulla base di un dato inconferente (la maggiore qualificazione professionale dell'imputato). Lamenta, inoltre, che dalla Corte d'appello non si sia tenuto conto, nella determinazione della pena, della intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale e che, pur predicando l'intervenuta prescrizione del reato di ricorso abusivo al credito, la Corte non abbia operato una diminuzione di pena in misura corrispondente. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di RR e FE sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Merita accoglimento parziale il ricorso di RI NO, nei limiti che verranno di seguito precisati.
1. RR VA ST propone censure ai limiti dell'ammissibilità. In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l' amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. E' ben vero che tale consapevolezza non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Cass., n. 7332 del 7/1/2015; sez. 5, n. 44826 del 28/5/2014; sez. 5, n. 11938 del 9/2/2010). Di siffatta "sufficienza" ha dato ich adeguatamente conto la sentenza impugnata, avendo rilevato che RR, oltre a rivestire la carica formale di amministratore in entrambe le società fallite, sottoscrisse atti sociali, incassò per la LA alcuni degli assegni richiesti dall'amministratore AA, ricevette, quale socio di maggioranza ed amministratore della US ON, somme provenienti dai conti della LA spa. Inoltre, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado (che, con quella d'appello, forma un unico corpo argomentativo, concordando nella individuazione e valutazione degli elementi di prova), egli si prestò a sottoscrivere tutti gli atti societari, a sottoscrivere tutti gli assegni emessi e i contratti con i committenti dei lavori" (pag. 18), cosicché era ben consapevole degli obblighi e dei diritti che da essi scaturivano. Risulta quindi pienamente tratteggiata, in sentenza, la posizione di RR, che contrariamente all'assunto del suo difensore non era affatto una semplice "testa di legno", ma un soggetto che, pur disertando i cantieri gestiti dalle società rappresentate, era inserito nelle dinamiche societarie e pienamente in grado di rendersi conto delle malefatte dell'amministratore effettivo, il quale poté operare indisturbato proprio grazie al suo programmato e colpevole disimpegno nella gestione concreta degli affari sociali. Tanto, senza considerare che anch'egli mise direttamente le mani suoi beni sociali, visto che emise a proprio favore assegni per ben 23.000 euro e si servì di un'auto (una Renault Kangoo) intestata alla US ON, il cui da parte dell'imputato è stato limitato a "pochi momenti" dal suo uso - - difensore in maniera apodittica. Ve n'è più che a sufficienza, quindi, per escludere che i giudici di merito abbiano fatto derivare la sua responsabilità dal ruolo formalmente ricoperto nelle società, sebbene detto ruolo fosse, per le circostanze concrete in cui si è esplicato, autonomamente indicativo del concorso a titolo di dolo diretto e non eventuale - nella consumazione degli illeciti posti - in essere dall'amministratore effettivo.
2. Entrambi i motivi di ricorso di FE UI sono infondati.
2.1. Proprio la sentenza delle Sezioni Unite, richiamata dal ricorrente, dà ragione della fallacia degli argomenti da questi utilizzati per dedurre la violazione dei diritti della difesa. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce, infatti, legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l' impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende 7 partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass., SU, n. 41432 del 21/7/2016). Nella specie, è stato correttamente sottolineato che "il difensore avrebbe dovuto dare positiva motivazione sulla non praticabilità dell'istituto della sostituzione ex art. 102 c.p.p."; ovverossia, avrebbe dovuto spiegare perché gli era impossibile farsi sostituire sia nel procedimento pregiudicante che in quello pregiudicato. Orbene, per quanto è dato desumere dai motivi di appello e dal ricorso della parte (non essendo stata prodotta la richiesta di rinvio presentata al Giudice dell'udienza preliminare), il difensore di FE rappresentò e documentò l'impedimento derivante dal concomitante impegno professionale e spiegò perché in quel procedimento non poteva farsi sostituire (trattandosi di procedimento fissato per la discussione finale), ma non spiegò perché non gli era possibile farsi sostituire nel procedimento pregiudicato, dal momento che rappresentò in detto procedimento una mera opportunità di rinvio, per la connessione di quest'ultimo procedimento con quello relativo al fallimento della LA spa, pendente dinanzi a diverso giudice. Tanto si desume dalla lettura delle pagg. 2 e 3 del ricorso (ma anche dal contenuto dell'atto d'appello), ove è riportata testualmente la doglianza fatta valere dinanzi al giudice d'appello: dallo stesso si evince che il difensore di FE fece pervenire al Giudice dell'udienza preliminare istanza di rinvio con la documentazione attestante il concomitante impegno, la natura dello stesso e la sua indifferibilità (pag. 2) e, "ad evitare ogni possibile pregiudizio al procedimento in corso davanti al GUP di Udine", significò che v'era altro processo pendente a carico di FE (per il fallimento LA spa), che in detto procedimento il difensore aveva avanzato istanza di perizia ex art. 70 cod. proc. pen., che i fatti dei due fallimenti erano obbiettivamente connessi e che era intenzione del difensore optare per il giudizio abbreviato (pagg. 2-3). Nessuna accenno è contenuto, in ricorso, alla ragioni che rendevano impraticabile la sostituzione del difensore nel procedimento pregiudicato (in relazione allo stato di detto procedimento e all'attività che in esso si doveva svolgere), sicché appare perfettamente in linea coi contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite, sopra richiamata, la decisione della Corte d'appello, per la quale, "non avendo giustificato il difensore istante l'impossibilità di farsi sostituire", l'eccezione andava rigettata. E' appena il caso di sottolineare, peraltro, che, anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, sopra richiamata, e proprio in base ad essa, al difensore non basta allegare l'esistenza del concomitante impegno professionale o addurre, genericamente, l'impossibilità di farsi sostituire in entrambi i procedimenti, ma occorre che egli esponga le specifiche ragioni per cui ricorre tale impossibilità, per consentire al giudice a cui compete, in definitiva, di vagliare, sotto il profilo della serietà e della rilevanza, la non procrastinabilità dell'impegno o la possibilità del suo assolvimento in diversa maniera di comparare le esigenze del procedimento- 8 ell con quelle della difesa tecnica ed individuare una soluzione che le soddisfi, possibilmente, entrambe. Ed anche sotto tale aspetto il ricorso di FE appare carente, dal momento che nulla è detto, in ricorso, circa le ragioni che rendevano impossibile la sostituzione del difensore nel procedimento in corso.
2.2. Nel merito, il ricorso di FE è manifestamente infondato. L'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto si fonda, nel giudizio della Corte territoriale, su una serie di circostanze di fatto riferite da numerosi testi (D'CO, AT, EN, LU, LI, DA ZZ), oltre che dal consulente del Pubblico Ministero (che ha esaminato la documentazione contabile delle società); è risultato, per tale via, che FE era stato sempre presente all'interno dei cantieri di entrambe le società, aveva impartito ordini ai dipendenti e trattato con fornitori e committenti, aveva ricercato lavori in subappalto e posto in essere numerosi operazioni bancarie (anche se si avvalse, per tali operazioni, della firma di RR). Da tali elementi fattuali il giudice di merito ha tratto la prova logica dell'assunzione, da parte dell'odierno ricorrente, della qualità di amministratore di fatto: non già in sostituzione dell'amministratore di diritto RR Giovan ST, ma in pieno accordo con lui e in regime di concorso nella realizzazione dei fatti distrattivi;
tale percorso non presta il fianco a censure, perché poggia su dati di incontrovertibile valore inferenziale, pienamente indicativi del fatto che si tratta di dimostrare. Quanto agli argomenti difensivi, di nessun momento è il principale di essi: il fatto, cioè, che FE fosse "dipendente" della società. Sotto nessun profilo la condizione di "dipendenza" (nel caso specifico, assolutamente formale) esclude la configurabilità della gestione di fatto, una volta accertato che il "dipendente" ha posto in essere gli atti tipici di gestione e si è sostituito o affiancato all'amministratore di diritto nella conduzione dell'impresa. Lo stesso dicasi per la condizione soggettiva di seminfermità, che non impedisce l'ingerenza nella gestione delle imprese ed è stata adeguatamente valutata ed apprezzata, sia per l'accertamento del grado di coinvolgimento nella gestione che per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Nemmeno il ricorso di RI può essere accolto nel merito, sebbene abbia fondamento la doglianza relativa all'utilizzo delle dichiarazioni di FE.
3.1. Proprio da quest'argomento appare opportuno avviare lo scrutinio della decisione. E' vero che, come sottolineato nella sentenza impugnata, costituisce principio consolidato, elaborato da questa sezione (Cass., n. 39001 del 9/6/2004, Rv 229330), quello in base al quale, in tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono sicuramente ammissibili in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le ли dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare. Ne consegue ulteriormente che certamente possono essere - - veicolate attraverso lo scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato. Nondimeno, se le persone che il curatore ha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e in procedimento connesso o collegato, il principio della libertà della prova va coordinato col diritto, riconosciuto all'imputato, di essere giudicato in base a prove controllabili e verificabili nel contraddittorio processuale, attraverso la potenziale partecipazione all'esame e al controesame di tutte le parti processuali. Infatti, per diritto positivo, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 526 cod. proc. pen.). E' ben vero, come pure è stato sottolineato, che il principio del contraddittorio non ha carattere assoluto ma è rimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste. In quest'ottica è stata affermata da giurisprudenza che questo Collegio condivide - la piena utilizzabilità, quale prova a carico dell'imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 1. fall., allorché l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato (Cass., n. 3885 del 9/12/2014, Rv 262230). Nel caso di specie è avvenuto, però, esattamente il contrario, giacché il difensore di RI aveva chiesto, sia in primo grado che in appello, l'escussione di FE, senza ottenerla per la deliberata sottrazione dell'imputato all'esame e al controesame. Ne discende che le dichiarazioni rese da costui al curatore fallimentare non avrebbero dovuto essere utilizzate dal giudicante contro l'attuale imputato, per l'accertata non verificabilità delle dichiarazioni suddette. Tale soluzione è coerente con gli approdi della giurisprudenza CEDU, la quale ha avuto modo di chiarire, con la decisione del 20/4/2006, Carta c. Italia, che: a) i paragrafi 1 e 3, lett. d) dell'art. 6 della Convenzione impongono di concedere all'accusato adeguata e sufficiente per contrastare una un'occasione testimonianza a carico e di interrogarne l'autore, al momento della deposizione o 10 ои in un momento successivo;
b) l'esistenza di norme che consentono di utilizzare, per la decisione sulla fondatezza dell'accusa, le dichiarazioni rese, prima del dibattimento, da imputati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere non può privare l'imputato del diritto di esaminare o di fare esaminare in contraddittorio qualsiasi elemento di prova sostanziale a carico. Ne discende l'illegittimo utilizzo, da parte dei giudici di entrambi i gradi di giudizio, delle dichiarazioni rese da FE al curatore fallimentare.
4. Tanto premesso, la sentenza impugnata va scrutinata in base agli ulteriori elementi utilizzati
contro
RI, al fine di verificare se, prescindendo dalle dichiarazioni del coimputato, residui un congruo apparato argomentativo idoneo a sorreggere la conclusione cui sono pervenuti i giudicanti. Al quesito deve darsi risposta affermativa. La responsabilità di RI è stata fatta derivare dall'iniziativa, da lui presa, di dar vita alla US ON Edili srl, individuando le persone dei soci (D'CO e RR) e dell'amministratore formale (RR), nonché del soggetto che sarebbe divenuto l'amministratore effettivo (FE, indicato da RI come soggetto in grado di apportare un portafoglio clienti). A comprova del fatto che la società era una diretta derivazione di RI, costituita, secondo i giudici di merito, al fine di realizzare i propositi delittuosi dell'imputato, sta il fatto sottolineato in sentenza che RI dette persino alla società il suo nome inglesizzato e assicurò a D'CO che avrebbe sovrinteso, dall'esterno, all'attività della stessa;
inoltre, tenne direttamente attraverso il suo studio - la contabilità dell'impresa, che ebbe, come compito principale, quello di realizzare una villa di proprietà della moglie. Il fatto che, nell'esercizio concreto, la società operò secondo le sue direttive è dimostrato, poi, secondo i giudicanti, dal fatto che, in base a quanto accertato dal curatore, RI s'era dato da fare per ottenere linee di credito dalle banche;
dal fatto che alcune fatture false (perché relative ad operazioni inesistenti e presentate alle banche per lo sconto) furono emesse a favore di clienti dello studio RI;
dal fatto che un fornitore (OS), a fronte del mancato pagamento delle fatture, si rivolse a RI per avere soddisfazione (a lui era stato mandato da FE); dal fatto che era stato RI a far conoscere a FA, suo cliente, la US ed il FE e che fu RI a chiedere a FA di pagare in contanti una fattura;
dallo stesso FA è stato appreso che tutti i pagamenti a mani del FE furono eseguiti, dal committente, nello studio di RI (pag. 37 della sentenza d'appello). A tanto va aggiunto che, secondo quanto riferito da D'CO, RI richiese l'invio al suo studio dei SAL (Stati Avanzamento Lavori) relativi ai lavori di costruzione della villa della moglie, al fine di determinare l'importo delle emittendi fatture. 11 Trattasi, secondo ogni logica, di elementi effettivamente indicativi della compartecipazione di RI alle attività illecite dell'amministratore formale e dall'altro amministratore di fatto, perché rivelano che RI si servì di soggetti privi di autonoma capacità di determinazione per mandare a compimento un progetto delittuoso personalmente elaborato. Quanto è detto in sentenza (ed è stato sopra sintetizzato) rivela, infatti, che l'imputato decise la nascita e la composizione personale della società fallita, scegliendo per essa un soggetto (RR, cuoco operante altrove) inesperto e disinteressato alle sorti della società (ma non ai vantaggi che potevano derivargli), ponendolo a capo, formalmente, della compagine amministrativa;
inoltre, decise l'inserimento nella stessa di un seminfermo di mente (FE), destinato ad esporsi nei riguardi dei terzi e guidandolo nel compimento delle operazioni lecite ed illecite della società: vale a dire, in regime di concorso con lui (e con l'amministratore di diritto). Tanto è stato desunto dalle dichiarazioni di D'CO, ma anche dagli accertamenti effettuati dal curatore e dalle dichiarazioni dei (pochi) committenti e fornitori della società, sopra riportate. Il percorso argomentativo seguito nella sentenza è pienamente osservante dei criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p., anche sotto il profilo dell'apprezzamento di quelli che nella motivazione sono considerati indici rivelatori, e che possono agevolmente ricondursi alla nozione di indizi gravi, precisi e concordanti. Nessun rilievo ha, pertanto, il fatto, ripetutamente sottolineato dal suo difensore, che RI non pose in essere, personalmente, nessun atto tipico di gestione, giacché la sua responsabilità nella bancarotta è stata ricollegata all'influenza da lui esercitata sugli organi gestori, di diritto o di fatto: influenza che ha assunto secondo i giudicanti - caratteri tanto marcati da fare di lui un - determinatore al delitto ( e non un soggetto avente "generica influenza sulla vita sociale"). Tanto, in linea con l'imputazione elevata nei suoi confronti, che è quella di con l'amministratore di diritto e con l'altro concorrente amministratore di fatto - nella bancarotta societaria;
vale a dire, in base ad un titolo di imputazione certamente adeguato alla natura del reato contestato. Non va dimenticato, invero, che il concorrente nel reato risponde non solo degli atti personalmente posti in essere, ma anche di quelli posti in essere dai soggetti con cui abbia consapevolmente cooperato nella determinazione dell'evento delittuoso. Per il resto, le critiche difensive alla sentenza impugnata sono inammissibili o inidonee a scalfire l'impianto argomentativo, in quanto: a) l'apprezzamento della credibilità dei testi (di D'CO, nella specie) è rimessa al giudice di merito e la determinazione di quest'ultimo è incensurabile in sede di legittimità, laddove, come nella specie, sia condotta in base a parametri della logica e non sia smentita da altre, certe e soverchianti emergenze processuali, desumibili dalla stessa sentenza o da atti del processo non apprezzati dal 12 ли giudicante specificamente indicati;
b) esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (tanto vale per le dichiarazioni del curatore, di FI NA, di NE GI, di ELin EN, di OS, di NO, che il ricorrente pretende, in maniera inammissibile, di rivalutare a proprio favore); c) le dichiarazioni di FE non possono essere valutate contro l'imputato, ma nemmeno a suo favore (inammissibilmente, pertanto, il ricorrente rimanda alle dichiarazioni di quest'ultimo per l'individuazione del soggetto che "faceva le fatture"); d) in sentenza non si legge contrariamente all'assunto del ricorrente che prestare - - consulenza finanziaria alla società "integra una forma di gestione", avendo invece i giudici di merito stigmatizzato l'attivismo di RI nell'apertura di linee di credito utilizzate, poi, per distrarre beni societari mediante l'emissione di fatture false;
e) la contabilità era pacificamente tenuta dallo studio dell'imputato: poco rileva, quindi, che fossero i suoi dipendenti ad effettuare le registrazioni contabili, posto che la circostanza è stata valorizzata dalla Corte d'appello per dimostrare la perfetta conoscenza delle dinamiche societarie da parte dell'imputato e l'opportunità che gli era data, per tale via, di concorrere nella bancarotta documentale, concretamente desunta, poi, dagli altri e significativi elementi probatori sopra passati in rassegna. Ne deriva che il giudizio espresso dal Tribunale e dalla Corte d'appello, che hanno proceduto ad una disamina esaustiva e penetrante delle fonti di prova e delle contrapposte versioni, non merita di essere censurata con l'annullamento, a fronte della indebita utilizzazione delle dichiarazioni di FE, posto che il compendio residuo fornisce, comunque, adeguata dimostrazione della responsabilità di RI nella bancarotta patrimoniale e documentale e posto che il riscorso dell'imputato si sostanzia, per il resto, nella riproposizione di doglianze dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito.
5. Infondato, infine, è il motivo relativo alla determinazione della pena base, che è stata determinata in anni quattro di reclusione in considerazione della gravità del reato e della "caratura" professionale dell'imputato, che lo faceva maggiormente consapevole rispetto ai concorrenti nel reato - del disvalore - sociale e giudico della condotta: vale a dire, in base a parametri che hanno base nell'art. 133 cod. pen. e costituiscono pertanto legittimo riferimento per - - l'esercizio del potere sanzionatorio. 13 6. E' fondata, invece, la doglianza relativa alla bancarotta preferenziale contestata al capo a), punto 3 (pagamento a RI della somma di € 20.000 per la tenuta della contabilità); bancarotta che, commessa (o divenuta punibile, a seconda della qualificazione della pronuncia di fallimento nel contesto del reato di bancarotta) il 13/1/2006, era già prescritta alla data della sentenza d'appello, emessa il 9 giugno 2015. Parimenti fondata è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio riservatogli dalla Corte d'appello, posto che la pena base è stata ridotta unicamente per la concessione delle attenuanti generiche, senza tener conto della prescrizione del reato di cui al capo B (ricorso abusivo al credito), pure dichiarata in sentenza. Questa va pertanto annullata sul punto nei confronti di tutti gli imputati in considerazione dell'effetto estensivo della pronuncia di - annullamento - con rinvio al giudice a quo per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle ipotesi di bancarotta preferenziale elencate nel capo A) e precisamente con riferimento all'importo di € 15.930,04 e ai pagamenti di cui al punto 3, perché estinti per prescrizione;
rigetta nel resto i ricorsi e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per la rideterminazione del solo trattamento sanzionatorio. Così deciso l'8/3/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maurizio Fumo) внизому DEPORTATA IN CANCELLERA add 18 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIL Com ши 14