CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6922/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011075127000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008337752000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008337752000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220010043170000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022436636000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022436636000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo complessivo di € 10.886,40. La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento), lamentando la lesione del diritto di difesa e la mancata conoscenza della pretesa tributaria. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti, la decadenza per inosservanza dei termini di notifica del titolo esecutivo e l'infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando integralmente le avverse deduzioni. L'Agente della Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti la formazione dei ruoli e la notifica degli avvisi di accertamento, di competenza dell'Ente impositore. Nel merito, produceva documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, sostenendo la definitività della pretesa per mancata impugnazione nei termini di legge e l'interruzione dei termini prescrizionali.
Il Comune di Cariati non si costituiva in giudizio. All'udienza pubblica del 20/01/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene alla ritualità della notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. La ricorrente ha fondato gran parte delle proprie doglianze sull'asserita mancata conoscenza delle cartelle di pagamento presupposte, circostanza che avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e comportato la nullità derivata dell'atto consequenziale.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, emerge la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata. Nello specifico:
1. Cartella n. 03420210008337752000 (Tributi 2012-2013): risulta notificata il 21/04/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale e affissione dell'avviso all'albo, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, in conformità all'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73.
2. Cartella n. 03420220010043170000 (TARI 2014): risulta notificata il 22/08/2023 a mani di familiare convivente (Nominativo_1), che ha sottoscritto la relata.
3. Cartella n. 03420220014501211000 (IMU/TASI 2014-2015): risulta notificata il 22/08/2023 a mani di familiare convivente (Nominativo_1), che ha sottoscritto la relata.
4. Cartella n. 03420220022436636000 (IMU/TARI 2016): risulta notificata il 20/12/2022 a mani di familiare convivente, con invio della raccomandata informativa (CAN).
Le relate di notifica prodotte, in quanto atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso delle attestazioni in esse contenute. La rituale notifica delle cartelle di pagamento comporta che le stesse, non essendo state impugnate nel termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, sono divenute definitive e il credito in esse portato si è cristallizzato, rendendo inammissibili le eccezioni di merito o relative a vizi formali anteriori alla notifica delle cartelle stesse, ivi compresa la decadenza o la prescrizione maturata precedentemente.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, si osserva che le notifiche delle cartelle, avvenute tra il 2022 e il 2023, hanno validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale.
L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata l'08/08/2024, ossia ben prima del decorso di un ulteriore quinquennio dalle notifiche delle cartelle presupposte. Pertanto, il diritto alla riscossione non risulta prescritto.
In conclusione, essendo stata fornita la prova della corretta notificazione degli atti presupposti, l'intimazione di pagamento deve ritenersi legittima. Ogni altra questione resta assorbita.
Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella complessità della ricostruzione fattuale e nella natura della controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6922/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011075127000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008337752000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008337752000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220010043170000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014501211000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022436636000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022436636000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo complessivo di € 10.886,40. La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento), lamentando la lesione del diritto di difesa e la mancata conoscenza della pretesa tributaria. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti, la decadenza per inosservanza dei termini di notifica del titolo esecutivo e l'infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando integralmente le avverse deduzioni. L'Agente della Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti la formazione dei ruoli e la notifica degli avvisi di accertamento, di competenza dell'Ente impositore. Nel merito, produceva documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, sostenendo la definitività della pretesa per mancata impugnazione nei termini di legge e l'interruzione dei termini prescrizionali.
Il Comune di Cariati non si costituiva in giudizio. All'udienza pubblica del 20/01/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene alla ritualità della notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. La ricorrente ha fondato gran parte delle proprie doglianze sull'asserita mancata conoscenza delle cartelle di pagamento presupposte, circostanza che avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e comportato la nullità derivata dell'atto consequenziale.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, emerge la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata. Nello specifico:
1. Cartella n. 03420210008337752000 (Tributi 2012-2013): risulta notificata il 21/04/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale e affissione dell'avviso all'albo, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, in conformità all'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73.
2. Cartella n. 03420220010043170000 (TARI 2014): risulta notificata il 22/08/2023 a mani di familiare convivente (Nominativo_1), che ha sottoscritto la relata.
3. Cartella n. 03420220014501211000 (IMU/TASI 2014-2015): risulta notificata il 22/08/2023 a mani di familiare convivente (Nominativo_1), che ha sottoscritto la relata.
4. Cartella n. 03420220022436636000 (IMU/TARI 2016): risulta notificata il 20/12/2022 a mani di familiare convivente, con invio della raccomandata informativa (CAN).
Le relate di notifica prodotte, in quanto atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso delle attestazioni in esse contenute. La rituale notifica delle cartelle di pagamento comporta che le stesse, non essendo state impugnate nel termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, sono divenute definitive e il credito in esse portato si è cristallizzato, rendendo inammissibili le eccezioni di merito o relative a vizi formali anteriori alla notifica delle cartelle stesse, ivi compresa la decadenza o la prescrizione maturata precedentemente.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, si osserva che le notifiche delle cartelle, avvenute tra il 2022 e il 2023, hanno validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale.
L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata l'08/08/2024, ossia ben prima del decorso di un ulteriore quinquennio dalle notifiche delle cartelle presupposte. Pertanto, il diritto alla riscossione non risulta prescritto.
In conclusione, essendo stata fornita la prova della corretta notificazione degli atti presupposti, l'intimazione di pagamento deve ritenersi legittima. Ogni altra questione resta assorbita.
Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella complessità della ricostruzione fattuale e nella natura della controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.