Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 3
Nel contratto di trasporto con rispedizione, il vettore si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso. Consegue che per la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre le linee" del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione.
Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore) è configurabile l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo favore. Consegue che, non il mittente, estraneo al contratto di subtrasporto, bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 cod. civ., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate.
A norma dell'art. 288 cod. nav. al raccomandatario spetta la rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore raccomandante negli stessi limiti in cui è conferita la rappresentanza sostanziale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: il dipendente licenziato per ritorsione ha diritto alla reintegra nel posto di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 3 dicembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 22/09/10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 25402/2007 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente – Dott. STILE Paolo – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere – Dott. MELIADO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ACISERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, xxx, presso lo studio dell�avvocato xxx, che la rappresenta e difende unitamente all�avvocato xxx, giusta delega a margine del ricorso – ricorrente – contro D.A., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1999, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ADRIATIC SHIPPING CO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la difende unitamente agli avvocati CRISTIANO ALESSANDRI, PAOLO CROVATO, KRISTIAN KIELLAND, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE AUTONOMO PORTO TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 126, presso lo studio dell'avvocato PUJATTI MARIA CRISTINA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO GERIN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CENTURION ASSIC SPA GIÀ PRUDENTIAL SPA, NEUCHATELOISE COMP SVIZZERA ASSIC S A;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 14611/96 proposto da:
CENTURION ASSIC SPA GIÀ PRUDENTIAL, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO TAGLIACOZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ADRIATIC SHIPPING CO SRL;
e sul 3 ricorso n. 01015/97 proposto da:
ADRIATIC SHIPPING CO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CENTURION ASSIC SPA GIÀ PRUDENTIAL SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1018/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 22/6/95 e depositata il 22/9/95 (R.G. 1191/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/1/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Kristian KIELLAND;
udito l'Avvocato Claudio D'ANGELANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
Svolgimento del processo
La RU s.p.a. (ora RI Assicurazioni s.p.a.) con atto di citazione notificato il 3.11.1997, conveniva in giudizio l'AT Shipping co. s.r.l. davanti al Tribunale di Venezia ed assumeva che aveva ottenuto, in una precedente causa da essa promossa ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dell'AT Shipping co. s.r.l., quale raccomandataria della nave Narcis, ed in cui detta AT si era costituita quale raccomandataria della della EV TA Lines Corporation, la condanna dell'AT Shipping, quale raccomandataria marittima della EV TA Lines, al pagamento della somma consistente nel danno indennizzato da essa attrice (la perdita di alcune balle di cotone, oggetto di trasporto per mare da Bombay a Trieste); che non aveva potuto mettere in esecuzione la sentenza per fatto proprio dell'AT Shipping ed in particolare per aver questa attestato di essere raccomandataria della EV TA, mentre detta società risultava inesistente. Chiedeva, quindi, la condanna della AT al pagamento delle somme riconosciute in suo favore nella precedente causa. L'Ente Porto Trieste, che avendo ottenuto nella precedente causa la condanna dell'AT Shipping, quale rappresentante processuale della EV TA, alla refusione delle spese, interveniva nel giudizio per chiedere, sulla base delle medesime ragioni esposte dall'attrice, la condanna in proprio dell'AT Shipping. Si costituiva, inoltre, volontariamente la CH, società svizzera di assicurazioni, esponendo di versare anch'essa in una situazione analoga a quella della RU e chiedeva la condanna in proprio dell'AT Shipping al pagamento della somma da essa risarcita e già riconosciuta in precedente altra sentenza, a carico dell'AT, ma nella qualità.
Con sentenza del 17.6.1993 il Tribunale di Venezia condannava la convenuta, al risarcimento dei danni liquidati rispettivamente in favore dell'attrice nel controvalore in lire italiane di franchi svizzeri 45.121 e 21.349 con rivalutazione ed interessi, oltre £.
5.120.735 ed in favore dell'Ente Autonomo Porto di Trieste in £. 4.670.350, mentre dichiarava inammissibile l'intervento della CH.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'AT Shipping, mentre proponeva appello incidentale la RI (già RU). Con sentenza depositata il 22.9.1995, la Corte di appello di Venezia confermava l'impugnata sentenza quanto alla condanna dell'AT al pagamento della somma nei confronti della RI e condannava l'appellante principale al pagamento delle spese processuali. Rigettava l'appello incidentale della RI.
Riteneva la corte che dalle polizze di carico era risultato accertato che il trasporto era stato assunto unitariamente dalla EV TA;
che la merce, caricata a Bombay, era stata trasbordata ad Ashod sulla nave "Narcis" della Zim Navigation, che aveva provveduto a riconsegnarla a destino a Trieste, contro presentazione delle polizze originarie emesse dalla EV TA;
che nella specie si verteva, pertanto in ipotesi di contratto di trasporto assunto dalla EV TA, con subtrasporto da parte della Zim;
che il destinatario delle merci è legittimato ad esercitare il diritto alla riconsegna nei confronti del subvettore;
che il raccomandatario del subvettore, (nella specie l'AT,) non operava necessariamente anche come raccomandatario del vettore ( nella specie la EV TA); che nella fattispecie non risultava provato che l'AT fosse raccomandatario anche della EV, neppure per effetto di un mandato tacito, poiché esso presuppone pur sempre che vi sia stata una manifestazione di volontà, per quanto tacita del mandante, elemento che nella specie non risultava provato e neppure alligato. Pertanto, riteneva la Corte che, indipendentemente dal problema se la EV TA fosse effettivamente esistente, in ogni caso nella specie l'AT si era costituita nel precedente giudizio quale raccomandataria della EV TA, senza esserlo, per cui la sentenza non era eseguibile. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per Cassazione l'AT Shipping.
Resiste con controricorso la RI Assicurazioni s.p.a., che ha proposto anche ricorso incidentale.
Avverso detto ricorso incidentale, resiste l'AT Shipping, che a sua volta ha proposto altro ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 288 c.n. ed art. 3, n.2, l. n.135/1977 e 2727 c.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che essa non fosse raccomandataria della EV TA Lines, bensì unicamente del vettore Zim Israel Navigation, mentre essa era tale per effetto di un mandato tacito, quale risultava dalla prova presuntiva (emissione delle polizze di carico da parte della EV TA e riconsegna della merce dietro presentazione delle stesse) della necessaria funzione rappresentativa del vettore EV TA nella fase della riconsegna della merce a destino.
Quindi, secondo la ricorrente, essa, sia pure nominata quale raccomandataria dal subvettore Zim Israel, aveva anche la rappresentanza sostanziale e processuale del vettore unitario EV TA. Ritiene la ricorrente che sussista un'ipotesi di mandato implicito, allorché il raccomandatario si comporti verso un terzo come tale, ed in questo caso possa essere convenuto in giudizio, in base al principio dell'affidamento.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 451, 458, 460 e 467 c.n. nonché degli artt. 1992, 1996, 2008 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Ritiene la ricorrente che la Corte di appello, dopo aver esattamente ritenuto che il ricevitore è un terzo rispetto al subvettore, ha errato nel ritenere che egli potesse agire nei confronti del subvettore, dovendo ,invece, egli agire esclusivamente nei confronti del soggetto che dalla polizza di carico appare quale vettore. Secondo la ricorrente , avendo il destinatario richiesto la riconsegna delle merci, quali risultavano dalla polizza di carico della EV TA, aveva aderito al contratto di trasporto unitario da questa stipulato e non al contratto di subtrasporto tra la predetta e la Zim Israel.
2.1. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. La soluzione della questione passa attraverso la individuazione di alcuni principi che presiedono alle figure giuridiche del contratto di subtrasporto e della raccomandazione marittima. Sulla prima questione va osservato che la partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente.
In particolare: a) si ha contratto di trasporto con subtrasporto, quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i mezzi propri soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario;
b) ricorre l'ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltre ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione;
c) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo, allorché più vettori si obbligano, con un unico contratto - mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale o anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito verso il mittente - a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso (Cass. 6.1.1982,n. 10). Ora, mentre nel contratto di trasporto di cose con subtrasporto (che, per quanto non previsto da una specifica norma deve ritenersi ammissibile sulla base dei principi generali - Cass. 16.9.1981 n. 5133-) non esiste un rapporto contrattuale tra il mittente ed il subvettore, per cui non esiste una responsabilità solidale contrattuale di quest'ultimo nei confronti del mittente, nei cui confronti risponde esclusivamente il vettore (Cass.7.8.1996,n. 7247 ; Cass. 17.4.1992,n. 4728), nel contratto di trasporto con rispedizione, per la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre le linee" del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere (art. 1699 c.c.), con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità dello stesso per detta seconda tratta di trasporto, non essendo configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione (Cass.28.3.1995,n. 3614) e rispondendo quindi contrattualmente detti terzi direttamente nei confronti del mittente.
Nel trasporto cumulativo, a norma dell'art. 1700 c.c., i vari vettori successivi sono solidalmente responsabili sulla base dell'unico contratto, su cui si fonda detto tipo di trasporto. La figura del contratto con spedizioniere-vettore di cui all'art.1741 c.c. non introduce una diversa figura di contratto di trasporto, oltre quelle sopra elencate.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 2505 del 1963) e parte della dottrina, lo spedizioniere-vettore è solo un vettore fin dall'origine, in quanto la norma (art. 1741) gli assegna gli obblighi ed i diritti del vettore.
2.2. Quanto alla posizione del destinatario della merce, in tutte le suddette figure di contratto di trasporto, egli è il terzo in cui favore è stato stipulato il contratto.
Pertanto, qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa, con apposito contratto, l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile, così come per il contratto di trasporto originario, l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. e la qualità di terzo, in cui favore è stato stipulato il contratto, va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo favore.
Ne consegue che non il mittente, estraneo al contratto di subtrasporto, bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate (Cass. 26.4.1995, n. 4620; Cass. 26.1.1995,n. 931). Da ciò consegue che non può essere condiviso quanto assunto dalla ricorrente, secondo cui il destinatario della merce poteva richiedere la riconsegna della stessa solo al vettore, quale risultava dalla polizza di carico, e non anche al subvettore, cui la merce stessa era stata affidata, poiché anche detto contratto di subtrasporto era stato concluso in suo favore, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1411 c.c.. Pertanto correttamente la Corte di appello ha rilevato che, potendo il destinatario della merce, che è terzo sia rispetto al contratto di trasporto che di subtrasporto, richiedere la consegna della merce anche al subvettore, il raccomandatario di quest'ultimo, non opera necessariamente anche in rappresentanza del vettore, in forza di un mandato tacito, in quanto provvede ad adempiere un obbligo che è anche del subvettore.
3.1. Correttamente la Corte di appello osserva che il mandato in base al quale opera il raccomandatario può esser anche tacito. Infatti il c. 2 dell'art. 2 della legge 4.4.1977 n. 135 statuisce che l'attività di mandatario può essere svolta per "mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferita dall'armatore o dal vettore nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo o occasionale".
Sennonché il fatto che il mandato possa essere anche tacito investe solo la forma in cui può essere conferito detto mandato, ma non esclude il requisito del consenso da parte del mandante, desumibile da fatti concludenti, e quindi sulla base di elementi presuntivi. La sentenza impugnata ha ritenuto che, poiché la stessa appellante riconosceva di non aver avuto un mandato espresso dalla EV TA, non poteva che ipotizzarsi in astratto un mandato implicito. Sennonché questo non poteva essere tratto dall'unico elemento indicato della riconsegna della merce a destino, che, nella ritenuta fattispecie di trasporto a destino con subtrasporto, costituiva un elemento del tutto equivoco per le già ricordate caratteristiche del contratto di trasporto e di subtrasporto e per la comprovata esistenza del mandato di raccomandazione, conferito dal subvettore Zim navigation.
3.2. Quanto alla ritenuta inidoneità della prova presuntiva nella fattispecie in esame, va rilevato che rientra nei compiti del giudice di merito, il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzione e circa l'inidoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità solo se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, ed in particolare, ispirato al principio secondo cui i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge devono essere valutati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale.
Ne consegue, che non risultando sul punto ne' contraddittoria ne' omessa la motivazione, l'accertamento in fatto di una mancanza di rapporto di raccomandazione tra la ricorrente e la EV TA non può essere sindacato in questa sede.
4. Peraltro va osservato che a norma dell'art. 288 cod. nav. al raccomandatario spetta la rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore raccomandante negli stessi limiti in cui è conferita la rappresentanza sostanziale.
L'inequivoco significato che si evince dal letterale tenore della disposizione è confortato da una costante ed univoca giurisprudenza (Cass. 15.6.1989,n. 2875; Cass. 28.6.1997,n. 5001;
Cass. 26.3.1992,n. 3716). Vi è unanimità in dottrina nel ritenere la necessaria coincidenza ex lege dell'estensione della rappresentanza processuale con quella sostanziale;
in tal senso la prima si definisce "necessaria", non potendo essere limitata od esclusa dal raccomandante, se non mediante la limitazione o esclusione della rappresentanza sostanziale.
Se è mancata la rappresentanza sostanziale del raccomandatario, non è configurabile neppure una rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore da parte del raccomandatario, che in sede processuale dichiari di agire o di resistere in nome e per conto del raccomandante, poiché la stessa non può essere scissa dalla rappresentanza sostanziale , a norma dell'art. 288 c.p.c., oltre che per il principio di cui all'art. 77 c.p.c.. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto, avendo escluso la rappresentanza sostanziale nella qualità di raccomandatario della EV TA della ricorrente nell'atto di consegna delle merci al destinatario, che essa potesse resistere in giudizio in detta qualità.
5. Fuor di luogo è il richiamo della ricorrente all'istituto dell'apparenza del diritto.
Infatti l'istituto della rappresentanza apparente - non espressamente codificato e da iscrivere, quindi, nell'ipotesi di cosiddetta apparenza colposa ( o atipica), rinvenibile allo stato latente nel sistema, quale espressione del principio di autoresponsabilità per chi la provoca e dell'affidamento per chi la subisce - può essere utilmente invocato dal terzo che abbia ragionevolmente confidato nella situazione apparente solo se il suo errore scusabile sia imputabile anche all'apparente rappresentato, per avere quest'ultimo posto in essere, pur se non preordinatamente, un comportamento oggettivamente idoneo ad ingenerare il convincimento incolpevole, che egli abbia effettivamente conferito all'agente il potere di rappresentanza ( Cass. 8.,3.1990,n. 1841). Quindi detto istituto è invocabile esclusivamente dal terzo che ha fatto affidamento nell'apparenza della rappresentanza e non come avviene nella fattispecie dal falso rappresentante ( a parte poi la ricorrenza - o meno - di tutti gli altri elementi).
6.1. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2702, 2797 e 1398 c.c., degli artt. 113, 116 e 163 n. 2 c.p.c. nonché dell'art. 3 n. 2 l. n.135/1977 nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza.
Il predetto motivo è articolato in due punti.
Con un primo punto si sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che sulla base della dichiarazione resa dall'AT Shipping alla Capitaneria di porto ai sensi dell'art. 3 l.n. 135/1977 si potesse ritenere che la Zim Navigation era legittimata passiva alla riconsegna delle merci al destinatario.
6.2. Detta censura è infondata.
Certamente è vero che ai fini della certezza dell'identificazione del soggetto rappresentato dal raccomandatario il ricorso ad elementi extracartolari rispetto alla polizza (quale l'invio di nota al comandante del porto di approdo della nave di cui all'art. 3 l. n. 135/1977), predisposti non al fine di provare i poteri rappresentativi del raccomandatario ma al fine di dare ai terzi garanzie per le obbligazioni sorte nell'esercizio dei poteri stessi (Cass. 15.6.1989,n. 2875), può fornire al più elementi indiziari di prova sulla qualità di vettore o subvettore, ma non è certamente idoneo, stante la predetta finalità a fornire la prova del rapporto di raccomandazione contro il preteso rappresentato (Cass.2.4.1992,n. 4019). Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata non prende posizione sulla natura e funzione della detta nota, riferendo solo (pag. 8) che secondo l'appellante essa ha natura meramente amministrativa e che sussiste la possibilità del conferimento di più mandati al medesimo rappresentante.
La sentenza impugnata dà, invece, come pacifico, proprio sulla base di tale osservazione di principio e sulla base della linea difensiva dell'appellante, che essa fosse certamente raccomandataria della Zim, subvettrice e come tale obbligata alla consegna delle merci, ponendosi poi il problema, oggetto di causa, se essa fosse anche raccomandataria della EV e dando risposta negativa alla questione, per i motivi sopra detti.
7.1. Con la seconda parte del terzo motivo la ricorrente censura la sentenza rilevando, che, proprio sulla base della detta nota trasmessa alla capitaneria di porto, nonché sulle trattative di bonario componimento intervenute, per quanto infruttuosamente con la Zim, l'attrice doveva sapere, seguendo la tesi da essa prospettata ed accolta dai giudici di merito, che essa era raccomandataria della Zim Navigation e non della EV TA, con la conseguenza che non poteva essere ritenuta responsabile nei confronti della RI, quale falsus procurator, poiché, a norma dell'art. 1398 c.c. detta responsabilità presuppone l'assenza di colpa del terzo ,che contratta con il falso rappresentante, e poiché non aveva il convenuto, nella qualità di rappresentante, alcun obbligo di collaborare con l'attore sull'individuazione del soggetto destinatario della domanda, a norma dell'art. 163, c.
2. c.p.c.. 7.2. Il motivo, così come proposto, va dichiarato inammissibile. Osserva preliminarmente questa Corte che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti.
Al giudice d'appello era stata devoluta la sola questione se fosse ipotizzabile nella fattispecie una raccomandazione tacita della EV TA da parte dell'appellante.
La sentenza impugnata, prescindendo dall'esistenza o meno del soggetto assunto dall'appellante come suo raccomandato, ha ritenuto che nella fattispecie non esisteva in ogni caso una raccomandazione dello stesso soggetto da parte dell'appellante.
Invece, la ricorrente introduce con la censura in esame due questioni nuove, non prospettate nelle precedenti fasi di merito, e cioè che , pur nell'ipotesi che essa avesse resistito nel primo giudizio quale falsus procurator, non esisteva una sua eventuale colpa ed esisteva ,invece, una colpa della RI, per i profili di diritto e di fatto, sopra indicati.
In particolare, quanto all'individuazione del convenuto (sostanziale) nell'atto di citazione dell'altro giudizio (quello proposto contro l'AT nella qualità di raccomandataria della nave "Narcis") va osservato che (a parte il rilievo che non risulta proposta nelle fasi di merito del presente giudizio, la questione se quel convenuto fosse stato esattamente individuato e su chi ricadessero le responsabilità per un'eventuale inesatta o mancata individuazione dello stesso) quell'atto, per quanto di natura processuale, rispetto a questo giudizio è un atto esterno, ricadente ,quindi, come ogni altro documento, esclusivamente nell'interpretazione e valutazione del giudice di merito, salvo il sindacato di legittimità nei ristretti limiti di cui all'art. 360 n.5 c.p.c.. Stante la novità delle questioni, le stesse vanno ritenute inammissibili.
8.1. Infondato è anche il ricorso incidentale proposto dalla RI relativo al rigetto della sua domanda di condanna dell'AT Shipping per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Assume la ricorrente incidentale che essa non aveva richiesto la condanna dell'Adriatc ex art. 96 c.p.c., per il primo giudizio (cioè quello in cui questa era costituita come raccomandatario), ma per il presente giudizio, in cui aveva resistito con mala fede o colpa grave.
8.2. Osserva questa Corte che l'interpretazione del contenuto della domanda, nonché dell'atto di appello, rientra nei compiti del giudice di merito;
essa è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata ed incontra soltanto un duplice ordine di limiti, consistenti, da un lato nel rispetto del principio tra il chiesto ed il pronunciato e dall'altro nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 26.5.1995,n. 5829;
Cass. 31.5.1982,n. 3334). Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che detta domanda di condanna si riferisse al comportamento processuale tenuto dall'AT nel primo giudizio e la ricorrente incidentale non ha indicato quali fossero i vizi motivazionali, rilevanti in questa sede di legittimità, in cui sarebbe incorso il giudice nell'interpretare la sua domanda, limitandosi solo a prospettare la diversa interpretazione della sua domanda.
9.1. Infondato è anche il ricorso incidentale proposto dall'AT Shipping co. s.p.a., con cui questa richiede che la RI Assicurazioni sia condannata per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per questo giudizio di legittimità, per quanto da essa prospettato nel controricorso sul valore del pubblico registro dove i raccomandatari devono indicare il nome del mandante e per aver ritenuta temeraria la difesa, anche in questa sede, di essa AT.
Ne consegue che detta domanda attiene all'assunta responsabilità processuale aggravata sia per quanto prospettato dalla resistente nel controricorso sia per quanto prospettato e domandato nel ricorso incidentale.
9.2. Va, anzitutto, premesso che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. può essere proposta anche in sede di legittimità per i danni che si assumono derivanti dal ricorso o dal controricorso (Cass.17.8.1990,n. n. 8363), ma deve rimanere fermo, che anche in questo caso colui che agisce ex art. 96 c.p.c. deve dare la prova dell'an e del quantum dei danni dimostrando l'esistenza e l'entità degli stessi (Cass. 29.5.1984, n. 3274), sui quali punti il ricorso incidentale è carente.
In ogni caso, la condanna per responsabilità ex art. 96 c.p.c., postula la totale e non parziale soccombenza della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per modo che non può farsi luogo all'applicazione della norma predetta se non in favore della parte totalmente vittoriosa e nei confronti della parte totalmente soccombente, peraltro accompagnata da un suo particolare stato soggettivo (Cass. 14.12.1992,n. 13181). Ne consegue che non ricorrendo nella fattispecie il presupposto della totale soccombenza della RI (soccombente solo in merito al ricorso incidentale, ma vittoriosa quale resistente al ricorso principale), va rigettato anche il ricorso incidentale della AT Shipping co. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i tre ricorsi e li rigetta. Compensa per intero tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma ,lì 21 gennaio 1999.