Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale la fruizione di alloggio gratuito presso un connazionale non è assimilabile al difetto di residenza che renderebbe inammissibile la richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2009, n. 8484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8484 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/01/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 398
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 022889/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU KH N. IL 27/11/1977;
avverso ORDINANZA del 18/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Bua Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 18 marzo 2008 e depositata il 25 marzo 2008, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato DO HA, in considerazione - a prescindere dalla valutazione della "meritevolezza in concreto" - della mancanza di alcuna idonea occupazione lavorativa e di adeguata "sistemazione abitativa" dell'instante, ospitato da un suo connazionale. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto del 27 marzo 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
DO deduce che "al momento della presentazione della istanza" disponeva di adeguata dimora ed esercitava il commercio ambulante;
lamenta il diniego del rinvio della trattazione, in quanto in breve tempo avrebbe potuto trovare lavoro e opportuna sistemazione;
contesta che la sola circostanza della mancanza di lavoro costituisce situazione ostativa per la applicazione della misura alternativa, della quale ricorrono tutte le condizioni, avuto riguardo alla carenza di altri precedenti penali, di alcun carico pendente, alla durata della pena già espiata, alla buona condotta successiva al reato.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 13 novembre 2008, obietta: il ricorrente non contesta "le argomentazioni fattuali" colle quali il Tribunale di sorveglianza - affatto legittimamente - ha motivato il rigetto della istanza. 4. - Il ricorso è, nei termini, che seguono fondato.
Il provvedimento impugnato è inficiato dalla inosservanza della legge.
Innanzi tutto, la fruizione di alloggio gratuito, per la ospitalità offerta da un connazionale, non è assimilabile al difetto della "stabile residenza", che rende inammissibile la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 1998, n. 6584/1999, Nikolic, massima n. 213368).
In secondo luogo, la occupazione lavorativa non costituisce di per sè - come suppone il Tribunale di sorveglianza - condizione necessaria per la applicazione della misura alternativa in parola. Pertanto la relativa mancanza non ne impedisce, di per sè, la concessione (Cass., Sez. 1^, 7 aprile 2004, n. 19061, Sinjaku, massima n. 228653; Sez. 1^, 21 settembre 1999, n. 5076, Jankovic, massima n. 214424; Sez. 1^, 23 marzo 1999, n. 2422, Donnini, massima n. 213865; Sez. 1^, 11 marzo 1999, n. 1982, Sica, massima n. 213558;
Sez. 1^, 11 aprile 1996, n. 2429, Musto, massima n. 205167; e Sez. 1^, 13 marzo 1996, n. 1619, De Palma, massima n. 204611). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009