Sentenza 25 gennaio 2006
Massime • 1
L'intervenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all'art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. modd. di acquisto, anche se finalizzato al commercio, di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posto in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, comporta che la Corte di cassazione, nel pronunziare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per non essere il fatto previsto come reato, disponga la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, in forza della disposizione di carattere generale di cui all'art. 41 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
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- 1. Le Sezioni Unite sulla successione tra reato e illecito amministrativoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni unite ribadiscono un loro non recente insegnamento (Sez. un., 16 marzo 1994, n. 7394, in Cass. pen., 1995, 1806, con nota di Albano), chiarendo utilmente qualche discutibile affermazione di più recenti precedenti che avrebbero potuto dar luogo ad equivoco e che, di fatto, sia pure marginalmente, hanno determinato oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità. È utile una breve premessa sui fatti. Uno straniero viene giudicato per tentativo di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 56 e 517 c.p.), commesso nell'area doganale di Genova il 26 gennaio 2006. È condannato in primo grado nel 2007, ma in appello viene assolto per effetto della legge n. 166 del …
Leggi di più… - 2. Abolitio criminis dell'indebita percezione del reddito di cittadinanzaJolanda Milardo · https://www.diritto.it/ · 28 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2006, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/01/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 100
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 8788/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EY HE LE;
avverso la sentenza della Corte di appello de L'AQUILA, in data 10 novembre 2004.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al delitto di ricettazione perché il fatto non è previsti come reato e in ordine al delitto di cui alla L. n. 631 del 1941, articolo 171 ter perché estinto per prescrizione.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 maggio 2002, il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne, dichiarò EY HE LE responsabile dei reati di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione di videocassette e di musicassette abusivamente riprodotte) e L. n. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannò alla pena di venti giorni di reclusione e di Euro 100,00 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, e la Corte di appello dell'Aquila, con sentenza dell'11 novembre 2004, in parziale accoglimento del gravame sostituì la pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente di Euro 760,00 di multa, determinando così la pena complessiva da infliggere al EY in Euro 860,00 di multa.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo che, nella fattispecie, il reato di ricettazione non sarebbe configurabile perché la norma della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, citata, sarebbe una norma speciale, che assorbirebbe il primo delitto. Secondo il ricorrente, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui aveva affermato che le musicassette erano esposte per la vendita, mentre i carabinieri verbalizzanti avevano affermato che l'imputato "deteneva per la vendita" quella merce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini appresso descritti.
1. Anzitutto, si osserva che deve escludersi il reato di ricettazione.
E infatti, le Sezioni unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto tra alcune decisioni, hanno stabilito che "nel vigore della L. n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex articolo 110 C.P. in uno dei reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, articoli 171 - 171 octies, integrava l'illecito amministrativo di cui all'articolo 16 della citata legge, che in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, prevaleva in ogni caso sull'articolo 648 c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se l'acquisto fosse destinato al commercio. Sopravvenuto il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'articolo 16 della L. n. 248 del 2000 (articolo 41) e lo ha sostituito con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter (articolo 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, e successive modificazioni, quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione;
configurandosi l'illecito meramente amministrativo previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter soltanto quando l'acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale" (Cass. pen., Sez. un., 20 dicembre 2005, numero 47164, Marino). Ebbene, in applicazione del principio giurisprudenziale su indicato, poiché i fatti attribuiti al EY furono commessi anteriormente all'aprile 2003, è applicabile la L. n. 248 del 2000, articolo 16:
perciò la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui all'articolo 648 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter, attribuito al EY, perché tale delitto è estinto per prescrizione:
e in vero, i fatti per cui è processo furono commessi il 23 maggio 1998 e, dunque, il termine massimo di sette anni e sei mesi, previsto dall'art. 157 c.p. e segg. per i delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, è scaduto il 23 novembre 2005.
3. Resta tuttavia da risolvere il problema se sia necessario trasmettere gli atti all'Autorità amministrativa competente, ai fini della irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 16 della citata legge del 2000 per l'acquisto dei supporti illecitamente prodotti;
oppure se tale trasmissione non sia dovuta. La questione, in apparenza di modesto rilievo, coinvolge i principi di carattere generale relativi alla trasformazione di un illecito penale in un illecito amministrativo, i quali - a loro volta - richiamano il problema della successione delle leggi penali. Si tratta perciò di un problema di ampia portata, al quale nel passato sono state date soluzioni diverse, che è necessario richiamare in questa sede per comprendere le ragioni della presente decisione.
3.1. La prima distinzione che appare opportuno operare è quella tra le soluzioni proposte prima della L. 24 novembre 1981, n. 689, (ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza una traguardo fondamentale tra i provvedimenti di depenalizzazione, dato che configura i caratteri generali dell'illecito amministrativo depenalizzato) e quelle proposte dopo la suddetta legge. Ebbene, prima dell'entrata in vigore della normativa suddetta, alcuni inquadravano l'ipotesi della trasformazione di fattispecie già punite come reato in illeciti amministrativi, nel disposto dell'articolo 2 c.p., comma 3, in forza del quale la legge successiva alla commissione del fatto, prevedendo soltanto sanzioni amministrative, avrebbe dovuto trovare applicazione, in quanto più favorevole (cfr.: Cass. sez. 6^, 8 febbraio 1974, in Foro it., 1975, 2^, 141).
Altri, invece, escludevano che la vicenda della trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo fosse riconducibile all'articolo 2 c.p., comma 3, giacché la norma del codice, nella sua intestazione, richiama esclusivamente la "successione di leggi penali"; (cfr. in tal senso: Cass. pen., sez. 5^, 29 aprile 1977, Andreozzi, RV 136534).
3.2. Sennonché, la L. n. 689 del 1981, prima citata, con cui venne attuata una vasta depenalizzazione, delineò una disciplina generale della materia, e dettò una espressa disciplina transitoria, stabilendo - agli articoli 40 e 41 - che se il procedimento penale non era stato ancora definito, trovavano applicazione le nuove sanzioni amministrative;
perciò, in tal caso l'autorità giudiziaria, per le violazioni non costituenti più reato, se non riteneva di archiviare o prosciogliere doveva trasmettere gli atti all'Autorità competente. In base alle stesse norme, se il procedimento era stato definito con sentenza irrevocabile restavano invece applicabili solo le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie e la confisca, ove irrogabili ex articolo 20 della normativa in questione, mentre cessava ogni altro effetto penale della condanna.
Una disciplina analoga a quella prevista dalla L. n. 689 del 1981, articoli 40 e 41 - da molti ritenuti di portata generale, e perciò
applicabili anche a fattispecie future - venne poi adottata da successive leggi di depenalizzazione, tra le quali basta ricordare la L. 21 ottobre 1988, n. 455 (depenalizzazione di illeciti valutari), quella L. 28 dicembre 1993, numero 561 (trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) nonché il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (modifiche a sanzioni in materia di lavoro).
13.3. E però, con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato con ulteriore D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, il Legislatore approvò il codice della strada vigente, il quale - anche se prevedeva la depenalizzazione di numerose violazioni prima costituenti reato - conteneva una disciplina transitoria di modestissima portata, limitandosi a disporre la ultrattività delle sanzioni amministrative previste per quelle trasgressioni che non costituivano illecito penale.
Ebbene, proprio in riferimento alle norme depenalizzate del suddetto codice della strada, si verificò un contrasto giurisprudenziale in ordine al problema della trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa;
e tale contrasto venne risolto dalle Sezioni unite di questa Corte nel senso che tale trasmissione non era dovuta. Con una nota sentenza del 1994, le dette Sezioni unite stabilirono, infatti, che l'articolo 237 nuovo C.d.S., comma 2, è stato modificato dal D.Lgs. n. 360 del 1993 nel senso che le violazioni commesse prima dell'1 gennaio 1993, per le quali continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie previste dalle disposizioni previgenti, sono unicamente quelle aventi già natura di illecito amministrativo e non anche quelle costituenti reato. Per queste ultime l'autorità giudiziaria deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (e ciò ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 2, per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato), senza dover rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente, e ciò sia in vista del principio di legalità dell'illecito amministrativo consacrato nella L. n. 689 del 1981, articolo 1 - applicabile in forza dell'articolo 194 nuovo
C.d.S. - sia per l'assenza, in quest'ultimo, di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli articoli 40 e 41 della citata L. n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione. (Fattispecie in tema di contravvenzione prevista e punita dall'articolo 1 dell'abrogato codice stradale, costituente illecito amministrativo a norma dell'articolo 153 del codice vigente)" (Cass. pen., Sez. un., 16 marzo 1994, Mazza, RV 197698).
3.4. Il principio su affermato trovava un aggancio nell'articolo 237 del codice della strada vigente, ma ad avviso di questo Collegio - non dovrebbe trovare applicazione in casi analoghi a quello in esame, tanto che è stato disapplicato da successive decisioni rese dalla stessa Corte di Cassazione, soprattutto in sede civile. In epoca recente, infatti, alcuni collegi civili - ai quali è devoluta la materia dell'opposizione ai provvedimenti con cui vengono irrogate le sanzioni amministrative - hanno stabilito che "la disciplina transitoria dettata dalla L. n. 689 del 1981, articolo 40 è applicabile non solo ai reati depenalizzati da tale legge, ma anche ad ogni ipotesi di depenalizzazione, ancorché disposta dopo l'entrata in vigore della L. del 1981" (Cass., sez. lavoro, 3 febbraio 1996, in Foro it., 1996, fasc. 5, parte 1^, 1706). E tale diverso indirizzo della giurisprudenza è stato, di recente, ribadito dalla prima sezione civile di questa Corte, in relazione a un ipotesi in cui era stata applicata una sanzione amministrativa ad un fatto anteriormente commesso e previsto come illecito penale, poi depenalizzato (fattispecie concernente lo scarico di fognatura senza autorizzazione).
La Corte, infatti, rigettando la doglianza del ricorrente che affermava la avvenuta abolitio dell'illecito penale e la impossibilità, in mancanza di una apposita disciplina transitoria, di procedere retroattivamente alla applicazione della sanzione amministrativa - ha testualmente affermato: "è vero che la tesi sostenuta dal ricorrente ha trovato riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte (anche a Sezioni unite: sentenza 7394/1994, citata nel ricorso assieme alla sentenza 2724/1996 della 3^ Sezione penale); questo Collegio ritiene, tuttavia, di aderire all'opposto orientamento espresso dalle sezioni civili, secondo cui, in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della Precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della ratio legis, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (articolo 2 c.p., comma 3) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo;
per altro verso, la L. n. 689 del 1981, articolo 40 ("Le disposizioni del capo 1^ si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito") esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria (vedi, in particolare, Cass. Sez. 1^ civ. 4409/1995 e Sez. Lav. 92/1996; nello stesso senso Sez. Lav. 1212/1997)" (Cass. civ., 7 marzo 2005, numero 4924).
3.5. Ebbene, il principio su riferito è condiviso da questo Collegio, oltre che per tutte le ragioni indicate dai fautori della tesi respinta dalla sentenza delle Sezioni unite del 1994 (che per ovvie ragioni non vengono qui riportate), perché è l'unico applicabile, in fattispecie analoghe, senza incorrere in una violazione dell'articolo 3 Cost.: sembra, infatti, contrastare con il principio di uguaglianza una disciplina giuridica che preveda la totale impunità di coloro che hanno commesso un illecito penale, successivamente depenalizzato, e la responsabilità - sia pure sul piano dell'illecito amministrativo - di coloro che hanno commesso la stessa violazione dopo la depenalizzazione;
e la differenza di trattamento, anche tenendo conto della diversità delle situazione, appare del tutto irragionevole.
Del resto, l'argomento utilizzato per affermare che l'articolo 2 del codice penale si riferisce solo alla successione di leggi, sembra che possa essere agevolmente superato, ove si consideri che allorquando venne compilato il codice penale, il fenomeno della depenalizzazione era un fatto assolutamente straordinario, che il Legislatore - per quanto accorto - non avrebbe potuto prevedere nella sua reale portata. A tali argomenti, si deve aggiungere che anche le Sezioni unite penali di questa Corte hanno in epoca recente deciso in maniera difforme dalla sentenza, ricorrente Mazza, del 1994; in una recentissima decisione è stato, infatti, stabilito che andavano trasmessi gli atti all'Autorità amministrativa competente, "in forza della disposizione di carattere generale di cui all'articolo 41 della L. 24 novembre 1981, n. 689" (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 27 ottobre
2004, numero 1327/05, Li Calzi).
3.6. Per le ragioni su esposte, copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Pescara. Resta, comunque, da fare rilevare che anche nell'ipotesi in cui questo Collegio avesse aderito alla tesi prospettata dalla citata sentenza delle Sezioni unite, ricorrente Mazza, e non avesse disposto la trasmissione di copia del provvedimento all'Autorità amministrativa competente, quest'ultima non sarebbe in alcun modo vincolata dalle statuizioni del giudice penale in ordine alla possibilità o meno di applicare la sanzione amministrativa.
E infatti, tale scelta compete in ogni caso al Prefetto, il quale può comunque esercitarla - anche a prescindere dalla trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria - ove venga a conoscenza della vicenda grazie a canali diversi;
e la legittimità della decisione prefettizia può essere censurata solo dal giudice civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'articolo 648 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter perché estinto per prescrizione;
dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Pescara. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006