Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 05 8 29 1 0 2 Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Ettore Mercurio Presidente R.G.n. 15284/1999 Consigliere rel. Cron. 17148 dr. Donato Figurelli dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Rep. dr. Natale Capitanio Consigliere Ud. 18.01.2002 dr. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Fallimento Cesere' ST s.r.l., in persona del suo curatore rag. ID BA, rappresentato e difeso dal prof. avv. Marco Papaleoni e dall'avv. Manlio Abati, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma alla via Antonio Mordini n. 14, come da procura speciale apposta in calce al ricorso, previo conforme de- creto del Giudice delegato di autorizzazione all'instaura- zione del giudizio di gravame e di nomina di difensore, ricorrente;
CON TRO Ispettorato Provinciale del Lavoro di Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso 8 5 2 - 1 - dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma contro ricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Pretore di Firenze 30 luglio 1998, n. 1086/1998, nn. 3844/94in data 4 giugno e 2083/95 R.G.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 18 gennaio 2002; udito l'avv. Manlio Abati per il Fallimento ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Gene- rele dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato nella cancelle- ria della Pretura di Firenze il 24 maggio 1994, il signor PI ST, in proprio nonchè nella sua qualità di le- gale rappresentante pro tempore della ditta CE ST s.r.l., esponeva: che in data 16 agosto 1994 l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Firenze aveva notificato alla ditta CE Sesti- ni s.r.l. l'ordinanza ingiunzionale n. 54 del 14 aprile 1994, con cui veniva irrogate la sanzione amministrativa di lire 2.022.000, comprensive di spese di notifica;
steva nell'aver assunto il lavoratore RI MA senza funds che la violazione sanzionata con la predetta ordinanza consi- l'obbligatorio ricorso alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego. L'opponente esponeva che il Gruppo NI OR non poteva essere considerato un soggetto fittiziamente interposto nel rapporto di lavoro intercorso tra la ditta CE ST s.r.l. e il RI;
la realtà cooperativistica era realmente esistita ed aveva operato nel settore del facchinaggio senza versare in po- sizione di soggezione nei confronti della ditta ST. Pertanto, sino a quando il Gruppo era esistito, le prestazioni rese dai suoi associati dovevano essere inquadrate nell'ambito della ipotesi contemplata dall'art. 5, lett. G, Legge 1369/60, che esclude la sussistenza dell'interposizione nell'utilizzo - 3. della manodopera. Inoltre l'opponente rilevava che la prospettazione emersa in sede di giudizio del lavoro, secondo cui si sarebbe avuto un trasferimento d'azienda per incorporazione tra il disciol- to Gruppo e la ditta CE ST s.r.l. e, quindi, l"appli- cabilità dell'art. 2112 c.c., non rispondeva alla realtà della vicenda. In ogni caso, PI ST rilevava la non sussistenza dei requisiti della subordinazione nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio, dovendosi piuttosto ravvisare i caratteri tipici della collaborazione autonoma, sia quando il facchino aveva operato attraverso il Gruppo OR, sia quando aveva reso le proprie prestazioni quale facchino libero esercente, la cui attività, soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'art 121 del T.U.L.P.S., è disciplinata dalle disposizioni della L. n. 407/1955, fatte salve espressamente dall'art. 5, lett. G, Legge n.. 1369/1960; soltanto in caso diverso avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina dell'art. 1 di quest'ultima legge, invece della figura del facchino libero esercente di cui alle normative citate e fatta salva dall'art.5 Legge 1369/1960. Il Pretore, ritenuto applicabile il procedimento di cui agli artt. 22 23 L. 689/81, fissava l'udienza di comparizione - delle parti e la cancelleria richiedeva le notificazioni di rito. Successivamente l'Ispettorato Provinciale del Lavoro deposi- 4 - tava gli atti relativi all'accertamento e notificazione delle violazioni, si costituiva in giudizio a mezzo di funzionario delegato e chiedeva il rigetto del ricorso. Per quanto concerne la questione della natura del rapporto di lavoro intercorso fra il RI e la ditta CE Se- stini s.r.l. l'Ispettorato Provinciale del Lavoro rilevava che le risultanze oggettive emerse in sede istruttoria del procedimento per l'irrogazione della sanzione conducevano in maniera univoca a qualificare il rapporto de quo come di lavoro subordinato e non autonomo. All'udienza del 14 luglio 1995 la causa n. 2083/95 veniva riunita a quella avente n. 3844/94, data l'identità delle parti e dell'oggetto. Esperita l'istruttoria tramite produzioni documentali e prove per testi, con sentenza in data 4 giugno 30 luglio 1998 il Pretore di Firenze respingeva i ricorsi e condanna- va gli opponenti in solido alle spese. Preliminarmente il Pretore rilevava l'infondatezza delle censure avanzate dall'opponente nei confronti della legit- timità dell'ordinanza - ingiunzione sotto il profilo della mancanza o insufficienza della motivazione. Sempre in via preliminare il Pretore riteneva non fondata la lamentata assenza di motivazione in ordine alle ragioni della "responsabilità solidale" di ST PI. Ugualmente infondata, secondo il Pretore, si presenta la con- - 5 - testata "inammissibilità" della domanda di pagamento della sanzione contenuta nell'ordinanza - ingiunzione. Passando a considerare la contestazione dell'ordinanza - ingiunzione sotto il profilo di merito della mancanza - del presupposto della violazione contestata e cioè l'esi- stenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ditta CE ST s.r.l. e il RI nel periodo dal 2 gennaio 1990 ed il 6 marzo 1991, il Pretore rileva come la stessa, alla stregua degli elementi emersi dall'attività istruttoria, non sia meritevole di accoglimento. La sanzione irrogata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro riguarda il periodo immediatamente successivo allo sciogli- mento del gruppo. Osserva il Pretore che non si può trascurare che la Suprema Corte, proprio per l'ipotesi in cui l'elemento della subordi- nazione non sia agevolmente apprezzabile, ha individuato talu- ni criteri suppletivi per stabilire la natura del rapporto di lavoro, costituiti dall'oggetto della prestazione, dall'esi- stenza o meno in capo al lavoratore di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, anche in termini minimi, e dall'inci- denza soggettiva del rischio che, nel rapporto di lavoro su- bordinato, grava sul datore di lavoro, in quello autonomo in- combe sullo stesso lavoratore. L'applicazione di tali criteri al caso di specie porta univo- camente ad escludere che l'attività prestata dal RI 1 06 alla ditta CE ST s.r.l. possa ricondursi allo schema del lavoro autonomo ed a ritenere che viceversa le stessa sia stata caratterizzata dagli elementi tipici del lavoro su- bordinato. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28 luglio 1999, il Fallimento CE ST s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ed illustrato de memoria. L'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Firenze ha resistito con controricorso notificato il 24 settembre 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 18, comma 2, L. n. 689/1981: omessa, insuffi- ciente e comunque contraddittoria motivazione sul punto deci- sivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), il Falli- mento ricorrente deduce che i provvedimenti convalidati dalla sentenza impugnata debbono essere dichiarati affetti da nulli- tà, in quanto adottati senza previa audizione delle parti ed in assenza di una motivazione adeguata e sufficiente. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 35, comma 3, Legge n. 689/1981, anche con ri- ferimento all'art. 2094 c.c.: omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione sul punto decisivo della
contro
- versia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), il Fallimento ricorrente deduce che le ordinanze-ingiunzione convalidate dalla sentenza -7. impugnata sono frutto di una incomprensibile inversione giuridico concettuale, del tutto inammissibile e compor- tante la intrinseca improponibilità dell'azione ingiuntiva, nel momento in cui pretende di conseguire il pagamento delle sanzioni derivanti da una omissione di cui non si è preventi- vamente attivato il procedimento accertativo. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 2094 c.c.: omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione sul punto decisivo della
contro
- versia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), il Fallimento ricorrente Прив deduce che l'indagine qualificatoria del primo giudicante, anche perchè tutta incentrata sul metodo c.d. tipologico, con totale sacrificio del diverso metodo sillogistico, assai più affidabile e pregnante, è stata caratterizzata dall'assen- za di quella concordanza, gravità e precisione necessarie ai fini della conclusione nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo. Inconferenti sono le argomentazioni del ricorrente in ordine al vizio del provvedimento impugnato sotto il profilo della motivazione. E' sufficiente, infatti, rendere ragione degli atti di accertamento compiuti nel corso dell'attività istrut- toria, nonchè degli elementi di cui all'art. 11 legge n. 689/81. La motivazione può essere formulata anche "per rela tionem". Non sussiste carenza di motivazione della ordinanza - 8 - ingiunzione, quando risultino nel provvedimento gli elementi di diritto (disposizioni violate) e gli ele- menti di fatto。 flan. 30 dicembre 1998 4.12881). In ordine alla dedotta invalidità delle ordinanza unzione, in quanto emesse senze alcuna replica- ingiunzi agli scritti difensivi e senza la previs escussione delle parte, la P.A. ha esaminato e valutato gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, per come è menzione nell'ordinenza ingiunzione, ed he sentito l'interess to in date 24/3/1992, per come da correlati- funds ve richieste, come specificemente dedotto dal controricor- rente, con puntuali richiami si foll. 57-50 e 55 dalla ordinenza ingiunzione. Infonde to è il secondo motivo. Il ricorrente si duole della circostanza che l'apprezza mento del Pretore risultato difforme de quello de lui sostenuto. Il Pretore he accerts to con valutazione con- Frue ed ingin de vizi logico- iuridici, che le risultanze per probetoris consentissero l'accoplimento dell'opposizione. E di tele valutazione il ricorrente non può dolersi. Va poi rilevato che fra le mancate richieste del nulla osta per l'assunzione e l'omissione dei contributi relativi al lavoratore assunto non vi è alcun nesso di derivazione necessaria;
pertanto non è ravvisabile nel caso di specie il nesso di pregiudizialità tra l'omesso versamento e l'ir- 9 rogazione delle relative sanzioni di cui all'art. 35 della legge 689/81. Infondato è infine il terzo motivo. Come si osserva nella gravata sentenza, questa Corte, pro- prio per le ipotesi in cui l'elemento della subordinezione non sia agevolmente apprezzabile, ha individuato taluni cri- teri suppletivi per stabilire la naturs del rapporto di le- costituiti dall'oggetto della prestazione (óperse"nelvoro, lavoro subordinato, "opus" in quello autonomo), dall'esisten- 0 mero in capo al lavoratore di un'organizzazione di tipo 22 imprenditoriale, anche in termini minimi, e dall'incidenza soggettiva del rischio che, nel rapporto di lavoro subordi- nato, grava sul detore di lavoro, in quello autonomo incombe sullo stesso lavoratore. Come correttamente rilevato dal Pretore l'applicazione di tali criteri al caso di specie porta univocemente ad escludere che l'attività prestata del RI alla ditta CE ST s.r.l. possa ricondursi allo schema del lavoro autonomo e che viceversa la stessa sia stata caratterizzata dagli elementi tipici del lavoro subordinato. Il ricorso deve essere pertento rigettato. Sussistono giusti motivi per compensere tra le parti le spese delgiudizioudizio di cassazione. P.Q.N. La Corte rigetta il ricorso. Compense le spese del giudizio di - 10 - cassazione. Così deciso in Roma Des il 18 gennaio 2002. Il Presidente Ettore Mercurplicurio Il Consigliere estensore (d . Donato Figurelli)fomats fijuilliПривет Julle LLO, DI SA. TASSA DI BO RT. 10 POSTA **9 S st. IM DA 11-8-76 ShilleE DA SENTE REGISTRO A E DIRITTO G LEG DELLA O - 11