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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9858 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Paolo D'Avino giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 3.2.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Berardino IACOBUCCI e Manuela Liuma SPERA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti
n. 99, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gioia VACCARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
), in persona del Sindaco Pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Dell'Oro, elettivamente domiciliata presso gli
Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma Via del Tempio di Giove n. 21, per procura generale alle liti in atti;
1 ), contumace;
CP_2 P.IVA_3
convenuti
Procura della Repubblica di Roma, parte necessaria non comparsa;
Oggetto: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela di Parte_3
falso avverso le attestazioni rese dagli agenti postali in sede di notifica delle cartelle di pagamento n. 09720070107690384000 e n. 09720100314662540000, effettuate ai sensi dell'art. 26 comma 4° DPR 602/73 in Roma, via del Casaletto n. 671, in data
25.3.2009 e 22.2.2011, quando l'istante aveva già trasferito la propria residenza ad altro indirizzo.
Deduceva altresì che il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo, con cui aveva fatto valere l'inesistenza della notifica e la mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, era stato respinto in primo grado dalla nonché dalla Controparte_3 Controparte_4
in grado di appello e dalla Cassazione, sul presupposto che
[...]
l'attestazione dell'ufficiale giudiziario fa fede sino a querela di falso.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Roma adìto, contrariis reiectis, disposto ogni incombente necessario per la preservazione dell'originale dei documenti impugnati di falso,
In via principale, accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non corrispondenza a realtà o al vero ovvero la falsità e/o non autenticità delle attestazioni rese dagli agenti postali ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720070107690384000 e n. 09720100314662540000 emesse da
2 e portate come compiute rispettivamente in Controparte_5
data 25 marzo 2009 e 22 febbraio 2011; attestazioni, nelle singole enunciazioni spaziali e temporali come nel corpo del presente atto precisate, segnatamente rinvenienti, tra l'altro, nelle cartoline postali di ricevi-mento e di giacenza del plico in notifica e false e/o non autentiche in punto di univoca ed espressa riferibilità di cassette postali o altri segni identificativi alla signora nello stabile Parte_1
condominiale in Roma, alla Via del Casaletto 167, per il periodo successivo al 27 novembre 2008, mutamento anagrafico di residenza, se non prima dal 5 novembre
2008; con ogni comportata disposizione al riguardo;
Con vittoria di spese, onorari e competenze, spese generali di giudizio.”
Si costituiva deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_1
domanda sia in quanto non veniva specificato avverso quali documenti e attestazioni si intendeva proporre querela di falso, sia in quanto la autenticità e validità della notifica era stata già accertata nel giudizio tributario definito in Cassazione.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia il Tribunale adito respingere la querela di falso proposta dal sig.ra perché inammissibile e, comunque, infondata, con Pt_1
vittoria di spese.”
Si costituiva altresì il deducendo l'inammissibilità della querela per CP_6
mancata citazione in giudizio di , trattandosi di notifica effettuata CP_7
dall'agente postale, e per mancata indicazione degli elementi e delle prove poste a fondamento della domanda.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'istanza di Controparte, perché inammissibile ed infondata”.
Nonostante la regolarità della notifica rinnovata, non si costituiva ed CP_2
era dichiarata contumace.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025, con assegnazione dei termini di lege per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 24.4.2025.
3 <<<< >>>>
Parte attrice propone querela di falso avverso le attestazioni di temporanea assenza rese dal messo notificatore in occasione dell'accesso in Via del Casaletto 671 effettuato in data 4.3.2009 e dall'agente postale in relazione alla notifica postale, indirizzata al medesimo indirizzo, effettuata in data 4.11.2011 e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta che assume la generica indicazione dell'oggetto della querela, Controparte_1
laddove l'attrice indica esattamente l'oggetto della querela, riferita alla attestazione di temporanea assenza effettuata in occasione delle notifiche delle due cartelle di pagamento perfezionatesi in data del 25.3.2009 e 22.2.2011.
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dal di inammissibilità CP_6
della querela per mancata citazione in giudizio di attraverso cui sarebbe CP_7
avvenuta la notifica, laddove la giurisprudenza ha ripetutamente affermato come, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile, è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. n. 19281 del 17/07/2019; n. 18323 del 30/08/2007).
Neppure può ritenersi che l'odierna querela sia inammissibile a fronte dell'intervenuto giudicato sulla situazione sostanziale, laddove, nel giudizio tributario, in cui pure è stata sollevata la questione della inesistenza della notifica, ne è stata accertata la validità proprio in ragione della fede privilegiata dell'attestazione dell'agente notificatore e della mancata proposizione della querela di falso;
ciò non esclude la possibilità di proporre successiva ed autonoma querela di falso ex art. 221 c.p.c., ove la verità del documento non sia stata ancora accertata con sentenza passata in giudicato.
4 Infine, neanche rileva l'avvenuto annullamento delle cartelle ai sensi dell'art. 4 del
D.L. 119/18 e dell'art 4, comma 4, del D.L. 22.3.2021 n. 41, come da estratto di ruolo aggiornato al 28.10.2022, depositato in data 3.11.2022, laddove parte attrice ha dichiarato il persistente interesse alla odierna pronuncia per una eventuale revisione delle pronunce emesse in relazione alle spese.
Nel merito, la proposta querela di falso risulta infondata.
L'attrice deduce la falsità delle attestazioni di temporanea assenza riportate sulle notifiche del 4.3.2009 e 4.11.2010, avendo rilasciato l'immobile di Via del Casaletto
n. 671, condotto in locazione dal coniuge, il precedente 5.11.2008 (all. 12 della citazione) ed avendo trasferito la residenza propria e del marito in Via Dante De Blasi
21 dal 27.11.2008 (all. 7 e 8).
La relata di notifica e gli avvisi redatti dall'agente notificatore hanno natura di atto pubblico e come tale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., provano, fino a querela di falso, unicamente:
- la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto,
- gli atti compiuti dal pubblico ufficiale,
- i fatti che quest'ultimo attesti essere avvenuti alla sua presenza, non anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni ad esso rese, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra o debba proporsi a tal fine querela di falso (in questo senso, fra le altre, Cass..
n. 6959 del 6 luglio 1999; n. 10569 del 2 agosto 2001).
Dunque, la querela di falso non può essere utilmente proposta al fine di contestare la veridicità di dichiarazioni rese da terzi e attestazioni estranee ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., potendosi invece proporre querela di falso al fine di contestare la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constata dal pubblico ufficiale nello svolgimento della propria funzione (in questo senso Tribunale di Milano Sentenza n.
4594 del 23 aprile 2018).
Allo stesso modo, la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato
5 nessuno all'indirizzo indicato dal mittente, non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. L'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione l'assenza del destinatario, non compie né è tenuto a compiere ricerche anagrafiche, o indagini di altro tipo (Corte appello Ancona sez. I, 11/07/2023,
n.1094).
Nel caso in questione, l'ufficiale postale in un caso, il messo notificatore nell'altro, si sono recati all'indirizzo indicato dal notificante, dove è circostanza incontestata che l'attrice abbia abitato, attestandone la temporanea mancanza.
L'attrice assume la falsità di dette dichiarazioni sulla base della sola circostanza di aver trasferito altrove la residenza, senza tuttavia provare, neppure in questa sede, il venir meno di qualsivoglia collegamento con il detto luogo e, comunque, la consapevolezza, da parte dell'ufficiale giudiziario, di un suo definitivo allontanamento dal posto.
Peraltro, neppure è circostanza di per sé significativa il rilascio da parte di
[...]
, coniuge dell'attrice, dell'immobile sito all'indirizzo di Via del Casaletto Tes_1
671, palazzina “D”, int. 12 laddove ciò non esclude l'eventuale uso da parte dell'attrice di altro locale sito nello stesso stabile, diverso da quello rilasciato, o comunque il mantenimento di un recapito per la posta nello stabile.
Ed allora, il solo cambio di residenza non può di per sé solo provare la definitiva assenza dell'attrice dal luogo, né comunque che l'Ufficiale giudiziario ne fosse consapevole e ne abbia attestato falsamente l'assenza temporanea piuttosto che definitiva.
Irrilevanti a tal fine risultano anche i capitoli di prova testi articolati, laddove relativi a circostanze incontestate e comunque di per sé insufficienti a provare la dedotta falsità alla luce di quanto detto.
Ribadito infatti che l'Ufficiale giudiziario non ha alcun onere di effettuare verifiche in merito alla riferibilità del luogo al destinatario e che la querela di falso non può che riguardare quanto da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, nel caso in questione
6 l'agente notificatore si è limitato ad attestare quanto verificato, ossia l'assenza del destinatario in un luogo comunque a lei riferibile.
La querela va quindi respinta, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, in favore delle due parti costituite, come liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la querela di falso proposta da;
Parte_1
• Manda alla cancelleria per quanto di competenza ex art. 226 c.p.c.;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Parte_1
convenuti e nella Controparte_8 Parte_2
misura di € 4.000,00 ciascuno per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12.6.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Paolo D'Avino giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 3.2.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Berardino IACOBUCCI e Manuela Liuma SPERA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti
n. 99, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gioia VACCARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
), in persona del Sindaco Pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Dell'Oro, elettivamente domiciliata presso gli
Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma Via del Tempio di Giove n. 21, per procura generale alle liti in atti;
1 ), contumace;
CP_2 P.IVA_3
convenuti
Procura della Repubblica di Roma, parte necessaria non comparsa;
Oggetto: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela di Parte_3
falso avverso le attestazioni rese dagli agenti postali in sede di notifica delle cartelle di pagamento n. 09720070107690384000 e n. 09720100314662540000, effettuate ai sensi dell'art. 26 comma 4° DPR 602/73 in Roma, via del Casaletto n. 671, in data
25.3.2009 e 22.2.2011, quando l'istante aveva già trasferito la propria residenza ad altro indirizzo.
Deduceva altresì che il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo, con cui aveva fatto valere l'inesistenza della notifica e la mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, era stato respinto in primo grado dalla nonché dalla Controparte_3 Controparte_4
in grado di appello e dalla Cassazione, sul presupposto che
[...]
l'attestazione dell'ufficiale giudiziario fa fede sino a querela di falso.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Roma adìto, contrariis reiectis, disposto ogni incombente necessario per la preservazione dell'originale dei documenti impugnati di falso,
In via principale, accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non corrispondenza a realtà o al vero ovvero la falsità e/o non autenticità delle attestazioni rese dagli agenti postali ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720070107690384000 e n. 09720100314662540000 emesse da
2 e portate come compiute rispettivamente in Controparte_5
data 25 marzo 2009 e 22 febbraio 2011; attestazioni, nelle singole enunciazioni spaziali e temporali come nel corpo del presente atto precisate, segnatamente rinvenienti, tra l'altro, nelle cartoline postali di ricevi-mento e di giacenza del plico in notifica e false e/o non autentiche in punto di univoca ed espressa riferibilità di cassette postali o altri segni identificativi alla signora nello stabile Parte_1
condominiale in Roma, alla Via del Casaletto 167, per il periodo successivo al 27 novembre 2008, mutamento anagrafico di residenza, se non prima dal 5 novembre
2008; con ogni comportata disposizione al riguardo;
Con vittoria di spese, onorari e competenze, spese generali di giudizio.”
Si costituiva deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_1
domanda sia in quanto non veniva specificato avverso quali documenti e attestazioni si intendeva proporre querela di falso, sia in quanto la autenticità e validità della notifica era stata già accertata nel giudizio tributario definito in Cassazione.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia il Tribunale adito respingere la querela di falso proposta dal sig.ra perché inammissibile e, comunque, infondata, con Pt_1
vittoria di spese.”
Si costituiva altresì il deducendo l'inammissibilità della querela per CP_6
mancata citazione in giudizio di , trattandosi di notifica effettuata CP_7
dall'agente postale, e per mancata indicazione degli elementi e delle prove poste a fondamento della domanda.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'istanza di Controparte, perché inammissibile ed infondata”.
Nonostante la regolarità della notifica rinnovata, non si costituiva ed CP_2
era dichiarata contumace.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025, con assegnazione dei termini di lege per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 24.4.2025.
3 <<<< >>>>
Parte attrice propone querela di falso avverso le attestazioni di temporanea assenza rese dal messo notificatore in occasione dell'accesso in Via del Casaletto 671 effettuato in data 4.3.2009 e dall'agente postale in relazione alla notifica postale, indirizzata al medesimo indirizzo, effettuata in data 4.11.2011 e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta che assume la generica indicazione dell'oggetto della querela, Controparte_1
laddove l'attrice indica esattamente l'oggetto della querela, riferita alla attestazione di temporanea assenza effettuata in occasione delle notifiche delle due cartelle di pagamento perfezionatesi in data del 25.3.2009 e 22.2.2011.
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dal di inammissibilità CP_6
della querela per mancata citazione in giudizio di attraverso cui sarebbe CP_7
avvenuta la notifica, laddove la giurisprudenza ha ripetutamente affermato come, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile, è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. n. 19281 del 17/07/2019; n. 18323 del 30/08/2007).
Neppure può ritenersi che l'odierna querela sia inammissibile a fronte dell'intervenuto giudicato sulla situazione sostanziale, laddove, nel giudizio tributario, in cui pure è stata sollevata la questione della inesistenza della notifica, ne è stata accertata la validità proprio in ragione della fede privilegiata dell'attestazione dell'agente notificatore e della mancata proposizione della querela di falso;
ciò non esclude la possibilità di proporre successiva ed autonoma querela di falso ex art. 221 c.p.c., ove la verità del documento non sia stata ancora accertata con sentenza passata in giudicato.
4 Infine, neanche rileva l'avvenuto annullamento delle cartelle ai sensi dell'art. 4 del
D.L. 119/18 e dell'art 4, comma 4, del D.L. 22.3.2021 n. 41, come da estratto di ruolo aggiornato al 28.10.2022, depositato in data 3.11.2022, laddove parte attrice ha dichiarato il persistente interesse alla odierna pronuncia per una eventuale revisione delle pronunce emesse in relazione alle spese.
Nel merito, la proposta querela di falso risulta infondata.
L'attrice deduce la falsità delle attestazioni di temporanea assenza riportate sulle notifiche del 4.3.2009 e 4.11.2010, avendo rilasciato l'immobile di Via del Casaletto
n. 671, condotto in locazione dal coniuge, il precedente 5.11.2008 (all. 12 della citazione) ed avendo trasferito la residenza propria e del marito in Via Dante De Blasi
21 dal 27.11.2008 (all. 7 e 8).
La relata di notifica e gli avvisi redatti dall'agente notificatore hanno natura di atto pubblico e come tale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., provano, fino a querela di falso, unicamente:
- la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto,
- gli atti compiuti dal pubblico ufficiale,
- i fatti che quest'ultimo attesti essere avvenuti alla sua presenza, non anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni ad esso rese, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra o debba proporsi a tal fine querela di falso (in questo senso, fra le altre, Cass..
n. 6959 del 6 luglio 1999; n. 10569 del 2 agosto 2001).
Dunque, la querela di falso non può essere utilmente proposta al fine di contestare la veridicità di dichiarazioni rese da terzi e attestazioni estranee ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., potendosi invece proporre querela di falso al fine di contestare la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constata dal pubblico ufficiale nello svolgimento della propria funzione (in questo senso Tribunale di Milano Sentenza n.
4594 del 23 aprile 2018).
Allo stesso modo, la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato
5 nessuno all'indirizzo indicato dal mittente, non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. L'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione l'assenza del destinatario, non compie né è tenuto a compiere ricerche anagrafiche, o indagini di altro tipo (Corte appello Ancona sez. I, 11/07/2023,
n.1094).
Nel caso in questione, l'ufficiale postale in un caso, il messo notificatore nell'altro, si sono recati all'indirizzo indicato dal notificante, dove è circostanza incontestata che l'attrice abbia abitato, attestandone la temporanea mancanza.
L'attrice assume la falsità di dette dichiarazioni sulla base della sola circostanza di aver trasferito altrove la residenza, senza tuttavia provare, neppure in questa sede, il venir meno di qualsivoglia collegamento con il detto luogo e, comunque, la consapevolezza, da parte dell'ufficiale giudiziario, di un suo definitivo allontanamento dal posto.
Peraltro, neppure è circostanza di per sé significativa il rilascio da parte di
[...]
, coniuge dell'attrice, dell'immobile sito all'indirizzo di Via del Casaletto Tes_1
671, palazzina “D”, int. 12 laddove ciò non esclude l'eventuale uso da parte dell'attrice di altro locale sito nello stesso stabile, diverso da quello rilasciato, o comunque il mantenimento di un recapito per la posta nello stabile.
Ed allora, il solo cambio di residenza non può di per sé solo provare la definitiva assenza dell'attrice dal luogo, né comunque che l'Ufficiale giudiziario ne fosse consapevole e ne abbia attestato falsamente l'assenza temporanea piuttosto che definitiva.
Irrilevanti a tal fine risultano anche i capitoli di prova testi articolati, laddove relativi a circostanze incontestate e comunque di per sé insufficienti a provare la dedotta falsità alla luce di quanto detto.
Ribadito infatti che l'Ufficiale giudiziario non ha alcun onere di effettuare verifiche in merito alla riferibilità del luogo al destinatario e che la querela di falso non può che riguardare quanto da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, nel caso in questione
6 l'agente notificatore si è limitato ad attestare quanto verificato, ossia l'assenza del destinatario in un luogo comunque a lei riferibile.
La querela va quindi respinta, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, in favore delle due parti costituite, come liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la querela di falso proposta da;
Parte_1
• Manda alla cancelleria per quanto di competenza ex art. 226 c.p.c.;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Parte_1
convenuti e nella Controparte_8 Parte_2
misura di € 4.000,00 ciascuno per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12.6.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
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