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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott.ssa Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 216/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 21.05.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_1
Massimo Verro e Lorenzo Donati, elettivamente domiciliata con i medesimi presso l'Avv. Fabrizio Giancarli con studio in L'Aquila, alla Via Strinella, 48, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. SI. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierluigi
[...]
Vasile del Foro di Pescara ed Emiliano Mario Laraia del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, alla Via Getulio
n.39, in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 21.05.2024.
1 OGGETTO: Risarcimento danni. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 40/2021 del 18.01.2021, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – deducendo di avere subito Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro occorsole il 23.02.2016 mentre era sull'autobus della società – conveniva quest'ultima al fine Controparte_1
di ottenere dalla medesima, quanto ai primi, il risarcimento per € 1.283,66, e, quanto ai secondi, il risarcimento per € 28.641,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Riferiva che, mentre si trovava, in qualità di passeggera, su un autobus della società convenuta partito da Roma Fiumicino con destinazione San Benedetto del Tronto, in prossimità della fermata di Via Piave n.89 a San Benedetto del Tronto, si era alzata dal sedile per prepararsi alla discesa e dirigersi verso la porta anteriore, ma una brusca frenata, con cambio di direzione, effettuata dal conducente del mezzo la aveva fatta rovinosamente cadere sugli scalini del vano di salita/discesa.
Derivate dal sinistro diverse lesioni alla (per come refertate dal medico legale di Pt_1 parte “Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta biossea polso destro con deficit funzionale di grado medio ed ipostenia di ipotrofia muscolare;
Segni clinici di alterazione funzionale della colonna cervicale in esito di trauma distorsivo), Parte_1
aveva ritenuto di agire in giudizio nei confronti della società di trasporti ritenendo il vettore unico soggetto responsabile del sinistro, tenuto al risarcimento danni ai sensi dell'art. 1681 c.c., o comunque, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni e chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda.
Il Tribunale di Teramo, istruita la causa a mezzo prove documentali ed orali, si pronunciava con la sentenza n. 40/2021 nei termini che seguono:
“Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in persona del dott.
Alessandro Chiauzzi, ogni eccezione disattesa, così provvede:
I) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2 II) condanna parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge”.
Nella sentenza il giudice – ritenuta dimostrata la sussistenza di un contratto di trasporto stipulato dalla con la società convenuta – evidenziava come però dall'art. Pt_1
1681 c.c., invocato proprio dalla derivasse l'onere del viaggiatore danneggiato a Pt_1
causa del trasporto, di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo, incombendo, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante, l'onere di provare che l'evento dannoso aveva costituito fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
E la prova liberatoria – rilevava il giudice - poteva consistere anche nella prova del fatto che il sinistro si era verificato unicamente a causa di un terzo o dello stesso danneggiato, dal quale il vettore aveva ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità.
Nel caso di specie la prova dell'elemento che liberava il vettore dalla responsabilità poteva riscontrarsi nelle stesse allegazioni di parte attrice, considerato che era stata la stessa attrice a riferire che, quando il pullman era ancora in movimento, si era alzata dal sedile al fine di prepararsi alla discesa e quindi dirigersi verso la porta anteriore. Detto comportamento, ovvero l'alzarsi dal posto ed il rimanere in piedi con il veicolo in movimento, costituiva grave violazione di una comune regola di prudenza per la salvaguardia della propria sicurezza, la quale impone di attendere che il veicolo si fermi, per poi porre in essere, ma solo dopo l'arresto, le attività preparatorie alla discesa.
Nel proporre appello censurava la decisione del Primo Giudice e proponeva Parte_1
i seguenti motivi di impugnazione:
Primo motivo di appello. Parte attrice censura la sentenza in tutte le parti in cui il giudice ha erroneamente ed illegittimamente ritenuto che vi sia stata una violazione da parte della riferibile al suo essere in piedi nel veicolo (non esistendo alcuna norma, Pt_1
né di legge, né di prudenza, che imponga ai passeggeri - dei veicoli del tipo utilizzato
3 per il trasporto a lunga percorrenza dal vettore, tipo 'gran turismo, con bagno – di restare seduti durante il trasporto).
D'altro canto, deduceva l'appellante, il tempo concesso dal vettore per la discesa era assolutamente esiguo (appena 30 secondi, riferiti dallo stesso autista SI. in CP_3
sede di sua escussione) e dunque la preparazione alla discesa, in piedi nel veicolo, era sostanzialmente e di fatto imposta dalla stessa ai propri passeggeri. Controparte_1
La dunque, anche per l'assenza di inviti o avvisi relativi a presunti Controparte_1
(ma inesistenti) obblighi di restare seduti, doveva essere ritenuta totalmente responsabile del sinistro occorso alla propria passeggera. Eventualmente e subordinatamente – concludeva sul punto l'appellante – doveva essere ritenuta responsabile in via principale e preponderante, dunque con una misura indicativamente superiore al 70% di responsabilità, del sinistro, laddove si fosse inteso dare un peso giuridico a “norme di prudenza” inesistenti.
Secondo motivo di appello. Parte attrice censura la sentenza in tutte le parti in cui non prende in considerazione il mancato raggiungimento della prova liberatoria da parte del vettore e, subordinatamente, comunque la raggiunta prova positiva della sua responsabilità.
Scrive l'appellante nella citazione in appello: “Nel caso che ci occupa risulta infatti positivamente dimostrato, oltre al nesso eziologico tra trasporto e danno, che:
-non v'era alcun divieto al camminamento nell'autobus in marcia (tanto da essere presente locale di servizi igienici attivo all'interno dello stesso);
-il vettore concedeva pochissimo tempo (appena trenta secondi) ai passeggeri, per effettuare la discesa dal veicolo in occasione delle apposite fermate, circostanza che costringeva i passeggeri a prepararsi alla discesa prima dell'arresto del mezzo;
-il vettore (e per esso l'autista), pur consapevole del poco tempo concesso ai passeggeri per le operazioni di discesa e della necessaria attività preparatoria da parte degli stessi all'approssimarvisi, proprio poco prima della fermata effettuava una brusca manovra
4 di cambio di direzione e frenata (confermata dall'autista ma non giustificata da alcun valido motivo) che determinava la caduta della SI.ra . Pt_1
Senza tenere conto che la società convenuta era comunque decaduta, ai sensi degli artt.
166 e 167 c.p.c., dalla possibilità di eccepire la presenza di eventuali dispositivi di sicurezza (cinture) o avvisi (acustici, verbali o luminosi) o ancora di norme regolamentari o contrattuali che vietassero il camminamento (essendosi la convenuta costituita solo sei giorni prima della prima udienza di comparizione, poi rinviata d'ufficio).
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, per i suestesi tutti motivi di appello:
1) accogliere la presente impugnazione con conseguente riforma integrale della sentenza n. 40/2021, del Tribunale Teramo, emessa nella causa ivi iscritta con n° R.G.
861/2018 depositata e pubblicata in data 18.1.2021, notificata il 19.1.2021, e conseguentemente accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dall'attrice in I grado di giudizio, SI.ra , e quindi, previo esperimento – si opus sit – di Parte_1
C.T.U. medico-legale:
accertare e dichiarare la responsabilità del vettore “ ex art. 1681 Controparte_1
c.c., e subordinatamente ex art. 2043 c.c. per i danni occorsi alla SI.ra in Parte_1
esecuzione dell'attività di trasporto del medesimo e, per l'effetto, condannare la predetta convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dall'attrice patiti
e patiendi e che si quantificano prudenzialmente in € 28.641,33 a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale ed in €1.283,66 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella diversa somma, maggiore
o minore, che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva in appello la contestando le avverse argomentazioni e Controparte_1
deduzioni. Concludeva come di seguito:
5 “A) rigettare la eccezione dell'appellante di “tardività delle eccezioni di merito non rilevabili di ufficio ex artt. 166 e 167 c.p.c. ”;
B) dichiarare la inammissibilità / nullità della prova testimoniale contraria resa dalla teste sul capitolato di prova dedotto dalla società convenuta-appellata, Tes_1
con contestuale revoca dell'ordinanza ammissiva della stessa (a firma del GOT);
C) nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che il sinistro de quo è accaduto per esclusiva colpa dell'attrice- appellante;
D) per l'effetto condannare l'attrice-appellante alla rifusione delle spese di lite afferenti al presente giudizio di appello in favore della convenuta appellata;
E) sul piano istruttorio, rigettare l'istanza avversaria di ammissione di una C.T.U. medico legale”.
L'appello è infondato e va rigettato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Come è noto l'art. 1681 c.c., al primo comma, prevede che “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita
o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Si tratta di una presunzione di reponsabilità, posta per l'appunto dagli artt. 1681 e
2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore, che però opera, come si legge in
Cass. Civ. Ordinanza n. 414/2021, per come massimata, “quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore” (si veda, tra le altre, anche Cass. Civ. n.
13635/2001).
6 Dunque, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto. Non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto.
La presunzione di colpa del vettore è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso di causalità non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro (si veda Cass. civ. n. 9593/2011).
Ciò detto, nel caso di specie, la Corte ritiene, per quanto emerso dall'istruttoria, che il sinistro debba essere attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore aveva ragione di pretendere quel minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità per la salvaguardia della propria incolumità.
Si tratta di un convincimento dettato dalle stesse allegazioni attoree laddove è stata la stessa a sostenere di essersi alzata anzitempo dal posto occupato sull'autobus, Parte_1
prima della fermata del mezzo, senza adottare quelle cautele che la circostanza richiedeva necessariamente, essendo il mezzo, per l'appunto, ancora in movimento.
Sostenere, come fa parte appellante, che non esiste alcuna norma, né, di legge, né, di prudenza, né, di regolamento di viaggio, che imponga ai passeggeri – dei veicoli per il trasporto a lunga percorrenza, tipo “gran turismo”, dotati di bagno al loro interno, come quello di specie – di restare seduti durante tutto il tragitto, è deduzione che non convince e non rileva.
Se è vero che, secondo l'art. 172 del Codice della Strada, commi 6 e 7, è previsto che:
“6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di
7 tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.; 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video”, è parimenti vero che:
1) l'esistenza di cinture di sicurezza e di dispositivi segnaletici sul mezzo è stata allegata da parte convenuta, in sede di costituzione in giudizio, nell'ambito della propria difesa (trattandosi di mera linea difensiva adottata per contrastare le deduzioni di parte attorea non può essere intesa come eccezione in senso stretto tale da richiedere la necessaria tempestività di allegazione); non è stata contestata nello specifico dall'attrice
(essendo stata censurata solo la tardività dell'allegazione); è stata confermata dal teste
(conducente del mezzo); Testimone_2
2) un obbligo di usare i sistemi di sicurezza quando si è seduti (con la comminazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma in caso di violazione), non esclude comunque l'adozione da parte dei viaggiatori di tutte le cautele atte ad evitare che il movimento del mezzo di trasporto possa recare involontariamente danni alle persone e alle cose. E alzarsi quando il mezzo di specie – che non era un autobus cittadino, dove era prevista la sosta in piedi, ma un autobus a lunga percorrenza, dove non vi erano posti in piedi, e non doveva effettuarsi l'obliterazione del biglietto – era ancora in movimento, vuol dire agire senza la dovuta prudenza, assumendosi il rischio, in termini di autoresponsabilità, di perdere stabilità o cadere (anche solo per una minima frenata o una buca nel terreno). Una comune regola di prudenza per la salvaguardia della propria sicurezza, impone infatti di attendere che il veicolo si fermi e, soltanto dopo l'arresto, porre in essere le attività preparatorie alla discesa, avvicinandosi all'uscita.
Dal verbale di udienza del 05.12.2019 e dunque dalle dichiarazioni dei testi escussi (la figlia dell'infortunata, presente sull'autobus, il marito dell'infortunata, Tes_1
in attesa alla fermata, ed il conducente del mezzo, Testimone_3 Tes_2
8 , non più dipendente dela società), emergono dati che non consentono - CP_3 indipendentemente dall'invocata, ma non riscontrata, inattendibilità degli stessi – di contrastare la pronuncia del giudice di primo grado, coerente, lineare, priva di criticità.
Peraltro, anche a voler 'giustificare', per come invocato, il comportamento della Pt_1
dalle testimonianze – accertato, e pacifico, che la fosse in piedi al momento della Pt_1
caduta - è emerso che:
a) la postazione sull'autobus della signora era in prossimità dell'uscita: Pt_1
circostanza che non avrebbe comunque necessitato di prepararsi anzitempo alla discesa, alzandosi con il mezzo in movimento;
b) si è trattato, si, di una 'frenata improvvisa' (circostanza pacifica per come emersa nelle testimonianze), ma, riferiva il teste “io andavo a 5 km orari, ho frenato Tes_2 solo leggermente”;
c) la sosta del mezzo in attesa della discesa dei passeggeri avrebbe consentito a chiunque, a maggior ragione nel caso di occupazione di sedile posto nella seconda fila, per come accertato, di scendere con tranquillità (riferisce il teste sul punto Tes_2
“Dipende da quante persone scendono, non so quantificare, per una persona circa un minuto, mezzo minuto”).
Alla luce di quanto sopra argomentato ed emerso in corso di causa, la Corte ritiene dunque che debba essere riconosciuta la responsabilità esclusiva del sinistro in esame in capo alla unica artefice della situazione di pericolo che ha dato l'innesco, sul Pt_1
piano causale, alla verificazione dell'incidente.
Le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte rendono irrilevante l'ammissione di una
CTU medico-legale tesa ad accertare l'entità del danno lamentato.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n.
115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a
9 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite relative al secondo grado di giudizio che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 09.01.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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