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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4415/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa IU Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
CA NN e VA NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 21, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FRANCESCO MAZZEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno. 2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Seravezza (LU), via Seravezza n. 419, in favore della sig.ra quale genitore collocatario della figlia maggiorenne e non Parte_1 economicamente autosufficiente . Persona_1
3) Disporre a carico di , a partire dal deposito del presente ricorso, Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente versando entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra Persona_1 Parte_1
la somma di € 100,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
[...]
1 4) Disporre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie necessarie e/o utili per la figlia
, ove preventivamente concordate se non per motivi d'urgenza, come individuate nel Per_1 protocollo adottato dal Tribunale di Lucca. 5) Disporre a carico di , a partire dal deposito del presente ricorso, Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 800,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT: il predetto importo è stato stabilito dalle parti tenendo in considerazione che, al medesimo titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. Parte_2 si impegna a trasferire alla medesima, senza previsione di alcun corrispettivo, la piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Seravezza (LU), via Seravezza n. 419, trasferimento che avverrà con le modalità ed ai termini di cui al punto successivo. 6) Le parti si obbligano entro 90 gg. dall'omologa della separazione a recarsi presso un Notaio scelto concordemente per la stipula contestuale dei seguenti atti pubblici: A) atto di scioglimento/risoluzione del fondo patrimoniale costituito per far fronte ai bisogni della famiglia in data 16.09.2002 con atto ai rogiti del Notaio dott. rep. n. 36.722 Raccolta Persona_2
n. 5.443, trascritto in data 18.09.2002 al Reg. Part. N. 12261; i beni facenti parte del fondo patrimoniale torneranno nella piena disponibilità dei relativi intestatari;
B) atto pubblico di trasferimento/cessione della piena proprietà, senza previsione di alcun corrispettivo ma a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie, da parte di
[...]
in favore di , della casa coniugale sita in Seravezza, via Parte_2 Parte_1
Seravezza n. 419, identificata al NCEU del Comune di Seravezza, via Seravezza n. 37, piano S1 – T- 1, al Foglio 38, particella n. 384, sub 1, cat. A/7, classe 1, vani 14, superficie catastale totale 311 mq, totale escluse aree scoperte 301 mq, rendita catastale € 2.194.43 e delle relative pertinenze, annessi e connessi, usi, servitù, nessuno escluso. Le parti si impegnano fin da ora a sostenere in egual misura le spese notarili, oneri e tasse comprese, relative all'atto di scioglimento del fondo patrimoniale di cui al punto A), mentre saranno ad esclusivo carico del sig. le spese tecniche propedeutiche ai suddetti atti Parte_2 pubblici (come ad es. la relazione tecnica necessaria al trasferimento di proprietà della casa coniugale ed il certificato APE) e ad esclusivo carico della sig.ra le spese Parte_1 notarili, oneri e tasse comprese, relative all'atto pubblico di trasferimento della piena proprietà della casa coniugale di cui al punto B). A tal fine si precisa che le parti dichiarano che i predetti atti pubblici (atto di scioglimento/risoluzione del fondo patrimoniale e atto pubblico di trasferimento/cessione, senza previsione di alcun corrispettivo, della piena proprietà della casa coniugale sita in Seravezza, via Seravezza n. 419), sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che sia lo scioglimento/risoluzione del fondo patrimoniale che il trasferimento/cessione della proprietà della casa coniugale sono effettuati a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. 7) Il sig. dichiara che la proprietà esclusiva di ogni bene mobile e/o arredo Parte_2 ad oggi presente nell'immobile adibito ad abitazione coniugale è della sig.ra Parte_1
e, in ogni caso, rinuncia ai diritti sui predetti mobili ed alle relative azioni. 8) Le parti espressamente dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto ai punti precedenti non avranno più nulla a pretendere l'un l'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario
2 delle figlie. 9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 26/9/1987, dal quale sono nate le tre figlie (nata il Per_3
14/6/1990), IU (nata il [...]), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (nata il [...]), anch'ella maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - Per_1 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 26/9/1987, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 32, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1987, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa IU Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
CA NN e VA NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 21, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FRANCESCO MAZZEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno. 2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Seravezza (LU), via Seravezza n. 419, in favore della sig.ra quale genitore collocatario della figlia maggiorenne e non Parte_1 economicamente autosufficiente . Persona_1
3) Disporre a carico di , a partire dal deposito del presente ricorso, Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente versando entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra Persona_1 Parte_1
la somma di € 100,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
[...]
1 4) Disporre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie necessarie e/o utili per la figlia
, ove preventivamente concordate se non per motivi d'urgenza, come individuate nel Per_1 protocollo adottato dal Tribunale di Lucca. 5) Disporre a carico di , a partire dal deposito del presente ricorso, Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 800,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT: il predetto importo è stato stabilito dalle parti tenendo in considerazione che, al medesimo titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. Parte_2 si impegna a trasferire alla medesima, senza previsione di alcun corrispettivo, la piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Seravezza (LU), via Seravezza n. 419, trasferimento che avverrà con le modalità ed ai termini di cui al punto successivo. 6) Le parti si obbligano entro 90 gg. dall'omologa della separazione a recarsi presso un Notaio scelto concordemente per la stipula contestuale dei seguenti atti pubblici: A) atto di scioglimento/risoluzione del fondo patrimoniale costituito per far fronte ai bisogni della famiglia in data 16.09.2002 con atto ai rogiti del Notaio dott. rep. n. 36.722 Raccolta Persona_2
n. 5.443, trascritto in data 18.09.2002 al Reg. Part. N. 12261; i beni facenti parte del fondo patrimoniale torneranno nella piena disponibilità dei relativi intestatari;
B) atto pubblico di trasferimento/cessione della piena proprietà, senza previsione di alcun corrispettivo ma a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie, da parte di
[...]
in favore di , della casa coniugale sita in Seravezza, via Parte_2 Parte_1
Seravezza n. 419, identificata al NCEU del Comune di Seravezza, via Seravezza n. 37, piano S1 – T- 1, al Foglio 38, particella n. 384, sub 1, cat. A/7, classe 1, vani 14, superficie catastale totale 311 mq, totale escluse aree scoperte 301 mq, rendita catastale € 2.194.43 e delle relative pertinenze, annessi e connessi, usi, servitù, nessuno escluso. Le parti si impegnano fin da ora a sostenere in egual misura le spese notarili, oneri e tasse comprese, relative all'atto di scioglimento del fondo patrimoniale di cui al punto A), mentre saranno ad esclusivo carico del sig. le spese tecniche propedeutiche ai suddetti atti Parte_2 pubblici (come ad es. la relazione tecnica necessaria al trasferimento di proprietà della casa coniugale ed il certificato APE) e ad esclusivo carico della sig.ra le spese Parte_1 notarili, oneri e tasse comprese, relative all'atto pubblico di trasferimento della piena proprietà della casa coniugale di cui al punto B). A tal fine si precisa che le parti dichiarano che i predetti atti pubblici (atto di scioglimento/risoluzione del fondo patrimoniale e atto pubblico di trasferimento/cessione, senza previsione di alcun corrispettivo, della piena proprietà della casa coniugale sita in Seravezza, via Seravezza n. 419), sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che sia lo scioglimento/risoluzione del fondo patrimoniale che il trasferimento/cessione della proprietà della casa coniugale sono effettuati a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. 7) Il sig. dichiara che la proprietà esclusiva di ogni bene mobile e/o arredo Parte_2 ad oggi presente nell'immobile adibito ad abitazione coniugale è della sig.ra Parte_1
e, in ogni caso, rinuncia ai diritti sui predetti mobili ed alle relative azioni. 8) Le parti espressamente dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto ai punti precedenti non avranno più nulla a pretendere l'un l'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario
2 delle figlie. 9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 26/9/1987, dal quale sono nate le tre figlie (nata il Per_3
14/6/1990), IU (nata il [...]), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (nata il [...]), anch'ella maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - Per_1 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 26/9/1987, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 32, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1987, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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