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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3404/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3404/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Cinzia Feci del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 novembre 2024 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 17 maggio 2017, che dalla loro unione non sono nati Controparte_1 figli, che la loro separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (in proc. n. 955/2023 R.G.) del 12 gennaio 2024 e che, in seguito all'udienza presidenziale celebrata in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 17 giugno 2025, non comparsa né costituitasi in giudizio
[...]
, di cui era dichiarata la contumacia, confermava di non volere Controparte_1 Parte_1 riconciliarsi precisando di non avere avuto rapporti con la moglie dopo la separazione.
Indi, la difesa dello stesso ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 104/2024 del 12 gennaio 2024 (pubblicata il 16 gennaio 2024) e sono trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso, come riscontrate dagli atti d'anagrafe e anche ribadite da Parte_1 personalmente all'udienza del 17 giugno 2025.
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Collecchio (PR), il 17 maggio 2017, tra e , come da atto trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Collecchio (PR) al N. 14, P. 1, anno 2017.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio, la non opposizione della convenuta, rimasta contumace, e la rinuncia alla rifusione di tali spese espressa dal ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Collecchio (PR), il 17 maggio 2017, tra
[...]
e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Pt_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Collecchio (PR) al N. 14, P. 1, anno 2017.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 20 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3404/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Cinzia Feci del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 novembre 2024 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 17 maggio 2017, che dalla loro unione non sono nati Controparte_1 figli, che la loro separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (in proc. n. 955/2023 R.G.) del 12 gennaio 2024 e che, in seguito all'udienza presidenziale celebrata in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 17 giugno 2025, non comparsa né costituitasi in giudizio
[...]
, di cui era dichiarata la contumacia, confermava di non volere Controparte_1 Parte_1 riconciliarsi precisando di non avere avuto rapporti con la moglie dopo la separazione.
Indi, la difesa dello stesso ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 104/2024 del 12 gennaio 2024 (pubblicata il 16 gennaio 2024) e sono trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso, come riscontrate dagli atti d'anagrafe e anche ribadite da Parte_1 personalmente all'udienza del 17 giugno 2025.
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Collecchio (PR), il 17 maggio 2017, tra e , come da atto trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Collecchio (PR) al N. 14, P. 1, anno 2017.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio, la non opposizione della convenuta, rimasta contumace, e la rinuncia alla rifusione di tali spese espressa dal ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Collecchio (PR), il 17 maggio 2017, tra
[...]
e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Pt_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Collecchio (PR) al N. 14, P. 1, anno 2017.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 20 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto